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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3758/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/06/1974 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Frola Marco del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18/06/1985 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Frola Marco del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del
pagina 1 di 4 matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), relativa alla figlia nata il [...] ad [...] Per_1
(AT), ancora minore.
Le parti hanno convissuto more uxorio dal settembre 2012 al giugno 2022 quando hanno interrotto la relazione;
con sentenza n. 20 del 18/07/2023 il Tribunale di Vercelli, su domanda congiunta dei ricorrenti, emetteva sentenza per regolamentare i rapporti tra gli stessi e la figlia minore, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore e sua residenza presso la madre, un calendario di incontri padre-figlia, un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minore pari a euro 100,00 mensili oltre 50% spese straordinarie e assegno unico interamente in favore della madre.
I ricorrenti sono ora addivenuti alla decisione di presentare ricorso al fine di domandare la modifica delle condizioni di cui alla suddetta sentenza, dal momento che ora la minore risiede presso l'abitazione del padre.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui alla sentenza n. 20 del
18/07/2023 di questo Tribunale, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 4 1. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, in conformità con il principio dell'affidamento condiviso, ritenuto la soluzione più idonea per garantire alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali;
2. DISPONE che la figlia minore sia collocata prevalentemente presso la residenza del padre, signor , in considerazione di una sua flessibilità di orario Parte_1 lavorativo più idoneo a provvedere alle necessità quotidiane della minore. Ciò non esclude, ovviamente, la piena e paritetica partecipazione della madre, alla vita della figlia;
3. DÀ ATTO che il padre avrà facoltà di variare la propria residenza, unitamente a quella della figlia, sulla base di eventuali esigenze lavorative dello stesso, previa semplice comunicazione alla signora , senza bisogno di alcun assenso di Parte_2 quest'ultima;
4. DISPONE che la signora , genitore non collocatario, abbia facoltà di Parte_3 vedere e tenere con sé la minore – salvo differente e preventivo accordo con il padre – nei seguenti periodi:
- un pomeriggio alla settimana (indicativamente il martedì o il giovedì, con scelta da effettuarsi a inizio mese dai genitori anche in base agli impegni scolastici della minore e lavorativi dei genitori stessi); resta inteso tra le parti che ulteriori giorni infrasettimanali possono essere aggiunti in base alle esigenze e alla volontà della minore di voler trascorrere ulteriore tempo con la madre;
- a fine settimana alternati (due weekend al mese), il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola sino alla domenica sera con consegna e prelievo della minore nel luogo di abitazione del padre. In caso di malattia della figlia, il genitore che non conviva in quei giorni con la stessa, potrà farle visita presso la casa dell'altro genitore, previo accordo telefonico;
- vacanze estive: la signora potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non Pt_2 consecutive, ad anni alterni nel mese di luglio e/o agosto, da comunicarsi al padre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- vacanze natalizie: la signora potrà trascorrere con la figlia, ad anni alterni, il Pt_2 periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (con relativi pernotti) tenuto conto del calendario scolastico;
- vacanze pasquali: la signora potrà trascorrere con la figlia almeno 3 giorni Pt_2 consecutivi, alternando la Pasqua e la Pasquetta, in considerazione delle vacanze scolastiche;
- in occasione di altre festività infrasettimanali, sempre seguendo il criterio dell'alternanza tra padre e madre;
- entrambi i genitori avranno diritto di vedere ogni anno, nel giorno del compleanno Per_2 della minore;
5. DISPONE che, in virtù della summenzionata regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, delle capacità lavorative degli stessi, e fermo restando l'obbligo per i genitori medesimi di mantenere, educare ed istruire i figli durante la permanenza di questi ultimi presso ciascuno di essi, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, la madre signora versi – per mezzo bonifico bancario – Parte_2 al padre signor , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di Euro 100,00 (Cento/00), con automatica indicizzazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale
pagina 3 di 4 di Vercelli e dall'Ordine degli Avvocati di Vercelli (Prot. 375 del 21/12/2018), al cui contenuto si rinvia. In punto concorso al mantenimento, e data la variazione del nucleo familiare, la signora rinuncia alla parte spettante dell'assegno unico Parte_2 universale in favore del genitore collocatario per le spese della figlia minore, con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
6. DÀ ATTO che ogni accordo in deroga a quanto sopra, nonché le comunicazioni relative alle spese straordinarie e ai preventivi dovranno sempre essere effettuati per iscritto fra i genitori, mediante specifico scambio di e-mail fra i medesimi;
7. DÀ ATTO che il padre si impegna a comunicare in maniera tempestiva alla madre ogni notizia di ordine e grado riguardante la minore e di inserire ogni comunicazione della quotidianità di fatti ed eventi personali/scolastici e di altra natura della vita della bambina;
8. DÀ ATTO che i genitori si concedono reciprocamente assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3758/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.29 c.p.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/06/1974 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Frola Marco del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18/06/1985 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Frola Marco del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 29/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del
pagina 1 di 4 matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), relativa alla figlia nata il [...] ad [...] Per_1
(AT), ancora minore.
Le parti hanno convissuto more uxorio dal settembre 2012 al giugno 2022 quando hanno interrotto la relazione;
con sentenza n. 20 del 18/07/2023 il Tribunale di Vercelli, su domanda congiunta dei ricorrenti, emetteva sentenza per regolamentare i rapporti tra gli stessi e la figlia minore, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore e sua residenza presso la madre, un calendario di incontri padre-figlia, un contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minore pari a euro 100,00 mensili oltre 50% spese straordinarie e assegno unico interamente in favore della madre.
I ricorrenti sono ora addivenuti alla decisione di presentare ricorso al fine di domandare la modifica delle condizioni di cui alla suddetta sentenza, dal momento che ora la minore risiede presso l'abitazione del padre.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISPONE
La modifica delle condizioni relative ai rapporti genitoriali di cui alla sentenza n. 20 del
18/07/2023 di questo Tribunale, secondo le CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 4 1. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, in conformità con il principio dell'affidamento condiviso, ritenuto la soluzione più idonea per garantire alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali;
2. DISPONE che la figlia minore sia collocata prevalentemente presso la residenza del padre, signor , in considerazione di una sua flessibilità di orario Parte_1 lavorativo più idoneo a provvedere alle necessità quotidiane della minore. Ciò non esclude, ovviamente, la piena e paritetica partecipazione della madre, alla vita della figlia;
3. DÀ ATTO che il padre avrà facoltà di variare la propria residenza, unitamente a quella della figlia, sulla base di eventuali esigenze lavorative dello stesso, previa semplice comunicazione alla signora , senza bisogno di alcun assenso di Parte_2 quest'ultima;
4. DISPONE che la signora , genitore non collocatario, abbia facoltà di Parte_3 vedere e tenere con sé la minore – salvo differente e preventivo accordo con il padre – nei seguenti periodi:
- un pomeriggio alla settimana (indicativamente il martedì o il giovedì, con scelta da effettuarsi a inizio mese dai genitori anche in base agli impegni scolastici della minore e lavorativi dei genitori stessi); resta inteso tra le parti che ulteriori giorni infrasettimanali possono essere aggiunti in base alle esigenze e alla volontà della minore di voler trascorrere ulteriore tempo con la madre;
- a fine settimana alternati (due weekend al mese), il venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola sino alla domenica sera con consegna e prelievo della minore nel luogo di abitazione del padre. In caso di malattia della figlia, il genitore che non conviva in quei giorni con la stessa, potrà farle visita presso la casa dell'altro genitore, previo accordo telefonico;
- vacanze estive: la signora potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non Pt_2 consecutive, ad anni alterni nel mese di luglio e/o agosto, da comunicarsi al padre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- vacanze natalizie: la signora potrà trascorrere con la figlia, ad anni alterni, il Pt_2 periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (con relativi pernotti) tenuto conto del calendario scolastico;
- vacanze pasquali: la signora potrà trascorrere con la figlia almeno 3 giorni Pt_2 consecutivi, alternando la Pasqua e la Pasquetta, in considerazione delle vacanze scolastiche;
- in occasione di altre festività infrasettimanali, sempre seguendo il criterio dell'alternanza tra padre e madre;
- entrambi i genitori avranno diritto di vedere ogni anno, nel giorno del compleanno Per_2 della minore;
5. DISPONE che, in virtù della summenzionata regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, delle capacità lavorative degli stessi, e fermo restando l'obbligo per i genitori medesimi di mantenere, educare ed istruire i figli durante la permanenza di questi ultimi presso ciascuno di essi, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, la madre signora versi – per mezzo bonifico bancario – Parte_2 al padre signor , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di Euro 100,00 (Cento/00), con automatica indicizzazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale
pagina 3 di 4 di Vercelli e dall'Ordine degli Avvocati di Vercelli (Prot. 375 del 21/12/2018), al cui contenuto si rinvia. In punto concorso al mantenimento, e data la variazione del nucleo familiare, la signora rinuncia alla parte spettante dell'assegno unico Parte_2 universale in favore del genitore collocatario per le spese della figlia minore, con decorrenza dal mese di ottobre 2025;
6. DÀ ATTO che ogni accordo in deroga a quanto sopra, nonché le comunicazioni relative alle spese straordinarie e ai preventivi dovranno sempre essere effettuati per iscritto fra i genitori, mediante specifico scambio di e-mail fra i medesimi;
7. DÀ ATTO che il padre si impegna a comunicare in maniera tempestiva alla madre ogni notizia di ordine e grado riguardante la minore e di inserire ogni comunicazione della quotidianità di fatti ed eventi personali/scolastici e di altra natura della vita della bambina;
8. DÀ ATTO che i genitori si concedono reciprocamente assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 19/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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