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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/08/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1545/2020, posta in decisione in data 22.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
IN PROPRIO E N.Q. DI GENITORE DEL FIGLIO Parte_1
MINORE (C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
N.Q. DI (C.F. ), nata a Parte_4 C.F._2
PALERMO (PA) in data 27/04/1964, N.Q. Parte_5 [...]
(C.F. ), nato a PALERMO (PA) in [...] Parte_4 C.F._3
18/01/1961, N.Q. (C.F. Parte_6 Parte_4
), nato a [...] in data [...], C.F._4 [...]
(C.F. ), Parte_7 C.F._5
nato a [...] in data [...], Parte_8
(C.F. ), nata a [...]
[...] C.F._6
1 (PA) in data 11/08/2002, con il patrocinio dell'Avv. CARDULLO FRANCESCO
PAOLO e con elezione di domicilio in via PIAZZALE UNGHERIA 58 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GRIECO
[...] P.IVA_1
GIAMBATTISTA e dall'Avv. e con elezione di domicilio in VIA LIBERTA' 159
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, coniuge di - e nella qualità di genitore Parte_1 Parte_4 esercente la potestà sui figli minorenni e - Parte_8 Parte_2 nonché e , genitori di , Parte_3 Parte_5 Parte_4 Pt_6
e fratelli di citavano
[...] Parte_7 Parte_4 [...]
( quale impresa designata alla gestione del Fondo di CP_2 CP_1
Garanzia per le Vittime della strada, avanti al Tribunale di Palermo, esponendo: che in data 4.1.2011, alle ore 5,30 circa, percorreva alla guida di una Mini Parte_4
Cooper tg CL311EY la via Francesco Crispi con direzione via Cala e che all'altezza di via LA Masa, proseguiva lungo la laterale destra rispetto al sottopassaggio ivi ubicato, con l'intenzione di svoltare a destra in direzione della Via Cavour;
che nel percorrere il tratto di strada indicato, il onde evitare la collisione con una Pt_4 autovettura non identificata, di colore bianco, improvvisamente partita dal margine della strada, perdeva il controllo del mezzo e rovinava violentemente contro la
2 cancellata della Piazza XIII Vittime;
che l'ambulanza accorsa sul luogo dell'incidente trasportava in ospedale il il quale decedeva durante il tragitto. Pt_4
Riferivano, ancora, che a seguito delle indagini svolte dalla Polizia Municipale di Palermo, Servizio Mobilità e Sicurezza, non era stato possibile individuare l'autovettura che aveva provocato l'incidente e che, per tale motivo, su richiesta del
Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari disponeva in data 10.6.2011
l'archiviazione.
Gli attori, quindi, assumevano che la vittima, per evitare di tamponare l'autovettura appostata al margine della strada, repentinamente immessasi nel traffico nello stesso senso di marcia della Mini Cooper, avesse perso il controllo dell'autovettura andando a sbattere contro la recinzione di piazza XIII Vittime, che per la violenza dell'urto era penetrata nell'autovettura ferendo mortalmente il conducente Pt_4
Poiché quindi, il conducente dell'autovettura era rimasto sconosciuto, gli attori familiari del defunto , citavano il FGVS, chiedendo al Giudice adito la Parte_4 condanna di questo al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da loro sofferto.
Si costituiva l' n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei CP_1 sinistri a carico del F.G.V.S., chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie.
Con sentenza n. 874/2020 pronunziata il 20.2.2020, il Tribunale adito rigettava le domande. In motivazione, il Decidente rilevava che il fatto posto a fondamento delle domande, cioè il sinistro che ha causato la morte del congiunto provocato dalla condotta colposa di un veicolo non identificato non fosse stato provato, reputando non sufficiente e comunque non credibili e comunque non sufficienti le dichiarazioni del teste Tes_1
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello gli stessi attori in primo grado, mentre resisteva n.q.. CP_1
In data 22.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
3 Gli appellanti attaccano la sentenza sotto il profilo della inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie censurando, in particolare, l'affermazione che non sarebbe stata raggiunta adeguata prova in ordine al coinvolgimento di un mezzo non indentificato nella determinazione del sinistro mortale e si dolgono soprattutto che secondo il Tribunale, gli attori avrebbero voluto fornire prova della domanda basandosi sulle dichiarazioni del teste che di contro sarebbe contraddittorio Tes_1
e inattendibile, inopportunamente escludendo, lo stesso Giudice, ogni valutazione sulle dichiarazioni rese a sommarie informazioni di alla Polizia, di Testimone_2 contro utili e rilevanti. In sostanza, lamentano che il Tribunale non avrebbe valutato anche gli elementi a favore delle loro tesi difensive;
evidenziano a tal proposito che sia dalle dichiarazioni del che dell' , sarebbe comunque emerso sia la Tes_1 Tes_2 velocità dell'autovettura condotta dal sia l'immissione nel flusso veicolare Pt_4 da parte di un'utilitaria, che ha provocato la manovra d'emergenza eseguita dal sfociata poi nel sinistro: comunque un turbativa, posta in essere Pt_4 colposamente da un conducente rimasto ignoto, che ha provocato la perdita di controllo del proprio mezzo da parte del defunto e l'incidente, con conseguente configurabilità, a loro dire, della responsabilità di un “pirata della strada” .
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.
teste sentito in istruzione avanti al Tribunale, ha riferito di Testimone_3 essersi trovato a percorrere la via Crispi, alla guida della sua autovettura, di essere stato sorpassato dalla Mini Cooper che procedeva a velocità sostenuta, che all'altezza della piazza XIII Vittime un'autovettura di colore bianco, che si trovava in sosta sulla carreggiata con le quattro frecce azionate, si è immessa repentinamente nella circolazione tagliando la strada alla Mini, che ha sbandato finendo sul prato della piazza.
Seppure questo teste abbia suscitato forti perplessità da parte del Tribunale (si rinvia per brevità alle valutazioni contenute nella sentenza appellata), cionondimeno non mancano altri riscontri a sostegno della tesi degli appellanti, cioè che l'incidente mortale occorso al loro congiunto sia stato provocato da una colposa turbativa della circolazione da parte di un conducente di rimasto ignoto di un'autovettura non identificata.
4 Soccorre a tal proposito, quanto emerge dalle dichiarazioni di , Testimone_2 persona sentita dalla Polizia Municipale per sommarie informazioni, il giorno
11.3.2011 (quindi in data vicina all'incidente); egli riferisce di essersi trovato a circolare alla guida di un ciclomotore sulla via Crispi verso piazza XIII Vittime, cioè la zona dell'incidente, verso le cinque del mattino, di avere notato la Mini del di avere altresì notato l'utilitaria di colore bianco (forse una Punto) “che Pt_4 trovandosi al margine destro della carreggiata, si metteva in movimento come se volesse immettersi nel flusso della circolazione pressoché nel momento in cui raggiungeva la Mini One”; l' ha riferito altresì che “non posso asserire se tra i Tes_2 due veicoli ci sia stato o meno un contatto in quanto il tutto si è svolto in maniera molto rapida e repentina, tra l'altro mi trovavo a una distanza di 15-20 m dal veicolo che stava ripartendo;
successivamente vedevo la Mini One, il cui conducente perdeva il controllo del veicolo andandosi a schiantare con la prospiciente ringhiera di piazza
13 vittime”.
La dinamica riferita da costui coincide notevolmente con quanto raccontato dal a ciò si aggiunga che la P.M., nel rapporto conclusivo delle indagini sul Tes_1 sinistro del 5.5.2011, espressamente riferisce che il giunto all'altezza Pt_4 dell'immissione nella rotatoria di piazza XIII Vittime ove la strada assume andamento curvilineo, ha perso il controllo del veicolo, circostanza con ogni probabilità dovuta alla velocità tenuta dal veicolo. Tale evenienza, secondo i referenti, non risulta confutata dalle dichiarazioni di e (passeggero della Tes_2 Tes_4 CP_3 in merito alla presenza di un veicolo che fuoriuscendo dalla posizione di sosta avrebbe creato situazione di pericolo;
è evidente infatti che la velocità sostenuta della guida della costituisce circostanza pacifica e senz'altro importante concausa del CP_3 sinistro.
L' non è stato sentito perché, come risulta dagli atti, è deceduto prima del Tes_2 giudizio in primo grado;
tali dichiarazioni tuttavia, appaiono coerenti con il contesto emergente dagli accertamenti della PM e degli altri atti e non ricorre motivo per ritenere sospette od opache o contraddittorie le stesse.
La Corte ritiene, pertanto, comprovato che l'incidente sia stato provocato dalla velocità della guida dell'autovettura condotta dal ma altresì che anche la Pt_4 manovra compiuta dal conducente dell'autovettura bianca (rimasti entrambi ignoti)
5 nell'immettersi nel flusso della circolazione stradale, probabilmente compiuta senza le adeguate accortezze, avendo indotto il a sterzare repentinamente andando Pt_4
a investire la recinzione della piazza, abbia arrecato un contributo causale significativo all'incidente nel quale è rimasto ucciso il Pt_4
Tanto comporta che la domanda risarcitoria avanzata contro n.q. di CP_1
Impresa designata per la gestione del FGVS deve essere accolta.
L'apporto causale dell'autovettura va tuttavia contenuto in una misura non superiore al 20%, tenuto conto delle circostanze e modalità di verificazione dell'incidente; come prima accennato, infatti, è pressoché certo che il Pt_4 conduceva la propria autovettura a velocità molto sostenuta, come emerge sia dai rilievi della Polizia Municipale, sia dalle dichiarazioni dell' (oltre che del teste Tes_2
e questo in una zona di traffico cittadino, per la quale il codice della Strada Tes_1 impone, per intuibili motivi di sicurezza, stringenti limiti di velocità (art. 142).
Pertanto, resta a carico del danneggiato il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227
c.c., nella misura dell'80%.
Va a questo punto considerato che, con la domanda avanzata in primo grado e ripresa in appello, gli odierni appellanti , coniuge, figli, genitori e fratelli del defunto vittima del sinistro, hanno chiesto il risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, cioè del danno patito iure proprio correlato alla perdita traumatica del congiunto, ravvisabile nella sofferenza transeunte della perdita, nell'impossibilità di godere della presenza del congiunto stesso, nell'inevitabile sconvolgimento delle rispettive vite causato della perdita.
E' utile ricordare che il danno parentale – o rectius (nella specie) danno da perdita del rapporto parentale (che va distinto dal danno da lesione del rapporto parentale) è quello sofferto dal familiare superstite a causa della morte di un congiunto;
esso è il diritto autonomo all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale";
“ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari
6 danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto le domande risarcitorie proposte nei confronti della datrice di lavoro, "iure hereditatis" e
"iure proprio", dalle figlie e dal coniuge di un prestatore di lavoro deceduto a seguito di mesotelioma pleurico contratto per causa di lavoro, ritenendo inammissibile la proposizione da parte di costoro di un'azione di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.). (Cass. 13.6.2017, n. 14655; cfr. Cass. 20.8.2015 n. 16992).
Nella ulteriore elaborazione la Cassazione anche di recente ha puntualizzato i presupposti del diritto al risarcimento per la perdita del rapporto parentale;
riepilogando la propria posizione, la Cassazione, con la sentenza n. 9196 del
13.4.2018, ha chiarito “che gli aspetti o voci di danno non patrimoniale non rientranti nell'ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come danno parentale, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente e specificamente configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in
"degenerazioni patologiche" integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita, ovvero lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto, poichè il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 29 e 30 Cost.). Il danno da perdita del rapporto parentale, infatti, viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sè di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonchè nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (così Cass. 9 maggio
2011, n. 10107)”.
7 Chiarisce altresì la Corte di legittimità che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima primaria “va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (sentenza n. 25541 del 30/08/2022,).” (Cass. 29.9.2023,
n. 27658).
Ancora, la Cassazione ha puntualizzato, a più riprese, che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è “rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. (…) Al riguardo, questa
Corte ha ritenuto che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022,).” (Cass. 29.9.2023, n.
27658).
Sul punto, ancora più specificamente, Cass.
4.3.2024 n. 5769 “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno
8 risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece,
l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova). (Cass. Ordinanza n. 5769 del 4.3.2024).
Ne consegue che tutti gli odierni appellanti sono legittimati a richiedere il risarcimento del danno.
In ordine alla liquidazione, sempre seguendo i costanti insegnamenti della
Suprema Corte,
In attuazione dunque dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio, questa Corte applica la Tabella di Milano, in quanto più rispondente alle indicazioni prescrittive della Cassazione, perché permette quella personalizzazione del danno parentale del tutto mancata nella sentenza cassata.
Costituisce principio acquisto in materia e implicitamente evocato anche dalla sentenza della Cassazione: “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il Giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (…) (Cass.
11.11.2019, n. 28989).
Ritiene questa Corte che siano adeguatamente dimostrati e certamente da ritenere sussistenti anche in via presuntiva, sia la sofferenza morale delle due vittime secondarie, che il profilo dinamico relazionale.
“La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva
9 compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della
"onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice d'appello - in riforma della sentenza di primo grado - aveva aumentato la liquidazione del danno non patrimoniale patito dai congiunti della vittima di un sinistro stradale, proprio in ragione della gravità degli effetti prodotti, sulla loro psiche, dalla morte del familiare)”. (Cass. 19.10.2015, n. 21084).
Per quel che concerne il quantum , si ricorda che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro)”
(Cass. n. 10579 del 21.4.2021, così anche Cass. 26300/2021 e 5948/2023); da ultimo,
“Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico- relazionale derivante dalla morte del congiunto, il Giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva
10 ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare). (Cass.
12.1.2025, n. 761)
Attualmente i sistemi di liquidazione basati su tabelle fondate sulla tecnica del punto tabellare, conformi quindi alle indicazioni della Suprema Corte, sono principalmente quello predisposto dal Tribunale di Roma e quello predisposto, da ultimo, nel 2022, dal Tribunale di Milano (riveduto e corretto dopo i rilievi avanzati dalla Cassazione di cui alla sentenza n. 10579/2021 citata).
Questa Corte opta per il sistema tabellare a punti predisposto dal Tribunale di
Milano, giusta le “Tabelle integrate a punti” pubblicate on line il 29.6.2022 e aggiornate con la rivalutazione monetaria (pubblicazione dello stesso Tribunale on line in data 5.6.2024), dove sono previsti un numero maggiore e meglio articolato, di parametri liquidatori. Queste Tabelle, in primo luogo, prendono in considerazione non solo l'aspetto propriamente sofferenziale, ma anche quello dinamico relazione;
includono inoltre un importante – a parere di questa Corte – parametro, relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva, che permette una migliore personalizzazione del risarcimento e articolano maggiormente il caso della sussistenza di superstiti e il parametro della convivenza.
La tabella integrata del Tribunale di Milano per il calcolo del risarcimento del danno parentale si articola in due parti: la Tabella relativa al danno non patrimoniale per la perdita del genitore, figlio, coniuge non separato-parte dell'unione civile- convivente di fatto” e la Tabella per la liquidazione del danno in questione del danno da perdita del fratello/nipote.
Venendo al caso in esame, è opportuno distinguere le posizioni di tutti gli appellanti.
A) Per quanto riguarda la moglie , e i due figli, Parte_1 Parte_2
e tenuto conto che incombe un onere generale della parte convenuta, Parte_8 danneggiante e nella specie la compagnia assicuratrice, di contestare la sussistenza delle condizioni per la liquidazione del danno parentale in loro favore, e che
11 l'appellata non vi ha ottemperato, si deve concludere che costoro costituivano con il defunto un nucleo familiare stabile, sicché ricorrono le condizioni per la liquidazione.
In dettaglio, quindi e con riguardo ai parametri della prima delle Tabelle sopra richiamate, quanto ai parametri A e B relativi all'età di vittima primaria e secondaria, trova applicazione rispettivamente il punteggio di 24 punti per entrambi, per la moglie e di 24 e 28 punti, per i figli. Si applicano poi 16 punti per la convivenza
(parametro C) senz'altro presumibile, 12 punti per il parametro D (2 superstiti nel nucleo familiare, in tutte le tre posizioni) e quanto al parametro E la Corte ritiene di applicare il massimo punteggio per i figli (entrambi erano bambini non infanti, quindi massimamente esposti ai contraccolpi sia relazionali che di sofferenza viva della perdita del padre), e il punteggio di 28 per la moglie (ancora molto giovano al tempo dell'evento).
I punteggi complessivi sono quindi pari a 104 per la moglie e 110 per i figli.
Tenuto conto che: il punto tabellare è pari a € 3.911,00 la Tabella del Tribunale di Milano qui applicata fissa un “cap”, cioè un “valore di soglia massimo non superabile” (o comunque superabile in casi eccezionali che devono però essere adeguatamente allegati e comprovati dal danneggiato), liquidabile a titolo di danno parentale, pari a € 391.103,18, che verrebbe superato dal mero prodotto aritmetico dei punti e del valore-punto tabellare, trova applicazione per queste tre persone il risarcimento del danno in ragione di € 391.103,18.
Alle appellanti spetta, inoltre, il ristoro dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, posso infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della
12 sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante,
Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale, sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, in modo da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
In sintesi, trattandosi di crediti di valore, le somme così individuate, previamente devalutate alla data del sinistro (5.1.2011) secondo i criteri indicati in premessa, vanno rivalutate. Quindi, sulle somme annualmente rivalutate, vanno calcolati gli interessi.
Peraltro, questa Corte aderisce all'insegnamento della Cassazione secondo il quale “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224
c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il
Giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti,
13 pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione. (Cass.
4.11.2020, n. 24468).
Applicando i criteri predetti, devalutata la somma e rivalutata via va anno per anno, l'importo risarcitorio complessivo per le tre posizioni è pari a 459.611,43.
B) per quanto riguarda i genitori, per i quali può presumersi il danno parentale sia sofferenziale che dinamico-relazionale, in assenza di indizi e allegazioni contrarie, trova applicazione la stessa prima Tabella già menzionata con gli stessi parametri.
Quanto ai parametri A e B, si applicano rispettivamente i punteggi di 20 e 24; per il parametro C, non si applicano punti, poiché non è dato conoscere se vi era convivenza con la vittima primaria al tempo della morte;
per il parametro D si applicano 9 punti, e per il parametro E ritiene la Corte di dover applicare un coefficiente minimo pari a 10, in difetto di ogni allegazione utile a valutare la qualità
e intensità della relazione affettiva, potendosi solo presumere che comunque una relazione affettiva fosse certo presente, poiché essa costituisce una ordinaria componente della vita di relazione media delle persone (tenendo conto, nel caso in oggetto, anche della giovane età della vittima primaria e del complessivo contesto familiare).
Il punteggio complessivo per ciascuno dei genitori è pari a 63.
Tenuto conto del punto tabellare, l'importo è pari a € 246.393,00 (inferiore al
“cap”).
Anche qui, le somme vanno devalutate alla data del sinistro (5.1.2011) secondo i criteri prima indicati e poi, vanno rivalutate, con calcolo degli interessi sulle somme annualmente rivalutate.
Pertanto, l'importo del risarcimento è pari a € 289.514,31.
C) per quanto riguarda i fratelli e , nati rispettivamente Parte_6 Pt_7 nel 1983 e nel 1988 e applicando la seconda Tabella milanese , quanto ai parametri A
e B trovano applicazione i punteggi di 18 per entrambi;
per il parametro C il punteggio è 0, perché manca qualsivoglia indicazione in ordine alla convivenza;
per il parametro D il punteggio è 9 e per il parametro E il punteggio è 10, perché, nuovamente, mancano elementi per valutare la qualità e intensità della relazione affettiva, potendosi solo presumere l'esistenza di una relazione affettiva fraterna, 14 come ordinaria componente della vita di relazione media delle persone (tenendo conto anche qui della giovane età delle vittime primaria e secondarie).
Il punteggio totale è quindi pari a 55; stante il valore punto relativo a questa tabella, pari a € 1.689,00, il risarcimento spettante ai due germani è pari a € 93.390,00 ciascuno.
Come per le altre posizioni esaminate, le somme vanno devalutate alla data del sinistro (5.1.2011) secondo i criteri prima indicati e poi, vanno rivalutate, con calcolo degli interessi sulle somme annualmente rivalutate.
Pertanto, l'importo del risarcimento è pari a € 109.734,23.
Gli importi così determinati vanno decurtati della misura dell'80%, in adesione al concorso di colpa del danneggiato, prima rilevato.
Invero, secondo l'insegnamento essenziale della Corte di legittimità, cui questa
Corte territoriale aderisce, “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito
"iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di "soggetti terzi rispetto all'illecito"). (Cass. 12.6.2024, n.
16413; vedi anche. Cass. 12.4.2017 n. 9349).
Pertanto, operandole dovute decurtazioni:
a spetta l'importo di € 91.922,28; Parte_1
a e spettano € 91.922,28 ciascuno;
Parte_2 Parte_8
15 a e di spettano € 49.278,60 ciascuno;
Parte_5 Parte_3
a e , € 21.946,85 ciascuno. Parte_6 Parte_7
Sulle somme predette decorrono gli interessi legali dalla data di questa sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, commisurate agli importi complessivi riconosciuti agli appellanti, per il primo grado in complessivi €
13.318,00, di cui € 13.000,00 per compensi ed € 318,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA. Stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di , e Parte_3 Parte_5 Parte_6 [...]
le stesse spese nella misura di 4/7, pari a € 7.610,29, per il 1° grado ed € Pt_1
8.000,00 per il 2° grado, tutte oltre accessori, vanno corrisposte all'Erario; la restante quota di 3/7, pari a € 5.707,71 per il 1° grado ed € 6.000,00 per il 2° grado, tutte oltre accessori, va corrisposta dalla soccombente agli altri appellanti non ammessi al
Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_8
, , e
[...] Parte_9 Parte_5 Parte_6
, proposto nei confronti di quale impresa Parte_7 Controparte_2 designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, avverso la sentenza n. 874/2020 pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 20.2.2020, e in riforma della stessa sentenza, condanna nella spigata qualità a Controparte_4 pagare:
a) a l'importo di € 91.922,28; Parte_1
b) a e € 91.922,28 ciascuno;
Parte_2 Parte_8
c) a e di € 49.278,60 ciascuno;
Parte_5 Parte_3
d) e , € 21.946,85 ciascuno;
Parte_6 Parte_7
somme tutte da maggiorare degli interessi legali dalla data di questa sentenza al saldo;
16 2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_4 che liquida in favore dell'Erario in € 7.610,29 per il 1° grado ed € 8.000,00 per il 2° grado, tutte oltre accessori;
nonché € 5.707,71 per il 1° grado ed € 6.000,00 per il 2° grado, tutte oltre accessori, in favore degli altri appellanti non ammessi al Patrocinio
a spese dello Stato.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 30.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1545/2020, posta in decisione in data 22.2.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
IN PROPRIO E N.Q. DI GENITORE DEL FIGLIO Parte_1
MINORE (C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
N.Q. DI (C.F. ), nata a Parte_4 C.F._2
PALERMO (PA) in data 27/04/1964, N.Q. Parte_5 [...]
(C.F. ), nato a PALERMO (PA) in [...] Parte_4 C.F._3
18/01/1961, N.Q. (C.F. Parte_6 Parte_4
), nato a [...] in data [...], C.F._4 [...]
(C.F. ), Parte_7 C.F._5
nato a [...] in data [...], Parte_8
(C.F. ), nata a [...]
[...] C.F._6
1 (PA) in data 11/08/2002, con il patrocinio dell'Avv. CARDULLO FRANCESCO
PAOLO e con elezione di domicilio in via PIAZZALE UNGHERIA 58 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GRIECO
[...] P.IVA_1
GIAMBATTISTA e dall'Avv. e con elezione di domicilio in VIA LIBERTA' 159
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, coniuge di - e nella qualità di genitore Parte_1 Parte_4 esercente la potestà sui figli minorenni e - Parte_8 Parte_2 nonché e , genitori di , Parte_3 Parte_5 Parte_4 Pt_6
e fratelli di citavano
[...] Parte_7 Parte_4 [...]
( quale impresa designata alla gestione del Fondo di CP_2 CP_1
Garanzia per le Vittime della strada, avanti al Tribunale di Palermo, esponendo: che in data 4.1.2011, alle ore 5,30 circa, percorreva alla guida di una Mini Parte_4
Cooper tg CL311EY la via Francesco Crispi con direzione via Cala e che all'altezza di via LA Masa, proseguiva lungo la laterale destra rispetto al sottopassaggio ivi ubicato, con l'intenzione di svoltare a destra in direzione della Via Cavour;
che nel percorrere il tratto di strada indicato, il onde evitare la collisione con una Pt_4 autovettura non identificata, di colore bianco, improvvisamente partita dal margine della strada, perdeva il controllo del mezzo e rovinava violentemente contro la
2 cancellata della Piazza XIII Vittime;
che l'ambulanza accorsa sul luogo dell'incidente trasportava in ospedale il il quale decedeva durante il tragitto. Pt_4
Riferivano, ancora, che a seguito delle indagini svolte dalla Polizia Municipale di Palermo, Servizio Mobilità e Sicurezza, non era stato possibile individuare l'autovettura che aveva provocato l'incidente e che, per tale motivo, su richiesta del
Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari disponeva in data 10.6.2011
l'archiviazione.
Gli attori, quindi, assumevano che la vittima, per evitare di tamponare l'autovettura appostata al margine della strada, repentinamente immessasi nel traffico nello stesso senso di marcia della Mini Cooper, avesse perso il controllo dell'autovettura andando a sbattere contro la recinzione di piazza XIII Vittime, che per la violenza dell'urto era penetrata nell'autovettura ferendo mortalmente il conducente Pt_4
Poiché quindi, il conducente dell'autovettura era rimasto sconosciuto, gli attori familiari del defunto , citavano il FGVS, chiedendo al Giudice adito la Parte_4 condanna di questo al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da loro sofferto.
Si costituiva l' n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei CP_1 sinistri a carico del F.G.V.S., chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie.
Con sentenza n. 874/2020 pronunziata il 20.2.2020, il Tribunale adito rigettava le domande. In motivazione, il Decidente rilevava che il fatto posto a fondamento delle domande, cioè il sinistro che ha causato la morte del congiunto provocato dalla condotta colposa di un veicolo non identificato non fosse stato provato, reputando non sufficiente e comunque non credibili e comunque non sufficienti le dichiarazioni del teste Tes_1
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello gli stessi attori in primo grado, mentre resisteva n.q.. CP_1
In data 22.2.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
3 Gli appellanti attaccano la sentenza sotto il profilo della inadeguata valutazione delle risultanze istruttorie censurando, in particolare, l'affermazione che non sarebbe stata raggiunta adeguata prova in ordine al coinvolgimento di un mezzo non indentificato nella determinazione del sinistro mortale e si dolgono soprattutto che secondo il Tribunale, gli attori avrebbero voluto fornire prova della domanda basandosi sulle dichiarazioni del teste che di contro sarebbe contraddittorio Tes_1
e inattendibile, inopportunamente escludendo, lo stesso Giudice, ogni valutazione sulle dichiarazioni rese a sommarie informazioni di alla Polizia, di Testimone_2 contro utili e rilevanti. In sostanza, lamentano che il Tribunale non avrebbe valutato anche gli elementi a favore delle loro tesi difensive;
evidenziano a tal proposito che sia dalle dichiarazioni del che dell' , sarebbe comunque emerso sia la Tes_1 Tes_2 velocità dell'autovettura condotta dal sia l'immissione nel flusso veicolare Pt_4 da parte di un'utilitaria, che ha provocato la manovra d'emergenza eseguita dal sfociata poi nel sinistro: comunque un turbativa, posta in essere Pt_4 colposamente da un conducente rimasto ignoto, che ha provocato la perdita di controllo del proprio mezzo da parte del defunto e l'incidente, con conseguente configurabilità, a loro dire, della responsabilità di un “pirata della strada” .
L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.
teste sentito in istruzione avanti al Tribunale, ha riferito di Testimone_3 essersi trovato a percorrere la via Crispi, alla guida della sua autovettura, di essere stato sorpassato dalla Mini Cooper che procedeva a velocità sostenuta, che all'altezza della piazza XIII Vittime un'autovettura di colore bianco, che si trovava in sosta sulla carreggiata con le quattro frecce azionate, si è immessa repentinamente nella circolazione tagliando la strada alla Mini, che ha sbandato finendo sul prato della piazza.
Seppure questo teste abbia suscitato forti perplessità da parte del Tribunale (si rinvia per brevità alle valutazioni contenute nella sentenza appellata), cionondimeno non mancano altri riscontri a sostegno della tesi degli appellanti, cioè che l'incidente mortale occorso al loro congiunto sia stato provocato da una colposa turbativa della circolazione da parte di un conducente di rimasto ignoto di un'autovettura non identificata.
4 Soccorre a tal proposito, quanto emerge dalle dichiarazioni di , Testimone_2 persona sentita dalla Polizia Municipale per sommarie informazioni, il giorno
11.3.2011 (quindi in data vicina all'incidente); egli riferisce di essersi trovato a circolare alla guida di un ciclomotore sulla via Crispi verso piazza XIII Vittime, cioè la zona dell'incidente, verso le cinque del mattino, di avere notato la Mini del di avere altresì notato l'utilitaria di colore bianco (forse una Punto) “che Pt_4 trovandosi al margine destro della carreggiata, si metteva in movimento come se volesse immettersi nel flusso della circolazione pressoché nel momento in cui raggiungeva la Mini One”; l' ha riferito altresì che “non posso asserire se tra i Tes_2 due veicoli ci sia stato o meno un contatto in quanto il tutto si è svolto in maniera molto rapida e repentina, tra l'altro mi trovavo a una distanza di 15-20 m dal veicolo che stava ripartendo;
successivamente vedevo la Mini One, il cui conducente perdeva il controllo del veicolo andandosi a schiantare con la prospiciente ringhiera di piazza
13 vittime”.
La dinamica riferita da costui coincide notevolmente con quanto raccontato dal a ciò si aggiunga che la P.M., nel rapporto conclusivo delle indagini sul Tes_1 sinistro del 5.5.2011, espressamente riferisce che il giunto all'altezza Pt_4 dell'immissione nella rotatoria di piazza XIII Vittime ove la strada assume andamento curvilineo, ha perso il controllo del veicolo, circostanza con ogni probabilità dovuta alla velocità tenuta dal veicolo. Tale evenienza, secondo i referenti, non risulta confutata dalle dichiarazioni di e (passeggero della Tes_2 Tes_4 CP_3 in merito alla presenza di un veicolo che fuoriuscendo dalla posizione di sosta avrebbe creato situazione di pericolo;
è evidente infatti che la velocità sostenuta della guida della costituisce circostanza pacifica e senz'altro importante concausa del CP_3 sinistro.
L' non è stato sentito perché, come risulta dagli atti, è deceduto prima del Tes_2 giudizio in primo grado;
tali dichiarazioni tuttavia, appaiono coerenti con il contesto emergente dagli accertamenti della PM e degli altri atti e non ricorre motivo per ritenere sospette od opache o contraddittorie le stesse.
La Corte ritiene, pertanto, comprovato che l'incidente sia stato provocato dalla velocità della guida dell'autovettura condotta dal ma altresì che anche la Pt_4 manovra compiuta dal conducente dell'autovettura bianca (rimasti entrambi ignoti)
5 nell'immettersi nel flusso della circolazione stradale, probabilmente compiuta senza le adeguate accortezze, avendo indotto il a sterzare repentinamente andando Pt_4
a investire la recinzione della piazza, abbia arrecato un contributo causale significativo all'incidente nel quale è rimasto ucciso il Pt_4
Tanto comporta che la domanda risarcitoria avanzata contro n.q. di CP_1
Impresa designata per la gestione del FGVS deve essere accolta.
L'apporto causale dell'autovettura va tuttavia contenuto in una misura non superiore al 20%, tenuto conto delle circostanze e modalità di verificazione dell'incidente; come prima accennato, infatti, è pressoché certo che il Pt_4 conduceva la propria autovettura a velocità molto sostenuta, come emerge sia dai rilievi della Polizia Municipale, sia dalle dichiarazioni dell' (oltre che del teste Tes_2
e questo in una zona di traffico cittadino, per la quale il codice della Strada Tes_1 impone, per intuibili motivi di sicurezza, stringenti limiti di velocità (art. 142).
Pertanto, resta a carico del danneggiato il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227
c.c., nella misura dell'80%.
Va a questo punto considerato che, con la domanda avanzata in primo grado e ripresa in appello, gli odierni appellanti , coniuge, figli, genitori e fratelli del defunto vittima del sinistro, hanno chiesto il risarcimento del c.d. danno da perdita del rapporto parentale, cioè del danno patito iure proprio correlato alla perdita traumatica del congiunto, ravvisabile nella sofferenza transeunte della perdita, nell'impossibilità di godere della presenza del congiunto stesso, nell'inevitabile sconvolgimento delle rispettive vite causato della perdita.
E' utile ricordare che il danno parentale – o rectius (nella specie) danno da perdita del rapporto parentale (che va distinto dal danno da lesione del rapporto parentale) è quello sofferto dal familiare superstite a causa della morte di un congiunto;
esso è il diritto autonomo all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale";
“ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari
6 danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto le domande risarcitorie proposte nei confronti della datrice di lavoro, "iure hereditatis" e
"iure proprio", dalle figlie e dal coniuge di un prestatore di lavoro deceduto a seguito di mesotelioma pleurico contratto per causa di lavoro, ritenendo inammissibile la proposizione da parte di costoro di un'azione di responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.). (Cass. 13.6.2017, n. 14655; cfr. Cass. 20.8.2015 n. 16992).
Nella ulteriore elaborazione la Cassazione anche di recente ha puntualizzato i presupposti del diritto al risarcimento per la perdita del rapporto parentale;
riepilogando la propria posizione, la Cassazione, con la sentenza n. 9196 del
13.4.2018, ha chiarito “che gli aspetti o voci di danno non patrimoniale non rientranti nell'ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come danno parentale, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente e specificamente configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in
"degenerazioni patologiche" integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita, ovvero lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto, poichè il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 29 e 30 Cost.). Il danno da perdita del rapporto parentale, infatti, viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sè di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonchè nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (così Cass. 9 maggio
2011, n. 10107)”.
7 Chiarisce altresì la Corte di legittimità che il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima primaria “va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (sentenza n. 25541 del 30/08/2022,).” (Cass. 29.9.2023,
n. 27658).
Ancora, la Cassazione ha puntualizzato, a più riprese, che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è “rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. (…) Al riguardo, questa
Corte ha ritenuto che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727
c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022,).” (Cass. 29.9.2023, n.
27658).
Sul punto, ancora più specificamente, Cass.
4.3.2024 n. 5769 “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria"
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno
8 risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece,
l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova). (Cass. Ordinanza n. 5769 del 4.3.2024).
Ne consegue che tutti gli odierni appellanti sono legittimati a richiedere il risarcimento del danno.
In ordine alla liquidazione, sempre seguendo i costanti insegnamenti della
Suprema Corte,
In attuazione dunque dei principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio, questa Corte applica la Tabella di Milano, in quanto più rispondente alle indicazioni prescrittive della Cassazione, perché permette quella personalizzazione del danno parentale del tutto mancata nella sentenza cassata.
Costituisce principio acquisto in materia e implicitamente evocato anche dalla sentenza della Cassazione: “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il Giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (…) (Cass.
11.11.2019, n. 28989).
Ritiene questa Corte che siano adeguatamente dimostrati e certamente da ritenere sussistenti anche in via presuntiva, sia la sofferenza morale delle due vittime secondarie, che il profilo dinamico relazionale.
“La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva
9 compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della
"onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice d'appello - in riforma della sentenza di primo grado - aveva aumentato la liquidazione del danno non patrimoniale patito dai congiunti della vittima di un sinistro stradale, proprio in ragione della gravità degli effetti prodotti, sulla loro psiche, dalla morte del familiare)”. (Cass. 19.10.2015, n. 21084).
Per quel che concerne il quantum , si ricorda che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro)”
(Cass. n. 10579 del 21.4.2021, così anche Cass. 26300/2021 e 5948/2023); da ultimo,
“Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico- relazionale derivante dalla morte del congiunto, il Giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva
10 ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare). (Cass.
12.1.2025, n. 761)
Attualmente i sistemi di liquidazione basati su tabelle fondate sulla tecnica del punto tabellare, conformi quindi alle indicazioni della Suprema Corte, sono principalmente quello predisposto dal Tribunale di Roma e quello predisposto, da ultimo, nel 2022, dal Tribunale di Milano (riveduto e corretto dopo i rilievi avanzati dalla Cassazione di cui alla sentenza n. 10579/2021 citata).
Questa Corte opta per il sistema tabellare a punti predisposto dal Tribunale di
Milano, giusta le “Tabelle integrate a punti” pubblicate on line il 29.6.2022 e aggiornate con la rivalutazione monetaria (pubblicazione dello stesso Tribunale on line in data 5.6.2024), dove sono previsti un numero maggiore e meglio articolato, di parametri liquidatori. Queste Tabelle, in primo luogo, prendono in considerazione non solo l'aspetto propriamente sofferenziale, ma anche quello dinamico relazione;
includono inoltre un importante – a parere di questa Corte – parametro, relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva, che permette una migliore personalizzazione del risarcimento e articolano maggiormente il caso della sussistenza di superstiti e il parametro della convivenza.
La tabella integrata del Tribunale di Milano per il calcolo del risarcimento del danno parentale si articola in due parti: la Tabella relativa al danno non patrimoniale per la perdita del genitore, figlio, coniuge non separato-parte dell'unione civile- convivente di fatto” e la Tabella per la liquidazione del danno in questione del danno da perdita del fratello/nipote.
Venendo al caso in esame, è opportuno distinguere le posizioni di tutti gli appellanti.
A) Per quanto riguarda la moglie , e i due figli, Parte_1 Parte_2
e tenuto conto che incombe un onere generale della parte convenuta, Parte_8 danneggiante e nella specie la compagnia assicuratrice, di contestare la sussistenza delle condizioni per la liquidazione del danno parentale in loro favore, e che
11 l'appellata non vi ha ottemperato, si deve concludere che costoro costituivano con il defunto un nucleo familiare stabile, sicché ricorrono le condizioni per la liquidazione.
In dettaglio, quindi e con riguardo ai parametri della prima delle Tabelle sopra richiamate, quanto ai parametri A e B relativi all'età di vittima primaria e secondaria, trova applicazione rispettivamente il punteggio di 24 punti per entrambi, per la moglie e di 24 e 28 punti, per i figli. Si applicano poi 16 punti per la convivenza
(parametro C) senz'altro presumibile, 12 punti per il parametro D (2 superstiti nel nucleo familiare, in tutte le tre posizioni) e quanto al parametro E la Corte ritiene di applicare il massimo punteggio per i figli (entrambi erano bambini non infanti, quindi massimamente esposti ai contraccolpi sia relazionali che di sofferenza viva della perdita del padre), e il punteggio di 28 per la moglie (ancora molto giovano al tempo dell'evento).
I punteggi complessivi sono quindi pari a 104 per la moglie e 110 per i figli.
Tenuto conto che: il punto tabellare è pari a € 3.911,00 la Tabella del Tribunale di Milano qui applicata fissa un “cap”, cioè un “valore di soglia massimo non superabile” (o comunque superabile in casi eccezionali che devono però essere adeguatamente allegati e comprovati dal danneggiato), liquidabile a titolo di danno parentale, pari a € 391.103,18, che verrebbe superato dal mero prodotto aritmetico dei punti e del valore-punto tabellare, trova applicazione per queste tre persone il risarcimento del danno in ragione di € 391.103,18.
Alle appellanti spetta, inoltre, il ristoro dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, posso infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della
12 sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante,
Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale, sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, in modo da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
In sintesi, trattandosi di crediti di valore, le somme così individuate, previamente devalutate alla data del sinistro (5.1.2011) secondo i criteri indicati in premessa, vanno rivalutate. Quindi, sulle somme annualmente rivalutate, vanno calcolati gli interessi.
Peraltro, questa Corte aderisce all'insegnamento della Cassazione secondo il quale “Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224
c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il
Giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti,
13 pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione. (Cass.
4.11.2020, n. 24468).
Applicando i criteri predetti, devalutata la somma e rivalutata via va anno per anno, l'importo risarcitorio complessivo per le tre posizioni è pari a 459.611,43.
B) per quanto riguarda i genitori, per i quali può presumersi il danno parentale sia sofferenziale che dinamico-relazionale, in assenza di indizi e allegazioni contrarie, trova applicazione la stessa prima Tabella già menzionata con gli stessi parametri.
Quanto ai parametri A e B, si applicano rispettivamente i punteggi di 20 e 24; per il parametro C, non si applicano punti, poiché non è dato conoscere se vi era convivenza con la vittima primaria al tempo della morte;
per il parametro D si applicano 9 punti, e per il parametro E ritiene la Corte di dover applicare un coefficiente minimo pari a 10, in difetto di ogni allegazione utile a valutare la qualità
e intensità della relazione affettiva, potendosi solo presumere che comunque una relazione affettiva fosse certo presente, poiché essa costituisce una ordinaria componente della vita di relazione media delle persone (tenendo conto, nel caso in oggetto, anche della giovane età della vittima primaria e del complessivo contesto familiare).
Il punteggio complessivo per ciascuno dei genitori è pari a 63.
Tenuto conto del punto tabellare, l'importo è pari a € 246.393,00 (inferiore al
“cap”).
Anche qui, le somme vanno devalutate alla data del sinistro (5.1.2011) secondo i criteri prima indicati e poi, vanno rivalutate, con calcolo degli interessi sulle somme annualmente rivalutate.
Pertanto, l'importo del risarcimento è pari a € 289.514,31.
C) per quanto riguarda i fratelli e , nati rispettivamente Parte_6 Pt_7 nel 1983 e nel 1988 e applicando la seconda Tabella milanese , quanto ai parametri A
e B trovano applicazione i punteggi di 18 per entrambi;
per il parametro C il punteggio è 0, perché manca qualsivoglia indicazione in ordine alla convivenza;
per il parametro D il punteggio è 9 e per il parametro E il punteggio è 10, perché, nuovamente, mancano elementi per valutare la qualità e intensità della relazione affettiva, potendosi solo presumere l'esistenza di una relazione affettiva fraterna, 14 come ordinaria componente della vita di relazione media delle persone (tenendo conto anche qui della giovane età delle vittime primaria e secondarie).
Il punteggio totale è quindi pari a 55; stante il valore punto relativo a questa tabella, pari a € 1.689,00, il risarcimento spettante ai due germani è pari a € 93.390,00 ciascuno.
Come per le altre posizioni esaminate, le somme vanno devalutate alla data del sinistro (5.1.2011) secondo i criteri prima indicati e poi, vanno rivalutate, con calcolo degli interessi sulle somme annualmente rivalutate.
Pertanto, l'importo del risarcimento è pari a € 109.734,23.
Gli importi così determinati vanno decurtati della misura dell'80%, in adesione al concorso di colpa del danneggiato, prima rilevato.
Invero, secondo l'insegnamento essenziale della Corte di legittimità, cui questa
Corte territoriale aderisce, “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito
"iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di "soggetti terzi rispetto all'illecito"). (Cass. 12.6.2024, n.
16413; vedi anche. Cass. 12.4.2017 n. 9349).
Pertanto, operandole dovute decurtazioni:
a spetta l'importo di € 91.922,28; Parte_1
a e spettano € 91.922,28 ciascuno;
Parte_2 Parte_8
15 a e di spettano € 49.278,60 ciascuno;
Parte_5 Parte_3
a e , € 21.946,85 ciascuno. Parte_6 Parte_7
Sulle somme predette decorrono gli interessi legali dalla data di questa sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, commisurate agli importi complessivi riconosciuti agli appellanti, per il primo grado in complessivi €
13.318,00, di cui € 13.000,00 per compensi ed € 318,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi € 14.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA. Stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato di , e Parte_3 Parte_5 Parte_6 [...]
le stesse spese nella misura di 4/7, pari a € 7.610,29, per il 1° grado ed € Pt_1
8.000,00 per il 2° grado, tutte oltre accessori, vanno corrisposte all'Erario; la restante quota di 3/7, pari a € 5.707,71 per il 1° grado ed € 6.000,00 per il 2° grado, tutte oltre accessori, va corrisposta dalla soccombente agli altri appellanti non ammessi al
Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1 Parte_8
, , e
[...] Parte_9 Parte_5 Parte_6
, proposto nei confronti di quale impresa Parte_7 Controparte_2 designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, avverso la sentenza n. 874/2020 pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 20.2.2020, e in riforma della stessa sentenza, condanna nella spigata qualità a Controparte_4 pagare:
a) a l'importo di € 91.922,28; Parte_1
b) a e € 91.922,28 ciascuno;
Parte_2 Parte_8
c) a e di € 49.278,60 ciascuno;
Parte_5 Parte_3
d) e , € 21.946,85 ciascuno;
Parte_6 Parte_7
somme tutte da maggiorare degli interessi legali dalla data di questa sentenza al saldo;
16 2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_4 che liquida in favore dell'Erario in € 7.610,29 per il 1° grado ed € 8.000,00 per il 2° grado, tutte oltre accessori;
nonché € 5.707,71 per il 1° grado ed € 6.000,00 per il 2° grado, tutte oltre accessori, in favore degli altri appellanti non ammessi al Patrocinio
a spese dello Stato.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 30.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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