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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 12901/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Luisa Paiotta, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Sebastiano Caruso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.10.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di aver ricevuto comunicazione del 17.01.2023 con cui l' la informava della CP_1
riliquidazione della pensione cat. INVCIV n. 07000177 e del riconoscimento di somme a titolo di arretrati pari ad € 25.054,57, su cui, tuttavia, applicava una trattenuta di € 7.841,08, specificando che tale ultima somma, suddistinta negli importi di € 3.939,39 ed € 3.901,69, era stata indebitamente percepita dalla ricorrente;
- di aver ricevuto comunicazione del 07.02.2023 con cui l' le chiedeva la restituzione CP_1 dell'importo complessivo di € 3.901,69, indebitamente versato a titolo di pensione cat.
1 INVCIV n. 07000177 nel periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2015, per mancata comunicazione della dichiarazione reddituale;
- di aver ricevuto in data 01.03.2023 l'accredito della somma dovuta al netto della trattenuta di € 7.841,08;
- di aver provveduto a comunicare i propri dati reddituali all' in data 08.03.2023 tramite CP_1 domanda di ricostituzione reddituale, da cui si evince l'assenza di mutamenti delle condizioni reddituali rilevanti ai fini della prestazione;
- di essere titolare esclusivamente di redditi derivanti dalla casa di abitazione e dall'assegno di mantenimento versato in suo favore dall'ex coniuge.
Ha, quindi, dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' attesa la sussistenza CP_1 dei requisiti reddituali previsti dalla normativa di riferimento e l'avvenuta percezione della prestazione in assenza di dolo.
CP_ Tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' con conseguente condanna dello stesso alla restituzione di quanto trattenuto, con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente citato in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, essendo CP_1
la prestazione stata revocata con riferimento agli anni 2014 e 2015 per omessa comunicazione dei redditi e con riferimento al periodo dal 02.01.2017 al 31.08.2020 per ricalcolo a seguito di comunicazione reddituale.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di prestazione di invalidità civile dal 01.01.2014 al 31.12.2015, per l'importo di € 3.901,69, e dal 02.01.2017 al 31.08.2020, per l'importo di € 3.939,39.
Dalla comunicazione di indebito emerge che l' ha provveduto alla “revoca definitiva delle CP_1
prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n.122 del
2010”.
Si tratta, quindi, di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in
2 relazione ad una specifica prestazione ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la CP_1 restituzione deducendo, quindi, l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Deve rilevarsi, infatti, che l'atto amministrativo con il quale l' provvede all'erogazione di una CP_1
prestazione assistenziale o previdenziale non ha e non può mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, dovendo essere qualificato come mero atto ricognitivo, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge.
In altre parole, l'amministrazione competente, al fine di emettere tale provvedimento, si limita ad accertare la sussistenza, in capo all'istante, dei presupposti stabiliti ex lege, non avendo margini di discrezionalità: ci si trova, dunque, nell'ambito dell'attività vincolata della P.A. nell'interesse del privato, la quale si caratterizza, appunto, per l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'adozione del provvedimento finale.
Giova ricordare, inoltre, che all'attività vincolata corrisponde in capo all'istante una posizione di diritto soggettivo, il quale, appunto, ha diritto al provvedimento richiesto laddove sussistano i presupposti stabiliti in via preventiva dal legislatore;
mentre all'attività discrezionale corrisponde un
3 interesse legittimo, tale per cui la Pubblica Amministrazione può, nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità, concedere o meno il bene della vita richiesto.
Tale tipo di attività amministrativa vincolata caratterizza da un punto di vista strumentale
CP_ funzionale anche l'intero sistema previdenziale ed assistenziale, proprio perché l' svolge una funzione di mero accertamento tecnico, essendo i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione individuati e prestabiliti dallo stesso legislatore.
Ed infatti, se l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale, e se, quindi, la legge non CP_1 individuasse in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva, ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e
24862/2006).
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la quale, in tema di pensione di invalidità, ha espresso il principio, senza dubbio applicabile al caso di specie, secondo cui “il provvedimento dell' di erogazione della pensione di invalidità non è un atto CP_1
costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione - riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al trattamento previdenziale.
Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
con
l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprime la pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità” (Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988, 6713/1983).
Per tali ragioni, non avendo l'atto dell' natura negoziale, lo stesso non può essere sussunto CP_1 nemmeno nella ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: “l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza (insussistenza) dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe
4 sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi” (cfr.
Cass. 2254/2016; 15267/2004 e 14295/2011).
Ne consegue, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che nel caso in cui l'ente previdenziale, accertato in prima battuta il diritto alla prestazione, proceda in un secondo momento alla sospensione o alla revoca della stessa, o disconosca in un secondo momento la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, grava sul ricorrente, che agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa, l'onere di provarne i fatti costituitivi: infatti, “a tutte le ipotesi di pensione è applicabile il CP_ principio secondo cui il provvedimento di concessione della pensione emesso dall' non
è atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Ne consegue che sia nell'ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato” (Cassazione civile sez. lav., 03/12/1998, n.12283; cfr. anche Cass. 14295/2011 e 2739/2016).
Tanto premesso, occorre applicare i suesposti principi al caso di specie.
Ebbene, nel caso di specie risulta incontestata la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione in parola, in alcun modo disconosciuto dall' . CP_1
Quanto alla mancata percezione di redditi rilevanti, la stessa risulta parimenti allegata e provata dalla ricorrente, anche a seguito di ordine di integrazione documentale (vd. estratto del c/c postale, estratto contributivo e domanda di ricostituzione reddituale allegati al ricorso, nonché sentenza di divorzio n. 4153/2016 del 21.12.2016 e certificazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi percepiti dal 2014 al 2020, allegati alle note d'udienza).
Quanto alla rilevanza della mancata comunicazione dei redditi da parte della ricorrente, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 CP_1
del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal
D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale
5 prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica CP_1
le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo CP_1
stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso
l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n.
412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” (vd. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 13223 del 2020).
Nel caso di specie, pertanto, con riferimento agli anni 2014 e 2015 non sussisteva alcun obbligo in capo alla ricorrente di comunicare l'assenza di redditi.
A ciò si aggiunga che l' non ha dimostrato di aver inoltrato alcun sollecito avente a oggetto CP_1
l'inoltro della dichiarazione dei redditi per gli anni in questione.
Quanto al restante periodo (dal 02.01.2017 al 31.08.2020), l' neppure ha provato di aver CP_1
inviato alla alcuna comunicazione di indebito antecedente alla comunicazione di Pt_1
riliquidazione del 17.01.2023. Ha, poi, precisato in memoria di aver ricalcolato la prestazione in
6 ragione della “comunicazione dei redditi per l'anno 2017 pervenuta a seguito di sollecito”, senza specificare alcunché circa le ragioni della rideterminazione del quantum e senza depositare documentazione a supporto di quanto eccepito.
Come già sopra chiarito, la ricorrente ha allegato e provato la mancata percezione di redditi rilevanti per il periodo in questione.
L' , del resto, non ha in alcun modo contestato la sussistenza del requisito reddituale, avendo CP_1
espressamente eccepito di aver proceduto alla revoca della prestazione per il 2014 e il 2015 esclusivamente a causa della mancata comunicazione dei redditi, e non avendo fornito elementi circa le ragioni del ricalcolo per il periodo successivo.
Ne consegue che, a fronte della prova della sussistenza dei presupposti per il godimento della
CP_ prestazione e della mancata comunicazione da parte dell' di solleciti nel senso appena precisato, CP_ la pretesa restitutoria dell' appare infondata.
La domanda va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell' al recupero della somma di € 3.901,69 percepita dal 01.01.2014 al 31.12.2015 e della somma di €
3.939,39 percepita dal 02.01.2017 al 31.08.2020, sulla pensione categoria INVCIV n.
07000177;
b) Condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 1.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 17.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella Causa iscritta al n. R.G. 12901/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Luisa Paiotta, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Sebastiano Caruso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
Oggetto: indebito assistenziale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 21.10.2024 la ricorrente in epigrafe ha dedotto:
- di aver ricevuto comunicazione del 17.01.2023 con cui l' la informava della CP_1
riliquidazione della pensione cat. INVCIV n. 07000177 e del riconoscimento di somme a titolo di arretrati pari ad € 25.054,57, su cui, tuttavia, applicava una trattenuta di € 7.841,08, specificando che tale ultima somma, suddistinta negli importi di € 3.939,39 ed € 3.901,69, era stata indebitamente percepita dalla ricorrente;
- di aver ricevuto comunicazione del 07.02.2023 con cui l' le chiedeva la restituzione CP_1 dell'importo complessivo di € 3.901,69, indebitamente versato a titolo di pensione cat.
1 INVCIV n. 07000177 nel periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2015, per mancata comunicazione della dichiarazione reddituale;
- di aver ricevuto in data 01.03.2023 l'accredito della somma dovuta al netto della trattenuta di € 7.841,08;
- di aver provveduto a comunicare i propri dati reddituali all' in data 08.03.2023 tramite CP_1 domanda di ricostituzione reddituale, da cui si evince l'assenza di mutamenti delle condizioni reddituali rilevanti ai fini della prestazione;
- di essere titolare esclusivamente di redditi derivanti dalla casa di abitazione e dall'assegno di mantenimento versato in suo favore dall'ex coniuge.
Ha, quindi, dedotto l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' attesa la sussistenza CP_1 dei requisiti reddituali previsti dalla normativa di riferimento e l'avvenuta percezione della prestazione in assenza di dolo.
CP_ Tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' con conseguente condanna dello stesso alla restituzione di quanto trattenuto, con vittoria di spese e attribuzione.
L' , regolarmente citato in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, essendo CP_1
la prestazione stata revocata con riferimento agli anni 2014 e 2015 per omessa comunicazione dei redditi e con riferimento al periodo dal 02.01.2017 al 31.08.2020 per ricalcolo a seguito di comunicazione reddituale.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di prestazione di invalidità civile dal 01.01.2014 al 31.12.2015, per l'importo di € 3.901,69, e dal 02.01.2017 al 31.08.2020, per l'importo di € 3.939,39.
Dalla comunicazione di indebito emerge che l' ha provveduto alla “revoca definitiva delle CP_1
prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n.122 del
2010”.
Si tratta, quindi, di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, in
2 relazione ad una specifica prestazione ricevuta da parte dell' , il quale ne domanda la CP_1 restituzione deducendo, quindi, l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato.
Ciò posto, va sul punto osservato che, per giurisprudenza ormai costante, “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”
(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18046 del 2010).
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, se da un lato l'accertamento del diritto alla ripetizione implica l'accertamento della inesistenza di una valida causa debendi, dall'altro l'accertamento negativo di tale diritto - ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata - implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto di chi agisce in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto.
Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'ammissibilità dell'azione volta ad accertare l'illegittimità della richiesta ripetizione dell'indebito è che il ricorrente assolva all'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, onere che è a suo esclusivo carico.
Deve rilevarsi, infatti, che l'atto amministrativo con il quale l' provvede all'erogazione di una CP_1
prestazione assistenziale o previdenziale non ha e non può mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere, dovendo essere qualificato come mero atto ricognitivo, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge.
In altre parole, l'amministrazione competente, al fine di emettere tale provvedimento, si limita ad accertare la sussistenza, in capo all'istante, dei presupposti stabiliti ex lege, non avendo margini di discrezionalità: ci si trova, dunque, nell'ambito dell'attività vincolata della P.A. nell'interesse del privato, la quale si caratterizza, appunto, per l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'adozione del provvedimento finale.
Giova ricordare, inoltre, che all'attività vincolata corrisponde in capo all'istante una posizione di diritto soggettivo, il quale, appunto, ha diritto al provvedimento richiesto laddove sussistano i presupposti stabiliti in via preventiva dal legislatore;
mentre all'attività discrezionale corrisponde un
3 interesse legittimo, tale per cui la Pubblica Amministrazione può, nel rispetto dei limiti propri della discrezionalità, concedere o meno il bene della vita richiesto.
Tale tipo di attività amministrativa vincolata caratterizza da un punto di vista strumentale
CP_ funzionale anche l'intero sistema previdenziale ed assistenziale, proprio perché l' svolge una funzione di mero accertamento tecnico, essendo i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione individuati e prestabiliti dallo stesso legislatore.
Ed infatti, se l' fosse titolare di un ampio potere discrezionale, e se, quindi, la legge non CP_1 individuasse in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva, ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e
24862/2006).
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la quale, in tema di pensione di invalidità, ha espresso il principio, senza dubbio applicabile al caso di specie, secondo cui “il provvedimento dell' di erogazione della pensione di invalidità non è un atto CP_1
costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione - riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al trattamento previdenziale.
Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
con
l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprime la pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità” (Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988, 6713/1983).
Per tali ragioni, non avendo l'atto dell' natura negoziale, lo stesso non può essere sussunto CP_1 nemmeno nella ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.: “l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza (insussistenza) dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe
4 sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi” (cfr.
Cass. 2254/2016; 15267/2004 e 14295/2011).
Ne consegue, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che nel caso in cui l'ente previdenziale, accertato in prima battuta il diritto alla prestazione, proceda in un secondo momento alla sospensione o alla revoca della stessa, o disconosca in un secondo momento la sussistenza dei requisiti previsti ex lege, grava sul ricorrente, che agisce in giudizio per ottenere la prestazione stessa, l'onere di provarne i fatti costituitivi: infatti, “a tutte le ipotesi di pensione è applicabile il CP_ principio secondo cui il provvedimento di concessione della pensione emesso dall' non
è atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione - in quanto tale diritto, collegato ad elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione previdenziale, il quale serve solo a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa - ma è un atto di certazione riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo. Ne consegue che sia nell'ipotesi in cui l'istituto abbia negato la pensione sia nell'ipotesi in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, l'azione proposta davanti al giudice per ottenere la pensione non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della pretesa dell'assicurato” (Cassazione civile sez. lav., 03/12/1998, n.12283; cfr. anche Cass. 14295/2011 e 2739/2016).
Tanto premesso, occorre applicare i suesposti principi al caso di specie.
Ebbene, nel caso di specie risulta incontestata la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione in parola, in alcun modo disconosciuto dall' . CP_1
Quanto alla mancata percezione di redditi rilevanti, la stessa risulta parimenti allegata e provata dalla ricorrente, anche a seguito di ordine di integrazione documentale (vd. estratto del c/c postale, estratto contributivo e domanda di ricostituzione reddituale allegati al ricorso, nonché sentenza di divorzio n. 4153/2016 del 21.12.2016 e certificazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi percepiti dal 2014 al 2020, allegati alle note d'udienza).
Quanto alla rilevanza della mancata comunicazione dei redditi da parte della ricorrente, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 CP_1
del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal
D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale
5 prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica CP_1
le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. 19. Lo CP_1
stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso
l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n.
412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa” (vd. Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 13223 del 2020).
Nel caso di specie, pertanto, con riferimento agli anni 2014 e 2015 non sussisteva alcun obbligo in capo alla ricorrente di comunicare l'assenza di redditi.
A ciò si aggiunga che l' non ha dimostrato di aver inoltrato alcun sollecito avente a oggetto CP_1
l'inoltro della dichiarazione dei redditi per gli anni in questione.
Quanto al restante periodo (dal 02.01.2017 al 31.08.2020), l' neppure ha provato di aver CP_1
inviato alla alcuna comunicazione di indebito antecedente alla comunicazione di Pt_1
riliquidazione del 17.01.2023. Ha, poi, precisato in memoria di aver ricalcolato la prestazione in
6 ragione della “comunicazione dei redditi per l'anno 2017 pervenuta a seguito di sollecito”, senza specificare alcunché circa le ragioni della rideterminazione del quantum e senza depositare documentazione a supporto di quanto eccepito.
Come già sopra chiarito, la ricorrente ha allegato e provato la mancata percezione di redditi rilevanti per il periodo in questione.
L' , del resto, non ha in alcun modo contestato la sussistenza del requisito reddituale, avendo CP_1
espressamente eccepito di aver proceduto alla revoca della prestazione per il 2014 e il 2015 esclusivamente a causa della mancata comunicazione dei redditi, e non avendo fornito elementi circa le ragioni del ricalcolo per il periodo successivo.
Ne consegue che, a fronte della prova della sussistenza dei presupposti per il godimento della
CP_ prestazione e della mancata comunicazione da parte dell' di solleciti nel senso appena precisato, CP_ la pretesa restitutoria dell' appare infondata.
La domanda va, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ a) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell' al recupero della somma di € 3.901,69 percepita dal 01.01.2014 al 31.12.2015 e della somma di €
3.939,39 percepita dal 02.01.2017 al 31.08.2020, sulla pensione categoria INVCIV n.
07000177;
b) Condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 1.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 17.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Pacelli
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