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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 315/2024, introdotta
DA di (c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Antonio Vena, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonietta Giugliano, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_3 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n.
01220239005087565000, notificata il 22.12.2023, per intervenuta prescrizione del credito;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: in via preliminare, dichiarare la cessata materia del contendere, per intervenuta prescrizione del credito;
in via gradata, dichiarare inammissibile il ricorso;
con compensazione delle spese di lite.
1 PER IL RESISTENTE I.N.P.S.: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.1.2024, esponeva di aver ricevuto Parte_3 dall' in data 22.12.2023, notificazione dell'intimazione di pagamento n. CP_3
01220239005087565000, per € 21.964,75, basata sulla cartella di pagamento CP_2
n. 01220000027735017000, asseritamente notificata il 20.11.2000, per omesso versamento di contributi (DM10) per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, nonché sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora.
Vana l'istanza di annullamento in autotutela, avanzata in ragione della prescrizione del credito, eccepiva l'estinzione dell'obbligo contributivo per prescrizione ex art. 3 co. 9
L. 335/1995, non essendo intervenuti atti interruttivi medio tempore, nonché l'omessa notificazione del titolo esecutivo presupposto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_3 CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio. precisava che l'atto impugnato era originato da segnalazione del Ministero CP_3 della Giustizia ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973.
Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, precisando di aver preso atto della maturata prescrizione, tanto da aver ritualmente rinunciato, addì 26.9.2024, al pignoramento presso terzi n. 12 - 2023/23893 del 22.1.2024, introdotto a carico della ricorrente.
In subordine, eccepiva l'inammissibilità della domanda, ove intesa in funzione recuperatoria delle tutele ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, giacché la dedotta assenza di notificazione della cartella esattoriale non si ricollegava a circostanze antecedenti alla formazione del titolo, bensì esclusivamente a fatti successivi, ed in specie alla prescrizione maturata dopo la notificazione stessa.
Eccepiva, comunque, la tardività dell'azione, proposta dal ricorrente oltre il termine di
20 giorni dalla notifica dell'atto, in ragione della qualificazione della domanda quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. parimenti eccepiva l'inammissibilità per violazione di detto termine, nonché il CP_2 proprio difetto di legittimazione per le eccezioni e contestazioni riguardanti le attività
2 proprie dell'agente della riscossione, essendo unico legittimo contraddittore CP_3 ed unico soggetto titolare dell'azione esecutiva.
Sosteneva la regolare notificazione della cartella e l'irretrattabilità del credito per decorso del termine di 40 giorni per l'opposizione a ruolo esecutivo ex art. 24 D. Lgs.
46/1999.
Eccepiva altresì la sospensione del decorso della prescrizione ex art. 68 D. L. 18/2020, conv. da L. 27/2020, nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021.
Chiedeva di essere tenuto indenne dalle spese di lite laddove l'accoglimento dell'opposizione fosse dipeso esclusivamente dall'inerzia dell'agente della riscossione.
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo ai resistenti, tutti correttamente evocato in giudizio.
Sul punto, si osserva che è soggetto dal quale promanano i titoli esecutivi e CP_3
l'intimazione impugnati in ricorso.
L' previdenziale, invece, riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della CP_4 pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Pertanto, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
2. Dalla difesa giudiziale proposta da si rileva che l'agente della CP_3 riscossione ha ammesso l'estinzione del credito contributivo sopra indicato per maturazione del termine di prescrizione.
Tuttavia, la natura pacifica di tale dato non consente di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto non ha provveduto all'annullamento in autotutela CP_3 dell'intimazione impugnata, appunto limitandosi ad aderire all'eccezione di prescrizione estintiva.
Peraltro, le parti del giudizio hanno proposto divergenti conclusioni, con la conseguenza che, in assenza di accordo tra le stesse, a fortiori non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Difatti, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla
Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è
l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi,
3 idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
4 Laddove, invece, tale sopravvenienza sia dedotta da una sola delle parti, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie, a fronte della già segnalata assenza di annullamento o revoca dell'intimazione opposta in autotutela da parte dell'agente della riscossione, deve ritenersi che permanga l'interesse ad ottenere la pronuncia invocata in capo al ricorrente, il quale si è opposto alla declaratoria di cessazione del contendere.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che l'atto opposto è ancora valido ed efficace, non essendo stato inciso dalla successiva rinuncia al pignoramento presso terzi, invero delimitata alla sola procedura espropriativa e priva di effetto di caducazione dell'intimazione di pagamento impugnata.
Ebbene, la natura del tutto pacifica della avvenuta maturazione del termine prescrizionale impone di ritenere estinto il credito predetto, e ciò già alla data della notificazione dell'intimazione opposta.
Tuttavia, l'assenza di contestazione in ordine a tale circostanza non ha inciso sull'esistenza giuridica dell'intimazione di pagamento, la quale va perciò annullata, riscontrandosi un concreto interesse della parte ricorrente in tale senso.
Invero, è remota la possibilità che di nuovo agisca esecutivamente sulla scorta CP_3 dell'intimazione impugnata, anche previo eventuale rinnovo della stessa.
D'altra parte, però, sul piano prettamente giuridico, l'atto è ancora efficace, tant'è che, dall'estratto di ruolo prodotto dall'agente, aggiornato addì 4.3.2024, il credito non risulta sgravato, bensì solo sospeso.
Dunque, l'emanazione di una sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere ovvero l'inammissibilità sopravvenuta dell'azione determinerebbe il venir meno della sospensione cautelare disposta con il decreto del 3.2.2024 e la reviviscenza
5 dell'intimazione, di cui, pertanto, va disposto l'annullamento.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, occorre precisare che la prescrizione del credito è di certo intervenuta successivamente all'affidamento del ruolo esecutivo all'agente della riscossione da parte dell' attese le date di CP_2 notificazione della cartella di pagamento (20.11.2000) e dell'avviso di intimazione
(22.12.2023), ipotesi in cui non trova applicazione il criterio di solidarietà, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (Cassazione civile, sez.
VI, 09/03/2022, n. 7716: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga Controparte_1 annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”; Tribunale di Napoli, sez. V, 30/01/2023, n. 1003:
“Quando, l'accoglimento dell'opposizione avvero la cartella esattoriale dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dell'agente della riscossione, il principio della solidarietà nelle spese della lite tra quest'ultimo e l'Ente titolare del credito non trova applicazione: in tali casi, infatti, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'agente della riscossione, per il principio di causalità, non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite e rientra nella facoltà del giudice compensare le spese nei confronti dell'ente impositore”).
In sostanza, da quanto emerso nel corso del giudizio, deve reputarsi che la prescrizione sia maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento, che all'epoca non era ancora affidata all' (giacché ciò è stato previsto dall'1.1.2011 ex art. 30 D. L. CP_2
78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010), ma era ancora attività di competenza dell'agente della riscossione, alla cui responsabilità l'evento estintivo va ascritto in via esclusiva e che, pertanto, è soccombente ai fini di cui all'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, l'oggetto del giudizio, la natura e dalla qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali e, in particolare, l'adesione di CP_3 all'eccezione di prescrizione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018,
6 che impongono la compensazione delle spese di lite in misura dei due terzi nel rapporto processuale tra la stessa e l' ricorrente, ed in misura integrale nel CP_3 Parte_4 rapporto processuale tra e le altre parti. CP_2
In specie, si reputa che la condotta della resistente, la quale, in corso di causa, riconoscendo la sostanziale fondatezza dell'avversa pretesa, ha agevolato la definizione del giudizio, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, per contro, resista in giudizio fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in applicazione del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'intimazione di pagamento n. 01220239005087565000;
2) nel rapporto processuale tra la ricorrente ed compensa le spese di lite in CP_3 misura dei due terzi e condanna la stessa in persona del l. r. p. t., al CP_3 pagamento della residua parte, che liquida in € 635,00, oltre rimborso forfettario
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 43,00, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) nel rapporto processuale tra e le altre parti, compensa integralmente le CP_2 spese di lite.
Così deciso in Avellino, 10.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 315/2024, introdotta
DA di (c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Antonio Vena, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonietta Giugliano, presso cui è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_3 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n.
