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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente e Relatore
SENATORE VINCENZO, Giudice
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4302/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009716479000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 21.5.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1
della società Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020259009716479000, notificata in data 19.6.2025, relativa, per quanto di competenza di questa CGT, ad imposta IVA 2016, 2017, 2018, 2020, IRPEF 2020 nonché per contributo consortile a
Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro.
Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la intervenuta prescrizione delle pretese.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 1.10.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ed eccepiva, preliminarmente, la mancata evocazione in giudizio in causa degli enti impositori, all'Agenzia delle Entrate e Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, enti dei quali chiedeva la chiamata in causa, in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. n. 546/1992, che, nel caso di specie, non risulta maturata alcuna prescrizione decennale con riferimento alle pretese poiché le cartelle sottese erano state tutte ritualmente notificate come da documentazione versata in copia in atti, e che tutte tutte le notifiche erano avvenute a mezzo pec.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione deve rilevarsi che l'atto impugnato è perfettamente conforme alla previsione normativa di cui all'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 atteso che vi sono in esso indicati il tributo e le varie voci creditorie richieste, l'attività svolta dalla società di riscossione, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni ulteriori complete in merito all'atto notificato, l'indicazione del responsabile del procedimento, gli estremi del sottostante atto impositivo, l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso il quale richiedere chiarimenti o promuovere un riesame anche nel merito in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché il termine entro cui effettuare il pagamento richiesto (Cass. Civ., Sez. Trib., 31.1.2011, n. 2197).
Invero, nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. n. 1906/2008, n.
15842/2006, n. 26119/2005 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez.5, 5.6.2013 n. 14189).
Quanto alle altre eccezioni di parte ricorrente va precisato che, in maniera assorbente, rispetto alla questione posta da parte convenuta rispetto alla mancata instaurazione del contraddittorio con gli enti impositori, il giudizio deve essere risolto negativamente per il ricorrente sulla scorta delle provate notifiche di tutti gli atti emessi dall'agente della riscossione, ivi compresa la precedente intimazione di pagamento n. n.
10020249008562690000 notificata in data 21.5.2024 non impugnata o opposta nei termini. Le questioni sottoposte all'esame di questa Corte di Giustizia Tributaria, come sopra enunciate, in ragione del richiamo effettuato al codice di procedura civile operato dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, vanno, invero, scrutinate ai sensi dell'art. 276, comma 2, c.p.c. che pone, di regola, un ordine di definizione, dando priorità a quelle che investono la legittimità della pretesa tributaria (cosiddette preliminari di merito), rispetto a quelle riguardanti la sua fondatezza.
Pertanto, occorre preliminarmente verificare se, nel caso di specie, sia sussistente il permanere della legittimità della pretesa erariale essendo assorbente, tale profilo, ad ogni altra questione sollevata dalle parti nella presente controversia.
Orbene, in tale prospettiva e per evidenti motivi di ragionevolezza, deve ritenersi meritevole di accoglimento ed assorbente la deduzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione inerente la eccepita regolare notifica degli atti di riscossione di propria competenza.
Invero, dalla documentazione versata in copia in atti si evince la regolare notifica dei seguenti atti di riscossione prodromici:
- Intimazione di pagamento n. 10020249008562690000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020230008146948000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020240021854121000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020220021683927000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020230015631933000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020240018694646000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020230012057400000 (con relative pec accettazione e consegna).
Tutti tali atti non sono stati impugnati o opposti nei termini.
Invero, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. Civ., Sez. 3, 13.5.2014, n. 10326).
L'omessa impugnazione di un atto della riscossione preclude, quindi, tutti i profili di censura relativi agli atti precedenti inerenti le varie cadenze del procedimento di riscossione.
Ne deriva anche l'infondatezza della eccepita prescrizione avuto riguardo alle date delle notificazioni di tali prodromici atti di riscossione e al termine decennale ordinario applicabile ai tributi oggetto delle pretese.
