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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1004 R.G.A.2022 promossa in grado di appello
D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Tommaso Di Gesaro e Parte_1 dall'Avv.to Laura Fazio presso il cui studio in Palermo, via di Rudini n.30, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO
Controparte_1
, e
[...] Controparte_2
CP_3 appellato/contumace
All'udienza di discussione del 10.10.2024 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.1544/2022, emessa in data 5.5.2022, il Tribunale di
Palermo, in funzione di G.L., accoglieva il ricorso proposto il 13.11.2019 con il quale aveva chiesto la condanna del alla Parte_1 Controparte_1 costituzione del rapporto di lavoro a far data dall'avviamento del 24.10.2018 e al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite.
Escluso che l'Amministrazione avesse fornito prova che il centralino in uso presso l'Istituto scolastico di destinazione fosse automatico, il primo Giudice riteneva illegittimo il rifiuto all'assunzione.
Pag.1 Quanto alla domanda risarcitoria, rilevava che parte appellata non aveva contestato la quantificazione operata in ricorso e, per l'effetto, dichiarava il diritto del ricorrente all'assunzione a far data dal 24.10.2018 e condannava il al CP_4 pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 22.630,00 oltre accessori.
Avverso tale decisione ha interposto appello il chiedendone la Pt_1 parziale riforma.
In particolare, lamenta la mancata liquidazione del danno quantomeno fino alla data della decisione.
Osserva che la quantificazione del danno (pari a quella operata in sentenza) era stata calcolata fino alla data di deposito del ricorso e che, pertanto, alla stessa
“andavano ragionevolmente” aggiunti i mesi successivi fino all'effettiva immissione in servizio o quantomeno a maggio 2022, data della decisione, per complessivi euro
61.287,00.
Per tali ragioni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, chiede la condanna di parte appellata al risarcimento del danno commisurato alle “retribuzioni non percepite dalla data di dichiarata costituzione del rapporto di lavoro alla data della decisione
(06.05.2022) per complessivi €83.647,00 oltre interessi fino al soddisfo”.
Parte appellata, sebbene regolarmente citata, è rimasta contumace.
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) L'appello è infondato e come tale deve essere disatteso, in quanto il aveva espressamente quantificato, nel corpo del ricorso introduttivo del Pt_1 giudizio, la somma richiesta a titolo risarcitorio (cfr. quinta facciata: “Nel caso oggi in trattazione, il sig. quale dipendente facente parte del personale ATA (Collaboratore Tes_1
Scolastico) previsto e regolamentato nel CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, avrebbe maturato, se regolarmente assunto, un credito complessivamente quantificabile in circa €
22.630,00. Tale somma deriva dalle retribuzioni relative ai mesi correnti da novembre 2018 a ottobre 2019 (12 mesi) per un ammontare di circa € 16.800,00 a cui andrebbero aggiunti €
5.830,00 circa, per oneri previdenziali”).
Orbene, proprio sulla scorta di tale quantificazione, il primo Giudice ha liquidato (in base al dedotto e provato) l'importo richiesto (a titolo risarcitorio) evidentemente e correttamente chiudendo il perimetro della domanda alla data di deposito del ricorso giudiziario.
Pag.2 D'altro canto, si aggiunge, non essendo stato allegata, nel corso del giudizio di primo grado, l'ulteriore posta risarcitoria (che solo in questa sede è stata rivendicata e quantificata in complessivi euro 61.287,00 per il periodo successivo al deposito del ricorso e fino alla data della decisione), va da sé che il primo Giudice nulla avrebbe potuto statuire sul punto.
Consegue la conferma della sentenza di primo grado.
3) Nulla sulle spese di questo grado in ragione della dichiarata contumacia di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
, Controparte_1 [...]
e che dichiara, conferma la Controparte_2 CP_3 sentenza n.1544/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo.
Nulla sulle spese di questo grado.
Palermo 10 ottobre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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