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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/09/2024, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16.09.2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 644/2019 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in AT, Piazza G. Marconi n. C.F._1
16, presso lo studio dell'Avv. Paladina Angela che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti La Torre Maria Carmela e Milena Sindoni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliate in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura INAIL di Via Garibaldi n. 122/A.
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2019 parte ricorrente premetteva di svolgere attività lavorativa con la qualifica di “operaio” alle dipendenze di varie ditte dal 01.03.1980 al 2017 (ad esclusione degli anni 1982, 1983, 1991 e 1992) nel comparto dell'edilizia. Dal 12.06.2014 e sino al maggio 2017, in seguito ad esami audiometrici, veniva diagnosticato in capo allo stesso la diagnosi
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave”. Il ricorrente, nei termini di legge provvedeva a denunciare la malattia professionale all' , CP_1
chiedendo la corresponsione delle indennità previste dalla legge. Con provvedimento del 25.11.2017 l' comunicava a parte ricorrente che “gli CP_1
accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata. La pratica viene pertanto archiviata”; di conseguenza, il ricorrente, in data 27.09.2018, avverso il suddetto provvedimento presentava ricorso amministrativo, senza sortire alcun effetto, malgrado i numerosi solleciti.
Esaurita la fase del ricorso amministrativo, parte ricorrente depositava ricorso giudiziario deducendo che la malattia denunciata fosse ascrivibile all'attività lavorativa svolta e chiedeva, pertanto, che fosse riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione di una rendita e/o indennizzo in capitale per danno biologico per invalidità permanente pari al 16% (al fine della costituzione della rendita) e/o in subordine ad un'invalidità non inferiore al 6% (al fine dell'indennizzo) con condanna dell' al pagamento della relativa prestazione ed alla refusione CP_1
delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria del 24.05.2021 eccependo l'insussistenza CP_1
nel merito delle ragioni avanzate da parte ricorrente, in assenza della malattia professionale lamentata, in quanto si trattava di “malattia comune”, dovuta a fattori extralavorativi, sia per mancanza di esposizione al rischio specifico di contrarre l'asserita malattia e sia per mancanza di nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la malattia. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente, veniva ammessa prova testi e disposta consulenza tecnica d'ufficio. Veniva poi riassegnata allo scrivente ex
D.P. n. 50 del 2022.
2 All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Le domande attoree non sono meritevoli di accoglimento.
Preliminarmente va rilevato che il D. Leg. N° 38 del 23.2.2000, innovando al regime previsto dal T.U. n° 1124/1965, all'art. 13 ha previsto l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. A fronte di ciò in luogo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66 comma primo n°2 del già citato T.U., l'art.13, comma II, D.L.gsl. n° 38/2000 prevede che nessun indennizzo sia concesso per i gradi di menomazione inferiori al 6% ricadendo essi in una sorta di franchigia;
che sia erogato un indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; che sia erogato un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed un'ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
Le relative valutazioni sono previste in base ad un sistema tabellare, anch'esso innovato. Ciò vale, come già detto, in materia di invalidità permanente, ove effettivamente la disciplina introdotta innova radicalmente. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta, che continua ad essere erogata con le modalità vigenti, non avendo il legislatore previsto l'indennizzo del danno biologico temporaneo. Giova ancora rammentare che il sistema assicurativo disciplinato dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 si fondava su un sistema di carattere tabellare, che la Corte costituzionale, con la sentenza 18 febbraio 1988,
n. 179, ha dichiarato illegittimo nella misura in cui non consentiva (nell'ambito delle attività protette industriali e agricole di cui rispettivamente agli art. 1, 206,
207 e 208 d.p.r. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie indipendentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifestazione morbosa richiesti dalla legge. I caratteri propri del cosiddetto «sistema tabellare», come delineati dalla normativa in argomento, consistevano (e consistono, visto che l'intervento del giudice delle leggi ha aggiunto ad esso la possibilità di dimostrare in concreto la riconducibilità delle patologie non tabellate alla causa di
3 lavoro): a) nella predeterminazione, mediante elenchi tassativi, di malattie
«tipiche», ossia ritenute, allo stato delle conoscenze scientifiche e dei dati di esperienza statisticamente rilevati, eziologicamente derivanti da un dato agente patogeno o di malattie «causate da» un dato agente patogeno;
agente patogeno costituente in entrambi i casi il fulcro della tassatività, con l'indicazione, del pari tassativa, delle lavorazioni morbigene, ossia ritenute pregiudizievolmente espositive del lavoratore al detto agente patogeno, indicazione specificativa dell'eziologia professionale delle malattie;
b) nella predeterminazione del periodo di tempo massimo entro il quale la malattia deve manifestarsi per essere
(eziologicamente riconducibile a causa professionale e quindi) indennizzabile. Per effetto della citata sentenza n. 179 del 1988, quando la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari. Secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte (v. sentenza n. 23653 del 21/11/2016) quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella). Trattasi di presunzione non assoluta
(Cass.14023/2004), rimanendo la possibilità per l' di provare una diagnosi CP_1
differenziale, ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi;
ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella;
non potendo essere sufficiente neppure la prova di un fattore extraprofessionale di carattere concorrente (non idoneo, in quanto tale, a superare la rilevanza quantomeno concausale del fattore professionale tabellato)
(cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017 secondo cui “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella
4 tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella). Di contro, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di “ragionevole certezza”, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità desumibile dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'”assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti” (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 14308 del
21/06/2006; Cass. 17438 del 2012; Sez. L - , Ordinanza n. 8773 del 10/04/2018).
