Decreto cautelare 3 aprile 2021
Decreto presidenziale 27 dicembre 2021
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/03/2023, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 03738/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03675/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3675 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TA PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Fabio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Gerbino in Roma, via Romeo Romei 27;
contro
M.I. - Ministero dell'Istruzione (Già Miur) Presso L'Avvocatura dello Stato di Roma, M.I. - Usr Lazio Domiciliato ex Lege Presso L'Avvocatura dello Stato di Roma, Commissione di Concorso Lazo Usr Lazio in Pers del Leg Rapp Pt Dom Presso Avv Roma, Commissione di Concorso Lazio in Pers del Leg Rapp Pt Dom Presso Avv Roma, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA EL, IS IA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
1) del decreto n. 302 del 21 Maggio 2019 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto la costituzione della Commissione Esaminatrice (all. 2) nonché del decreto n. 247 del 26 Maggio 2020 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto rettifiche e/o modificazioni della commissione giudicatrice (all. 3);
2) per quanto di interesse delle griglie di valutazione delle prove scritte approvate dal comitato tecnico scientifico (all. 4)
3) per quanto d'interesse dell'avviso n. 35877 del 18 Ottobre 2019 pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio avente ad oggetto l'abbinamento dei candidati alle sedi/aule e istruzioni ai predetti per lo svolgimento delle prove scritte (all. 5);
4) dell'avviso n. 1107 del 6 Novembre 2019 sottoscritto dal Presidente di Commissione avente ad oggetto comunicazioni in relazione alle procedure di abbinamento delle prove scritte (all. 6);
5) del verbale n. 4 del 18 Novembre 2019 relativo alle operazioni di abbinamento delle prove scritte svolte tra il 5 e il 6 Novembre 2019 (all. 7);
6) della nota- decreto – provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 1944 del 20 Gennaio 2021, recante avviso di comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale relativa al concorso per esami a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), indetto con D.D.G. n°20 Dicembre 2018 n. 2015 (pubblicato sulla GURI 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 102 del 28 Dicembre 2018) (all. 8);
7) dell'elenco degli ammessi alla prova orale, allegato alla nota - decreto provvedimento dell'USR Lazio, prot. n.1944 del 20 Gennaio 2021, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente in quanto ingiustamente esclusa (all. 9);
8) del giudizio negativo della prova scritta sostenuta dalla ricorrente (I prova -punteggio 16,5/30) e, quindi, del relativo verbale della commissione esaminatrice avente ad oggetto anche la correzione dell'elaborato della ricorrente (all. 10), nonché delle allegate griglie di valutazione della surriferita prova (all. n. 11);
9) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PA TA il 5/11/2021:
per l'annullamento e/o riforma dei seguenti atti:
1) del decreto – provvedimento del direttore generale del USR Lazio n° 519 del 21/07/2021 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito per i posti messi a concorso in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
2) dell'elenco – graduatoria di merito del concorso anzi detto allegato al DDG n. 519 del 21/07/2021 di cui costituisce parte integrante, per quanto di interesse e nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inclusi e/o collocati in posizione utile;
3) del decreto – provvedimento del direttore generale del USR Lazio n. 808 del 11/08/2021 di rettificazione della graduatoria di merito per i posti messi a concorso in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
4) dell'elenco – graduatoria di merito del concorso anzi detto allegato al DDG n. 808 del 21/07/2021 di cui costituite parte integrante, per quanto di interesse e nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inclusi e/o collocati in posizione utile;
5) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e gli atti di immissione in ruolo e quanto altro.
Nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio
6) del decreto n. 302 del 21 Maggio 2019 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto la costituzione della Commissione Esaminatrice (all. 2) nonché del decreto n. 247 del 26 Maggio 2020 del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto rettifiche e/o modificazioni della commissione giudicatrice (all. 3);
7) per quanto di interesse delle griglie di valutazione delle prove scritte approvate dal comitato tecnico scientifico (all. 4)
8) dell'avviso n. 35877 del 18 Ottobre 2019 pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio avente ad oggetto l'abbinamento dei candidati alle sedi/aule e istruzioni ai predetti per lo svolgimento delle prove scritte (all. 5);
9) dell'avviso n. 1107 del 6 Novembre 2019 sottoscritto dal Presidente di Commissione avente ad oggetto comunicazioni in relazione alle procedure di abbinamento delle prove scritte (all. 6);
10) del verbale n. 4 del 18 Novembre 2019 relativo alle operazioni di abbinamento delle prove scritte svolte tra il 5 e il 6 Novembre 2019 (all. 7);
11) della nota- decreto – provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 1944 del 20 Gennaio 2021, recante avviso di comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale relativa al concorso per esami a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), indetto con D.D.G. n°20 Dicembre 2018 n. 2015 (pubblicato sulla GURI 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 102 del 28 Dicembre 2018) (all. 8);
12) dell'elenco degli ammessi alla prova orale, allegato alla nota – decreto provvedimento dell'USR Lazio, prot. n.1944 del 20 Gennaio 2021, quantomeno nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente in quanto ingiustamente esclusa (all. 9);
13) del giudizio negativo della prova scritta sostenuta dalla ricorrente (I prova -punteggio 16,5/30) e, quindi, del relativo verbale della commissione esaminatrice avente ad oggetto anche la correzione dell'elaborato della ricorrente (all. 10), nonché delle allegate griglie di valutazione della surriferita prova (all. n. 11);
14) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti sopra enucleati chiedendosene l’annullamento.
Il ricorso è infondato alla luce dei precedenti di questa Sezione in cui sono state vagliate tutte le censure proposte con l’odierno ricorso (ex plurimis n. 3657/2023) le cui considerazioni si riportano di seguito:
“ Occorre scrutinare preliminarmente i motivi afferenti alla illegittima composizione della Commissione giudicatrice, in quanto il loro eventuale accoglimento determinerebbe la caducazione dell’intera procedura, con ripetizione delle prove d’esame da parte di tutti i candidati.
Pertanto quello in parola sarebbe il vizio di maggior radicalità che, ai sensi della pronuncia del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 5/2015, deve essere sempre esaminato prioritariamente e, qualora riscontrato positivamente, impedisce lo scrutinio degli altri, perché altrimenti si darebbe luogo ad una ipotesi di sindacato su poteri non ancora esercitati.
4. Nella menzionata ottica, il Collegio ritiene di principiare con l’esame del secondo motivo di ricorso, reiterato con i motivi aggiunti, in cui viene dedotta l’illegittimità dei decreti di nomina dei membri della Commissione esaminatrice.
In particolare si denunzia l’illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice sia nella composizione originaria, sia nella composizione successiva, eccependo l’illiceità dei relativi decreti di costituzione.
Il primo rilievo sull’illegittimità della Commissione esaminatrice, nelle diverse composizioni, afferisce alla violazione dell’art. 9 del bando del concorso indetto con il d.d.g. n. 2015/2018 nella parte in cui prevede che “ (..) I dirigenti scolastici ed i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per
almeno 5 anni presso una istituzione scolastica (..)”.
Nella fattispecie, invece, emergerebbe che il commissario, nominato con d.d.g. n. -OMISSIS- per il profilo professionale di DSGA, Dott.ssa -OMISSIS- era sprovvista dell’esperienza richiesta dall’art. 9 del bando di gara, così come era sprovvista del predetto requisito il membro della Commissione, -OMISSIS-, nominato con d.d.g. n. -OMISSIS- in qualità di DS. In particolare, la seconda, componente DS titolare della Commissione nominata con il provvedimento d.d.g. n. -OMISSIS-, alla data di indizione del bando e alla data di presentazione della domanda non possedeva, nell’impostazione ricorsuale, il requisito dei cinque anni di effettivo servizio nel ruolo di DS, perché avrebbe ricoperto il ruolo di D.S. presso un’istituzione scolastica - ISTITUTO COMPRENSIVO -OMISSIS-– per quattro anni scolastici per poi essere collocata fuori ruolo presso il MIUR dal -OMISSIS-
Il rientro in servizio sarebbe del -OMISSIS-
Per cui, alla data del-OMISSIS-, termine di presentazione della domanda di aspirante componente della Commissione, la -OMISSIS- possedeva una esperienza pari ad anni 4 e mesi 5 di servizio nel ruolo presso un’istituzione scolastica che è inferiore all’esperienza quinquennale richiesta dalla lex specialis.
Quanto alla dott.ssa -OMISSIS- componente titolare della Commissione nominata con il d.d.g. n. -OMISSIS-, confermata come membro DSGA con il successivo d.d.g. n. -OMISSIS-, alla data di indizione del bando e alla data di presentazione della domanda non possedeva il requisito dei cinque anni di effettivo servizio nel ruolo di DSGA presso un’istituzione scolastica poiché in distacco, fuori ruolo, dall’anno 2012 presso l’USR – Ambito Provinciale di -OMISSIS-
4.1. Il mezzo è privo di pregio.
4.2. Come correttamente notato dalla resistente la contestazione da parte del ricorrente della posizione della dott.ssa-OMISSIS-non è sorretta da alcun interesse, posto che l’elaborato dello stesso è stato corretto e valutato da una Commissione composta dalla dott.ssa -OMISSIS-
Rileva invece la posizione della dott.ssa-OMISSIS- ma essa non presenta profili di illegittimità.
Il bando infatti indica i requisiti dei componenti nell’articolo 8, comma 4, ove afferma: “I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra i DSGA con una anzianità nel ruolo di almeno cinque anni”. Nel successivo articolo 9 tale concetto viene ripetuto con un diverso lessico al comma 1 dove si indica che “I dirigenti scolastici ed i DSGA che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni presso una istituzione scolastica”. Nel seguente comma 2 si indica invece che “I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno 5 anni”.
Dal complesso di tali disposizioni, considerata l’interscambiabilità, come componente della Commissione, dei soggetti appartenenti ai ruoli del personale scolastico (dirigenti scolastici) con quelli appartenenti alle funzioni centrali (dirigenti amministrativi), si deduce che il bando non aveva l’obiettivo di limitare ad una specifica sede lo svolgimento del servizio, bensì quella di indicare che l’anzianità di ruolo, prevista dal precedente articolo 8 comma 4, non poteva limitarsi all’aspetto giuridico ma doveva estendersi anche a quello dell’effettivo svolgimento.
Pertanto, il requisito consisteva nel possesso di una anzianità di ruolo di 5 anni non meramente giuridica ma previa assegnazione ad una istituzione scolastica di effettivo servizio, dedotti gli eventi interruttivi come aspettative, o collocamenti fuori ruolo. Ne consegue che la dott.ssa -OMISSIS- possedeva l’anzianità richiesta, anche se maturata in differenti sedi di servizio. Infatti, la stessa entra in ruolo come DSGA con nomina giuridica dal 2011 ed economica dal 2012 e nonostante il cambio di sede di titolarità, è rimasta nei ruoli e nel servizio, con un’anzianità di servizio complessiva più che sufficiente per l’incarico.
Quanto alla contestazione sull’asserita aspettativa di cui avrebbe beneficiato la dott.ssa-OMISSIS- deve notarsi che essa, pur richiesta per un anno scolastico, è stata poi revocata.
Il rilievo di cui sopra, avanzato dall’amministrazione, non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente.
4.3. In aggiunta a quanto appena visto, con il motivo in esame, è stata denunciata anche l’illegittimità della Commissione esaminatrice e del provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice nella parte in cui è stato nominato quale presidente di Commissione il dott. -OMISSIS-in asserita violazione dell’art. 10 della lex specialis, sotto il profilo dell’avere lo stesso ricoperto cariche politiche.
Il (sub) motivo in parola è inammissibile per carenza di interesse, il predetto dott. -OMISSIS- infatti non ha svolto nella procedura di cui si discorre alcuna funzione incidente sulla posizione del ricorrente.
E’ irrilevante che la Commissione esaminatrice composta dal Presidente -OMISSIS-, dalla dott.ssa -OMISSIS- e dalla -OMISSIS-, abbia adottato tutti gli atti iniziali e gestito le operazioni concorsuali fino alla conclusione degli scritti, provvedendo alla fase dell’abbinamento delle prove, come da verbale n.-OMISSIS- in quanto il vizio afferente alla posizione di un membro della Commissione, per poter essere scrutinato, necessita di una incidenza almeno astratta sulla posizione del ricorrente. Tale incidenza ben può essere presunta nel caso in cui la Commissione di cui si contesta la composizione sia stata chiamata a valutare la prova del concorrente, mentre nelle altre ipotesi necessita di una pur minima dimostrazione.
Nel caso di specie il ricorrente non ha contestato che in dette operazioni commissariali si sia verificata una circostanza a lui in qualsiasi modo sfavorevole.
Quanto alla posizione della segretaria -OMISSIS-anche essa è irrilevante, perché tale figura professionale non incide sulla valutazione finale degli elaborati.
5. Sotto diverso profilo, ed anche con il terzo motivo di ricorso che va qui esaminato per connessione, sostiene il ricorrente che la nomina a componente e presidente della dott.ssa -OMISSIS--OMISSIS-, succeduta al presidente dimissionario dottor -OMISSIS- con il d.d.g. n.-OMISSIS-, sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 8, comma 1, del bando concorsuale come si evincerebbe dall’illegittimo DDG di rettifica n. -OMISSIS- a causa dell’assenza di interpello.
5.2. La doglianza non può essere condivisa.
5.3. Infatti, a seguito delle dimissioni dei membri nominati con precedente decreto, l’amministrazione ha emanato interpello in data Prot. n. -OMISSIS- volto a individuare la figura di presidente.
A seguito dell’insuccesso di detto interpello, vista l’assenza di candidati in possesso dei requisiti che hanno partecipato allo stesso, la successiva disponibilità della dott.ssa -OMISSIS- per quanto tardiva, è stata correttamente presa in considerazione dall’amministrazione.
Infatti, in assenza di qualsivoglia controinteressato alla nomina, e in presenza di una procedura aperta e pubblica sul sito andata deserta, non poteva comunque l’ufficio esimersi dalla nomina di un presidente per il solo fatto che la domanda era “tardiva” non sussistendo alcuna forma di pregiudizio né di illegittimità.
6. Con il quarto motivo di ricorso, reiterato con i motivi aggiunti, si denuncia l’illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice per la violazione della regola dell’equilibrio di genere atteso che, nel caso di specie, era possibile alternare un componente supplente con un componente titolare ad esempio con riguardo al componente DSGA piuttosto che DS assicurando il rispetto della suindicata normativa evitando, per tal via, la denunciata violazione.
6.1. Anche tale motivo non può essere apprezzato.
6.2. Infatti, il contestato decreto di nomina, nel quale sono presenti anche i componenti supplenti, conta 3 uomini e 4 donne. La contestazione si riferirebbe quindi, al più, alla Commissione riunitasi per la correzione dell’elaborato del ricorrente, composta solo da donne.
Tuttavia, in primo luogo, tale situazione si sarebbe verificata proprio in virtù della sostituzione che ha alterato l’originaria costituzione in conseguenza delle dimissioni e delle candidature pervenute.
Pertanto, applicandosi il principio di assegnazione diretta in caso di procedura andata deserta, la circostanza non può essere censurata, perché rientrante nel caso di “motivata impossibilità” di cui alla lex specialis ed ai principi in tema di equilibrio di genere.
In secondo luogo, è corretta l’impostazione dell’amministrazione secondo cui la ratio di tale norma è evitare comportamenti discriminatori nelle fasi di valutazione, ma, come affermato più volte dal Consiglio di Stato (v. di recente sentenza 27775/2019) “Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 3 del d.P.C.M. 439/1994, almeno un terzo dei posti è riservato alle donne “salva motivata impossibilità” e “purché in possesso dei requisiti”, e che, come sottolineato dal TAR, in primo grado la difesa dell’Amministrazione aveva argomentato circa la impossibilità di nominare un componente femminile in possesso dei previsti requisiti di esperienza. Senza contare che l’inosservanza del previsto requisito di genere può inficiare il concorso qualora sia dimostrato, o quanto meno possa supporsi che la Commissione abbia assunto una reale condotta discriminatoria (cfr. Cons. Stato, VI, n. 7962/2006, n. 2217/2012, n. 703/2015); ma, al riguardo, gli appellanti nulla hanno specificamente dedotto, e, comunque, l’attività della Commissione che ha condotto al non superamento delle prove scritte da parte degli appellanti, per quanto esposto, deve ritenersi svolta nel rispetto dell’anonimato”.
I principi appena visti sono applicabili anche alla presente causa, in quanto la correzione dell’elaborato del ricorrente per cui è causa è quella delle prove scritte, corrette in maniera anonima e pertanto nella completa irrilevanza del genere dei concorrenti e dei membri della Commissione.
7. Con un quinto motivo, reiterato con i motivi aggiunti, viene eccepita l’illegittimità dell’attività e degli atti adottati dalla Commissione esaminatrice, nella composizione a seguito dei DDG di costituzione e rettifica, siccome adottati da una Commissione illegale.
In particolare, la censura attiene alla illegittimità delle operazioni relative allo svolgimento delle prove scritte con i relativi verbali nonché alla presunta illegittimità dell’attività di abbinamento siccome posta in essere dalla Commissione citata.
Parimenti, viene denunciata la violazione dell’art. 14 del d.p.r. 487/1994 poiché l’abbinamento delle prove è avvenuto a distanza di 10 giorni dallo svolgimento delle prove scritte e non nei termini prescritti dall’art. 14 del dpr cit. e con modalità poco chiare. Tanto si evincerebbe dal verbale n. -OMISSIS-OMISSIS-che, peraltro, sarebbe stato sottoscritto dal solo presidente e dal segretario in asserita violazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, del dpr n. 487/1994 e che non indica le modalità e il luogo di conservazione degli elaborati abbinati.
Ne conseguirebbe l’illegittimità del verbale n. -OMISSIS-impugnato nonché l’illegittimità di tutti gli atti ad esso strettamente connessi quali i verbali di correzione e valutazione delle prove scritte.
7.1. Anche tale motivo è infondato.
7.2. Infatti non viene indicato dal ricorrente alcun elemento di turbamento della normale attività della Commissione derivante dalla asserita illegittimità della nomina di taluni suoi componenti.
Inoltre, le altre deduzioni sono prive di qualsivoglia incidenza, anche astratta, sulla posizione del ricorrente.
8. Con il sesto motivo di ricorso, reiterato con i motivi aggiunti, si eccepisce la violazione del principio del c.d. collegio perfetto a causa della mancata sottoscrizione dei verbali delle operazioni concorsuali da parte di tutti i membri della Commissione, la cui presenza peraltro non sarebbe stata verbalizzata.
Non sarebbe sufficiente che i verbali relativi alle operazioni di correzione e i verbali presupposti, ivi
incluso il verbale di abbinamento delle prove del -OMISSIS- siano stati sottoscritti dal Presidente della Commissione e dal Segretario.
8.1. Il motivo è senza pregio.
8.2. Una volta che sia intervenuta la sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale, le operazioni indicate in un verbale fanno piena prova fino a querela di falso, per cui l’eventuale mancata sottoscrizione di uno o più membri della Commissione, in assenza di circostanziati elementi di incidenza in concreto, realizza al più un caso di irregolarità.
Inoltre, nessuna prova o indizio è stato fornito dal ricorrente in merito alla assenza alle menzionate operazioni dei componenti la Commissione giudicatrice, assenza che peraltro per la grande maggioranza delle attività meramente operative sarebbe comunque irrilevante.
9. Con un settimo motivo di ricorso, reiterato nei motivi aggiunti, si eccepisce l’inattendibilità dei giudizi espressi dalla Commissione in quanto frutto di operazioni di correzioni superficiali e
lacunose, oltre che prive delle garanzie minime di trasparenza.
Infatti, ad avviso del ricorrente, le griglie di valutazione nelle quali sono riportati i punteggi attribuiti ai candidati non sarebbero state sottoscritte dal Segretario preposto proprio ad esercitare le funzioni serventi e certificatorie per la verbalizzazione delle attività svolte della Commissione giudicatrice previa valutazione di conformità sostanziale e legittimità formale.
9.1. La censura non merita accoglimento.
9.2. Al riguardo deve anzitutto osservarsi che la censura è generica, per il resto valgono le considerazioni già svolte sopra in relazione ai precedenti motivi. Una volta adottato e sottoscritto un verbale pubblico fa piena prova sino a querela di falso, la mera irregolarità nella sottoscrizione di tutti i componenti della Commissione non determina alcun vizio, né è richiesto a tutti i componenti della Commissione di assistere a tutte le attività procedimentali.
Tantomeno può avere alcuna incidenza la mancata sottoscrizione del Segretario preposto.
10. Occorre a questo punto esaminare il primo motivo di ricorso, reiterato con i motivi aggiunti, nel quale si sostiene che la Commissione esaminatrice non avrebbe fatto buon governo dei criteri di valutazione attribuendo all’elaborato del ricorrente un giudizio manifestamente illogico e contraddittorio.
Dalla lettura dell’elaborato si evincerebbe, ictu oculi, che il candidato nel rispondere ai quesiti posti con la prima prova avrebbe analizzato e sviluppato correttamente ogni punto richiesto conformandosi pienamente ai parametri di cui alla griglia di valutazione.
10.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato, impingendo parte nel merito e parte nella discrezionalità tecnica senza alcuna dimostrazione di manifesta irragionevolezza.
10.2. In particolare, appare palese come il ricorrente chieda al giudice un sindacato sostitutivo, teso a scrutinare l’elaborato dello stesso surrogandosi all’amministrazione.
L’ipotesi della manifesta illogicità e contraddittorietà della valutazione della Commissione esaminatrice dovrebbe risultare da elementi estrinseci al contenuto dell’elaborato, la cui correzione non può essere ripetuta in sede giurisdizionale, ovvero emergere da elementi intrinseci che non implichino la sostituzione del giudice all’amministrazione, per l’elementare necessità di rispettare la separazione dei poteri.
Nel caso di specie, al contrario, appare plastico il carattere sostitutivo della domanda ricorsuale.
Il motivo deve quindi essere respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO