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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1988/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa ER SS Presidente dott. NR SC Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1988 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Baratella contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 appellato e appellante incidentale rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Migliorini e Francesco Versace
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Livio Riccitiello e Grazia Maria Riccitiello
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n.
2059/2017 emessa in data 26.08.2017 e depositata in data 29.08.2017 ed avverso la
1 sentenza definitiva del Tribunale di Padova n. 1213/2020 emessa in data 15.08.2020 e depositata in data 24.08.2020.
Conclusioni di : Parte_1
“In via principale
- Accogliersi le conclusioni formulate dall'Appellante in primo grado di giudizio e, precisamente:
In via pregiudiziale e preliminare di merito
Dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avversarie aventi ad oggetto lo scioglimento e divisione della comunione.
Nel merito in via principale
Previo accertamento e declaratoria che la farmacia di LI non è caduta nella successione di accertandosi occorrendo la simulazione assoluta della Persona_1 vendita 29.07.1959 della farmacia de qua;
- Respingersi la domanda di divisione del cespite medesimo, in quanto infondata e non provata in fatto e in diritto;
conseguentemente
- Dichiararsi l'improcedibilità anche per carenza di interesse della domanda attorea diretta ad accertare la simulazione dell'atto di donazione in data 11.05.1973 rep. n. 49.447 notaio di Padova;
Persona_2
- Disporsi la divisione del “relictum”, costituito dai soli beni immobili indicati in atto di citazione e del “donatum”, previa collazione da parte dei coeredi di quanto ricevuto in vita dai Genitori per donazione da parte degli Stessi con imputazione ex se in relazione alla corrispondente quota ereditaria di spettanza e con attribuzione alla convenuta Parte_1
come in atti generalizzata dell'immobile di LI identificato e descritto in atti.
[...]
- Compensi e spese e del giudizio rifusi, anche di CTU e di CTP.
In via istruttoria
- Dichiararsi la nullità della CTU in relazione alla valutazione del “cespite farmacia” per violazione del contraddittorio e comunque per violazione delle norme che regolano il principio dispositivo delle prove in relazione all'art.194 c.p.c. (attività del consulente);
- Disporsi in ogni caso la rinnovazione/integrazione della CTU avente ad oggetto la valutazione del “cespite farmacia”, se ed in quanto facente parte della successione, tenuto
2 conto dei beni materiali organizzati in relazione alla specifica attività da valutarsi in relazione al valore intrinseco dei beni al momento dell'apertura della successione, escluso
l'avviamento, perché facente capo al titolare che solo può esercitare l'attività.
- Revocarsi l'ordinanza 05.10.2015 per intervenuta decadenza istruttoria del CTP del convenuto . Controparte_1
- Con la condanna degli Appellati alle spese ed ai compensi, anche del presente grado.
In via istruttoria
Ferma la rinnovata CTU avente ad oggetto la valutazione dell'azienda farmaceutica caduta in successione secondo il quesito formulato dalla Corte giusta ordinanza
03.12.2024,
- Convocarsi Il CTU a chiarimenti/integrazioni sui rilievi formulati dalla difesa e dal CTP dell'Appellante e di cui alle suestese note”. Parte_1
Conclusioni di : Controparte_1
“Vista l'ordinanza datata 3/12/2024, comunicata in data 16/12/2024, con la quale
l'Ecc.ma Corte ha fissato l'udienza del 01/07/2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo che l'udienza medesima sia sostituita dallo scambio di Note scritte da depositare entro tale termine, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, la difesa del dott. richiamando integralmente -per brevità- quanto già dedotto con Controparte_1
Nota al CTU, allegata alla Relazione definitiva del medesimo quale All. n.19, chiede in via istruttoria che codesta Ecc.ma Corte voglia disporre un'integrazione del quesito già proposto al CTU, al fine di determinare il valore dell'azienda farmaceutica non soltanto riferito all'attività di vendita di prodotti galenici, oggetto dell'autorizzazione all'esercizio, di cui all'art. 110 R.D. n. 1265/1934, ma anche all'attività commerciale correntemente praticata nelle farmacie, riferita ai parafarmaci e altri prodotti: ciò condurrà a determinare il corretto, effettivo valore dell'azienda farmaceutica di cui è causa, per gli effetti dedotti nel presente giudizio.
Sempre ai fini della determinazione del valore del suddetto cespite ereditario, va rilevato che, una volta caduta in successione, la farmacia di cui è causa è stata esercitata
d'accordo tra tutti i coeredi, con l'intesa che l'esercizio fosse concretamente continuato, come in precedenza, da non già da quest'ultima nell'interesse proprio: Parte_1 ipotesi questa suggestivamente coltivata soltanto da sulla base Parte_1
3 dell'infondata pretesa di essere a pieno titolo….divenuta proprietaria della farmacia;
dimenticando che già con sentenza n. 2059/2017 il Tribunale di Padova ha dichiarato la simulazione assoluta della vendita del 29/7/1959 e dell'atto di donazione 13/5/1973, posto che ha concretamente operato nell'azienda fruendo di arredi, provviste Parte_1
e dotazioni già totalmente contenuti nella farmacia e nei locali annessi. Con la conseguenza che il progetto divisionale dovrà tener conto anche degli utili prodotti dall'impresa caduta in successione e di spettanza, pro quota, anche degli altri due coeredi.
Pertanto, in via istruttoria il concludente chiede l'integrazione del quesito già posto al
CTU, al fine della più corretta determinazione del valore del suddetto cespite ereditario.
Nel merito, previa contestazione del progetto divisionale proposto nella Relazione del CTU datata 3/6/2025 e respinta ogni avversa deduzione e domanda nuova dell'appellante principale, sulla quale non accetta il contraddittorio, il concludente chiede il rigetto integrale di ogni domanda proposta dall'appellante avverso le sentenze Parte_1 del Tribunale di Padova n. 2059/2017 e n. 1213/2020, di cui si richiede la conferma, fatto salvo, quanto a quest'ultima, l'annullamento del capo che ha condannato il concludente al pagamento di un importo per l'asserito -ma inesistente- uso esclusivo dell'immobile comune sito in EL. Confermarsi pertanto il progetto divisionale proposto dal CTU limitatamente alle attribuzioni immobiliari ed ai relativi conguagli dovuti tra le parti oltre
a quanto concernente l'esclusione dalla collazione delle donazioni a suo tempo eseguite dai genitori in favore del concludente.
Ordinare alla dott. il rendimento del conto, nelle forme di legge, in Parte_1 relazione all'amministrazione dell'azienda comune limitatamente alla quota del 50%, dalla data di apertura della successione;
accertare le somme conseguentemente dovute dalla medesima a ciascun avente diritto con condanna al relativo pagamento, con rivalutazione e interessi al tasso di legge sino all'effettivo pagamento.
Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del Conservatore da responsabilità
Spese anche di CTU rifuse anche del presente grado”.
Conclusioni di : Controparte_2
- In via istruttoria:
4 chiedono che la Corte voglia disporre un completamento della Relazione del Consulente
Tecnico nel senso di integrazione del quesito al CTU ai fini della stima della Farmacia anche per quanto concerne il valore della azienda farmaceutica riferito all'attività non galenica, giacché i criteri di cui all'art. 110 R.D. n. 1265 del 1934 al più (e ferma la contestazione formulata) potrebbero individuare l'indennità spettante per la sola attività strettamente farmaceutica, unica esercitabile all'epoca di emanazione del Testo Unico del
1934. Con il che, qualsiasi stima che si limiti a tale valorizzazione finirebbe per ignorare i valori aziendali derivanti dall'attività commerciale e di parafarmacia, che attualmente costituiscono la parte preponderante dei volumi di vendita e degli utili che le aziende farmaceutiche conseguono, finendo per condizionare in modo imprescindibile la determinazione del valore dell'azienda farmaceutica e per fornire una stima che si discosta dal reale valore di mercato della farmacia. Con ogni possibile ripercussione sul progetto divisionale
Nel merito:
a. contestano il progetto divisionale predisposto dal CTU nella Relazione del 3.6.2025 con riguardo alla stima dell'azienda farmaceutica, richiamando integralmente le conclusioni di cui alle note autorizzate del 26.1.2024 e chiedono che – preso atto dei valori dell'azienda farmaceutica caduta in successione, aggiornati al 29.11.2023 – il progetto divisionale in relazione all'azienda farmaceutica caduta in successione sia modificato di conseguenza;
b. contestano il progetto divisionale predisposto dal CTU nella Relazione del 3.6.2025 con riguardo agli asseriti conguagli dovuti dalla Sig.ra nei confronti dei Controparte_2 fratelli, stante l'irrilevanza dei documenti sulla cui base questi sono stati considerati ed essendo stata la stessa destinataria di donazioni di modico valore che, pertanto, non andranno considerate in sede di collazione e chiedono che il progetto divisionale sia modificato in tal senso;
c. contestano il progetto divisionale predisposto dal CTU nella Relazione del 3.6.2025 in quanto non tiene conto degli utili prodotti dall' che, essendo un bene Parte_2 rientrante nella comunione ereditaria, produce utili che di conseguenza debbono essere conferiti nella stessa comunione ereditaria e chiedono, pertanto, che il progetto divisionale sia modificato in tal senso;
5 d. chiedono respingersi l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1 sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n. 2059/2017 ed avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Padova n. 1213/2020 di cui chiedono la conferma;
e. chiedono, infine, confermarsi il progetto divisionale predisposto dal CTU Dott. Per_3 con la relazione depositata il 3.6.2025 per quanto concerne le attribuzioni immobiliari ed i conguagli inter partes a ciò conseguenti, con ciò confermandosi la sentenza di I grado impugnata.
Con vittoria di spese e competenze, anche di CTU”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato nel 2007, conveniva in Controparte_2 giudizio davanti al Tribunale di Padova il fratello e la sorella Controparte_1 Parte_1
, esponendo che:
[...]
- i genitori e erano entrambi deceduti senza lasciare Persona_1 Persona_4 testamento, la prima a Tenerife il 4.2.1998, il secondo a Padova il 30.3.2000;
- in seguito alla morte della madre si era aperta la successione legittima in favore dei figli e del coniuge superstite, il quale, però, aveva rinunciato all'eredità della Persona_4 moglie in data 2.4.1998;
- i beni relitti dalla madre e dal padre erano, quindi, stati devoluti per la quota di un terzo ciascuno ai tre figli;
- l'immobile adibito ad abitazione dei loro genitori era stato consensualmente alienato con divisione del ricavato tra gli eredi e parimenti i beni mobili e il denaro erano stati bonariamente divisi tra gli eredi senza alcuna contestazione;
- relativamente all'immobile sito in LI (Bg), il piano terra era stato destinato alla farmacia gestita dalla sorella . Di detta farmacia era stato titolare sino al 29.07.1959 Pt_1 il nonno MA , il quale, come risultava dalla controscrittura datata Persona_5
23.03.1974, ne aveva simulato la vendita alla figlia al solo fine di Persona_1 ottemperare alle norme sul trasferimento delle farmacie allora vigenti, restando inteso tra le parti che proprietario rimanesse l'alienante, tanto che nella controscrittura era specificato che nel periodo in cui era formalmente titolare della farmacia, non Persona_1
6 aveva percepito compensi di alcun genere. In data 13.05.1973 la farmacia era stata donata dall'apparente proprietaria alla propria figlia ed anche Persona_1 Parte_1 questo secondo trasferimento doveva considerarsi simulato, tanto che era stato riconosciuto alla donataria un compenso di lire 1.200.000 annue per l'attività svolta. Dalla dichiarazione del 23.03.1974, sottoscritta anche da , si evinceva che la proprietà della Parte_1 farmacia era sempre rimasta in capo a , il quale aveva dichiarato che sua Persona_5 intenzione era quella di lasciarne la proprietà ad entrambi i figli e Persona_1
, sicché all'apertura della successione del loro genitore, la titolarità Controparte_3 dell'immobile si era devoluta per la quota di un mezzo ciascuno fra e Persona_1
e, quindi, alla morte della prima, ad essere caduta nella comunione Controparte_3 ereditaria era soltanto la quota del 50% a lei spettante;
- quand'era in vita, aveva compiuto a favore di ciascun figlio numerosi Persona_1 atti di liberalità, che dovevano essere fatti oggetto di collazione.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice chiedeva l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di donazione del 13.5.1973 e la ricostruzione dell'asse ereditario, includendovi le altre donazioni effettuate dalla de cuius a favore di ciascuno dei tre figli;
chiedeva inoltre che venisse ordinato a di rendere il conto analitico della Parte_1 gestione della farmacia, rientrante nel patrimonio comune, con decorrenza dall'apertura della successione, nonché la sua condanna al pagamento in favore dei coeredi della quota ad essi spettante per gli utili netti percepiti e la dichiarazione di inefficacia nei confronti degli eredi o l'annullamento di eventuali trasferimenti onerosi o gratuiti della farmacia.
Si costituiva , la quale si associava alla richiesta di divisione dei beni Parte_1 ereditari relitti, con collazione da parte dei coeredi di quanto ricevuto in vita per donazione.
Contestava, tuttavia, che la quota di un mezzo della farmacia rientrasse nella comunione ereditaria, precisando che alla morte del nonno , avvenuta nel 1982, Persona_5 entrambi i figli e erano incapaci di acquisire la proprietà della farmacia per i Per_1 CP_3 motivi di incompatibilità previsti dalla legge, essendo entrambi professori universitari di ruolo, tanto che né l'una né l'altro avevano indicato il cespite nella denuncia di successione;
ne discendeva che la farmacia non era mai stata di proprietà della madre e pertanto non faceva parte dell'asse ereditario, con conseguente inammissibilità della domanda di divisione in relazione ad essa.
7 Sosteneva che qualora si fosse ritenuto che il bene fosse caduto in successione, lo stesso non poteva che essere stato acquisito dalla convenuta, in quanto unica componente del nucleo familiare iscritta all'albo dei farmacisti.
Negava altresì di essere tenuta a versare una quota dei proventi della farmacia agli altri coeredi.
Chiedeva che fosse dichiarata la simulazione assoluta dell'atto del 29.07.1959 con cui aveva trasferito alla figlia la proprietà della farmacia ed Persona_5 Persona_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda di simulazione della donazione del 13.05.1973 avanzata dall'attrice.
Si costituiva , il quale si associava alle domande svolte dalla sorella Controparte_1 CP_2 in ordine alla farmacia di LI, chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di donazione del 13.05.1973 e, di conseguenza, del diritto di proprietà indivisa sulla quota pari al 50% in capo ai tre condividenti ed inoltre che fosse ordinato alla sorella di rendere il conto dell'amministrazione della quota del 50% della farmacia, Pt_1 con condanna della medesima a versare agli altri coeredi le somme spettanti agli stessi.
Contestava altresì che le donazioni di denaro effettuate dalla madre in suo favore potessero costituire oggetto di collazione, trattandosi di liberalità conformi al costume sociale e familiare o comunque di modico valore.
La causa veniva istruita tramite c.t.u. estimativa dell'asse ereditario, affidata all'ing.
, con l'ausilio del dott. per la valutazione della azienda Persona_6 Persona_7 farmacia.
Con sentenza parziale n. 2059/2017 il Tribunale di Padova dichiarava la simulazione assoluta della vendita del 29.07.1959 e dell'atto di donazione del 13.05.1973, e disponeva la rimessione della causa in istruttoria, ritenendo necessario disporre un'integrazione della c.t.u. in ordine alla stima del valore della farmacia ed in quanto dalle indagini peritali era emersa la presenza di abusi edilizi su alcuni degli immobili caduti in successione.
Quindi, con sentenza definitiva n. 1213/2020 il Tribunale di Padova disponeva la divisione del compendio immobiliare sulla base del progetto predisposto dal c.t.u. con i conguagli in denaro ivi indicati e condannava e al pagamento Parte_1 Controparte_1 dell'indennità per l'occupazione esclusiva degli immobili siti rispettivamente in LI
(Bg) e EL (Mn), ponendo le spese di lite a carico di e Parte_1
8 suddividendo in parti uguali tra i tre coeredi quelle relative alla ctu e per la regolarizzazione urbanistica degli immobili.
2. Avverso le due sentenze in epigrafe indicate interponeva tempestivo Parte_1 appello affidato a sette motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo contestava la decisione laddove aveva omesso di dichiarare improcedibile la domanda di divisione per l'assenza di regolarità edilizia degli immobili, che costituisce condizione dell'azione di cui all'art. 713 c.c..
2.2 Con il secondo motivo lamentava che il tribunale non si fosse pronunciato sull'eccezione di inammissibilità della domanda di divisione della farmacia, trattandosi di bene estraneo all'asse ereditario e la cui proprietà era stata acquistata da Parte_1 per usucapione o ad altro titolo.
2.3 Con il terzo motivo denunciava che la sentenza definitiva era affetta dal vizio di ultrapetizione in quanto aveva condannato la convenuta al pagamento di un'indennità per l'uso esclusivo dell'immobile in LI, pur in assenza di domanda formulata dalle altre parti.
Negava inoltre di aver utilizzato in via esclusiva la porzione del fabbricato non destinata all'esercizio della farmacia, in quanto adibita ad abitazione ed inagibile.
Eccepiva che quella parte dell'immobile in cui veniva esercitata l'attività farmaceutica era stata da lei conferita in data 6.10.2006 nella società Controparte_4
che quindi era l'unico soggetto nei confronti del quale avrebbe
[...] dovuto essere rivolta la pretesa.
Deduceva infine che la porzione in questione, proprio in quanto bene strumentale all'esercizio di tale attività, concorreva alla formazione del reddito d'impresa, di talché gli altri coeredi non avrebbero potuto pretendere gli utili dell'attività imprenditoriale e al tempo stesso l'indennità per l'uso esclusivo dell'immobile.
9 2.4 Con il quarto motivo si doleva che il tribunale avesse omesso di rilevare che alla data della domanda giudiziale di divisione (12.10.2007) la non faceva più Controparte_4 parte della comunione ereditaria, essendone già uscita per effetto del suo conferimento, da parte di , alla società “ Parte_1 Controparte_4
con atto del 6.10.2006, denunciando altresì la nullità della domanda
[...] con cui l'attrice aveva chiesto che fossero dichiarati inefficaci o, comunque, annullati eventuali trasferimenti a terzi, onerosi o gratuiti, dell'azienda farmaceutica, in quanto non contenente l'indicazione specifica degli atti e dei soggetti, diversi dalla convenuta, nei confronti dei quali avrebbe dovuto essere emessa la pronuncia e dal momento che gli acquirenti non erano stati convenuti in giudizio.
2.5 Con il quinto motivo di gravame criticava la decisione laddove aveva accolto la domanda avente ad oggetto la liquidazione della quota del valore della farmacia e degli utili prodotti dalla sua gestione.
Denunciava la nullità della ctu in merito alle valutazioni espresse con riferimento al valore dell'azienda farmaceutica, in quanto basate sull'esame di documenti non tempestivamente prodotti dalle parti, avendo in tal modo il perito dell'ufficio impropriamente supplito al carente assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli altri coeredi.
Contestava la debenza degli utili, non essendo stata formulata domanda per il loro pagamento e non potendo gli stessi essere assimilati ai frutti, alla cui restituzione il possessore dei beni ereditari è tenuto ex art. 535 cod. civ.
Sosteneva che la quota parte degli utili eventualmente spettante agli altri condividenti avrebbe dovuto essere riconosciuta solo a partire dalla proposizione della domanda giudiziale, evidenziando tuttavia che a quella data la farmacia non era già più nel possesso dell'appellante.
Lamentava l'assenza di richieste istruttorie in merito alla determinazione degli utili, censurando inoltre l'operato del ctu laddove, pur avendo rilevato che la farmacia era caduta in successione per la quota del 50% tra i coeredi di mentre l'altra Persona_1 quota del 50% apparteneva a , aveva ripartito tra le parti tutti gli utili e non Controparte_3 solamente la quota del 50%, in ragione della seguente considerazione: “nella determinazione dei redditi netti non si è considerata l'eventuale quota di utili versata al
10 Sig. in quanto dalla documentazione a disposizione non è rilevabile se e Controparte_3 con che modalità lo stesso abbia percepito utili, inoltre non essendo parte in causa non è possibile richiedere per il Sig. copia delle dichiarazioni dei redditi”“ (pag. Controparte_3
28 della relazione peritale del dott. . Per_7
2.6 Con il sesto motivo censurava il capo della sentenza che l'aveva condannata alla rifusione delle spese di lite, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che la convenuta fosse risultata soccombente relativamente alla domanda di accertamento della simulazione assoluta della vendita del 29.07.1959 e dell'atto di donazione del 13.05.1973.
2.7 Con il settimo motivo contestava la ripartizione delle spese relative alla ctu ed alla regolarizzazione urbanistica degli immobili caduti in successione, lamentando che il giudice di prime cure vi avesse provveduto in assenza di domanda delle parti e pur essendosi le stesse accordate diversamente con riferimento ai costi per la sanatoria degli immobili.
3. Si costituiva , il quale contestava la fondatezza dell'impugnazione Controparte_1 avversaria e proponeva a sua volta appello incidentale, affidato a quattro motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo contestava la valutazione effettuata dal ctu e recepita in sentenza in merito al valore della farmacia e dei relativi utili, censurando il metodo di stima adottato, di tipo puramente reddituale, che non considerava il flusso di cassa prodotto dalla gestione corrente.
3.2 Con il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per avere omesso di pronunciare sulla domanda di rendiconto della gestione della farmacia.
3.3 Con il terzo motivo denunciava il vizio di ultrapetizione della sentenza per averlo condannato al pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva del fabbricato in
11 EL, in assenza di qualsiasi domanda tempestivamente proposta e nonostante non vi fosse prova della circostanza.
3.4 Con il quarto motivo affermava che il tribunale aveva errato nel ritenere soggette a collazioni le donazioni di denaro elargite in suo favore dalla madre, pur in assenza di prova e nonostante si trattasse di donazioni d'uso o di modico valore.
4. Si costituiva , la quale chiedeva il rigetto dell'appello principale e la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata.
5. Con sentenza parziale n. 1799/2022, pubblicata in data 01.08.2022, questa Corte rigettava i primi due motivi di appello principale, accoglieva il terzo motivo di appello incidentale ed in relazione alle altre censure disponeva la rimessione della causa in istruttoria, al fine di procedere, mediante apposita ctu, ad una nuova stima del valore della azienda farmacia e degli utili prodotti dalla sua gestione.
6. Depositata la relazione peritale, la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione e con sentenza parziale n. 2186/2024, pubblicata in data 13.12.2024, questa Corte così statuiva:
“1) accerta e dichiara l'insussistenza in capo a e del Controparte_2 Controparte_1 diritto di conseguire, in misura corrispondente alla loro quota ereditaria, gli utili prodotti dalla gestione della farmacia di LI (Bg) a far data dall'apertura della successione materna:
2) annulla, in quanto viziato da ultrapetizione, il capo della sentenza definitiva del
Tribunale di Padova che ha stabilito a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a e la somma di €93.037,00 ciascuno, Controparte_2 Controparte_1 quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene immobile sito in
LI (Bg);
3) in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, rigetta la domanda di collazione delle donazioni in denaro elargite da e a Persona_1 Persona_4 favore di per un ammontare che nel progetto divisionale predisposto dal Controparte_1 ctu ing. è stato stimato in complessivi €351.309,72 (pari a lire 680.230.483)”. Per_6
12 Contestualmente, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa in istruttoria al fine di procedere a nuova consulenza tecnica affidando al ctu nominato, dott. Per_8
il seguente incarico: “Letti gli atti e i documenti di causa, proceda il ctu nominato
[...] dott. ad una nuova stima del valore dell'azienda farmaceutica caduta in Persona_8 successione, facendo applicazione dei criteri dettati dall'art. 110 del r.d. 27.07.1934 n.
1265, nonché predisponga nuove ipotesi di progetti divisionali in conformità alle statuizioni contenute nelle due sentenze parziali pronunciate da questa Corte”.
Quindi, dopo il deposito della relazione peritale, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
7. E' opportuno innanzitutto rammentare quali sono le questioni che non costituiscono più oggetto del thema decidendum o perché decise in primo grado con statuizione che non è stata censurata e che pertanto è passata in giudicato, o perché sulle stesse questa Corte si
è già pronunciata con le due sentenze parziali n. 1799/2022 e n. 2186/2024.
La sentenza non definitiva n. 2059/2017 del Tribunale di Padova ha accertato, con statuizione che non è stata impugnata, che sono affette da simulazione assoluta e come tali nulle, sia la vendita della farmacia da alla figlia in data Persona_5 Persona_1
29.07.1959, sia la successiva donazione della medesima da parte di quest'ultima alla propria figlia in data 13.05.1973. Parte_1
La citata sentenza parziale n. 1799/2022 emessa da questa Corte ha accertato l'ammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, anche con riferimento all'azienda farmaceutica, ed ha escluso che abbia Parte_1 usucapito la proprietà esclusiva della medesima, nonché ha disatteso la domanda con cui e avevano chiesto la condanna del fratello al Parte_1 Controparte_2 CP_1 pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva del fabbricato sito in EL.
La successiva sentenza parziale n. 2186/2024 ha accertato in primo luogo che l'azienda farmaceutica è caduta in successione, dal momento che non è mai uscita dal patrimonio di ed alla sua morte, avvenuta nell'ottobre del 1982, il cespite è stato Persona_5 acquistato, in forza di successione ereditaria ab intestato, dai suoi due figli Persona_1
e , ciascuno per la quota di un mezzo;
alla morte di
[...] Controparte_3 Persona_1
i suoi tre figli , e hanno quindi ereditato la quota
[...] Controparte_2 CP_1 Pt_1
13 indivisa del 50% dell'azienda farmaceutica appartenente alla madre, avendo il coniuge superstite rinunciato all'eredità della de cuius. Persona_4
E' stata inoltre rilevata, in via meramente incidentale, la nullità dell'atto con cui in data
06.10.2006 ha conferito la farmacia nella società denominata Parte_1 [...]
costituita tra e i Controparte_4 Parte_1 suoi figli, poiché tale atto è stato effettuato in violazione dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., che richiede il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione del bene comune, e che, in quanto espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, si applica anche in ipotesi di comunione derivante dalla successione per causa di morte.
Nella menzionata pronuncia è stato poi escluso che e Controparte_2 Controparte_1 abbiano diritto a conseguire, a far data dall'apertura della successione materna ed in misura corrispondente alla loro quota ereditaria, gli utili derivanti dalla gestione della farmacia di LI esercitata in via esclusiva dalla sorella , in quanto la Pt_1 comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi - materiali e immateriali - esistenti al momento dell'apertura della successione, per cui, al fine di determinare ciò che spetta agli altri coeredi, occorre fare riferimento non al reddito di impresa, ma ai frutti civili.
E' stato inoltre annullato, in quanto viziato da ultrapetizione, il capo della sentenza definitiva del Tribunale di Padova che, in assenza di specifica domanda, aveva posto a carico di l'obbligo di corrispondere a e Parte_1 Controparte_2 CP_1 la somma di €93.037,00 ciascuno, quale ristoro per la privazione della utilizzazione
[...] pro quota del bene immobile sito in LI (Bg), nonché è stato rigettata la domanda, accolta in primo grado, di collazione delle donazioni in denaro asseritamente elargite da e in favore di , per un ammontare che Persona_1 Persona_4 Controparte_1 nel progetto divisionale predisposto dal ctu ing. era stato stimato in complessivi Per_6
€351.309,72 (pari a lire 680.230.483).
Infine, riguardo alla stima del valore della quota di un mezzo dell'azienda farmaceutica caduta in successione, la sentenza parziale n. 2186/2024 ha statuito che la stessa deve essere effettuata non secondo i criteri di valutazione in libero mercato, ma con quelli più restrittivi previsti dall'art. 110 del R.D. n. 1265 del 1934, che trova applicazione anche
14 nell'ipotesi di trasferimento mortis causa, quando l'azienda farmaceutica, oggetto di comunione ereditaria, venga assegnata a uno solo dei comproprietari.
Per tale motivo è stata disposta la rimessione della causa in istruttoria al fine di procedere, mediante apposita ctu, ad una nuova stima del valore dell'azienda farmaceutica caduta in successione, facendo applicazione dei criteri dettati dall'art. 110 del r.d. 27.07.1934 n.
1265, nonché alla predisposizione di nuovi progetti divisionali.
8. Il ctu dott. ha eseguito una nuova stima del valore dell'azienda Persona_8 farmaceutica caduta in successione, facendo applicazione dei criteri dettati dall'art. 110 del r.d. 27.07.1934 n. 1265 (“Testo Unico delle leggi sanitarie") il quale, come in precedenza indicato, prevede che "l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio".
L'indennità di avviamento deve quindi essere determinata in misura corrispondente al triplo del reddito medio imponibile dell'ultimo quinquennio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.
Dal momento che la de cuius è deceduta il 04.02.1998, il ctu ha Persona_1 effettuato il calcolo basandosi sui dati desumibili dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni 1994, 1995, 1996 e 1998, essendosi trovato nell'impossibilità di acquisire quella relativa al 1997 perché il relativo file trasmessogli dall'Agenzia delle Entrate è risultato danneggiato e perciò inutilizzabile.
In particolare il perito dell'ufficio, partendo dall'utile netto risultante dal conto economico ed operando delle variazioni in aumento e in diminuzione, è giunto ad individuare il risultato economico dell'azienda farmacia più aderente a quello che l'art. 110 Tuls definisce quale imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile allora vigente, che al giorno d'oggi - e anche sul finire degli anni '90 – è assimilabile all'imponibile Irpef riferito all'intera azienda.
15 E' risultato che:
a) la media degli utili aziendali di quel periodo è stata di €121.644,84;
b) l'indicazione temporalmente più vicina alla data del 04.02.1998 tratta dalla dichiarazione fiscale anno di competenza 1998 (riquadro RF46 e RF59) segnala che il valore degli arredi e attrezzature era di €45.211,15 e quello del magazzino di €157.571,00.
Conseguentemente, in base a quanto indicato dall'art. 110 Tuls, il valore dell'intera azienda farmacia comprensivo di arredi, magazzino ed indennità di avviamento era pari, al momento dell'apertura della successione, ad €567.716,67, corrispondente a tre volte l'utile medio e aggiunto il valore delle attrezzature e delle giacenze di magazzino.
Quindi il valore della quota di un mezzo dell'azienda farmacia corrispondeva ad
€283.858,34.
ha obiettato che gli arredi, provviste e dotazioni della farmacia non Parte_1 possono essere inclusi nel compendio aziendale trasmissibile perché sono stati da lei acquistati ben prima del decesso della madre.
Essa tuttavia non ha fornito alcuna evidenza documentale che comprovi tale allegazione, dal momento che è lei stessa a riconoscere che “gli arredi, le provviste e le dotazioni sono quelli risultanti rispettivamente dal Libro dei Beni ammortizzabili, dal Registro di
Magazzino e dal Libro Inventari ed è appena il caso di rilevare che questi libri e registri non sussistono, né alla data dell'apertura della successione fu eretto un inventario” (v. pagg. 8 e 9 della comparsa conclusionale depositata il 30.09.2025).
Trattandosi di debito di valore (v. Cass. n. 10188/2019 cit. e Cass. n. 6931/2016) il ctu ha correttamente proceduto a rivalutare il complessivo valore aziendale per il periodo successivo alla data di apertura della successione e ad applicare sul valore progressivamente rivalutato gli interessi semplici (atteso che per i debiti di valore va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa;
ne consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa
16 nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio: v. Cass. n. 9517 del 01/07/2002).
Il valore a cui si perviene è pari ad €676.531,31; conseguentemente l'assegnatario della quota di un mezzo dell'azienda farmacia è tenuto a corrispondere agli altri due coeredi a titolo di conguaglio l'importo di €225.510,44 ciascuno.
9. Si tratta a questo punto di stabilire come le statuizioni con cui questa Corte ha in parte accolto le censure formulate da e incidano sulla Parte_1 Controparte_1 divisione del compendio ereditario operata dal giudice di prime cure.
In primo luogo va rilevato che nessuna delle parti, in relazione all'ampio compendio immobiliare facente parte dell'eredità dei genitori, ha contestato il progetto divisionale predisposto dal ctu e recepito in sentenza, chiedendo una diversa assegnazione dei diversi cespiti che compongono il relictum ed il donatum, per cui sul punto la sentenza di primo grado va confermata.
In secondo luogo, poiché l'immobile sito in LI (Bg) destinato all'esercizio della farmacia rimane assegnato a , va confermata la statuizione del giudice di Parte_1 prime cure che ha attribuito a quest'ultima pure la quota di un mezzo dell'azienda farmacia caduta in successione, con conseguente obbligo a carico della medesima di corrispondere a ciascuno degli altri due coeredi la somma di €225.510,44 a titolo di conguaglio.
Inoltre, va precisato che nel progetto divisionale predisposto dal ctu ing. Per_6
l'ammontare delle donazioni in denaro asseritamente elargite da e Persona_1 in favore di , oggetto della domanda di collazione avanzata Persona_4 Controparte_1 dagli altri coeredi, era stato quantificato in €332.192,91 (pari a lire 643.213.802) e non in
€351.309,72 (pari a lire 680.230.483), come è stato indicato nella sentenza parziale n.
2186/2024 per mero errore materiale, il quale viene in questa sede emendato.
Atteso che la sentenza di primo grado non è stata riformata laddove ha quantificato in
€4.722,06 ed in €22.448,02 il valore dei beni mobili donati rispettivamente a Parte_1
ed a che le stesse sono obbligate a conferire per collazione, il
[...] Controparte_2 valore dell'asse ereditario, esclusa l'azienda farmacia, viene rideterminato in
€2.348.745,08 (v. allegato n. 4 alla relazione peritale del dr. , per cui risulta a debito Per_3
17 di la somma di €249.836,37, a debito di la somma di Parte_1 Controparte_2
€89.488,33 ed a credito di la somma di €339.324,70 (v. pag. 24 alla Controparte_1 relazione peritale del dr. . Per_3
Ma, come sopra esposto, , in quanto assegnataria della quota di un mezzo Parte_1 dell'azienda farmacia, è debitrice verso ognuno degli altri due coeredi altresì dell'importo di €225.510,44.
Ne discende in definitiva che è tenuta a corrispondere a Parte_1 CP_2 la somma di €225.510,44 ed a la somma di €475.346,81, mentre
[...] Controparte_1
è tenuta a corrispondere al fratello la somma di €89.488,33. Controparte_2
10. Quanto al regolamento delle spese processuali, considerata la parziale soccombenza reciproca ed atteso che nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, si reputa congruo compensare le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà e condannare Parte_1
a rifondere a ed a la quota residua, che si liquida
[...] Controparte_2 Controparte_1 come in dispositivo.
Le spese relative alle ctu esperite nei due gradi di giudizio vengono poste in via definitiva a carico delle parti, per la quota di 1/3 ciascuna.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Padova n. 1213/2020:
1) ferma l'assegnazione in proprietà esclusiva alle parti in causa dei beni immobili caduti in successione, in conformità al progetto divisionale predisposto dal ctu ing. Per_6
e recepito nella sentenza n. 1213/2020 del Tribunale di Padova, nonché
[...]
l'assegnazione in proprietà esclusiva a della quota di un mezzo Parte_1 dell'azienda farmacia caduta in successione, pone a carico della medesima l'obbligo di corrispondere a la somma di €225.510,44 ed a la somma Controparte_2 Controparte_1 di €475.346,81, a titolo di conguaglio;
18 2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_2 Controparte_1 di €89.488,33, a titolo di conguaglio;
3) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di primo grado tra Parte_1
e e condanna la prima a rifondere alla seconda la quota residua,
[...] Controparte_2 che si liquida in €14.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di primo grado tra Parte_1
e e condanna la prima a rifondere al secondo la quota residua, che
[...] Controparte_1 si liquida in €14.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di secondo grado tra Parte_1
e e condanna la prima a rifondere alla seconda la quota residua,
[...] Controparte_2 che si liquida in €15.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di secondo grado tra Parte_1
e e condanna la prima a rifondere al secondo la quota residua, che
[...] Controparte_1 si liquida in €15.000,00 per compensi ed in €1.264,50 per esborsi, oltre a spese generali,
IVA e CPA come per legge;
7) pone in via definitiva le spese relative alle ctu esperite nei due gradi di giudizio a carico delle parti, per la quota di 1/3 ciascuna.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore
NR SC
Il Presidente
ER SS
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa ER SS Presidente dott. NR SC Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1988 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Baratella contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 appellato e appellante incidentale rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Migliorini e Francesco Versace
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Livio Riccitiello e Grazia Maria Riccitiello
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n.
2059/2017 emessa in data 26.08.2017 e depositata in data 29.08.2017 ed avverso la
1 sentenza definitiva del Tribunale di Padova n. 1213/2020 emessa in data 15.08.2020 e depositata in data 24.08.2020.
Conclusioni di : Parte_1
“In via principale
- Accogliersi le conclusioni formulate dall'Appellante in primo grado di giudizio e, precisamente:
In via pregiudiziale e preliminare di merito
Dichiararsi l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avversarie aventi ad oggetto lo scioglimento e divisione della comunione.
Nel merito in via principale
Previo accertamento e declaratoria che la farmacia di LI non è caduta nella successione di accertandosi occorrendo la simulazione assoluta della Persona_1 vendita 29.07.1959 della farmacia de qua;
- Respingersi la domanda di divisione del cespite medesimo, in quanto infondata e non provata in fatto e in diritto;
conseguentemente
- Dichiararsi l'improcedibilità anche per carenza di interesse della domanda attorea diretta ad accertare la simulazione dell'atto di donazione in data 11.05.1973 rep. n. 49.447 notaio di Padova;
Persona_2
- Disporsi la divisione del “relictum”, costituito dai soli beni immobili indicati in atto di citazione e del “donatum”, previa collazione da parte dei coeredi di quanto ricevuto in vita dai Genitori per donazione da parte degli Stessi con imputazione ex se in relazione alla corrispondente quota ereditaria di spettanza e con attribuzione alla convenuta Parte_1
come in atti generalizzata dell'immobile di LI identificato e descritto in atti.
[...]
- Compensi e spese e del giudizio rifusi, anche di CTU e di CTP.
In via istruttoria
- Dichiararsi la nullità della CTU in relazione alla valutazione del “cespite farmacia” per violazione del contraddittorio e comunque per violazione delle norme che regolano il principio dispositivo delle prove in relazione all'art.194 c.p.c. (attività del consulente);
- Disporsi in ogni caso la rinnovazione/integrazione della CTU avente ad oggetto la valutazione del “cespite farmacia”, se ed in quanto facente parte della successione, tenuto
2 conto dei beni materiali organizzati in relazione alla specifica attività da valutarsi in relazione al valore intrinseco dei beni al momento dell'apertura della successione, escluso
l'avviamento, perché facente capo al titolare che solo può esercitare l'attività.
- Revocarsi l'ordinanza 05.10.2015 per intervenuta decadenza istruttoria del CTP del convenuto . Controparte_1
- Con la condanna degli Appellati alle spese ed ai compensi, anche del presente grado.
In via istruttoria
Ferma la rinnovata CTU avente ad oggetto la valutazione dell'azienda farmaceutica caduta in successione secondo il quesito formulato dalla Corte giusta ordinanza
03.12.2024,
- Convocarsi Il CTU a chiarimenti/integrazioni sui rilievi formulati dalla difesa e dal CTP dell'Appellante e di cui alle suestese note”. Parte_1
Conclusioni di : Controparte_1
“Vista l'ordinanza datata 3/12/2024, comunicata in data 16/12/2024, con la quale
l'Ecc.ma Corte ha fissato l'udienza del 01/07/2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo che l'udienza medesima sia sostituita dallo scambio di Note scritte da depositare entro tale termine, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, la difesa del dott. richiamando integralmente -per brevità- quanto già dedotto con Controparte_1
Nota al CTU, allegata alla Relazione definitiva del medesimo quale All. n.19, chiede in via istruttoria che codesta Ecc.ma Corte voglia disporre un'integrazione del quesito già proposto al CTU, al fine di determinare il valore dell'azienda farmaceutica non soltanto riferito all'attività di vendita di prodotti galenici, oggetto dell'autorizzazione all'esercizio, di cui all'art. 110 R.D. n. 1265/1934, ma anche all'attività commerciale correntemente praticata nelle farmacie, riferita ai parafarmaci e altri prodotti: ciò condurrà a determinare il corretto, effettivo valore dell'azienda farmaceutica di cui è causa, per gli effetti dedotti nel presente giudizio.
Sempre ai fini della determinazione del valore del suddetto cespite ereditario, va rilevato che, una volta caduta in successione, la farmacia di cui è causa è stata esercitata
d'accordo tra tutti i coeredi, con l'intesa che l'esercizio fosse concretamente continuato, come in precedenza, da non già da quest'ultima nell'interesse proprio: Parte_1 ipotesi questa suggestivamente coltivata soltanto da sulla base Parte_1
3 dell'infondata pretesa di essere a pieno titolo….divenuta proprietaria della farmacia;
dimenticando che già con sentenza n. 2059/2017 il Tribunale di Padova ha dichiarato la simulazione assoluta della vendita del 29/7/1959 e dell'atto di donazione 13/5/1973, posto che ha concretamente operato nell'azienda fruendo di arredi, provviste Parte_1
e dotazioni già totalmente contenuti nella farmacia e nei locali annessi. Con la conseguenza che il progetto divisionale dovrà tener conto anche degli utili prodotti dall'impresa caduta in successione e di spettanza, pro quota, anche degli altri due coeredi.
Pertanto, in via istruttoria il concludente chiede l'integrazione del quesito già posto al
CTU, al fine della più corretta determinazione del valore del suddetto cespite ereditario.
Nel merito, previa contestazione del progetto divisionale proposto nella Relazione del CTU datata 3/6/2025 e respinta ogni avversa deduzione e domanda nuova dell'appellante principale, sulla quale non accetta il contraddittorio, il concludente chiede il rigetto integrale di ogni domanda proposta dall'appellante avverso le sentenze Parte_1 del Tribunale di Padova n. 2059/2017 e n. 1213/2020, di cui si richiede la conferma, fatto salvo, quanto a quest'ultima, l'annullamento del capo che ha condannato il concludente al pagamento di un importo per l'asserito -ma inesistente- uso esclusivo dell'immobile comune sito in EL. Confermarsi pertanto il progetto divisionale proposto dal CTU limitatamente alle attribuzioni immobiliari ed ai relativi conguagli dovuti tra le parti oltre
a quanto concernente l'esclusione dalla collazione delle donazioni a suo tempo eseguite dai genitori in favore del concludente.
Ordinare alla dott. il rendimento del conto, nelle forme di legge, in Parte_1 relazione all'amministrazione dell'azienda comune limitatamente alla quota del 50%, dalla data di apertura della successione;
accertare le somme conseguentemente dovute dalla medesima a ciascun avente diritto con condanna al relativo pagamento, con rivalutazione e interessi al tasso di legge sino all'effettivo pagamento.
Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del Conservatore da responsabilità
Spese anche di CTU rifuse anche del presente grado”.
Conclusioni di : Controparte_2
- In via istruttoria:
4 chiedono che la Corte voglia disporre un completamento della Relazione del Consulente
Tecnico nel senso di integrazione del quesito al CTU ai fini della stima della Farmacia anche per quanto concerne il valore della azienda farmaceutica riferito all'attività non galenica, giacché i criteri di cui all'art. 110 R.D. n. 1265 del 1934 al più (e ferma la contestazione formulata) potrebbero individuare l'indennità spettante per la sola attività strettamente farmaceutica, unica esercitabile all'epoca di emanazione del Testo Unico del
1934. Con il che, qualsiasi stima che si limiti a tale valorizzazione finirebbe per ignorare i valori aziendali derivanti dall'attività commerciale e di parafarmacia, che attualmente costituiscono la parte preponderante dei volumi di vendita e degli utili che le aziende farmaceutiche conseguono, finendo per condizionare in modo imprescindibile la determinazione del valore dell'azienda farmaceutica e per fornire una stima che si discosta dal reale valore di mercato della farmacia. Con ogni possibile ripercussione sul progetto divisionale
Nel merito:
a. contestano il progetto divisionale predisposto dal CTU nella Relazione del 3.6.2025 con riguardo alla stima dell'azienda farmaceutica, richiamando integralmente le conclusioni di cui alle note autorizzate del 26.1.2024 e chiedono che – preso atto dei valori dell'azienda farmaceutica caduta in successione, aggiornati al 29.11.2023 – il progetto divisionale in relazione all'azienda farmaceutica caduta in successione sia modificato di conseguenza;
b. contestano il progetto divisionale predisposto dal CTU nella Relazione del 3.6.2025 con riguardo agli asseriti conguagli dovuti dalla Sig.ra nei confronti dei Controparte_2 fratelli, stante l'irrilevanza dei documenti sulla cui base questi sono stati considerati ed essendo stata la stessa destinataria di donazioni di modico valore che, pertanto, non andranno considerate in sede di collazione e chiedono che il progetto divisionale sia modificato in tal senso;
c. contestano il progetto divisionale predisposto dal CTU nella Relazione del 3.6.2025 in quanto non tiene conto degli utili prodotti dall' che, essendo un bene Parte_2 rientrante nella comunione ereditaria, produce utili che di conseguenza debbono essere conferiti nella stessa comunione ereditaria e chiedono, pertanto, che il progetto divisionale sia modificato in tal senso;
5 d. chiedono respingersi l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1 sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n. 2059/2017 ed avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Padova n. 1213/2020 di cui chiedono la conferma;
e. chiedono, infine, confermarsi il progetto divisionale predisposto dal CTU Dott. Per_3 con la relazione depositata il 3.6.2025 per quanto concerne le attribuzioni immobiliari ed i conguagli inter partes a ciò conseguenti, con ciò confermandosi la sentenza di I grado impugnata.
Con vittoria di spese e competenze, anche di CTU”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato nel 2007, conveniva in Controparte_2 giudizio davanti al Tribunale di Padova il fratello e la sorella Controparte_1 Parte_1
, esponendo che:
[...]
- i genitori e erano entrambi deceduti senza lasciare Persona_1 Persona_4 testamento, la prima a Tenerife il 4.2.1998, il secondo a Padova il 30.3.2000;
- in seguito alla morte della madre si era aperta la successione legittima in favore dei figli e del coniuge superstite, il quale, però, aveva rinunciato all'eredità della Persona_4 moglie in data 2.4.1998;
- i beni relitti dalla madre e dal padre erano, quindi, stati devoluti per la quota di un terzo ciascuno ai tre figli;
- l'immobile adibito ad abitazione dei loro genitori era stato consensualmente alienato con divisione del ricavato tra gli eredi e parimenti i beni mobili e il denaro erano stati bonariamente divisi tra gli eredi senza alcuna contestazione;
- relativamente all'immobile sito in LI (Bg), il piano terra era stato destinato alla farmacia gestita dalla sorella . Di detta farmacia era stato titolare sino al 29.07.1959 Pt_1 il nonno MA , il quale, come risultava dalla controscrittura datata Persona_5
23.03.1974, ne aveva simulato la vendita alla figlia al solo fine di Persona_1 ottemperare alle norme sul trasferimento delle farmacie allora vigenti, restando inteso tra le parti che proprietario rimanesse l'alienante, tanto che nella controscrittura era specificato che nel periodo in cui era formalmente titolare della farmacia, non Persona_1
6 aveva percepito compensi di alcun genere. In data 13.05.1973 la farmacia era stata donata dall'apparente proprietaria alla propria figlia ed anche Persona_1 Parte_1 questo secondo trasferimento doveva considerarsi simulato, tanto che era stato riconosciuto alla donataria un compenso di lire 1.200.000 annue per l'attività svolta. Dalla dichiarazione del 23.03.1974, sottoscritta anche da , si evinceva che la proprietà della Parte_1 farmacia era sempre rimasta in capo a , il quale aveva dichiarato che sua Persona_5 intenzione era quella di lasciarne la proprietà ad entrambi i figli e Persona_1
, sicché all'apertura della successione del loro genitore, la titolarità Controparte_3 dell'immobile si era devoluta per la quota di un mezzo ciascuno fra e Persona_1
e, quindi, alla morte della prima, ad essere caduta nella comunione Controparte_3 ereditaria era soltanto la quota del 50% a lei spettante;
- quand'era in vita, aveva compiuto a favore di ciascun figlio numerosi Persona_1 atti di liberalità, che dovevano essere fatti oggetto di collazione.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice chiedeva l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di donazione del 13.5.1973 e la ricostruzione dell'asse ereditario, includendovi le altre donazioni effettuate dalla de cuius a favore di ciascuno dei tre figli;
chiedeva inoltre che venisse ordinato a di rendere il conto analitico della Parte_1 gestione della farmacia, rientrante nel patrimonio comune, con decorrenza dall'apertura della successione, nonché la sua condanna al pagamento in favore dei coeredi della quota ad essi spettante per gli utili netti percepiti e la dichiarazione di inefficacia nei confronti degli eredi o l'annullamento di eventuali trasferimenti onerosi o gratuiti della farmacia.
Si costituiva , la quale si associava alla richiesta di divisione dei beni Parte_1 ereditari relitti, con collazione da parte dei coeredi di quanto ricevuto in vita per donazione.
Contestava, tuttavia, che la quota di un mezzo della farmacia rientrasse nella comunione ereditaria, precisando che alla morte del nonno , avvenuta nel 1982, Persona_5 entrambi i figli e erano incapaci di acquisire la proprietà della farmacia per i Per_1 CP_3 motivi di incompatibilità previsti dalla legge, essendo entrambi professori universitari di ruolo, tanto che né l'una né l'altro avevano indicato il cespite nella denuncia di successione;
ne discendeva che la farmacia non era mai stata di proprietà della madre e pertanto non faceva parte dell'asse ereditario, con conseguente inammissibilità della domanda di divisione in relazione ad essa.
7 Sosteneva che qualora si fosse ritenuto che il bene fosse caduto in successione, lo stesso non poteva che essere stato acquisito dalla convenuta, in quanto unica componente del nucleo familiare iscritta all'albo dei farmacisti.
Negava altresì di essere tenuta a versare una quota dei proventi della farmacia agli altri coeredi.
Chiedeva che fosse dichiarata la simulazione assoluta dell'atto del 29.07.1959 con cui aveva trasferito alla figlia la proprietà della farmacia ed Persona_5 Persona_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda di simulazione della donazione del 13.05.1973 avanzata dall'attrice.
Si costituiva , il quale si associava alle domande svolte dalla sorella Controparte_1 CP_2 in ordine alla farmacia di LI, chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di donazione del 13.05.1973 e, di conseguenza, del diritto di proprietà indivisa sulla quota pari al 50% in capo ai tre condividenti ed inoltre che fosse ordinato alla sorella di rendere il conto dell'amministrazione della quota del 50% della farmacia, Pt_1 con condanna della medesima a versare agli altri coeredi le somme spettanti agli stessi.
Contestava altresì che le donazioni di denaro effettuate dalla madre in suo favore potessero costituire oggetto di collazione, trattandosi di liberalità conformi al costume sociale e familiare o comunque di modico valore.
La causa veniva istruita tramite c.t.u. estimativa dell'asse ereditario, affidata all'ing.
, con l'ausilio del dott. per la valutazione della azienda Persona_6 Persona_7 farmacia.
Con sentenza parziale n. 2059/2017 il Tribunale di Padova dichiarava la simulazione assoluta della vendita del 29.07.1959 e dell'atto di donazione del 13.05.1973, e disponeva la rimessione della causa in istruttoria, ritenendo necessario disporre un'integrazione della c.t.u. in ordine alla stima del valore della farmacia ed in quanto dalle indagini peritali era emersa la presenza di abusi edilizi su alcuni degli immobili caduti in successione.
Quindi, con sentenza definitiva n. 1213/2020 il Tribunale di Padova disponeva la divisione del compendio immobiliare sulla base del progetto predisposto dal c.t.u. con i conguagli in denaro ivi indicati e condannava e al pagamento Parte_1 Controparte_1 dell'indennità per l'occupazione esclusiva degli immobili siti rispettivamente in LI
(Bg) e EL (Mn), ponendo le spese di lite a carico di e Parte_1
8 suddividendo in parti uguali tra i tre coeredi quelle relative alla ctu e per la regolarizzazione urbanistica degli immobili.
2. Avverso le due sentenze in epigrafe indicate interponeva tempestivo Parte_1 appello affidato a sette motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo contestava la decisione laddove aveva omesso di dichiarare improcedibile la domanda di divisione per l'assenza di regolarità edilizia degli immobili, che costituisce condizione dell'azione di cui all'art. 713 c.c..
2.2 Con il secondo motivo lamentava che il tribunale non si fosse pronunciato sull'eccezione di inammissibilità della domanda di divisione della farmacia, trattandosi di bene estraneo all'asse ereditario e la cui proprietà era stata acquistata da Parte_1 per usucapione o ad altro titolo.
2.3 Con il terzo motivo denunciava che la sentenza definitiva era affetta dal vizio di ultrapetizione in quanto aveva condannato la convenuta al pagamento di un'indennità per l'uso esclusivo dell'immobile in LI, pur in assenza di domanda formulata dalle altre parti.
Negava inoltre di aver utilizzato in via esclusiva la porzione del fabbricato non destinata all'esercizio della farmacia, in quanto adibita ad abitazione ed inagibile.
Eccepiva che quella parte dell'immobile in cui veniva esercitata l'attività farmaceutica era stata da lei conferita in data 6.10.2006 nella società Controparte_4
che quindi era l'unico soggetto nei confronti del quale avrebbe
[...] dovuto essere rivolta la pretesa.
Deduceva infine che la porzione in questione, proprio in quanto bene strumentale all'esercizio di tale attività, concorreva alla formazione del reddito d'impresa, di talché gli altri coeredi non avrebbero potuto pretendere gli utili dell'attività imprenditoriale e al tempo stesso l'indennità per l'uso esclusivo dell'immobile.
9 2.4 Con il quarto motivo si doleva che il tribunale avesse omesso di rilevare che alla data della domanda giudiziale di divisione (12.10.2007) la non faceva più Controparte_4 parte della comunione ereditaria, essendone già uscita per effetto del suo conferimento, da parte di , alla società “ Parte_1 Controparte_4
con atto del 6.10.2006, denunciando altresì la nullità della domanda
[...] con cui l'attrice aveva chiesto che fossero dichiarati inefficaci o, comunque, annullati eventuali trasferimenti a terzi, onerosi o gratuiti, dell'azienda farmaceutica, in quanto non contenente l'indicazione specifica degli atti e dei soggetti, diversi dalla convenuta, nei confronti dei quali avrebbe dovuto essere emessa la pronuncia e dal momento che gli acquirenti non erano stati convenuti in giudizio.
2.5 Con il quinto motivo di gravame criticava la decisione laddove aveva accolto la domanda avente ad oggetto la liquidazione della quota del valore della farmacia e degli utili prodotti dalla sua gestione.
Denunciava la nullità della ctu in merito alle valutazioni espresse con riferimento al valore dell'azienda farmaceutica, in quanto basate sull'esame di documenti non tempestivamente prodotti dalle parti, avendo in tal modo il perito dell'ufficio impropriamente supplito al carente assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli altri coeredi.
Contestava la debenza degli utili, non essendo stata formulata domanda per il loro pagamento e non potendo gli stessi essere assimilati ai frutti, alla cui restituzione il possessore dei beni ereditari è tenuto ex art. 535 cod. civ.
Sosteneva che la quota parte degli utili eventualmente spettante agli altri condividenti avrebbe dovuto essere riconosciuta solo a partire dalla proposizione della domanda giudiziale, evidenziando tuttavia che a quella data la farmacia non era già più nel possesso dell'appellante.
Lamentava l'assenza di richieste istruttorie in merito alla determinazione degli utili, censurando inoltre l'operato del ctu laddove, pur avendo rilevato che la farmacia era caduta in successione per la quota del 50% tra i coeredi di mentre l'altra Persona_1 quota del 50% apparteneva a , aveva ripartito tra le parti tutti gli utili e non Controparte_3 solamente la quota del 50%, in ragione della seguente considerazione: “nella determinazione dei redditi netti non si è considerata l'eventuale quota di utili versata al
10 Sig. in quanto dalla documentazione a disposizione non è rilevabile se e Controparte_3 con che modalità lo stesso abbia percepito utili, inoltre non essendo parte in causa non è possibile richiedere per il Sig. copia delle dichiarazioni dei redditi”“ (pag. Controparte_3
28 della relazione peritale del dott. . Per_7
2.6 Con il sesto motivo censurava il capo della sentenza che l'aveva condannata alla rifusione delle spese di lite, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che la convenuta fosse risultata soccombente relativamente alla domanda di accertamento della simulazione assoluta della vendita del 29.07.1959 e dell'atto di donazione del 13.05.1973.
2.7 Con il settimo motivo contestava la ripartizione delle spese relative alla ctu ed alla regolarizzazione urbanistica degli immobili caduti in successione, lamentando che il giudice di prime cure vi avesse provveduto in assenza di domanda delle parti e pur essendosi le stesse accordate diversamente con riferimento ai costi per la sanatoria degli immobili.
3. Si costituiva , il quale contestava la fondatezza dell'impugnazione Controparte_1 avversaria e proponeva a sua volta appello incidentale, affidato a quattro motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo contestava la valutazione effettuata dal ctu e recepita in sentenza in merito al valore della farmacia e dei relativi utili, censurando il metodo di stima adottato, di tipo puramente reddituale, che non considerava il flusso di cassa prodotto dalla gestione corrente.
3.2 Con il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per avere omesso di pronunciare sulla domanda di rendiconto della gestione della farmacia.
3.3 Con il terzo motivo denunciava il vizio di ultrapetizione della sentenza per averlo condannato al pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva del fabbricato in
11 EL, in assenza di qualsiasi domanda tempestivamente proposta e nonostante non vi fosse prova della circostanza.
3.4 Con il quarto motivo affermava che il tribunale aveva errato nel ritenere soggette a collazioni le donazioni di denaro elargite in suo favore dalla madre, pur in assenza di prova e nonostante si trattasse di donazioni d'uso o di modico valore.
4. Si costituiva , la quale chiedeva il rigetto dell'appello principale e la Controparte_2 conferma della sentenza impugnata.
5. Con sentenza parziale n. 1799/2022, pubblicata in data 01.08.2022, questa Corte rigettava i primi due motivi di appello principale, accoglieva il terzo motivo di appello incidentale ed in relazione alle altre censure disponeva la rimessione della causa in istruttoria, al fine di procedere, mediante apposita ctu, ad una nuova stima del valore della azienda farmacia e degli utili prodotti dalla sua gestione.
6. Depositata la relazione peritale, la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione e con sentenza parziale n. 2186/2024, pubblicata in data 13.12.2024, questa Corte così statuiva:
“1) accerta e dichiara l'insussistenza in capo a e del Controparte_2 Controparte_1 diritto di conseguire, in misura corrispondente alla loro quota ereditaria, gli utili prodotti dalla gestione della farmacia di LI (Bg) a far data dall'apertura della successione materna:
2) annulla, in quanto viziato da ultrapetizione, il capo della sentenza definitiva del
Tribunale di Padova che ha stabilito a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a e la somma di €93.037,00 ciascuno, Controparte_2 Controparte_1 quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene immobile sito in
LI (Bg);
3) in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, rigetta la domanda di collazione delle donazioni in denaro elargite da e a Persona_1 Persona_4 favore di per un ammontare che nel progetto divisionale predisposto dal Controparte_1 ctu ing. è stato stimato in complessivi €351.309,72 (pari a lire 680.230.483)”. Per_6
12 Contestualmente, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa in istruttoria al fine di procedere a nuova consulenza tecnica affidando al ctu nominato, dott. Per_8
il seguente incarico: “Letti gli atti e i documenti di causa, proceda il ctu nominato
[...] dott. ad una nuova stima del valore dell'azienda farmaceutica caduta in Persona_8 successione, facendo applicazione dei criteri dettati dall'art. 110 del r.d. 27.07.1934 n.
1265, nonché predisponga nuove ipotesi di progetti divisionali in conformità alle statuizioni contenute nelle due sentenze parziali pronunciate da questa Corte”.
Quindi, dopo il deposito della relazione peritale, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
7. E' opportuno innanzitutto rammentare quali sono le questioni che non costituiscono più oggetto del thema decidendum o perché decise in primo grado con statuizione che non è stata censurata e che pertanto è passata in giudicato, o perché sulle stesse questa Corte si
è già pronunciata con le due sentenze parziali n. 1799/2022 e n. 2186/2024.
La sentenza non definitiva n. 2059/2017 del Tribunale di Padova ha accertato, con statuizione che non è stata impugnata, che sono affette da simulazione assoluta e come tali nulle, sia la vendita della farmacia da alla figlia in data Persona_5 Persona_1
29.07.1959, sia la successiva donazione della medesima da parte di quest'ultima alla propria figlia in data 13.05.1973. Parte_1
La citata sentenza parziale n. 1799/2022 emessa da questa Corte ha accertato l'ammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, anche con riferimento all'azienda farmaceutica, ed ha escluso che abbia Parte_1 usucapito la proprietà esclusiva della medesima, nonché ha disatteso la domanda con cui e avevano chiesto la condanna del fratello al Parte_1 Controparte_2 CP_1 pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva del fabbricato sito in EL.
La successiva sentenza parziale n. 2186/2024 ha accertato in primo luogo che l'azienda farmaceutica è caduta in successione, dal momento che non è mai uscita dal patrimonio di ed alla sua morte, avvenuta nell'ottobre del 1982, il cespite è stato Persona_5 acquistato, in forza di successione ereditaria ab intestato, dai suoi due figli Persona_1
e , ciascuno per la quota di un mezzo;
alla morte di
[...] Controparte_3 Persona_1
i suoi tre figli , e hanno quindi ereditato la quota
[...] Controparte_2 CP_1 Pt_1
13 indivisa del 50% dell'azienda farmaceutica appartenente alla madre, avendo il coniuge superstite rinunciato all'eredità della de cuius. Persona_4
E' stata inoltre rilevata, in via meramente incidentale, la nullità dell'atto con cui in data
06.10.2006 ha conferito la farmacia nella società denominata Parte_1 [...]
costituita tra e i Controparte_4 Parte_1 suoi figli, poiché tale atto è stato effettuato in violazione dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., che richiede il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione del bene comune, e che, in quanto espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, si applica anche in ipotesi di comunione derivante dalla successione per causa di morte.
Nella menzionata pronuncia è stato poi escluso che e Controparte_2 Controparte_1 abbiano diritto a conseguire, a far data dall'apertura della successione materna ed in misura corrispondente alla loro quota ereditaria, gli utili derivanti dalla gestione della farmacia di LI esercitata in via esclusiva dalla sorella , in quanto la Pt_1 comunione incidentale è limitata all'azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi - materiali e immateriali - esistenti al momento dell'apertura della successione, per cui, al fine di determinare ciò che spetta agli altri coeredi, occorre fare riferimento non al reddito di impresa, ma ai frutti civili.
E' stato inoltre annullato, in quanto viziato da ultrapetizione, il capo della sentenza definitiva del Tribunale di Padova che, in assenza di specifica domanda, aveva posto a carico di l'obbligo di corrispondere a e Parte_1 Controparte_2 CP_1 la somma di €93.037,00 ciascuno, quale ristoro per la privazione della utilizzazione
[...] pro quota del bene immobile sito in LI (Bg), nonché è stato rigettata la domanda, accolta in primo grado, di collazione delle donazioni in denaro asseritamente elargite da e in favore di , per un ammontare che Persona_1 Persona_4 Controparte_1 nel progetto divisionale predisposto dal ctu ing. era stato stimato in complessivi Per_6
€351.309,72 (pari a lire 680.230.483).
Infine, riguardo alla stima del valore della quota di un mezzo dell'azienda farmaceutica caduta in successione, la sentenza parziale n. 2186/2024 ha statuito che la stessa deve essere effettuata non secondo i criteri di valutazione in libero mercato, ma con quelli più restrittivi previsti dall'art. 110 del R.D. n. 1265 del 1934, che trova applicazione anche
14 nell'ipotesi di trasferimento mortis causa, quando l'azienda farmaceutica, oggetto di comunione ereditaria, venga assegnata a uno solo dei comproprietari.
Per tale motivo è stata disposta la rimessione della causa in istruttoria al fine di procedere, mediante apposita ctu, ad una nuova stima del valore dell'azienda farmaceutica caduta in successione, facendo applicazione dei criteri dettati dall'art. 110 del r.d. 27.07.1934 n.
1265, nonché alla predisposizione di nuovi progetti divisionali.
8. Il ctu dott. ha eseguito una nuova stima del valore dell'azienda Persona_8 farmaceutica caduta in successione, facendo applicazione dei criteri dettati dall'art. 110 del r.d. 27.07.1934 n. 1265 (“Testo Unico delle leggi sanitarie") il quale, come in precedenza indicato, prevede che "l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio".
L'indennità di avviamento deve quindi essere determinata in misura corrispondente al triplo del reddito medio imponibile dell'ultimo quinquennio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.
Dal momento che la de cuius è deceduta il 04.02.1998, il ctu ha Persona_1 effettuato il calcolo basandosi sui dati desumibili dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni 1994, 1995, 1996 e 1998, essendosi trovato nell'impossibilità di acquisire quella relativa al 1997 perché il relativo file trasmessogli dall'Agenzia delle Entrate è risultato danneggiato e perciò inutilizzabile.
In particolare il perito dell'ufficio, partendo dall'utile netto risultante dal conto economico ed operando delle variazioni in aumento e in diminuzione, è giunto ad individuare il risultato economico dell'azienda farmacia più aderente a quello che l'art. 110 Tuls definisce quale imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile allora vigente, che al giorno d'oggi - e anche sul finire degli anni '90 – è assimilabile all'imponibile Irpef riferito all'intera azienda.
15 E' risultato che:
a) la media degli utili aziendali di quel periodo è stata di €121.644,84;
b) l'indicazione temporalmente più vicina alla data del 04.02.1998 tratta dalla dichiarazione fiscale anno di competenza 1998 (riquadro RF46 e RF59) segnala che il valore degli arredi e attrezzature era di €45.211,15 e quello del magazzino di €157.571,00.
Conseguentemente, in base a quanto indicato dall'art. 110 Tuls, il valore dell'intera azienda farmacia comprensivo di arredi, magazzino ed indennità di avviamento era pari, al momento dell'apertura della successione, ad €567.716,67, corrispondente a tre volte l'utile medio e aggiunto il valore delle attrezzature e delle giacenze di magazzino.
Quindi il valore della quota di un mezzo dell'azienda farmacia corrispondeva ad
€283.858,34.
ha obiettato che gli arredi, provviste e dotazioni della farmacia non Parte_1 possono essere inclusi nel compendio aziendale trasmissibile perché sono stati da lei acquistati ben prima del decesso della madre.
Essa tuttavia non ha fornito alcuna evidenza documentale che comprovi tale allegazione, dal momento che è lei stessa a riconoscere che “gli arredi, le provviste e le dotazioni sono quelli risultanti rispettivamente dal Libro dei Beni ammortizzabili, dal Registro di
Magazzino e dal Libro Inventari ed è appena il caso di rilevare che questi libri e registri non sussistono, né alla data dell'apertura della successione fu eretto un inventario” (v. pagg. 8 e 9 della comparsa conclusionale depositata il 30.09.2025).
Trattandosi di debito di valore (v. Cass. n. 10188/2019 cit. e Cass. n. 6931/2016) il ctu ha correttamente proceduto a rivalutare il complessivo valore aziendale per il periodo successivo alla data di apertura della successione e ad applicare sul valore progressivamente rivalutato gli interessi semplici (atteso che per i debiti di valore va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa;
ne consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa
16 nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio: v. Cass. n. 9517 del 01/07/2002).
Il valore a cui si perviene è pari ad €676.531,31; conseguentemente l'assegnatario della quota di un mezzo dell'azienda farmacia è tenuto a corrispondere agli altri due coeredi a titolo di conguaglio l'importo di €225.510,44 ciascuno.
9. Si tratta a questo punto di stabilire come le statuizioni con cui questa Corte ha in parte accolto le censure formulate da e incidano sulla Parte_1 Controparte_1 divisione del compendio ereditario operata dal giudice di prime cure.
In primo luogo va rilevato che nessuna delle parti, in relazione all'ampio compendio immobiliare facente parte dell'eredità dei genitori, ha contestato il progetto divisionale predisposto dal ctu e recepito in sentenza, chiedendo una diversa assegnazione dei diversi cespiti che compongono il relictum ed il donatum, per cui sul punto la sentenza di primo grado va confermata.
In secondo luogo, poiché l'immobile sito in LI (Bg) destinato all'esercizio della farmacia rimane assegnato a , va confermata la statuizione del giudice di Parte_1 prime cure che ha attribuito a quest'ultima pure la quota di un mezzo dell'azienda farmacia caduta in successione, con conseguente obbligo a carico della medesima di corrispondere a ciascuno degli altri due coeredi la somma di €225.510,44 a titolo di conguaglio.
Inoltre, va precisato che nel progetto divisionale predisposto dal ctu ing. Per_6
l'ammontare delle donazioni in denaro asseritamente elargite da e Persona_1 in favore di , oggetto della domanda di collazione avanzata Persona_4 Controparte_1 dagli altri coeredi, era stato quantificato in €332.192,91 (pari a lire 643.213.802) e non in
€351.309,72 (pari a lire 680.230.483), come è stato indicato nella sentenza parziale n.
2186/2024 per mero errore materiale, il quale viene in questa sede emendato.
Atteso che la sentenza di primo grado non è stata riformata laddove ha quantificato in
€4.722,06 ed in €22.448,02 il valore dei beni mobili donati rispettivamente a Parte_1
ed a che le stesse sono obbligate a conferire per collazione, il
[...] Controparte_2 valore dell'asse ereditario, esclusa l'azienda farmacia, viene rideterminato in
€2.348.745,08 (v. allegato n. 4 alla relazione peritale del dr. , per cui risulta a debito Per_3
17 di la somma di €249.836,37, a debito di la somma di Parte_1 Controparte_2
€89.488,33 ed a credito di la somma di €339.324,70 (v. pag. 24 alla Controparte_1 relazione peritale del dr. . Per_3
Ma, come sopra esposto, , in quanto assegnataria della quota di un mezzo Parte_1 dell'azienda farmacia, è debitrice verso ognuno degli altri due coeredi altresì dell'importo di €225.510,44.
Ne discende in definitiva che è tenuta a corrispondere a Parte_1 CP_2 la somma di €225.510,44 ed a la somma di €475.346,81, mentre
[...] Controparte_1
è tenuta a corrispondere al fratello la somma di €89.488,33. Controparte_2
10. Quanto al regolamento delle spese processuali, considerata la parziale soccombenza reciproca ed atteso che nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, si reputa congruo compensare le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà e condannare Parte_1
a rifondere a ed a la quota residua, che si liquida
[...] Controparte_2 Controparte_1 come in dispositivo.
Le spese relative alle ctu esperite nei due gradi di giudizio vengono poste in via definitiva a carico delle parti, per la quota di 1/3 ciascuna.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Padova n. 1213/2020:
1) ferma l'assegnazione in proprietà esclusiva alle parti in causa dei beni immobili caduti in successione, in conformità al progetto divisionale predisposto dal ctu ing. Per_6
e recepito nella sentenza n. 1213/2020 del Tribunale di Padova, nonché
[...]
l'assegnazione in proprietà esclusiva a della quota di un mezzo Parte_1 dell'azienda farmacia caduta in successione, pone a carico della medesima l'obbligo di corrispondere a la somma di €225.510,44 ed a la somma Controparte_2 Controparte_1 di €475.346,81, a titolo di conguaglio;
18 2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_2 Controparte_1 di €89.488,33, a titolo di conguaglio;
3) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di primo grado tra Parte_1
e e condanna la prima a rifondere alla seconda la quota residua,
[...] Controparte_2 che si liquida in €14.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di primo grado tra Parte_1
e e condanna la prima a rifondere al secondo la quota residua, che
[...] Controparte_1 si liquida in €14.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di secondo grado tra Parte_1
e e condanna la prima a rifondere alla seconda la quota residua,
[...] Controparte_2 che si liquida in €15.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) compensa in ragione della metà le spese del giudizio di secondo grado tra Parte_1
e e condanna la prima a rifondere al secondo la quota residua, che
[...] Controparte_1 si liquida in €15.000,00 per compensi ed in €1.264,50 per esborsi, oltre a spese generali,
IVA e CPA come per legge;
7) pone in via definitiva le spese relative alle ctu esperite nei due gradi di giudizio a carico delle parti, per la quota di 1/3 ciascuna.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore
NR SC
Il Presidente
ER SS
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