TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 856/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via G. Spagnolo, 58/D presso lo studio dell'Avv. Antonella Fugazzotto che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 gennaio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 aprile 2024 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento della pensione di inabilità civile e dello status di persona con necessità di sostegno intensivo (art. 3 co. 3 L. n. 104/92), laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento della pensione di inabilità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato
(art. 3 co. 3 L. n. 104/92), così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso è infondato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente Persona_1
è affetta da “Cardiopatia ischemica-ipertensiva trattata con PTCA+STENT in II classe funzionale
NYHA, artrite reumatoide in trattamento farmacologico, artrosi poli-distrettuale ad incidenza funzionale motoria di grado medio, sindrome depressiva di grado medio, positività anticorpale per HBV correlata in trattamento profilattico/preventivo con lamivudina senza, in atto, danno d'organo, diabete mellito tipo 2, ipoacusia percettiva bilaterale, gozzo nodulare in eutiroidismo”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile al 90% e portatore di condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 Legge n. 104/1992 con decorrenza da luglio 2024.
La percentuale di invalidità accertata non è sufficiente per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, per la quale è richiesta un'invalidità pari al 100%.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato, anche alla luce delle risposte fornite alle osservazioni del ricorrente, sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente non può essere riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/92).
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. Persona_1 depositata nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
856/2024 R.G.
Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. , depositata nel presente giudizio di Persona_1 opposizione iscritto al N. R.G. 856/2024; dichiara l'insussistenza in capo a del requisito sanitario utile al Parte_1 conseguimento della pensione di inabilità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/92). esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.