Infine, va considerato che la consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione in materia di patologie multifattoriali (da ultimo Cass. n. 6105/2015; 27952/2018), afferma il principio di diritto secondo cui: 'Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge'.
Sul punto, la prova testimoniale (coi testi e ) ha Tes_1 Testimone_2
dimostrato che il ricorrente ha sì svolto attività di manovale, ma gli stessi non sono stati in grado di indicare con precisione la frequenza di esposizione a lavori particolarmente rumorosi (es. la betoniera) o il mantenimento di dette mansioni per tutto il periodo dell'attività lavorativa dedotta in ricorso.
Il c.t.u. dott. ha, altresì, dedotto che: “Dallo studio dei dati Persona_1
emersi nel corso della visita medica, dalla disamina degli accertamenti presenti
5 nei fascicoli di causa e richiesti in sede di consulenza medico-legale, risulta che il periziando è affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio grave” …Come si evince dalla storia lavorativa documentata, il lavoratore è stato esposto a tali rischi per un periodo troppo breve da poter causare un danno acustico e giustificare un nesso di causalità dipendente dal lavoro svolto. Non è stato possibile accertare l'andamento della ipoacusia per il periodo lavorativo, anche se è obbligo di legge sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ai sensi del
D.lgs. 81/2008 e suc. Mod. ed integrazioni ed avere i certificati di idoneità alla mansione specifica di manovale edile, che non sono stati forniti”.
Ancora, valutata l'anamnesi lavorativa per come anche affermato dal ricorrente è arrivato alla conclusione che “Il sig. è affetto da Parte_1
ipoacusia Neurosensoriale bilaterale di grado medio grave, ma non si può affermare con assoluta certezza essere causata dall'esposizione lavorativa e quindi non ha diritto al riconoscimento della malattia professionale e dell'indennità previste” (cfr. CTU, in atti).
Dette conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche e sono sorrette da congrue argomentazioni e basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, sicché sono pienamente condivise da questo decidente.
Parte ricorrente ha, infatti, contestato la mancata valutazione delle patologie dedotte nell'atto introduttivo e nella documentazione sanitaria, cosa invece avvenuta in sede di consulenza. Non è stato, infatti, riscontrato che detta patologia fosse collegata ad un'esposizione quantomeno saltuaria come emerso dall'istruttoria.
Andrebbe, poi, esclusa la ricorrenza di una patologia tabellata proprio in assenza di sufficiente elementi relativi alle concrete modalità di svolgimento dell'attività di operaio (poi non confermata pienamente dalla prova testimoniale), considerato anche che nelle tabelle è previsto che è “fondamentale, per CP_1
l'ipoacusia da trauma cronico, la ripetuta esposizione a rumori e/o vibrazioni per una adeguata durata giornaliera e per un periodo temporale in ambienti in cui si riscontra una rumorosità globale media tale da provocare un danno acustico”.
6 Le considerazioni che precedono impongono pertanto il rigetto del ricorso.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno ricorrente nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla C.T.U. liquidati con separato decreto si pongono definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 11.03.2019 nei confronti dell' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla CP_1
consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
AT, 16.09.2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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