Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 824
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    L'atto impugnato è conforme alla normativa vigente, indicando il tributo, le voci creditorie, l'attività del riscossore, l'ufficio per informazioni, il responsabile del procedimento, gli estremi dell'atto impositivo, l'organo per chiarimenti, le modalità di ricorso e il termine di pagamento. La motivazione per relationem è ammissibile se gli atti richiamati sono allegati o ne viene riprodotto il contenuto essenziale.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione delle pretese

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica di tutti gli atti prodromici alla riscossione, compresa una precedente intimazione di pagamento non impugnata nei termini. L'omessa impugnazione di un atto di riscossione preclude la censura degli atti precedenti. Le notifiche degli atti precedenti, avvenute in termini, escludono la prescrizione decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 824
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 824
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo