Articolo 12 della Legge 7 marzo 2001, n. 78
Articolo 11Articolo 13
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 12. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, comma 1, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede:
a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012