Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 119/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 119/2022 R. G., vertente tra nato a [...], il [...] (c.f. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Diego Busacca (con pec indicata), presso il cui studio, in
Messina, Corso Garibaldi, n. 114, è elettivamente domiciliato,
Appellante contro
, nata Messina il 16 giugno 1972 (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa, per procura in atti, dall'Avv. Fabio Chillemi (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, via S. Giovanni Bosco 23, è elettivamente domiciliata,
Appellata
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., emessa, in data 11 gennaio 2022, dal
Tribunale di Messina.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis, depositato in data 23 ottobre 2019, , premesso di essere Controparte_1 proprietaria di un immobile sito in Messina, c.da Torre, Vill. Briga sup., in catasto al fg. 204 part. 350 sub. 5, piano terra e primo, per averlo ricevuto in donazione dai propri genitori con atto in Notar
del 5 dicembre 2007, esponeva: che l'immobile era stato concesso in uso alla sorella Per_1 P_
ed al di lei marito, , in attesa che venissero eseguiti i lavori necessari
[...] Parte_1 nell'immobile adiacente, di proprietà di;
che, nel 2019, quest'ultima con le figlie Controparte_2 si era trasferita nel proprio appartamento, mentre il era rimasto ad abitare nell'appartamento Pt_1 della ricorrente e, benché sollecitato dalla stessa, non aveva inteso rilasciare il bene.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte del
[...]
con condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio del bene a favore della ricorrente. Con Pt_1 vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improcedibilità dell'azione giudiziaria, ex art. 5 co. 1 bis D. Lgs n. 28/2010 e l'inammissibilità del
1
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda dell'attrice, chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare: che il resistente deteneva legittimamente l'immobile, sin dal 1998, data in cui era stato consegnato dai suoceri, e , danti causa della ricorrente, allo Persona_2 Persona_3 stesso resistente e alla moglie, , al fine di adibirlo a casa coniugale per abitarvi Controparte_2 con la famiglia;
che l'immobile gli era stato consegnato allo stato semi-rustico - ovvero privo di infissi, di pavimentazione, di tramezzature, di tinteggiatura - con l'accordo che il resistente avrebbe provveduto, a propria cura e spese, alla esecuzione dei lavori necessari per rendere l'appartamento abitabile;
che, in virtù dell'accordo assunto con i suoceri, aveva provveduto, nel periodo decorrente dal 1998 al luglio 1999, a realizzare i lavori di completamento dell'immobile, sostenendo spese per oltre £. 40.000.000; che, pertanto, aveva acquistato la proprietà del bene per usucapione, in virtù del possesso continuato ed ininterrotto “uti domini” esercitato per oltre 20 anni, dal 1998 al 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c..
Chiedeva, pertanto, che fosse ritenuta e dichiarata “la detenzione legittima da parte del resistente
[...]
dell'appartamento costituente la sua casa coniugale, sito in Messina vill. Parte_1 Pt_2
c.da Torre piano I° (seconda elevazione f.t.) costituito da un trivani della superficie di mq.
[...]
83 ca. anche per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. in virtù del possesso continuato ed ininterrotto “uti domini” con decorrenza dal 1998 ad oggi senza soluzione di continuità”. Con vittoria di spese processuali.
Con ordinanza emessa in data 11 gennaio 2022, il Tribunale di Messina accoglieva il ricorso proposto da e, per l'effetto, condannava all'immediato rilascio Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sito in Messina, c.da Torre, Vill. Briga sup., in catasto al fg. 204 part. 350 sub. 5, piano primo, libero e sgombro da persone e cose a favore della ricorrente, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello , chiedendo: “1) In via di urgenza, ai Parte_1 sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c. sussistendo gravi e fondati motivi documentalmente provati, disporre la sospensione della efficacia esecutiva e/o esecuzione dell'ordinanza impugnata.
2) Annullare la ordinanza impugnata perché illegittima per violazione e/o falsa applicazione di legge
e per difetto di motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria;
3) Ritenere e dichiarare irrituale ed inammissibile il ricorso a cognizione sommaria e le relative domande per violazione di legge con riferimento agli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. in combinato disposto con l'art. 125 c.p.c. nonché per violazione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. da parte della ricorrente - appellata CP_1
. 4) Ritenere e dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata per vizio di ultrapetizione" ex
[...] art. 112 c.p.c. essendo stata modificata la "causa petendi" del presente giudizio ovvero "detenzione illegittima abusiva sine titulo" dell'immobile de quo da parte del resistente in Parte_1 comodato d'uso a titolo gratuito con funzione di casa coniugale senza fissazione di limiti temporali per esigenze familiari in favore dei coniugi e . 5) Ritenere e Parte_1 Controparte_2 dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. non essendo stata citata in giudizio la sig.ra pur essendo stata ritenuta dal Decidente Controparte_2
"comodataria" unitamente al marito 6) Ritenere e dichiarare il difetto di Parte_1 legittimazione ad agire della ricorrente – appellata - appellata per ottenere il rilascio dell'immobile de quo per carenza di valido titolo essendo "nuda proprietaria" e, quindi, priva della disponibilità
2 materiale dello stesso immobile essendo gravato di "usufrutto vita natural durante" in favore dei genitori - donanti e . 7) Ritenere e dichiarare l'illegittimità Persona_2 Persona_3 della richiesta di restituzione dell'immobile adibito a casa coniugale per insussistenza dei presupposti di legge in tema di comodato d'uso gratuito per esigenze familiari secondo quanto statuito dal Giudice di I° grado, permanendo la sua funzione di casa coniugale in difetto di assegnazione in favore di uno dei due coniugi in sede di separazione legale. 8) Ritenere e dichiarare la detenzione legittima da parte dell'appellante dell'appartamento costituente la Parte_1 sua casa coniugale, sito in Messina vill. c.da Torre piano I° (II^ elevazione f.t.) Parte_2 costituito da un trivani della superficie di mq. 83 ca. con decorrenza dal 1999 ad oggi senza soluzione di continuità a titolo di locazione per uso abitativo dietro corrispettivo costituito dalle onerose spese dallo stesso sostenute per renderlo abitabile, ovvero, in linea graduale, in conformità alla statuizione del Giudice di I° grado, a titolo di comodato d'uso per esigenze familiari con funzione di casa coniugale senza fissazione di limiti temporali. 9) Rigettare la domanda della ricorrente - appellata
di rilascio immobile asseritamente "detenuto abusivamente senza titolo da Controparte_1 [...]
" (v. domande sub. 1 e 2 ricorso) perché irrituale, inammissibile ed infondata in fatto Parte_1 ed in diritto;
10) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 quater c.p.c. ammettere i mezzi di prova riportati nel superiore motivo sub. 5. 11) Condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi di difesa del doppio grado del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza Controparte_1 dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 22 maggio 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il difensore ha dedotto: “Vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.
Vizio di sussunzione per erronea qualificazione giuridica del fatto e del rapporto giuridico. Diversità della "causa petendi" Ammissione dei fatti non specificatamente contestati ex art. 115 co. 1 c.p.c. ed erronea valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. Sussistenza di rapporto di locazione ad uso abitativo. Inammissibilità dell'azione giudiziaria di rilascio per difetto di valido titolo registrato ex art. 1 co. 346 L. n. 311/04. Violazione e/o falsa applicazione di legge e difetto di motivazione”.
Ha eccepito il vizio di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c., dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, in difetto di una specifica richiesta della ricorrente, - che aveva sempre sostenuto Controparte_1 che l'immobile di sua proprietà fosse detenuto senza titolo dal resistente, - il primo Parte_1 giudice aveva ritenuto autonomamente che il rapporto giuridico sottostante fosse da considerarsi un comodato d'uso a favore del resistente e della sua famiglia. Ha aggiunto che, in considerazione del corrispettivo, costituito dalle onerose spese sostenute dal resistente per l'esecuzione dei lavori necessari per rendere abitabile la casa coniugale, - che non erano state specificatamente contestate dalla ricorrente e, quindi, dovevano ritenersi ammesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 co. 1 c.p.c.
- risultava, invece, documentalmente provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di locazione di immobile ad uso abitativo ad ogni effetto di legge.
La doglianza è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che “Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o
3 negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti” (Cass. civ., sez. II, 30/06/2023, n. 18583).
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese, o delle eccezioni, fatte valere dai contraddittori (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 12/12/2023, n. 34661).
Nel caso in esame, la ricorrente ha agito per la restituzione di un immobile di sua proprietà - in quanto pervenutole per atto di donazione da parte dei propri genitori, e Persona_2 [...]
giusto atto pubblico del 5 dicembre 2007 - deducendo di avere messo l'immobile stesso Per_3
a disposizione della sorella, - divenuta, a sua volta, proprietaria di altro immobile, Controparte_2 sito nello stesso edificio, donatole dai genitori - perché vi abitasse con la famiglia, con l'impegno dei coniugi di restituirlo quando avessero ultimato i lavori necessari per potersi Controparte_3 trasferire nel proprio appartamento (peraltro, di dimensioni più grandi). Ha aggiunto che, nel 2019, la sorella, venuta meno l'esigenza abitativa transitoria, si era trasferita con le due figlie nel proprio appartamento, mentre il cognato non aveva inteso rilasciare l'immobile oggetto di causa, continuando a detenerlo sine titulo.
Ciò premesso, non ricorre alcuna violazione dei principi di cui all'art. 112 c.p.c., posto che il primo giudice, dopo avere correttamente qualificato la domanda proposta dalla ricorrente ed il rapporto sottostante (comodato), ha ordinato al resistente il rilascio dell'immobile, ritenendo che lo stesso fosse detenuto sine titulo, atteso che “il comodato a favore del resistente e della sua famiglia è certamente cessato con il venir meno della causa posta a fondamento di tale contratto”.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il primo giudice non avrebbe potuto ritenere documentalmente provata la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di locazione di immobile ad uso abitativo, peraltro mai specificamente allegato dal resistente.
Occorre premettere, in proposito, che, con l'azione di restituzione, di natura personale, l'attore mira ad ottenere la riconsegna del bene e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna dello stesso in base ad un titolo e del successivo venir meno di tale titolo per qualsiasi causa.
E' stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che sull'attore in restituzione non incombe l'onere di dimostrare il diritto di proprietà, bensì solo l'originaria insussistenza, o il sopraggiunto venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso - del titolo giuridico che legittimava il convenuto alla detenzione del bene (Cass. Civ., sez. II, 27/06/2024, n. 17754).
Ed ancora che “L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto” (Cass. Civ., sez. III,
23/11/2021, n. 36057.
Nel caso in esame, la ricorrente, dopo avere provato la fonte del proprio diritto, ha allegato che l'esigenza abitativa (transitoria) in funzione della quale aveva messo l'immobile a disposizione della
4 sorella era cessata, per avere quest'ultima ultimato i lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, trasferendovi la casa familiare.
Tali circostanze non sono state specificamente contestate dal convenuto, il quale, costituendosi in giudizio in violazione del termine previsto dall'art. 702 bis, comma 3, c.p.c., ha omesso di prendere posizione, come prescritto dal successivo comma 4, in merito all'allegato rapporto obbligatorio instaurato, nel 2007, con la ricorrente, e si è opposto alla richiesta di rilascio allegando la legittimità della detenzione dell'immobile, in virtù di un diverso rapporto obbligatorio instaurato, nel 1998, con i danti causa della ricorrente.
Ha affermato, in particolare che, nel 1998, il bene era stato consegnato, allo stato semi-rustico, dai suoceri, e allo stesso resistente e alla moglie, Persona_2 Persona_3 P_
, al fine di adibirlo a casa coniugale, con l'accordo che il resistente avrebbe provveduto, a
[...] propria cura e spese, alla esecuzione dei lavori necessari per rendere l'appartamento abitabile, aggiungendo che la ricorrente, , donataria dell'immobile era subentrata “de jure” Controparte_1 nella situazione di fatto e di diritto già preesistente.
In merito a tali circostanze, tuttavia, il resistente ha omesso di indicare, ex art. 702 bis c.p.c., i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi, e ha prodotto i seguenti documenti: certificato storico anagrafico, estratto di matrimonio e certificato stato di famiglia e residenza - Parte_1 P_
; estratti conto Banco di Sicilia 1999/2003 e fattura infissi n. 101 del 06/08/1999 Piccola
[...]
Neon/De Luca Carmelo.
Da tali documenti emerge che, in data 10 settembre 1992, ha contratto con Parte_1 P_
matrimonio, da cui sono nate due figlie, e che a decorrere da tale data (dunque, non dal
[...]
1998) lo stesso risiede nel Villaggio Contrada Torre. Emerge, inoltre, che, in data 6 Parte_2 agosto 1999, lo stesso ha acquistato degli infissi di alluminio preverniciato, trasportati in Pt_1
Contrada Torre a (ad indirizzo imprecisato). Parte_2
Tale documentazione, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, è certamente inidonea a dimostrare la sussistenza di un contratto di locazione (o di qualunque altro rapporto obbligatorio legittimante la detenzione dell'immobile) instaurato, nel 1998, con gli originari proprietari dell'immobile, astrattamente opponibile all'acquirente del bene, ex art. 1599 c.c. (norma che, per il suo carattere eccezionale, non è estensibile a rapporti diversi dalla locazione).
L'unico dato che può ritenersi provato, non essendo stato specificamente contestato dal resistente, è che, nel 2007, aveva concesso in comodato l'appartamento di sua proprietà alla Controparte_1 sorella, , perché vi abitasse con la propria famiglia sino a quando non fossero stati Controparte_2 eseguiti i lavori di ristrutturazione del vicino appartamento di proprietà della stessa comodataria, condizione realizzatasi nel 2019, tanto che vi si era trasferita, con le due figlie. Controparte_2
2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Illegittimità della richiesta di restituzione dell'immobile adibito a casa coniugale per insussistenza dei presupposti di legge.
Inesistenza di separazione coniugale legale. Ammissione dei fatti non specificatamente contestati ex art. 115 c.p.c. ed erronea valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione di legge e difetto di motivazione”.
Ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, per violazione di legge e difetto di motivazione, nella parte in cui il Decidente, pur avendo riconosciuto che il comodato fosse stato costituito a favore del resistente e della sua famiglia senza limiti temporali, ha erroneamente ritenuto che “L'immobile, come pacificamente emerso dalle difese svolte, non svolge più la funzione di casa familiare, essendosi la moglie e le figlie del resistente trasferite in altro appartamento;
ne deriva,
5 quindi, che il comodato a favore del resistente e della sua famiglia è certamente cessato con il venir meno della causa posta a fondamento di tale contratto”. Ha evidenziato che il fatto che la moglie,
, ancorché non separata legalmente dal marito, avesse per sua libera scelta ed Controparte_2 autonoma volontà deciso di abitare in altro appartamento non avesse modificato lo status giuridico di
“casa coniugale” dell'appartamento dato in comodato dalla sorella, in difetto del necessario ed indispensabile provvedimento giurisdizionale di assegnazione in favore di uno dei coniugi in sede di separazione legale.
Anche tale censura è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che il codice civile disciplina due “forme” del comodato: il comodato propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809; e il c.d. comodato precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata” - connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa - in relazione al quale è consentito al comodante di richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della cosa.
Nel caso in esame, essendo stato l'immobile dato in comodato per un uso abitativo temporaneo e potendosi, dunque, stabilire la scadenza contrattuale, trova sicuramente applicazione l'art. 1809 c.c., che prevede che “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto
o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto”.
Ciò premesso, può ritenersi pacifico tra le parti che, nel 2019, il nucleo familiare del resistente - in ottemperanza all'accordo intercorso con la ricorrente - abbia trasferito la propria residenza nell'immobile di proprietà di , dove, da tale epoca, ha continuato a svolgersi la Controparte_2 vita familiare della moglie e delle figlie dell'appellante, mentre la vecchia abitazione è rimasta occupata dal solo , senza alcun titolo. Parte_1
Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto che “il comodato a favore del resistente e della sua famiglia è certamente cessato con il venir meno della causa posta a fondamento di tale contratto”. D'altra parte, il resistente non ha allegato e provato l'esistenza di una diversa pattuizione intervenuta, nel 2007, con la ricorrente, , rispetto a quella specificamente allegata da Controparte_1 quest'ultima, ma, come già sottolineato, costituendosi in giudizio in violazione del termine previsto dall'art. 702 bis, comma 3, c.p.c., si è opposto alla richiesta di rilascio allegando la legittimità della detenzione dell'immobile, in virtù di un diverso rapporto obbligatorio instaurato, nel 1998, con i danti causa della ricorrente, di cui non ha provato, né chiesto di provare la sussistenza.
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha dedotto “Illegittimità dell'ordinanza per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Difetto di contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
Violazione e/o falsa applicazione di legge”. Ha lamentato la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., non essendo stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie non separata legalmente del resistente, nonostante sia stata qualificata giuridicamente dallo stesso tribunale quale comodataria,unitamente al marito . Parte_1
Anche tale censura è infondata
Premesso che l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuato sulla base del “petitum”, ovvero in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore, nel caso in esame deve ritenersi che legittimamente l'attrice abbia proposto un'azione di rilascio dell'immobile di sua proprietà, nei confronti della persona che ha assunto essere detentore sine titulo.
6 In proposito, può essere richiamato l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale “Nel caso di detenzione del bene che si assuma esercitata senza titolo da più soggetti,
l'azione di rilascio dello stesso può essere esercitata contro uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi inutiliter data, mentre l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 24/10/2017,
n. 25200).
Tale principio vale a maggior ragione nel caso in esame, atteso che la ricorrente ha dedotto che l'immobile, malgrado l'estinzione del rapporto di comodato, continuava ad essere occupato sine titulo dal solo . Parte_1
4) Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Difetto di legittimazione ad agire della ricorrente per carenza di titolo. Legittimazione ad agire degli usufruttuari, ex art. 99 c.p.c., in comminato disposto con l'art. 981 c.c.”. Ha evidenziato che, in virtù del comminato disposto di cui agli artt. 99 c.p.c e 981 c.c., la legittimazione ad agire per ottenere il rilascio dell'immobile de quo competeva a, , usufruttuari dell'immobile in forza di una Parte_3 scrittura privata sottoscritta in data 27 dicembre 2007 (prodotta in grado di appello), e non alla ricorrente , titolare della sola nuda proprietà. Controparte_1
Anche tale doglianza è infondata.
Ed infatti, la documentazione prodotta dall'appellante, non solo è tardiva, ma è altresì inidonea a dimostrare la sussistenza di un diritto reale di usufrutto, costituito dalla proprietaria in favore dei genitori, trattandosi di una scrittura privata priva dei requisiti di forma richiesti per la costituzione di diritti reali su beni immobili.
5. Con il quinto motivo di gravame, il difensore dell'appellante ha dedotto “Illegittimità dell'ordinanza impugnata per omessa pronunzia, ex art. 112 c.p.c. in ordine alla istanza del resistente di conversione del rito sommario, ex art. 702 ter co. 3 c.p.c.”. Ha lamentato che il primo giudice aveva omesso di esaminare la rituale richiesta del resistente di conversione del rito, ex art. 702 ter co.
3 c.p.c., al fine di consentire l'articolazione dei necessari mezzi istruttori.
La censura è infondata.
Prevede l'art. 702 ter, comma 3, c.p.c. che “Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art.
183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II”.
Nel caso in esame, come già evidenziato, il resistente, , si è costituito in giudizio in Parte_1 violazione del termine previsto dall'art. 702 bis, comma 3, c.p.c., omettendo di prendere posizione, come prescritto dal successivo comma 4, in merito all'allegato rapporto obbligatorio instaurato, nel
2007, con la ricorrente e ha omesso di indicare, ex art. 702 bis c.p.c., i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi per dimostrare la asserita legittimità della detenzione dell'immobile. Ha, inoltre, formulato eccezioni non rilevabili d'ufficio, correttamente ritenute inammissibili dal primo giudice.
Correttamente, dunque, il primo giudice, malgrado il difensore del resistente avesse sollecitato l'esercizio del potere officioso di cui al terzo comma dell'art. 702 ter c.p.c., non ha ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero approfondimenti istruttori da espletarsi nelle forme del rito ordinario.
6. Infine, l'appellante ha dedotto “Condanna alle spese. Omessa valutazione del comportamento processuale delle parti in violazione dell'art. 116 c.p.c.”, lamentando, in particolare, che il primo
7 giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione integrale delle spese giudiziali, ex art. 92 c.p.c., in considerazione del comportamento delle parti processuali, da valutarsi ex art. 116 c.p.c..
Anche tale censura appare infondata.
Occorre premettere, in diritto, che, secondo il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132, del 2014, “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Con sentenza n. 77 del 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma in questione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”. Come pure precisato della giurisprudenza di legittimità, “per effetto dell'articolo 92, comma 2, Cpc nella versione sostituita con l'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 132, del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, come successivamente incisa dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 77 del 2018 la compensazione delle spese di lite può trovare fondamento o nella presenza dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, oppure - per effetto della portata della suddetta sentenza di illegittimità costituzionale - anche nella ipotesi di sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 28/07/2023, n. 23085).
Nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha posto le spese processuali a carico del resistente, risultato soccombente, non potendosi ritenere che il comportamento processuale della ricorrente, le cui tesi difensive sono risultate fondate, integrasse le “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.
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Dal rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente grado, per la regola della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e si liquidano - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della causa e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso l'ordinanza emessa, ex art. 702 ter c.p.c., in data 11 gennaio 2022, dal Parte_1
Tribunale di Messina, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , delle spese del presente grado Controparte_1 del giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
8 - Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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