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Salerno-sezione undicesima-rigetta il ricorso Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00
(duemilacinquecento) oltre oneri accessori
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PRIMICERIO LEONIDA, Presidente e Relatore
SENATORE VINCENZO, Giudice
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4302/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009716479000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 21.5.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1
della società Ricorrente_1, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 10020259009716479000, notificata in data 19.6.2025, relativa, per quanto di competenza di questa CGT, ad imposta IVA 2016, 2017, 2018, 2020, IRPEF 2020 nonché per contributo consortile a
Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro.
Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la intervenuta prescrizione delle pretese.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 1.10.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate
Riscossione ed eccepiva, preliminarmente, la mancata evocazione in giudizio in causa degli enti impositori, all'Agenzia delle Entrate e Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, enti dei quali chiedeva la chiamata in causa, in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. n. 546/1992, che, nel caso di specie, non risulta maturata alcuna prescrizione decennale con riferimento alle pretese poiché le cartelle sottese erano state tutte ritualmente notificate come da documentazione versata in copia in atti, e che tutte tutte le notifiche erano avvenute a mezzo pec.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione deve rilevarsi che l'atto impugnato è perfettamente conforme alla previsione normativa di cui all'art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 atteso che vi sono in esso indicati il tributo e le varie voci creditorie richieste, l'attività svolta dalla società di riscossione, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni ulteriori complete in merito all'atto notificato, l'indicazione del responsabile del procedimento, gli estremi del sottostante atto impositivo, l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso il quale richiedere chiarimenti o promuovere un riesame anche nel merito in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché il termine entro cui effettuare il pagamento richiesto (Cass. Civ., Sez. Trib., 31.1.2011, n. 2197).
Invero, nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. n. 1906/2008, n.
15842/2006, n. 26119/2005 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez.5, 5.6.2013 n. 14189).
Quanto alle altre eccezioni di parte ricorrente va precisato che, in maniera assorbente, rispetto alla questione posta da parte convenuta rispetto alla mancata instaurazione del contraddittorio con gli enti impositori, il giudizio deve essere risolto negativamente per il ricorrente sulla scorta delle provate notifiche di tutti gli atti emessi dall'agente della riscossione, ivi compresa la precedente intimazione di pagamento n. n.
10020249008562690000 notificata in data 21.5.2024 non impugnata o opposta nei termini. Le questioni sottoposte all'esame di questa Corte di Giustizia Tributaria, come sopra enunciate, in ragione del richiamo effettuato al codice di procedura civile operato dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, vanno, invero, scrutinate ai sensi dell'art. 276, comma 2, c.p.c. che pone, di regola, un ordine di definizione, dando priorità a quelle che investono la legittimità della pretesa tributaria (cosiddette preliminari di merito), rispetto a quelle riguardanti la sua fondatezza.
Pertanto, occorre preliminarmente verificare se, nel caso di specie, sia sussistente il permanere della legittimità della pretesa erariale essendo assorbente, tale profilo, ad ogni altra questione sollevata dalle parti nella presente controversia.
Orbene, in tale prospettiva e per evidenti motivi di ragionevolezza, deve ritenersi meritevole di accoglimento ed assorbente la deduzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione inerente la eccepita regolare notifica degli atti di riscossione di propria competenza.
Invero, dalla documentazione versata in copia in atti si evince la regolare notifica dei seguenti atti di riscossione prodromici:
- Intimazione di pagamento n. 10020249008562690000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020230008146948000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020240021854121000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020220021683927000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020230015631933000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020240018694646000 (con relative pec accettazione e consegna);
- Cartella di pagamento n. 10020230012057400000 (con relative pec accettazione e consegna).
Tutti tali atti non sono stati impugnati o opposti nei termini.
Invero, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. Civ., Sez. 3, 13.5.2014, n. 10326).
L'omessa impugnazione di un atto della riscossione preclude, quindi, tutti i profili di censura relativi agli atti precedenti inerenti le varie cadenze del procedimento di riscossione.
Ne deriva anche l'infondatezza della eccepita prescrizione avuto riguardo alle date delle notificazioni di tali prodromici atti di riscossione e al termine decennale ordinario applicabile ai tributi oggetto delle pretese.
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Salerno-sezione undicesima-rigetta il ricorso Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.500,00
(duemilacinquecento) oltre oneri accessori