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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 12/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 968 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DINGHILE MICHELE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nelle conclusioni Parte_1
formulate nel ricorso introduttivo, si riporta ai precedenti scritti difensivi, contesta le conclusioni del CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Si deposita altresì istanza di liquidazione dei compensi, atteso che il ricorrente è stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Antonella Castagna
Si allegano Istanza liquidazione compensi, nota spese e delibera ammissione P.S.S. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
22/07/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71 e/o l'indennità di accompagnamento, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Il Sig.
, nato a [...] il [...], è affetto da Esiti di fratture calcaneare e Parte_1
articolazione tibio-tarsica sin con deficit a deambulare, dismorfismo del calcagno, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2 , sindrome ansioso-depressiva reattiva di grave entità.
Il ricorrente è invalido con riduzione della capacità lavorativa in percentuale dell'83%, è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e deambula con l'ausilio di una stampella .
Il ricorrente è invalido nella misura dell'83% dalla data della presentazione della domanda amministrativa, cioè da 21/04/2023.
Il ricorrente non ha diritto alla pensione di inabilità.
Il ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidati con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DINGHILE MICHELE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “insiste nelle conclusioni Parte_1
formulate nel ricorso introduttivo, si riporta ai precedenti scritti difensivi, contesta le conclusioni del CTU in quanto viziate da incoerenze e contraddizioni medico/legali.
Pertanto, si insiste nella richiesta di rinnovazione della CTU medico/legale e si evidenzia che agli atti è depositata dichiarazione di non soccombenza ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
Si deposita altresì istanza di liquidazione dei compensi, atteso che il ricorrente è stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Antonella Castagna
Si allegano Istanza liquidazione compensi, nota spese e delibera ammissione P.S.S. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1
oggetto Assegno - pensione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
22/07/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui alla l. n. 118/71 e/o l'indennità di accompagnamento, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Il Sig.
, nato a [...] il [...], è affetto da Esiti di fratture calcaneare e Parte_1
articolazione tibio-tarsica sin con deficit a deambulare, dismorfismo del calcagno, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2 , sindrome ansioso-depressiva reattiva di grave entità.
Il ricorrente è invalido con riduzione della capacità lavorativa in percentuale dell'83%, è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e deambula con l'ausilio di una stampella .
Il ricorrente è invalido nella misura dell'83% dalla data della presentazione della domanda amministrativa, cioè da 21/04/2023.
Il ricorrente non ha diritto alla pensione di inabilità.
Il ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Il ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito);
- i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato vanno liquidati con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 12/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini