Art. 28. Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego 1. I dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'INPS, possono iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto dall' articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 , per le organizzazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
2. Il personale in quiescenza di cui al comma 1 non e' computato ai fini della determinazione della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali cui e' iscritto ai sensi del medesimo comma 1.
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell' articolo 23-octies del decreto- legge 30 giugno 1972, n. 267 , recante: «Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 1° luglio 1972, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 26 agosto 1972:
«Art. 23-octies. I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilita' dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.
Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati.».
2. Il personale in quiescenza di cui al comma 1 non e' computato ai fini della determinazione della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali cui e' iscritto ai sensi del medesimo comma 1.
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell' articolo 23-octies del decreto- legge 30 giugno 1972, n. 267 , recante: «Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 1° luglio 1972, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 26 agosto 1972:
«Art. 23-octies. I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilita' dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.
Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati.».