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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2516/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. OTTOLINA ANDREA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO CP_1 P.IVA_1
ANTONIO
Resistente
Oggetto: previdenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.24 proponeva opposizione Parte_1
avverso il provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti del pagina 1 di 7
.4955.14/11/2023.0386629). CP_1
In proposito lo stesso deduceva percepiva la pensione di anzianità dall1.01.1997 ed era stato socio al 25% della società costituita Parte_2
nel 2013, messa in liquidazione volontaria il 31.10.2023 e definitivamente cancellata dal registro delle imprese il 29.01.2024 ;
che oltre a lui soci di . erano la sig.ra Parte_2 Pt_2 Parte_3
(moglie), socia al 50%, e il sig. (figlio), socio al 25%; Persona_1
che la era una società che, tra gli altri, aveva come oggetto Parte_2
sociale la compravendita, permuta, locazione di immobili e che, nel periodo rilevante per il presente giudizio (2018-2023) era stata sostanzialmente inattiva, come si poteva evincere in particolare dai bilanci 2018-2021, nei quali i proventi d'esercizio risultavano essere nulli e dai Libri IVA Vendita degli anni 2018-2021, nei quali erano assenti fatture di vendita;
che la Società era proprietaria di soli due immobili (un appartamento e un box, del valore complessivo di 325.000,00 Euro, come risultante dai bilanci
2018-2021 alla voce dello Stato Patrimoniale denominata TT NI ),
che tuttavia erano sfitti e non generavano alcun reddito per la stessa;
che negli anni dal 2018 al 2023 aveva chiuso gli esercizi in Parte_2
perdita, in particolare: anno 2018 € 15.745,34; anno 2019 € 10.842,01; anno
2020 € 7.950,53; anno 2021 € 10.213,10; anno 2022 € 31.560,36; anno 2023
€ 6.301,57; che le uniche operazioni poste in essere da nel periodo tra il Parte_2
2018 e il 2022, erano state, nel marzo del 2022, la vendita dell'appartamento pagina 2 di 7 di proprietà per 295.000,00 Euro e, nel 2023, la vendita del box di proprietà per 15.500,00 Euro, entrambe operazioni effettuate in previsione della successiva messa in liquidazione della Società (avvenuta nell'ottobre 2023); che pertanto negli anni 2018-2023 egli non svolgeva alcuna attività, nemmeno di natura amministrativa, per conto della avendo Parte_2
delegato ad uno studio professionale, lo Studio Ceda di Carugate, la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali della Società , quali la registrazione delle poche fatture acquisto mensili (in media cinque al mese, composte principalmente dalle utenze e dall'addebito del Telepass e da sporadici acquisti privati effettuati dai soci tramite l'account CP_2
collegato al conto corrente aziendale ); che con raccomandata ricevuta il 20.11.2023 si vedeva notificare da parte dell' la comunicazione di avvenuta iscrizione d'ufficio alla gestione CP_1
commercianti in qualità di titolare di azienda, con decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.07.2018 ; che con successiva comunicazione datata 14.11.2023, si vedeva notificare da parte dell' il prospetto riepilogativo dei contributi IVS e dei relativi CP_1
oneri accessori rivendicati per gli anni dal 2019 al 2023, pari a complessivi
Euro 31.675,51; che quindi il 21.11.2023 aveva proposto ricorso amministrativo avanti il
Comitato Amministratore Gestione Contributi Esercenti Attività
Commerciali, chiedendo l'annullamento del provvedimento di iscrizione alla
Gestione Commercianti per assenza dei requisiti soggettivi;
che il ricorso era stato rigettato;
Posto quanto sopra il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: pagina 3 di 7 Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni diversa e contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare:
1) in via principale, nel merito: previo ogni opportuno accertamento, accertare l'illegittimità ed in ogni caso l'infondatezza dell'iscrizione coatta del sig. alla Gestione Commercianti e, per l'effetto, disporne Pt_1
l'annullamento, dichiarando il ricorrente non tenuto a versare i contributi quantificati dall' nel prospetto riepilogativo datato 14.11.2023; CP_1
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse confermata l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, dichiarare la prescrizione dei contributi antecedenti al 2019; quantificare in ogni caso i contributi dovuti dal sig. tenendo conto della riduzione del 50% Pt_1
prevista dall'art. 59 L. n. 449/1997;
3) in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ammettere il ricorrente alla prova per testi sulle circostanze di cui alla parte in fatto del presente ricorso ai numeri da 3) a 7), da intendersi qui ritrascritti come capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che”, con il seguente teste: Dr.
c/o Studio Ceda. Tes_1
4) in ogni caso: con rifusione delle spese di lite;
sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato.
pagina 4 di 7 Invero in primo luogo si osserva che i presupposti per la iscrizione alla
Gestione commercianti sono che il soggetto sia titolare o gestore d'impresa, che abbia la piena responsabilità della stessa, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che sia in possesso di licenze e autorizzazioni e/o sia iscritto in albi o ruoli ((art. 1, commi 202 e
203 della legge 662 del 1996)
L ha rilevato che il significato di “gestire” è quello di dirigere ed CP_1
organizzare e che l'imprenditore è colui che dirige e organizza il lavoro proprio e quello degli altri.
L ha aggiunto che il ricorrente, anche semplicemente stabilendo a chi e CP_1
come assegnare i compiti operativi, contabili ecc inerenti l'oggetto sociale aveva concretamente operato.
In linea astratta la tesi di è corretta. CP_1
Tuttavia nel caso di specie, stante il fatto che la società era titolare solo di un appartamento ed un box sfitti e, soprattutto, che nel periodo oggetto di causa era praticamente inattiva, non essendoci proventi d'azienda, né fatture di vendita ( dato incontestato da ) , può senz'atro escludersi che vi fosse CP_1
anche solo una attività da organizzare.
In sostanza non si vede come il ricorrente avrebbe potuto stabilire le attività, assegnare i compiti e controllare i dipendenti( che peraltro non è provato sussistessero).
Tantomeno risulta ed era onere di provarlo, che in assenza di CP_1
dipendenti fosse il ricorrente a svolgere attività operativa.
pagina 5 di 7 Ovviamente la vendita dei due immobili va inquadrata come operazione finalizzata alla liquidazione, non essendo nemmeno emerso che abbia generato particolari profitti, a parte il prezzo di vendita.
In ogni caso era onere di provare che il ricorrente partecipasse ad un CP_1
qualsivoglia lavoro all'interno dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza e certamente non può ritenersi indizio sufficiente di ciò il fatto che egli fosse amministratore e poi liquidatore.
Invero la Corte di Cassazione ha ritenuto (sentenza n. 1759 del 2021 per tutte ) che la qualità di amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare, secondo la corte, l'attività che giustifica la doppia iscrizione previdenziale, deve essere diversa dall'attività di amministratore che si sostanzia nell'attività di supervisione, dall'essere referente di clienti e fornitori o l'aver assunto un dipendente. Quindi, lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda non può giustificare l'iscrizione alla gestione commercianti.
Tale principio è stato ribadito da Cass. N. 24439 del 2023, secondo cui : “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del
1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1,
comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' della CP_1
pagina 6 di 7 partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa”.
Posto quanto sopra il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara la illegittimità della iscrizione alla gestione Commercianti di cui è causa;
2) Condanna al pagamento della spese di giudizio che si liquidano CP_1
in euro 1.550,00 per compensi ed euro 43,00 per CU, oltre oneri accessori e spese generali.
Monza, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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