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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9400 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 17270 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, il giorno 26.9.2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44 Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Jacopo Arcangeli che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Grazia Pancalli per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.5.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che con comunicazione del 4.7.2024 l' l'aveva informata che “la sua pensione numero 044-701407414661 cat. CP_1
I V è stata ricalcolata dal 1/1/2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2011, finanziaria 2002 (aumento al milione)” con la conseguenza che: “… da gennaio 2022 a dicembre 2022 sulla pensione n. 044-
1 701407414661 cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto
CP_1 dovuto per un importo lordo complessivo di € 1.136,98” con conseguente richiesta di restituzione da parte dell'Ente e che aveva proposto infruttuosamente ricorso amministrativo. Lamentava la decadenza del diritto dell' alla restituzione dell'indebito
CP_1 contestato ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. 412/1991 e nel merito l'irripetibilità delle somme contestate trattandosi di indebito assistenziale, atteso che l' non
CP_1 aveva neppure tentato di comprovare la ricorrenza di “ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento” e che peraltro l'Ente era, o comunque doveva essere a conoscenza dei redditi dell'odierna ricorrente. Concludeva chiedendo di dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento adottato dall' con comunicazione datata 4.7.2024 accertando che, con
CP_1 riferimento a detto provvedimento, nulla era dovuto. Si costituiva in giudizio tempestivamente l' che contestava la fondatezza del
CP_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto. Istruita la causa solo documentalmente, essa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
1. L'odierna controversia ha ad oggetto l'indebito derivante dal pagamento non dovuto della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2011 sulla prestazione assistenziale percepita dalla ricorrente dal 1.1.2022 al 31.12.2022.
2. Si verte, pertanto, in materia di indebito assistenziale. Non nuoce richiamare brevemente i principi generali in materia. Come noto, il sottosistema dell'indebito assistenziale, che viene qui in rilievo, è privo di una specifica disciplina positiva e si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune. Tuttavia la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato e pienamente condivisibile ha individuato, in materia di indebito assistenziale, la regola dell'applicazione delle norme positive che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale (Cass. 19638/15, Cass. 8970/14, Cass. 1446/08, Cass. 7048/06) e quindi in sostanza degli artt. 3 ter del d.l. 850/1976 conv. in L. 29/1977 e dell'art. 3 comma 10 del d.l. 173/88 conv. in L. 291/88 che stabiliscono che gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno facoltà in qualsiasi momento di accertare la sussistenza delle condizioni per il loro godimento disponendo l'eventuale revoca con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Queste norme, che recano una disciplina ad hoc delle prestazioni assistenziali sono norme speciali che derogano la disciplina comune sull'indebito e prevalgono su di essa (Cass. 28613/18, Cass. 19638/15). Pertanto, il principio generale del sistema è che l'accertamento dei requisiti (sanitari e reddituali) e della loro permanenza abbia natura di atto ricognitivo e non di atto concessorio-provvedimentale nel momento genetico, né di atto provvedimentale-costitutivo nel momento della cessazione (Cass. 6610/2005): i requisiti (sanitari e reddituali) sono strutturali al diritto e discendono dalla legge. Dunque diritto nasce e cessa con l'accertamento tecnico.
2 Tali considerazioni, applicate alla fase della verifica della permanenza dei requisiti, comportano che è dal momento dell'accertamento del loro venire meno che il diritto si estingue e che da quel momento i ratei non sono più dovuti. In generale in tema di sopravenuta mancanza delle condizioni (es. reddituali) per il godimento delle prestazioni assistenziali il principio è quello della non retroattività del provvedimento di revoca o rettifica. Tale principio trova tuttavia un temperamento, sempre secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di dolo del percettore, che ricorre in ipotesi che a priori escludano qualsiasi affidamento come, ad esempio, quando l'erogazione sia avvenuta in favore di persona che non sia parte di alcun rapporto assistenziale (Cass. 12406/03), o ancora nel caso che l'accipiens non abbia mai fatto domanda amministrativa, o ancora in presenza di situazioni di incompatibilità del beneficio per essere l'assistibile beneficiario dell'indennità di accompagnamento ricoverato a spese dello Stato (Cass. 5059/18), ovvero in mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro (Cass. 31372/19). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che il dolo dell'accipiens deve ritenersi integrato anche nell'ipotesi in cui questi abbia violato l'obbligo di comunicazione all' dei dati reddituali rilevanti ai fini del trattamento CP_1 pensionamento. In tutti questi casi si riespande, dunque, la regola di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c. e quindi le prestazioni erogate sono ripetibili senza limiti, fuorché quello della prescrizione decennale. Con particolare riferimento al dolo omissivo relativo alla mancata o incompleta dichiarazione reddituale, è necessario soffermarsi sul sistema di rilevamento dei redditi da parte dei percettori delle prestazioni assistenziali, come riformato dall'art. 13 del d.l. 78/2009 conv. in L. 122/10 (e già prima dall'art. 15 del d.l. 78/09 conv. in L. 102/09). In particolare in menzionato art. 13 ha istituito il cd. “casellario assistenziale” istituito presso l' al quale devono essere trasmessi tutti i dati reddituali CP_1 rilevanti ai fini dei trattamenti pensionistici. Il nuovo sistema configura sostanzialmente tre diverse situazioni: a) quella che il pensionato, ma anche il coniuge, percettore di prestazione assistenziale abbiano l'obbligo di dichiarare i redditi all'amministrazione finanziaria: nel qual caso una volta fatta la denuncia dei redditi all'amministrazione finanziaria, quest'ultima è tenuta a trasmettere i dati reddituali all' CP_1
b) quella che il pensionato non abbia l'obbligo di comunicare i propri redditi all'amministrazione finanziaria (come nel caso di redditi che non vanno dichiarati nel modello 730 tra cui i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero, gli interessi bancari, postali, i bot, i cct, i titoli di stato, ecc.), nel qual caso egli ha l'obbligo di comunicare direttamente all' tutti i dati CP_1 reddituali che siano rilevanti ai fini del trattamento pensionistico (mediante il sistema telematico, mod. RED); c) quella che si tratti di redditi costituiti da prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dall' che quindi l'istituto già conosce o dovrebbe CP_1 conoscere (Cass. 13223/20). Orbene mentre nel primo e nel secondo caso, in mancanza di una rituale e completa dichiarazione reddituale da parte dell'interessato, scatta la disciplina del dolo omissivo, nell'ultimo caso – invece – deve escludersi che il pensionato
3 abbia un obbligo di attivarsi e che la sua inerzia possa costituire dolo omissivo, sussistendo invece un affidamento tutelabile circa il fatto che, essendo medesimo il soggetto che eroga i diversi trattamenti, questi li possa (e debba usando l'ordinaria diligenza) conoscere.
3. Tanto premesso in termini generali e venendo al caso di specie deve anzitutto affermarsi che è priva di fondamento l'eccezione di decadenza ex art. 13 L. 412/1991, trattandosi di norma che trova applicazione esclusivamente alle prestazioni previdenziali e che quindi esula dal caso di specie. Per le stesse ragioni non appare conferente il richiamo operato dall' al D.L. CP_1
145/2023 che all'art. 2 ha differito il termine per l'avvio del recupero delle prestazioni indebite relativo al periodo d'imposta 2021 al 31.12.2024. Invero i termini previsti dall'art. 13 cit. sono a pena di decadenza e si riferiscono espressamente alle prestazioni previdenziali: le norme previste a pena di decadenza sono eccezionali e insuscettibili di applicazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi. Non è quindi condivisibile la tesi che l'art. 13 sia applicabile anche fuori dai casi tassativi in esso previsti e che sia estensibile anche alle prestazioni assistenziali, per le quali – invece – vige il diverso regime sopra richiamato.
4. Nella specie si verte proprio nel primo e nel terzo dei casi esaminati al precedente punto 2, atteso che per un verso il coniuge della ricorrente è tenuto alla dichiarazione all'amministrazione finanziaria e che, per altro verso, la ricorrente è percettrice della sola pensione, già conosciuta dall' . CP_1
In particolare la criticità che si è verificata nella fattispecie ha riguardato i redditi percepiti dal coniuge della ricorrente, nell'anno di imposta 2021. Persona_1
Infatti come dedotto e documentato dall' questi, con riferimento all'anno di CP_1 imposta 2021, ha presentato la dichiarazione reddituale non nel 2022, ma solo il 2.3.2023 (doc. 4) mentre la ricorrente con la comunicazione RED del 3.1.2023 (doc. 8 fasc. ha dichiarato di essere percettrice della sola pensione CP_1 rimandando per quanto riguardava il proprio coniuge ai redditi da lui dichiarati all'Agenzia delle Entrate. Ora si tratta di stabilire se questa criticità, cioè il ritardo di alcuni mesi nel presentare la dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate, sia elemento sufficiente ad integrare il dolo del pensionato e cioè una situazione soggettiva tale da rendere non operante qualsiasi tipo di affidamento. Ritiene l'Ufficio che se è vero che nella specie è mancata una dichiarazione reddituale tempestiva con riguardo all'anno di imposta 2021 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere resa nel 2022 e che invece è stata fatta il 2.3.23) e anche vero che questo solo elemento e cioè il ritardo di alcuni mesi non sia elemento di per sé solo sufficiente ad escludere l'affidamento dell'accipiens alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito, con la conseguenza che deve ritenersi che l'indebito è qui ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge. Invero l' non ha indicato altri elementi, al di fuori del ritardo in parola, che CP_1 possano essere sintomatici del predetto atteggiamento doloso (ad esempio che in ipotesi l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, così Cass. 28771/18) e, d'altro canto, deve osservarsi che la dichiarazione reddituale del sig. Per_1
4 –resa sia pur con ritardo – è completa e veritiera e dunque non mirava a Per_1 nascondere o eludere alcun controllo. Per quanto concerne poi l'esistenza dello specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la Suprema Corte ha pure statuito che esso non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato può ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019), sicchè deve ritenersi che a fortiori non possa essere integrato dal mero ritardo di qualche mese. Pertanto poiché l' fin dal marzo 2023 era in grado di conoscere il CP_1 superamento del limite reddituale, la richiesta di ripetizione dell'indebito del 4.7.2024 non poteva concernere la prestazione corrisposta nell'anno 2022.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara l'illegittimità dell'indebito di cui alla nota del 4.7.2024 oggetto del presente giudizio;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che liquida in complessivi euro 1.310,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 26.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
5
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 17270 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, il giorno 26.9.2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44 Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Jacopo Arcangeli che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Grazia Pancalli per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.5.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che con comunicazione del 4.7.2024 l' l'aveva informata che “la sua pensione numero 044-701407414661 cat. CP_1
I V è stata ricalcolata dal 1/1/2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2011, finanziaria 2002 (aumento al milione)” con la conseguenza che: “… da gennaio 2022 a dicembre 2022 sulla pensione n. 044-
1 701407414661 cat. INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto
CP_1 dovuto per un importo lordo complessivo di € 1.136,98” con conseguente richiesta di restituzione da parte dell'Ente e che aveva proposto infruttuosamente ricorso amministrativo. Lamentava la decadenza del diritto dell' alla restituzione dell'indebito
CP_1 contestato ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. 412/1991 e nel merito l'irripetibilità delle somme contestate trattandosi di indebito assistenziale, atteso che l' non
CP_1 aveva neppure tentato di comprovare la ricorrenza di “ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento” e che peraltro l'Ente era, o comunque doveva essere a conoscenza dei redditi dell'odierna ricorrente. Concludeva chiedendo di dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento adottato dall' con comunicazione datata 4.7.2024 accertando che, con
CP_1 riferimento a detto provvedimento, nulla era dovuto. Si costituiva in giudizio tempestivamente l' che contestava la fondatezza del
CP_1 ricorso e ne chiedeva il rigetto. Istruita la causa solo documentalmente, essa era decisa a mezzo di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c..
1. L'odierna controversia ha ad oggetto l'indebito derivante dal pagamento non dovuto della maggiorazione sociale e della maggiorazione ex art. 38 L. 448/2011 sulla prestazione assistenziale percepita dalla ricorrente dal 1.1.2022 al 31.12.2022.
2. Si verte, pertanto, in materia di indebito assistenziale. Non nuoce richiamare brevemente i principi generali in materia. Come noto, il sottosistema dell'indebito assistenziale, che viene qui in rilievo, è privo di una specifica disciplina positiva e si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune. Tuttavia la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato e pienamente condivisibile ha individuato, in materia di indebito assistenziale, la regola dell'applicazione delle norme positive che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale (Cass. 19638/15, Cass. 8970/14, Cass. 1446/08, Cass. 7048/06) e quindi in sostanza degli artt. 3 ter del d.l. 850/1976 conv. in L. 29/1977 e dell'art. 3 comma 10 del d.l. 173/88 conv. in L. 291/88 che stabiliscono che gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno facoltà in qualsiasi momento di accertare la sussistenza delle condizioni per il loro godimento disponendo l'eventuale revoca con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Queste norme, che recano una disciplina ad hoc delle prestazioni assistenziali sono norme speciali che derogano la disciplina comune sull'indebito e prevalgono su di essa (Cass. 28613/18, Cass. 19638/15). Pertanto, il principio generale del sistema è che l'accertamento dei requisiti (sanitari e reddituali) e della loro permanenza abbia natura di atto ricognitivo e non di atto concessorio-provvedimentale nel momento genetico, né di atto provvedimentale-costitutivo nel momento della cessazione (Cass. 6610/2005): i requisiti (sanitari e reddituali) sono strutturali al diritto e discendono dalla legge. Dunque diritto nasce e cessa con l'accertamento tecnico.
2 Tali considerazioni, applicate alla fase della verifica della permanenza dei requisiti, comportano che è dal momento dell'accertamento del loro venire meno che il diritto si estingue e che da quel momento i ratei non sono più dovuti. In generale in tema di sopravenuta mancanza delle condizioni (es. reddituali) per il godimento delle prestazioni assistenziali il principio è quello della non retroattività del provvedimento di revoca o rettifica. Tale principio trova tuttavia un temperamento, sempre secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di dolo del percettore, che ricorre in ipotesi che a priori escludano qualsiasi affidamento come, ad esempio, quando l'erogazione sia avvenuta in favore di persona che non sia parte di alcun rapporto assistenziale (Cass. 12406/03), o ancora nel caso che l'accipiens non abbia mai fatto domanda amministrativa, o ancora in presenza di situazioni di incompatibilità del beneficio per essere l'assistibile beneficiario dell'indennità di accompagnamento ricoverato a spese dello Stato (Cass. 5059/18), ovvero in mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro (Cass. 31372/19). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che il dolo dell'accipiens deve ritenersi integrato anche nell'ipotesi in cui questi abbia violato l'obbligo di comunicazione all' dei dati reddituali rilevanti ai fini del trattamento CP_1 pensionamento. In tutti questi casi si riespande, dunque, la regola di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c. e quindi le prestazioni erogate sono ripetibili senza limiti, fuorché quello della prescrizione decennale. Con particolare riferimento al dolo omissivo relativo alla mancata o incompleta dichiarazione reddituale, è necessario soffermarsi sul sistema di rilevamento dei redditi da parte dei percettori delle prestazioni assistenziali, come riformato dall'art. 13 del d.l. 78/2009 conv. in L. 122/10 (e già prima dall'art. 15 del d.l. 78/09 conv. in L. 102/09). In particolare in menzionato art. 13 ha istituito il cd. “casellario assistenziale” istituito presso l' al quale devono essere trasmessi tutti i dati reddituali CP_1 rilevanti ai fini dei trattamenti pensionistici. Il nuovo sistema configura sostanzialmente tre diverse situazioni: a) quella che il pensionato, ma anche il coniuge, percettore di prestazione assistenziale abbiano l'obbligo di dichiarare i redditi all'amministrazione finanziaria: nel qual caso una volta fatta la denuncia dei redditi all'amministrazione finanziaria, quest'ultima è tenuta a trasmettere i dati reddituali all' CP_1
b) quella che il pensionato non abbia l'obbligo di comunicare i propri redditi all'amministrazione finanziaria (come nel caso di redditi che non vanno dichiarati nel modello 730 tra cui i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero, gli interessi bancari, postali, i bot, i cct, i titoli di stato, ecc.), nel qual caso egli ha l'obbligo di comunicare direttamente all' tutti i dati CP_1 reddituali che siano rilevanti ai fini del trattamento pensionistico (mediante il sistema telematico, mod. RED); c) quella che si tratti di redditi costituiti da prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dall' che quindi l'istituto già conosce o dovrebbe CP_1 conoscere (Cass. 13223/20). Orbene mentre nel primo e nel secondo caso, in mancanza di una rituale e completa dichiarazione reddituale da parte dell'interessato, scatta la disciplina del dolo omissivo, nell'ultimo caso – invece – deve escludersi che il pensionato
3 abbia un obbligo di attivarsi e che la sua inerzia possa costituire dolo omissivo, sussistendo invece un affidamento tutelabile circa il fatto che, essendo medesimo il soggetto che eroga i diversi trattamenti, questi li possa (e debba usando l'ordinaria diligenza) conoscere.
3. Tanto premesso in termini generali e venendo al caso di specie deve anzitutto affermarsi che è priva di fondamento l'eccezione di decadenza ex art. 13 L. 412/1991, trattandosi di norma che trova applicazione esclusivamente alle prestazioni previdenziali e che quindi esula dal caso di specie. Per le stesse ragioni non appare conferente il richiamo operato dall' al D.L. CP_1
145/2023 che all'art. 2 ha differito il termine per l'avvio del recupero delle prestazioni indebite relativo al periodo d'imposta 2021 al 31.12.2024. Invero i termini previsti dall'art. 13 cit. sono a pena di decadenza e si riferiscono espressamente alle prestazioni previdenziali: le norme previste a pena di decadenza sono eccezionali e insuscettibili di applicazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi. Non è quindi condivisibile la tesi che l'art. 13 sia applicabile anche fuori dai casi tassativi in esso previsti e che sia estensibile anche alle prestazioni assistenziali, per le quali – invece – vige il diverso regime sopra richiamato.
4. Nella specie si verte proprio nel primo e nel terzo dei casi esaminati al precedente punto 2, atteso che per un verso il coniuge della ricorrente è tenuto alla dichiarazione all'amministrazione finanziaria e che, per altro verso, la ricorrente è percettrice della sola pensione, già conosciuta dall' . CP_1
In particolare la criticità che si è verificata nella fattispecie ha riguardato i redditi percepiti dal coniuge della ricorrente, nell'anno di imposta 2021. Persona_1
Infatti come dedotto e documentato dall' questi, con riferimento all'anno di CP_1 imposta 2021, ha presentato la dichiarazione reddituale non nel 2022, ma solo il 2.3.2023 (doc. 4) mentre la ricorrente con la comunicazione RED del 3.1.2023 (doc. 8 fasc. ha dichiarato di essere percettrice della sola pensione CP_1 rimandando per quanto riguardava il proprio coniuge ai redditi da lui dichiarati all'Agenzia delle Entrate. Ora si tratta di stabilire se questa criticità, cioè il ritardo di alcuni mesi nel presentare la dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate, sia elemento sufficiente ad integrare il dolo del pensionato e cioè una situazione soggettiva tale da rendere non operante qualsiasi tipo di affidamento. Ritiene l'Ufficio che se è vero che nella specie è mancata una dichiarazione reddituale tempestiva con riguardo all'anno di imposta 2021 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere resa nel 2022 e che invece è stata fatta il 2.3.23) e anche vero che questo solo elemento e cioè il ritardo di alcuni mesi non sia elemento di per sé solo sufficiente ad escludere l'affidamento dell'accipiens alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito, con la conseguenza che deve ritenersi che l'indebito è qui ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge. Invero l' non ha indicato altri elementi, al di fuori del ritardo in parola, che CP_1 possano essere sintomatici del predetto atteggiamento doloso (ad esempio che in ipotesi l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, così Cass. 28771/18) e, d'altro canto, deve osservarsi che la dichiarazione reddituale del sig. Per_1
4 –resa sia pur con ritardo – è completa e veritiera e dunque non mirava a Per_1 nascondere o eludere alcun controllo. Per quanto concerne poi l'esistenza dello specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la Suprema Corte ha pure statuito che esso non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato può ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019), sicchè deve ritenersi che a fortiori non possa essere integrato dal mero ritardo di qualche mese. Pertanto poiché l' fin dal marzo 2023 era in grado di conoscere il CP_1 superamento del limite reddituale, la richiesta di ripetizione dell'indebito del 4.7.2024 non poteva concernere la prestazione corrisposta nell'anno 2022.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara l'illegittimità dell'indebito di cui alla nota del 4.7.2024 oggetto del presente giudizio;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che liquida in complessivi euro 1.310,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 26.9.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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