TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.1516/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MENALLO FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 09/04/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro € CP
1.706,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.2.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l CP chiedendone la condanna al pagamento della prestazione riconosciuta con decreto di omologa
(indennità di accompagnamento), oltre accessori di legge e spese del giudizio. Costituitosi in giudizio l' rilevava che la prestazione era stata liquidata. CP
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.1516/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MENALLO FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 09/04/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro € CP
1.706,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.2.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l CP chiedendone la condanna al pagamento della prestazione riconosciuta con decreto di omologa
(indennità di accompagnamento), oltre accessori di legge e spese del giudizio. Costituitosi in giudizio l' rilevava che la prestazione era stata liquidata. CP
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere. CP_ Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno