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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/11/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO: invalidità
REPUBBLICA ITALIANA civile - ripristino delle prestazioni erogate IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa ES De RT, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 499/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MO AN per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ALBERTO LOLLIO 5 44121 FERRARA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per CP_1 P.IVA_1 procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità civile - ripristino delle prestazioni erogate
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni delle parti, di cui al verbale in data odierna, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 25/07/2025 , cittadino ucraino ha Parte_1 convenuto in giudizio l esponendo di essere stabilmente residente in Italia dal CP_1
2022, ove convive con la propria famiglia in Ferrara, alla via Cosmè Tura n. 18, e di avere ottenuto, in ragione delle proprie condizioni fisiche, il riconoscimento dell'invalidità civile e la relativa “indennità”, con regolare erogazione da parte dell'odierno ente convenuto.
Ha dedotto di avere sempre risposto puntualmente alle convocazioni dell , che avvenivano tramite posta all'indirizzo di residenza, senonché, a Pt_2 gennaio del 2025 l'ente aveva disposto la revoca del sussidio motivata dalla sua
1 assenza alla visita di revisione fissata per 3.12.2024, comunicando peraltro in ritardo il provvedimento.
Ha soggiunto che in realtà la lettera di convocazione a visita non gli era mai stata recapitata poiché il postino aveva erroneamente e superficialmente annotato la dicitura “sconosciuto” sulla raccomandata, restituita al mittente senza lasciare alcun avviso, in violazione dell'art. 139 e ss. c.p.c., pur non essendosi egli mai spostato dalla sua residenza ove riceveva prima ed aveva continuato a ricevere dopo le comunicazioni.
Ha infine esposto che l si era pervicacemente rifiutato di riconoscere in CP_1 sede amministrativa, nonostante la produzione di documentazione a chiarimento da parte del proprio legale delegato, che non vi era alcuna reale irreperibilità dell'assistito al momento del mancato recapito.
Ha concluso pertanto chiedendo accertarsi la illegittimità dell'interruzione dell'erogazione dell'indennità di invalidità civile, con conseguente condanna al ripristino della prestazione con decorrenza da gennaio 2025.
2. Si è costituito in giudizio l il quale ha dedotto di avere proceduto al CP_1 riesame della posizione del ricorrente provvedendo al ripristino della prestazione oggetto di giudizio in data 29.10.2025.
Ha concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. All'odierna udienza l ha esibito documentazione da cui emerge il CP_1 ripristino della pensione di inabilità civile con riconoscimento di un importo netto per arretrati dovuti da corrispondere pari ad € 7.478,44, nonché il ripristino dell'indennità di accompagnamento con riconoscimento di un importo netto per arretrati dovuti pari ad € 5.420,20.
Le prestazioni assistenziali risultano concesse “con decorrenza 1° novembre
2023” (dunque senza soluzione di continuità) e “fino al mese di novembre 2026, data di scadenza del permesso di soggiorno”.
La documentazione esibita e trattenuta in cartaceo da questo giudicante dovrà essere depositata dalla parte convenuta nel fascicolo telematico per completezza del medesimo.
Deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti, non essendo oggetto del giudizio il periodo di scadenza delle prestazioni.
4. Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, debbono porsi totalmente a carico dell il quale ben avrebbe potuto effettuare un CP_1
2 riesame della vicenda in sede amministrativa senza costringere il ricorrente ad adire le vie giudiziali, avuto altresì riguardo alla natura assistenziale delle prestazioni stesse.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore complessivo degli arretrati riconosciuti ed alla ridotta attività processuale svolta in ragione dello spontaneo riconoscimento del diritto azionato in giudizio da parte dell'ente sin dalla memoria di costituzione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ferrara il 11/11/2025
IL GIUDICE ES De RT
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