01220239005087565000, notificata il 22.12.2023, per intervenuta prescrizione del credito;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: in via preliminare, dichiarare la cessata materia del contendere, per intervenuta prescrizione del credito;
in via gradata, dichiarare inammissibile il ricorso;
con compensazione delle spese di lite.
1 PER IL RESISTENTE I.N.P.S.: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.1.2024, esponeva di aver ricevuto Parte_3 dall' in data 22.12.2023, notificazione dell'intimazione di pagamento n. CP_3
01220239005087565000, per € 21.964,75, basata sulla cartella di pagamento CP_2
n. 01220000027735017000, asseritamente notificata il 20.11.2000, per omesso versamento di contributi (DM10) per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, nonché sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora.
Vana l'istanza di annullamento in autotutela, avanzata in ragione della prescrizione del credito, eccepiva l'estinzione dell'obbligo contributivo per prescrizione ex art. 3 co. 9
L. 335/1995, non essendo intervenuti atti interruttivi medio tempore, nonché l'omessa notificazione del titolo esecutivo presupposto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_3 CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio. precisava che l'atto impugnato era originato da segnalazione del Ministero CP_3 della Giustizia ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973.
Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, precisando di aver preso atto della maturata prescrizione, tanto da aver ritualmente rinunciato, addì 26.9.2024, al pignoramento presso terzi n. 12 - 2023/23893 del 22.1.2024, introdotto a carico della ricorrente.
In subordine, eccepiva l'inammissibilità della domanda, ove intesa in funzione recuperatoria delle tutele ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, giacché la dedotta assenza di notificazione della cartella esattoriale non si ricollegava a circostanze antecedenti alla formazione del titolo, bensì esclusivamente a fatti successivi, ed in specie alla prescrizione maturata dopo la notificazione stessa.
Eccepiva, comunque, la tardività dell'azione, proposta dal ricorrente oltre il termine di
20 giorni dalla notifica dell'atto, in ragione della qualificazione della domanda quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. parimenti eccepiva l'inammissibilità per violazione di detto termine, nonché il CP_2 proprio difetto di legittimazione per le eccezioni e contestazioni riguardanti le attività
2 proprie dell'agente della riscossione, essendo unico legittimo contraddittore CP_3 ed unico soggetto titolare dell'azione esecutiva.
Sosteneva la regolare notificazione della cartella e l'irretrattabilità del credito per decorso del termine di 40 giorni per l'opposizione a ruolo esecutivo ex art. 24 D. Lgs.
46/1999.
Eccepiva altresì la sospensione del decorso della prescrizione ex art. 68 D. L. 18/2020, conv. da L. 27/2020, nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021.
Chiedeva di essere tenuto indenne dalle spese di lite laddove l'accoglimento dell'opposizione fosse dipeso esclusivamente dall'inerzia dell'agente della riscossione.
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo ai resistenti, tutti correttamente evocato in giudizio.
Sul punto, si osserva che è soggetto dal quale promanano i titoli esecutivi e CP_3
l'intimazione impugnati in ricorso.
L' previdenziale, invece, riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della CP_4 pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Pertanto, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
2. Dalla difesa giudiziale proposta da si rileva che l'agente della CP_3 riscossione ha ammesso l'estinzione del credito contributivo sopra indicato per maturazione del termine di prescrizione.
Tuttavia, la natura pacifica di tale dato non consente di dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto non ha provveduto all'annullamento in autotutela CP_3 dell'intimazione impugnata, appunto limitandosi ad aderire all'eccezione di prescrizione estintiva.
Peraltro, le parti del giudizio hanno proposto divergenti conclusioni, con la conseguenza che, in assenza di accordo tra le stesse, a fortiori non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Difatti, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla
Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è
l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi,
3 idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I, ord.
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”).
La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito.
4 Laddove, invece, tale sopravvenienza sia dedotta da una sola delle parti, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie, a fronte della già segnalata assenza di annullamento o revoca dell'intimazione opposta in autotutela da parte dell'agente della riscossione, deve ritenersi che permanga l'interesse ad ottenere la pronuncia invocata in capo al ricorrente, il quale si è opposto alla declaratoria di cessazione del contendere.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che l'atto opposto è ancora valido ed efficace, non essendo stato inciso dalla successiva rinuncia al pignoramento presso terzi, invero delimitata alla sola procedura espropriativa e priva di effetto di caducazione dell'intimazione di pagamento impugnata.
Ebbene, la natura del tutto pacifica della avvenuta maturazione del termine prescrizionale impone di ritenere estinto il credito predetto, e ciò già alla data della notificazione dell'intimazione opposta.
Tuttavia, l'assenza di contestazione in ordine a tale circostanza non ha inciso sull'esistenza giuridica dell'intimazione di pagamento, la quale va perciò annullata, riscontrandosi un concreto interesse della parte ricorrente in tale senso.
Invero, è remota la possibilità che di nuovo agisca esecutivamente sulla scorta CP_3 dell'intimazione impugnata, anche previo eventuale rinnovo della stessa.
D'altra parte, però, sul piano prettamente giuridico, l'atto è ancora efficace, tant'è che, dall'estratto di ruolo prodotto dall'agente, aggiornato addì 4.3.2024, il credito non risulta sgravato, bensì solo sospeso.
Dunque, l'emanazione di una sentenza che dichiari la cessazione della materia del contendere ovvero l'inammissibilità sopravvenuta dell'azione determinerebbe il venir meno della sospensione cautelare disposta con il decreto del 3.2.2024 e la reviviscenza
5 dell'intimazione, di cui, pertanto, va disposto l'annullamento.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, occorre precisare che la prescrizione del credito è di certo intervenuta successivamente all'affidamento del ruolo esecutivo all'agente della riscossione da parte dell' attese le date di CP_2 notificazione della cartella di pagamento (20.11.2000) e dell'avviso di intimazione
(22.12.2023), ipotesi in cui non trova applicazione il criterio di solidarietà, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (Cassazione civile, sez.
VI, 09/03/2022, n. 7716: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell'
[...]
che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga Controparte_1 annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità”; Tribunale di Napoli, sez. V, 30/01/2023, n. 1003:
“Quando, l'accoglimento dell'opposizione avvero la cartella esattoriale dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dell'agente della riscossione, il principio della solidarietà nelle spese della lite tra quest'ultimo e l'Ente titolare del credito non trova applicazione: in tali casi, infatti, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'agente della riscossione, per il principio di causalità, non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite e rientra nella facoltà del giudice compensare le spese nei confronti dell'ente impositore”).
In sostanza, da quanto emerso nel corso del giudizio, deve reputarsi che la prescrizione sia maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento, che all'epoca non era ancora affidata all' (giacché ciò è stato previsto dall'1.1.2011 ex art. 30 D. L. CP_2
78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010), ma era ancora attività di competenza dell'agente della riscossione, alla cui responsabilità l'evento estintivo va ascritto in via esclusiva e che, pertanto, è soccombente ai fini di cui all'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, l'oggetto del giudizio, la natura e dalla qualità delle parti, le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali e, in particolare, l'adesione di CP_3 all'eccezione di prescrizione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018,
6 che impongono la compensazione delle spese di lite in misura dei due terzi nel rapporto processuale tra la stessa e l' ricorrente, ed in misura integrale nel CP_3 Parte_4 rapporto processuale tra e le altre parti. CP_2
In specie, si reputa che la condotta della resistente, la quale, in corso di causa, riconoscendo la sostanziale fondatezza dell'avversa pretesa, ha agevolato la definizione del giudizio, non possa essere equiparata a quella del convenuto che, per contro, resista in giudizio fino alla pronuncia della sentenza, e ciò in applicazione del principio di causalità processualistica, che investe non solo l'instaurazione del processo ma anche la sua prosecuzione.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'intimazione di pagamento n. 01220239005087565000;
2) nel rapporto processuale tra la ricorrente ed compensa le spese di lite in CP_3 misura dei due terzi e condanna la stessa in persona del l. r. p. t., al CP_3 pagamento della residua parte, che liquida in € 635,00, oltre rimborso forfettario
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 43,00, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) nel rapporto processuale tra e le altre parti, compensa integralmente le CP_2 spese di lite.
Così deciso in Avellino, 10.4.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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