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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/11/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 972/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 17.5.2022, vertente
TRA
, con sede in Bakersfield - California, USA, in persona Parte_1 del suo legale rappresentante, sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Fabrizio Jacobacci per procura generale alle liti a rogito notaio
[...]
, in data 20 giugno 2014, legalizzata mediante Apostille ai sensi della Per_1
Convezione dell'Aia del 5 ottobre 1961 e, anche disgiuntamente, per delega a margine del ricorso relativo al procedimento R.G. n. 9587/2016 – Tribunale di
Venezia, dagli avv.ti Emanuela Truffo e Mauro Albertini, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Venezia – Mestre, Via Torino 180/A, appellante/attrice in primo grado
E
con sede in Oppeano (VR), via Villafontana n. 253, in persona Controparte_1 dell'amministratore unico/l.r.p.t., sig. p.i. , rappresentata Parte_3 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Stefano Dindo, Daniele Calcaterra e Gabriele Dalla Santa, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi, in Verona, via Leoncino n. 16, appellata/convenuta in primo grado
E
1 con sede in Padova, Piazza De Gasperi 32/33, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. c.f/p.i. CP_3
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Wilma Viscardini, Gabriele Donà e P.IVA_2
RB PA, elettivamente domiciliata presso i difensori, in Padova, Via
IN 144 , appellata e appellante incidentale/terza chiamata in primo grado
E
con sede in Castellaneta, frazione Castellaneta Controparte_4
Marina, via Tereskova, in persona dell'amministratore unico/l.r.p.t., sig. Pt_4
, p.i. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Felice LO
[...] P.IVA_3
e IE LO, elettivamente domiciliata presso l'avv. Gian Carlo Adorno, in
Venezia, San Polo 2938, appellata/terza chiamata in primo grado
E
titolare dell'omonima Azienda Agricola, c.f. Controparte_5
, con sede in Rutigliano (BA), Via Raffaello n. 33, C.F._1 appellato n.c./terzo chiamato n.c. in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 694/2022, pubblicata in data 12.4.2022 a definizione del procedimento n. 867/2017 R.G. Trib. Venezia, in punto: violazione di brevetto per novità vegetale, contraffazione, concorrenza sleale, inibitoria;
causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni dell'appellante principale, : Parte_1
“Voglia codesta Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza quivi impugnata, contrariis rejectis, In via preliminare di rito: (a) disporre la sospensione del presente giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 3582/2024 del Tribunale di Bari, oggetto del giudizio di appello R.G. n. 1111/2024, per i motivi di cui agli atti. Nel merito: (b) rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per
i motivi tutti di cui agli atti. (c) In accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la catena di custodia avendo l'attrice spedito il campione e, per l'effetto, dichiarare l'avvenuta prova della catena di custodia, l'attendibilità dell'esame del DNA e, conseguentemente, dichiarare sussistente la responsabilità per violazione dei diritti di privativa industriale da parte della società (d) In accoglimento del secondo motivo di appello, rilevata la CP_1 completezza della relazione sottoscritta dal , dato atto che la sua Parte_5 correttezza è stata confermata dai documenti ali atti (in particolare l'accordo di
2 transazione , con conseguente ammissione di una consulenza tecnica CP_5
d'ufficio come richiesta in primo grado o, in subordine, confermando la piana correttezza ed esaustività della relazione , con conseguente dichiarazione di Pt_5 responsabilità per violazione dei diritti di privativa industriale da parte della società
(e) In accoglimento del terzo motivo di appello, rilevato che la chiamata in CP_1 causa delle terze convenute è dipesa esclusivamente da scelte di dato atto CP_1 che solo la convenuta principale avrebbe dovuto e potuto verificare presso i proprio archivi in modo da chiamare in giudizio solo i terzi chiamati corretti, venga disposta la rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in capo a con CP_1 eventuale diritto di ripetizione di ogni somma eventualmente versata da : Parte_1
(f) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e diritto di ripetizione delle somme versate da in ottemperanza della sentenza di primo grado”; Parte_1
➢ conclusioni dell'appellata, Controparte_1
“Ogni contraria domanda, eccezione o difesa respinta e/o disattesa: 1) Respingersi
l'appello avversario e confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia – Sez. specializzata in materia di Impresa n. 694/2022 del 4/04/2022. In subordine, ove la
Corte d'Appello decida di accogliere l'appello: in via preliminare: 2) preso atto dell'intenzione di di voler profittare, ex art. 1304, co. 1°, c.c., della CP_1 transazione tra e , e della transazione tra e Parte_1 Controparte_5 Parte_1
, dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alle CP_4 rispettive quote di responsabilità ascrivibili in capo a questi ultimi per i fatti descritti dall'appellante. Nel merito (in caso di mancato accoglimento della conclusione sub 2
e/o in ogni caso per ciò che attiene alla posizione di ). 3) Respingersi le CP_2 domande tutte svolte da nei confronti di 4) In subordine, in caso Parte_1 CP_1 di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte da nei confronti Parte_1 di accertarsi la responsabilità dei terzi chiamati in causa ( CP_1 Controparte_2
, , ) per i fatti di cui è causa e
[...] Controparte_4 Controparte_5 accertarsi il diritto di ad essere manlevata e sollevata da ogni e qualsiasi CP_1 pretesa nei suoi confronti, da , , Controparte_2 Controparte_4
per quanto di competenza in relazione a quanto dagli stessi fornito Controparte_5
a In ogni caso: 5) Con vittoria di spese e competenze di lite, di ambo i gradi CP_1 di giudizio. Solo per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse di dover rimettere in istruttoria la causa e sempre che la stessa Corte ritenesse che sia necessario dare corso ad ulteriore prova, per evitare che possano considerarsi rinunciate, si rinnovano le istanze istruttorie formulate in primo grado, come di seguito specificato. Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. In primo grado è stato prodotto il contratto (doc. 9) dal
3 quale risulta che il è distributore autorizzato di . Poiché nel CP_5 Parte_1 documento si dà atto dell'esistenza quantomeno di un precedente contratto risalente
25/09/2017, insistiamo affinché venga ordinata a , ex art. 210 c.p.c., la Parte_1 produzione del contratto di licenza tra e del 25/09/2017 Parte_1 Controparte_5
e degli eventuali ulteriori contratti anteriori aventi il medesimo contenuto, onde stabilire da quando il è distributore autorizzato di , trattandosi CP_5 Parte_1 di circostanza rilevante ai fini del rigetto delle domande attoree. Si chiede inoltre,
l'ammissione a prova contraria, dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la merce indicata nei documenti di trasporto che mi si rammostrano è quella indicata nelle fatture che mi si rammostrano (si mostri al teste l'intero doc. 11 e il doc. 13 di
.
2. Vero che nell'etichetta che mi si mostra (si mostri al teste il doc. 3, all. CP_1
C avversario) il campo “Sorte/Varietà/Odruda/Odroda” doveva essere completato da
con l'indicazione della varietà d'uva fornita a Si indica a teste: CP_2 CP_1
c/o ; Testimone_1 CP_1
➢ conclusioni dell'appellata e appellante incidentale, Controparte_2
[...]
“Voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria o diversa eccezione e domanda - in via pregiudiziale/preliminare: dichiarare, rispetto a Controparte_2
il passaggio in giudicato della sentenza impugnata da
[...] [...]
per acquiescenza (a norma degli artt. 324 e 329, co. 2, c.p.c.) per Parte_1 le ragioni esposte in atti;
- nel merito (in via principale): respingere il gravame e le domande tutte proposte da in quanto infondate in fatto Parte_1
e in diritto - se del caso, previo esame dei motivi riproposti da Controparte_2 ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (in quanto in primo grado rimasti assorbiti
[...]
e/o non esaminati) - e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 694/2022 del
Tribunale di Venezia (Sezione specializzata in materia di impresa), emessa il 4 aprile
2022 e pubblicata il successivo 12 aprile. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da : - in via pregiudiziale, dichiarare Parte_1 il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, dunque, l'inammissibilità/improponibilità della domanda di nei confronti di per effetto CP_1 Controparte_2 della clausola compromissoria di cui alle “condizioni generali di fornitura” tra esse correnti;
- nel merito, rigettare tutte le domande di e/o Parte_1 di nei confronti di in quanto infondate Controparte_1 Controparte_2 in fatto e in diritto e non provate. In via d'appello incidentale condizionato: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
, riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni esposte in Parte_1
4 atti; per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate da Parte_1
nei confronti di In ogni caso, con vittoria di spese
[...] Controparte_2
e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, per scrupolo difensionale si rinnovano le istanze istruttorie (in particolare, ordine di produzione in giudizio da parte di : (i) degli allegati II e III alla scrittura Parte_1 privata di transazione stipulata con depositata in atti sub doc. 12 Controparte_5 attoreo;
(ii) dei risultati dell'audit delle scritture contabili della Controparte_4 di cui alla transazione tra loro stipulata in data 20 marzo 2020
[...] depositata in atti sub doc. 17a/b attoreo) e le opposizioni articolate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e a verbale di udienza in primo grado”;
➢ conclusioni dell'appellata, Controparte_4
“Voglia la Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, - dichiarare l'inammissibilità e nullità delle domande proposte nei confronti della e, Controparte_4 comunque, rigettarle perché infondate in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte, con vittoria di spese e competenze legali secondo giustizia”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in data 17.1.2017, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la società commerciale deducendo: Controparte_1
i) di essere titolare di numerosi brevetti di nuove varietà vegetali, tra cui il brevetto italiano di nuova varietà vegetale n. 1338, rilasciato in data 13.12.1994 a seguito di domanda proposta in data 14 settembre 1983, relativo a una nuova varietà di vite precoce per uva da tavola senza semi con buccia dell'acino di colore giallo- verde denominata denominazione varietale alla quale aveva associato il Per_2 marchio d'impresa “Superior Seedless” di cui alla registrazione di marchio comunitario n. 610980, precisando al riguardo che è una nuova varietà di Per_2 vite ottenuta dall'incrocio tra la varietà Cardinal e una varietà senza semi priva di denominazione, che si distingue dalle altre in commercio in quanto presenta caratteri stabili ed omogenei e in virtù dei caratteri della novità e distintività gode della tutela di cui agli artt. 100 e ss D.L.gs n. 30 del 2005;
ii) di essere venuta a conoscenza, per il tramite di attività di monitoraggio, che in violazione della sua riferita privativa, commercializzava uve di varietà Controparte_1
NE con etichetta recante la diversa denominazione “RE” e che ciò risultava da verifiche ed analisi del D.N.A. compiute su un campione di detta uva;
5 iii) che oltre a violare la protezione conferita alla nuova varietà Controparte_1 vegetale dal brevetto per nuova varietà vegetale 1338, non aveva indicato la corretta denominazione NE e non aveva riportato sulle confezioni il marchio legato alla varietà e ciò integrava violazione delle disposizioni poste, sia in sede nazionale, che comunitaria a presidio della corretta identificazione delle varietà vegetali protette da titoli di privativa, nonché contraffazione del marchio “Superior Seedless”; iv) che le condotte della convenuta integravano altresì concorrenza sleale: - ex art. 2598 n. 1 c.c., poiché idonee a generare confusione sulla provenienza e sulla qualità dell'uva; - ex art. 2598 n. 2 c.c., perché la commercializzazione di uve di varietà
NE senza l'apposizione della denominazione varietale e del marchio commerciale costituiva un'indebita appropriazione di pregi e violava altresì le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti;
- infine, ex art. 2598 n. 3 c.c., trattandosi di comportamenti contrari alla correttezza professionale;
v) che il giudizio di merito era stato preceduto dalla proposizione di un ricorso ex artt. 121 bis e 129 e ss. c.p.i. per descrizione delle scritture contabili di CP_1 descrizione che era stata concessa,
e quindi chiedendo, sulla base di tali premesse:
- l'accertamento della contraffazione del brevetto n. 1338 relativo alla nuova varietà vegetale “NE”;
- l'accertamento della contraffazione del marchio 20.8.2007/1997 10/05/2004
“Superior Seedless”;
- l'accertamento della sussistenza della concorrenza sleale;
- l'inibitoria alla vendita, e/o alla distribuzione, e/o al confezionamento, e/o la commercializzazione, e/o l'esportazione, e/o la promozione, e/o la pubblicizzazione anche su Internet dei prodotti integranti violazione della privativa attorea;
- la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e, in ogni caso, alla retroversione degli utili;
- la desecretazione della documentazione acquisita con la descrizione.
2. Si costituiva in giudizio deducendo: Controparte_1
i) di non essere produttrice di uva bianca senza semi, ma di acquistarla dai diversi fornitori per rivenderla alla precisando che essa si limitava a chiedere ai suoi CP_6 fornitori, in conformità agli ordini della propria clientela, uva senza semi (Seedless), senza specifiche richieste relative alla varietà, posto che la clientela non manifestava interesse per una particolare varietà, ma richiedeva esclusivamente che gli acini d'uva non avessero semi;
6 ii) che i fornitori le procuravano l'uva già confezionata e imballata in appositi cestini con la relativa etichetta con l'indicazione delle varietà;
iii) che qualora fosse risultata una violazione dei diritti della società attrice ciò era avvenuto a sua insaputa, non avendo peraltro la stessa alcun interesse a “spacciare” per varietà di uva NE altre varietà, il che escludeva qualsivoglia sua responsabilità risarcitoria;
iv) che doveva in ogni caso fornire prova rigorosa di quanto affermato Parte_1
(e cioè che il campione di uva commercializzato con la dicitura “RE” sarebbe stato in realtà di uva “NE”), posto che le pretese verifiche di e la prova Parte_1 del DNA erano avvenute unilateralmente senza contraddittorio e non potevano integrare prova di quanto contestato.
Ha altresì:
v) eccepito il principio di esaurimento del diritto di esclusiva ex art. 5, comma 1 e
3, c.p.i., sul presupposto che laddove la prima messa in commercio dell'uva fosse avvenuta con il consenso dell'attrice, quest'ultima non avrebbe avuto alcun diritto di vietare la successiva commercializzazione di uva;
Per_2 vi) eccepito la nullità della domanda risarcitoria per indeterminatezza e ne ha in ogni caso contestato l'an ed il quantum;
vii) contestato la pretesa concorrenza sleale;
viii) chiesto e ottenuto lo spostamento dell'udienza per poter chiamare in causa i propri fornitori di uva senza semi, Controparte_2 Controparte_4
e sia perché tenuti per clausola
[...] Controparte_7 Controparte_8 dei contratti inter partes (art 2.3) alla manleva, sia comunque perché tenuti a ciò in forza della normale garanzia del venditore, e quindi chiesto, per il caso di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte dall'attrice nei suoi confronti, che detti fornitori venissero dichiarati “tenuti a tenere sollevata da ogni e
CP_1 qualsiasi pretesa nei suoi confronti, con condanna degli stessi, per quanto di competenza in relazione a quanto dagli stessi fornito a e che dia origine alla
CP_1 condanna di a provvedere al pagamento di quanto dovesse risultare dovuto
CP_1 da all'attrice”.
CP_1
3. Dei terzi chiamati si costituivano la ed Controparte_4
deducendo ed eccependo: Controparte_2
3.1 Controparte_4
i) che essa, contrariamente a quanto sostenuto dalla chiamante non Controparte_1 aveva mai fornito a quest'ultima, né uva di varietà “NE”, né uva di varietà
7 “RE”, e pertanto, quand'anche la domanda proposta da Parte_1
fosse risultata fondata, la chiamante nulla poteva pretendere nei suoi confronti;
[...]
ii) che non aveva offerto alcuna prova del fatto che la le Controparte_1 CP_4 avesse fornito uva coperta dal brevetto “NE” e di essere del tutto estranea ai fatti di causa;
iii) che non le erano opponibili gli accertamenti unilateralmente effettuati dalla società attrice, ignorando se, come, quando e su quale uva sarebbero stati compiuti gli asseriti accertamenti;
iv) che l'imballaggio della merce, che secondo l'attrice portava l'etichettatura
“RE” pur trattandosi di uva “NE”, veniva eseguito da e Controparte_1 pertanto, in ogni caso, al produttore non poteva essere imputata l'etichettatura della merce con una denominazione diversa e/o la soppressione di marchio;
v) che la domanda di garanzia per come formulata da nei suoi Controparte_1 confronti, ossia genericamente, congiuntamente e solidalmente agli altri terzi, era inammissibile e comunque infondata;
vi) che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice doveva ritenersi Parte_1 infondata;
3.2 Controparte_2
i) il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nelle “condizioni generali di fornitura” disciplinanti i rapporti commerciali con e la conseguente inammissibilità/improponibilità CP_1 della chiamata in causa e della domanda di manleva svolta nei suoi confronti;
ii) la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa stante la sua genericità;
iii) la propria estraneità ai fatti contestati da a evidenziando di Parte_1 CP_1 essere una società attiva nel settore ortofrutticolo a partire dal 2004, sia nell'export che nell'import, e che tra i prodotti di ortofrutta che essa immetteva nel mercato italiano figurava anche l'uva, ma il proprio ruolo era stato esclusivamente quello di importatore, operante cioè a uno stadio intermedio tra il fornitore estero e il grossista operante sul mercato interno. Tra la clientela di vi era sia pure CP_2 CP_1 con volumi di vendita molto bassi;
quanto in particolare all'uva, sia nell'offerta di
, che nell'ordine di veniva fatto generico riferimento a “uva bianca CP_2 CP_1
Seedless” o “uva Seedless”. quindi trasmetteva gli ordinativi al fornitore CP_2 estero, il quale predisponeva la fornitura e confezionava il prodotto munito di etichetta;
le etichette venivano compilate con le scritte e nella lingua indicate da ed era dunque che inviava a le istruzioni per la relativa CP_1 CP_1 CP_2 compilazione, senza indicare la varietà dell'uva. In ogni caso, a su sua CP_1
8 richiesta, veniva sempre trasmesso prima del confezionamento un campione finito dell'etichetta, contenente dunque anche la varietà dell'uva; soltanto dopo la sua approvazione la merce veniva spedita in Italia, direttamente allo stabilimento in provincia di Verona di confezionata con l'etichetta approvata. Ha escluso CP_1 che nel caso di specie il fornitore estero avesse potuto consegnare uva di tipo “RE”
(vera o presunta che fosse), dato che si approvvigionava presso soggetti CP_2 che non producevano varietà “RE”, di talché nessuna responsabilità poteva essere imputata a nella vicenda oggetto di causa;
CP_2 iv) l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della chiamata in garanzia, posto che non poteva invocare la clausola del contratto inter partes che prevedeva CP_1 la manleva poiché era certamente consapevole di che uva si trattava;
v) l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'invocata garanzia per evizione e vizi;
vi) l'inefficacia probatoria delle analisi dimesse da in quanto non Parte_1 eseguite nel contraddittorio delle parti e comunque effettuate in assenza di qualsivoglia garanzia di autenticità dei campioni esaminati;
vii) la parziale estinzione dei diritti dell'attrice in ragione del decorso del termine di
20 anni dalla concessione del brevetto azionato previsto dall'art. 109, co.1, primo periodo c.p.i.; viii) l'inapplicabilità dell'art. 107 c.p.i. sul rilievo che se l'uva individuata da
[...]
avesse avuto provenienza da uno dei paesi ove la varietà “NE” non è Pt_1 protetta, allora si sarebbe trattato di un “prodotto della raccolta” ottenuto da una varietà non protetta, il che rendeva inapplicabile l'art. 107 invocato dall'attrice; ix) l'infondatezza nell'an e nel quantum della pretesa risarcitoria.
4. Quanto agli altri chiamati:
pur regolarmente citato, non si costituiva in causa e veniva Controparte_5 dichiarato contumace;
invece, veniva invano citata, essendo risultata inefficace nei suoi Controparte_9 confronti la notificazione, peraltro rinnovata per due volte, effettuata all'estro presso la sua sede e quindi la chiamante ( , verificato l'insuccesso della notifica, CP_1 all'udienza del 5.6.2019 rinunciava agli atti nei limitati confronti di questa e il giudizio veniva dichiarato estinto limitatamente a dette parti.
5. Nel corso del giudizio veniva dato atto che aveva trovato un accordo Parte_1 transattivo con l' e successivamente anche con Parte_6
circostanza che induceva a chiedere la produzione di detti Controparte_4 CP_1 atti transattivi e a dichiarare di volerne profittare per l'ipotesi in cui fosse riconosciuta una qualsiasi sua responsabilità.
9 6. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, definitivamente provvedendo, ha così statuito: “Disattese le istanze volte alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere: 1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi professionali e in € 1.120,39 per anticipazioni, oltre a spese generali, iva e cpa sugli importi ex lege assoggettabili e oltre alle spese della descrizione, che liquida in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali iva e cpa;
3) condanna parte attrice alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_4 lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa sugli importi ex lege assoggettabili;
4) condanna parte attrice alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 Controparte_2 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa sugli importi ex lege assoggettabili”, nello specifico ritenendo:
a) che il semplice esame morfologico del campione non consentiva di stabilire l'esatta varietà vegetale dell'uva, essendo invece necessarie apposite analisi di laboratorio sul DNA del prodotto;
b) che aveva sì prodotto in atti una relazione di esame di DNA (suo doc Parte_1
4c), ma non aveva provato, né aveva chiesto di provare, che quella relazione si riferisse proprio (e soltanto) all'uva di cui è causa (suoi doc 4a e 4b), e che, quindi, vi fosse un collegamento certo ed univoco tra la relazione di analisi prodotta in causa e il prodotto esaminato che asseriva contraffatto;
c) che non aveva nemmeno provato, né chiesto di provare, le modalità Parte_1 di conservazione e trasporto del prodotto di cui è causa fino al laboratorio che aveva eseguito gli esami, né quali altre cautele avesse adottato, o fatto adottare, per evitare contaminazioni o commistioni con altri campioni non oggetto di causa (posto che la stessa attrice riferiva di svolgere un'attività costante di campionatura e verifica);
d) che la stessa relazione in atti (doc 4c) era sostanzialmente carente, perché il suo contenuto non permetteva di apprezzare la correttezza del procedimento seguito e quindi la validità dei risultati ottenuti, sicché anche la richiesta di una ctu risultava inconferente, in quanto sarebbe servita allo scopo [“A ciò si deve aggiungere, che oltre a mancare la prova che sottoposto ad analisi genetica sia stato proprio quello specifico campione di uva di cui al doc 4a di provenienza della convenuta (il che è già sufficiente al rigetto della domanda) mancano altresì i dati puntuali relativi alle analisi dal laboratorio ( ad esempio il profilo genetico del campione e/o l'indicazione di quali siano i “13 microsatellite markers” esaminati) onde poterne verificare tecnicamente
10 quantomeno ex post la correttezza del procedimento usato e delle conclusioni del laboratorio medesime essendo state effettuate le analisi senza alcun contraddittorio.
In difetto di prova di quanto sopra risultano inconferenti le istanze istruttorie attoree ed altresì l'istanza di CTU”];
e) che non aveva provato, né chiesto di provare, i lamentati atti di Parte_1 concorrenza sleale;
f) che pertanto le domande dell'attrice andavano respinte, mentre dovevano ritenersi assorbite le domande di manleva svolte da CP_1
g) che le spese di lite andavano liquidate secondo i principi di soccombenza e di causazione, e in forza di ciò doveva esserne gravata la sola attrice.
7. ha appellato la sentenza sulla base di tre motivi, nello specifico Parte_1 attinenti ai seguenti profili:
i) primo motivo: erroneità della sentenza per mancato riconoscimento dell'accuratezza della prova;
infondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta e ritenute fondate in sentenza;
ii) secondo motivo: errata valutazione della adeguatezza del report dell'esame del
DNA; falsa ed erronea interpretazione di documenti decisivi per la decisione e falsa ed erronea applicazione di norma di legge;
iii) terzo motivo: erroneità della sentenza sul punto della rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati perché fondata su un'erronea e falsa interpretazione di norma di legge, nonché su un'erronea e falsa interpretazione dei fatti di causa, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia codesta Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza quivi impugnata, contrariis rejectis, (a) In accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la catena di custodia avendo l'attrice spedito il campione e, per l'effetto, dichiarare l'avvenuta prova della catena di custodia, l'attendibilità dell'esame del DNA
e, conseguentemente, dichiarare sussistente la responsabilità per violazione dei diritti di privativa industriale da parte della società (b) In accoglimento del CP_1 secondo motivo di appello, rilevata la completezza della relazione sottoscritta dal
, dato atto che la sua correttezza è stata confermata dai Parte_5 documenti ali atti (in particolare l'accordo di transazione , con CP_5 conseguente ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio come richiesta in primo grado o, in subordine, confermando la piana correttezza ed esaustività della relazione
, con conseguente dichiarazione di responsabilità per violazione dei diritti di Pt_5 privativa industriale da parte della società (c) In accoglimento del terzo CP_1 motivo di appello, rilevato che la chiamata in causa delle terze convenute è dipesa
11 esclusivamente da scelte di dato atto che solo la convenuta principale CP_1 avrebbe dovuto e potuto verificare presso i proprio archivi in modo da chiamare in giudizio solo i terzi chiamati corretti, venga disposta la rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in capo a con eventuale diritto di ripetizione di ogni CP_1 somma eventualmente versata da : (d) Con vittoria di spese, diritti e Parte_1 onorari di causa e diritto di ripetizione delle somme versate da in Parte_1 ottemperanza della sentenza di primo grado”.
8. Si sono costituite nel presente giudizio d'appello le società già costituite nel precedente grado ( , ), chiedendo dichiararsi CP_1 CP_2 Controparte_10
l'appello inammissibile, e comunque infondato, richiamando altresì le deduzioni rimaste assorbite in primo grado. ha altresì proposto appello incidentale CP_2 condizionato (accoglimento dell'appello principale di ) in relazione alla Parte_1 statuizione implicita di rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'estensione anche nei propri confronti delle domande proposte in via principale verso e a quella CP_1 di rigetto dell'eccezione di cessazione della materia del contendere alla luce della transazione intercorsa tra e , da una parte, e tra Parte_1 Controparte_7 [...]
e , dall'altra parte. Pt_1 CP_4
9. Nella nota sostitutiva della diretta partecipazione all'udienza del 12.9.2024,
[...]
ha dato atto che il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Pt_1
Impresa, con sentenza n. 3582/2024, emessa a definizione del procedimento n.
10369/2018 R.G., ha dichiarato la nullità del brevetto italiano n. 1338 (rilasciato in suo favore in data 13.12.1994 e sulla base della cui violazione è stata fondata anche la presente vertenza) e di aver già proposto appello avverso detta sentenza, in attesa della cui definizione ha chiesto la sospensione del presente procedimento, sospensione alla quale si è opposta evidenziando che “il presente giudizio CP_1 può essere agevolmente deciso sulla base di quanto poc'anzi rilevato in merito al passaggio in giudicato del capo della sentenza inerente alla mancata prova della relazione tra l'analisi del DNA prodotta e l'uva in contestazione: si tratta di un rilievo assorbente perché non può esserci dubbio alcuno che le domande di Parte_1 vadano per ciò solo rigettate, anche a prescindere da quello che sarà l'esito della diversa causa cui fa riferimento l'appellante; non vi è quindi alcuna ragione logico- giuridica per sospendere l'odierno procedimento e attendere l'esito di un giudizio che in ogni caso non potrà modificarne le sorti, perché sorretto da una motivazione autonoma e del tutto indipendente rispetto alla questione della nullità del brevetto”.
10. Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa sul ruolo essendo variato nelle more il Collegio decisorio, e quindi decisa, una volta precisate nuovamente nei termini
12 sopra trascritti, dal Collegio nella composizione sopra indicata nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
11. Va in primo luogo esaminata l'istanza formulata dall'appellante di Parte_1 sospensione necessaria (ex art. 295 c.p.c.) del presente giudizio d'appello fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 3582/2024 del Tribunale di Bari (che ha dichiarato la nullità del brevetto italiano di nuova varietà vegetale n. 1338 relativo alla varietà NE, gravata avanti alla Corte d'Appello di Bari con atto di impugnazione che ha incardinato il giudizio n. 1111/2024 R.G. C.A. Bari) in ragione del fatto che tale decisione avrebbe “un impatto determinante sul presente giudizio”
(v. comparsa conclusionale d'appello, §§ 17 – 19 e comparsa conclusionale di replica
§§ 2 – 7).
L'istanza non può essere accolta.
Deve innanzitutto escludersi che si tratti di un'ipotesi di sospensione necessaria del processo, pendendo entrambi i giudizi (pregiudicante e pregiudicato) in grado d'appello (cfr. Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13923 del 20.5.2024: “(omissis) 5.3.
Quest'ultimo orientamento è stato poi ribadito in tutte le pronunce successive di questa Corte.
5.4. Si è infatti ritenuto che la questione di validità del titolo di proprietà industriale ha una chiara natura pregiudiziale rispetto alla questione della sussistenza della contraffazione di quel titolo e, di norma, il giudice della contraffazione, a fronte dell'eccepita nullità del titolo di privativa industriale, può risolvere incidenter tantum la questione;
tuttavia, allorché sia contemporaneamente pendente, sempre in primo grado, un'altra causa, dinanzi ad altro ufficio giudiziario, avente ad oggetto la domanda di nullità del brevetto, il giudice della contraffazione deve sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., rappresentando tale disposizione un'eccezione al principio espresso dall'art. 34 c.p.c., in ordine alla capacità del giudice di risolvere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali rilevanti per la decisione del processo
(Cass., sez. 6-1, 4 aprile 2019, n. 9500; in tal senso anche Cass., 17 marzo 2022, n.
8690; Cass. , sez. 1, 16 dicembre 2019, n. 33232). Nel ribadire il principio di diritto delle precedenti pronunce della Corte di cassazione, si è fatto riferimento anche alla considerazione che, una volta intervenuta la pronuncia di prime cure, in ordine al giudizio pregiudicante, è ben possibile la prosecuzione del giudizio pregiudicato, senza dover attendere il passaggio in giudicato della prima decisione, stante il tenore dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., per il quale «quando l'autorità di una sentenza
è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è
13 impugnata», che si riferisce alle sentenze di primo grado, non ancora divenute definitive;
con la conseguente possibilità che la sospensione sia solo facoltativa ed il giudice della causa dipendente può sospendere il giudizio sulla base di una prognosi della stabilità della decisione pregiudiziale impugnata (Cass., sez. 6-1, 17 marzo
2022, n. 8690).
5.5. Ed infatti, questa Corte, a sezioni unite, ha stabilito che, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Cass., Sez. U., 29 luglio 2021, n. 21763). Tale ultima pronuncia, si pone in consapevole adesione alle precedenti sentenze di questa Corte, tutte nel solco della prevalenza del principio di ragionevole durata dei processi su quello dell'armonia delle decisioni, soprattutto in relazione alla efficacia che comunque caratterizza anche la sentenza di prime cure, pure se appellata. Si è ritenuto, infatti che prim'ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale è dotata di propria autorità, dato che la sentenza esplica un'efficace di accertamento al di fuori del processo. La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto, e con questa l'esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo punto (Cass., Sez. Un., n. 14060 del 2004). A conforto di tale decisione si menzionavano: il ridimensionamento in senso restrittivo della pregiudizialità penale;
l'estensione del regolamento necessario di competenza all'intera area dei provvedimenti applicativi della sospensione del processo ex art. 42
c.p.c.; la novella dell'art. 111 Cost. (conf. Cass. S.U. 10027/2012).
6. Pertanto,
l'ultima pronuncia delle sezioni unite della Corte n. 21763 del 2021 si pone nell'ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell'art. 295 c.p.c. «per evitare
l'enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione (forzatamente) necessaria comporterebbe (e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello “pregiudicato “), esigenza
14 alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell'ambito e dei presupposti di operatività dell'art. 337, comma 2, c.p.c.»”).
Esclusa la necessarietà della sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., ritiene il Collegio che non sussistano neanche le condizioni per la sua sospensione
(facoltativa) ex art. 337, co. 2, c.p.c.
La sentenza di primo grado – di rigetto di tutte le domande attoree, peraltro solo in parte riproposte in questo secondo grado mediante l'impugnazione delle corrispondenti parti della sentenza, in altre parti invece non gravata, con conseguente irrevocabilità in parte qua – è infatti fondata su considerazioni e valutazioni del tutto autonome rispetto alla (in)validità del titolo della privativa azionata da , Parte_1 considerazioni e valutazioni che, per quanto meglio si dirà esaminando i motivi di impugnazione, non risultano superate dall'appellante, sicché la pronuncia di primo grado può confermarsi anche a prescindere dalla disamina della questione della validità del diritto di privativa in tesi violato dalla condotta di a questo punto CP_1 non valutabile come strettamente pregiudicante la decisione della presente causa.
12. Venendo ai motivi di impugnazione, con il primo motivo lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia ritenuto non provato il collegamento tra l'esame del DNA effettuato dal laboratorio (prodotto sub doc 4c) e l'uva dalla stessa Pt_5 acquistata in tesi distribuita da (doc 4a e 4b dell'attrice). Si duole poi del CP_1 fatto che il Tribunale abbia lamentato anche la mancata prova in ordine alle modalità di catalogazione, identificazione, conservazione e trasporto (al laboratorio) dei campioni di cui è causa o la prova in ordine ad altre cautele che potessero comunque scongiurare il rischio di contaminazione e/o commistione dei campioni di cui è causa con altri campioni non oggetto di giudizio (posto che è pacifico, per stessa ammissione di , che esistono altri campioni non oggetto di causa). Secondo Parte_1
l'appellante, infatti: a) a fronte della sua produzione documentale (docc. 4a, 4b e
4c), né né i chiamati in causa, avrebbero provato errori nella conservazione CP_1
e nell'esame del prodotto (cfr. atto d'appello, pag. 9, punto 18: “[18] Di fronte a questa documentazione, non vi è stata da parte della convenuta, prima, e delle terze chiamate, poi, alcuna prova offerta in comunicazione per dimostrare che vi sia stato un errore nella conservazione e nell'esame del prodotto”); b) non si potrebbe chiedere a di provare di non aver commesso errori nella catena di custodia, Parte_1 perché si tratterebbe di una prova negativa, e finanche diabolica (cfr. atto d'appello, pag. 9, punto 19: “[19] È di palmare evidenza che non si può chiedere all'attrice di dimostrare di non aver commesso errori: l'incongruenza della sentenza di prime cure risiede proprio nel richiedere all'odierna appellante di fornire una prova negativa allo
15 scopo di ritenere assolto il proprio onere in punto catena di custodia, mentre non venga domandato alle convenute di fornire la prova delle presunte falle nella catena di custodia. Di fatto, si impone all'esponente una probatio diabolica”), anche in considerazione del fatto che non esistono protocolli precisi da seguire (cfr. atto d'appello, pag. 11, 12, punti 27, 28: “(omissis) Dunque, secondo il giudice penale, anche l'eventuale omesso rispetto delle linee guida dettate ai fini di compiere
l'accertamento scientifico che si trasformerà in prova nel processo penale non rende inutilizzabili le prove, avendo il giudice di legittimità precisato che in tale ipotesi: (i)
i risultati sono liberamente valutabili dal giudice alla luce del contesto probatorio complessivo;
(ii) è la scientificità del metodo a rilevare;
(iii) non si può onerare la parte della prova (diabolica) del fatto negativo rispetto alla mancata alterazione dei campioni. [28] Ma, come risulta ampiamente dimostrato in prime cure, nella vertenza che qui ci occupa non sussiste alcun protocollo da seguire per la campionatura e la successiva analisi genetica. Deve, pertanto, vieppiù ritenersi pienamente soddisfatto ogni requisito legale affinché le prove genetiche versate agli atti siano ritenute ammissibili e pienamente apprezzabili dal giudice. Oltre ad essere state ampiamente
e fattualmente confermate dalla transazione ); c) il contumace CP_5 [...] ha ammesso la propria responsabilità e questo sarebbe di per sé prova CP_5 anche della responsabilità di come avrebbe accertato in altra occasione CP_1 simile il Tribunale di Genova con sentenza prodotta sub doc. 19 (cfr. atto d'appello, pag. 9, 10, punti da 21 a 24: “[21] Ed infatti, risulta pacifico dal verbale di causa che
l'Ill.mo Giudicante di primo grado ha imposto all'odierna appellante di depositare la scrittura privata di transazione con la quale il terzo chiamato rimasto contumace, Sig.
, ha ammesso di aver commercializzato a uva appartenente Controparte_5 CP_1 alla varietà NE senza aver avuto la preventiva autorizzazione. Ma allora,
l'incongruenza, l'infondatezza, l'illogicità e la doverosa necessità di riforma della sentenza di prime cure, risultano provate proprio da quel documento che il Giudice di prime cure ha richiesto perché ritenuto rilevante. [22] Il documento in questione riveste un'importanza cruciale con riferimento tanto al presente motivo di gravame quanto al successivo relativo al mancato accertamento della responsabilità per violazione di brevetto in capo alla convenuta [23] Orbene, si legge CP_1 chiaramente dall'accordo di transazione (che è stato richiesto con l'esposizione degli importi allo scopo di consentire a di avvalersi dell'accordo medesimo) che il CP_1
Sig. ha venduto a appartenente alla varietà NE senza CP_5 Parte_7 avere la relativa autorizzazione. Tant'è vero che il Sig. ha versato un CP_5 importo a titolo di risarcimento. [24] Da tale documento il Giudice di prime cure
16 avrebbe dovuto giungere all'inevitabile conclusione che: a) l'attrice in primo grado e odierna appellante non ha commesso alcun errore che abbia inficiato la catena di custodia, perché se così fosse stato uno dei terzi chiamati identificati da come CP_1 responsabili della fornitura dell'uva litigiosa non avrebbe ammesso di aver venduto quel prodotto senza avere l'autorizzazione; b) se non ci fosse stata la catena di custodia rispettata, allora non sarebbe stata in grado di individuare il Sig. CP_1 come responsabile della commercializzazione;
c) nel momento in cui CP_5 si avvale della transazione a proprio vantaggio, va da sé che non può CP_1
l'autorità giudiziaria negare la sussistenza di una responsabilità del rivenditore per aver commercializzato un prodotto privo della relativa autorizzazione. Bene ha fatto il Tribunale Genovese il quale, pur riconoscendo l'onere di risarcire il danno esclusivamente al produttore (guarda caso, il Sig. ) ha riconosciuto Controparte_5 la responsabilità per violazione di brevetto in capo all'intermediario ( e al CP_1 rivenditore (Penny Market) – sentenza integrale depositata sub Doc. 19”).
12.1 La sentenza, nella parte qui impugnata, afferma (a pag. 8): “(omissis) A fondamento delle proprie pretese ha prodotto: - sub doc Parte_1
4a la foto di una confezione di uva recante l'etichetta di provenienza;
- sub doc 4b la foto di uno scontrino Tuodi Market del 9.8.2016 che riguarda due prodotti acquistati ovvero “uva B senza semi” e “uva N senza semi”; - sub doc 4c una relazione di esame del DNA da parte di , del 22.8.2016; - sub Parte_8 doc 4d) foto di acini d'uva messi a confronto morfologico. Va da subito evidenziato che il confronto morfologico ex se non è sufficiente a determinare la varietà necessitando l'analisi del Dna. Quanto al report del Dna non vi è prova alcuna che dimostri che l'uva analizzata dal laboratorio spagnolo sia effettivamente quella di cui alla confezione 4a) posto che detto report non chiarisce la provenienza dell'uva analizzata: il report di analisi genetica attesta solo di aver esaminato un campione denominato “RE” consegnatole il 12.8.2016 senza alcuna altra indicazione che consenta di riferire le analisi proprio al campione fotografato sub doc 4a (non esistono, né riferimenti alla confezione doc 4, né allo scontrino, né ad altro). Neppure sono note le modalità di catalogazione ed identificazione dei campioni adottate da parte attrice, né le modalità con cui essi sono stati conservati prima della spedizione, né le modalità del loro trasporto in Spagna, né le cautele adottate al fine di evitare contaminazioni e/o commistioni con altri campioni, pacifico essendo, per averlo affermato la stessa attrice (v. pag. 7 di citazione), che l'attrice svolge “una costante attività di monitoraggio” e dunque di acquisto di uve senza semi”.
17 12.2 La decisione è lineare, corretta e aderente alle evidenze di causa.
L'impugnazione sollevata in parte qua presenta invece concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può, quindi, essere accolta.
12.3 Nello specifico, in apertura di disamina il Tribunale ha svolto un'osservazione preliminare – affermando: “Va da subito evidenziato che il confronto morfologico ex se non è sufficiente a determinare la varietà necessitando l'analisi del Dna” – che l'appellante non ha fatto oggetto di censura e che pertanto è ormai definitiva.
Costituisce, quindi, dato incontrovertibile in causa che l'eventuale accoglimento delle domande attoree avrebbe richiesto l'esame del Dna dell'uva in contestazione (di cui ai docc. 4a e 4b del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Il Tribunale poi, con riferimento all'esame del Dna fatto eseguire da (doc. Parte_1
4c), ha proseguito la disamina rilevando che in atti non vi era alcuna prova del fatto che l'uva oggetto di analisi da parte del laboratorio spagnolo (doc. 4c) fosse effettivamente quella acquistata privatamente da e oggetto di Parte_1 contestazione, e cioè quella che sostiene di avere acquistato presso un Parte_1 esercizio commerciale all'insegna Tuodi Market con etichetta riconducibile a CP_1
e che sarebbe stata della varietà protetta invece che RE (docc. 4a e 4b), Per_2 dando quindi atto che senza quella prova – senza, cioè, la prova che l'uva oggetto di contestazione fosse quella analizzata – non aveva senso indagare il resto, non potendo ritenersene comunque la contraffazione, anche se ha poi svolto considerazioni aggiuntive, affermando “che oltre a mancare la prova che sottoposto ad analisi genetica sia stato proprio quello specifico campione di uva di cui al doc. 4a di provenienza della convenuta (il che è già sufficiente al rigetto delle domanda) mancano altresì i dati puntuali relativi alle analisi dal laboratorio ( ad es il profilo genetico del campione e/o l'indicazione di quali siano i “13 microsatellite markers” esaminati) onde poterne verificare tecnicamente quantomeno ex post la correttezza del procedimento usato e delle conclusioni del laboratorio medesime essendo state effettuate le analisi senza alcun contraddittorio”.
Le domande di sono state quindi rigettate in primo grado perché non è Parte_1 stata fornita questa prova, e cioè la prova che l'uva contestata (doc. 4a e 4b) fosse in effetti proprio quella che era stato rilevato dal laboratorio corrispondere Pt_5 alla varietà NE di e quindi realizzata e commercializzata in Parte_1 violazione della privativa in titolarità dell'attrice, prova che avrebbe dovuto indubbiamente dare in quanto parte attrice, tenuta come tale a fornire un Parte_1 riscontro adeguato ed apprezzabile delle proprie affermazioni e della propria pretesa,
e non certamente la convenuta tanto più considerato che le analisi di cui si CP_1
18 discute sono state svolte da un laboratorio privato su incarico di senza Parte_1 alcun coinvolgimento, in alcuna fase, della società “accusata” dell'illecita commercializzazione.
Ebbene, l'appellante – come risulta evidente dall'esame dell'intero motivo – non ha sviluppato una specifica impugnazione di tale (decisivo) capo della sentenza, allegando e dimostrando che quel campione, dopo essere stato acquistato, era stato debitamente conservato (spiegando dove e come) e quindi trasferito a un laboratorio di analisi che lo aveva preso in carico in maniera tracciabile attribuendogli un seriale idoneo a ricondurlo in maniera univoca e certa al campione acquistato da Parte_1
e lo aveva quindi esaminato secondo criteri scientifici mediante un procedimento di analisi ricostruibile in ogni sua fase, conservando poi dei campioni ulteriormente tracciabili per l'eventuale verifica in contraddittorio con la controparte, limitando a dolersi (peraltro in maniera del tutto generica e non verificabile): a) del mancato esame della documentazione prodotta;
b) dell'irragionevolezza della imputazione a sé dell'onere di provare di non aver commesso errori nella catena di custodia del campione (in realtà neppure illustrata); c) dell'impossibilità per di negare la CP_1 corrispondenza tra l'uva oggetto dell'acquisto e quella poi esaminata avendo
[...] ammesso di aver commercializzato a appartenente alla CP_5 Parte_7 varietà NE senza aver avuto la preventiva autorizzazione (circostanza che peraltro, oltre a difettare di un adeguato riscontro, non è neppure pertinente, non potendo all'evidenza stabilirsi in base a ciò un'univoca connessione tra il campione corrispondente all'acquisto “privato” fatto, o fatto fare, da e il campione Parte_1 esaminato dal laboratorio ) (cfr. atto Parte_9
d'appello, pag. 8, 9: “[17] In primo luogo, occorre precisare come l'esponente abbia depositato, sin dal ricorso per descrizione agli atti la documentazione attestante
l'acquisto del prodotto, certamente riconducibile alla società il suo invio CP_1 presso il laboratorio e l'esame da parte del laboratorio. [18] Di fronte a Pt_5 questa documentazione, non vi è stata da parte della convenuta, prima, e delle terze chiamate, poi, alcuna prova offerta in comunicazione per dimostrare che vi sia stato un errore nella conservazione e nell'esame del prodotto. [19] È di palmare evidenza che non si può chiedere all'attrice di dimostrare di non aver commesso errori:
l'incongruenza della sentenza di prime cure risiede proprio nel richiedere all'odierna appellante di fornire una prova negativa allo scopo di ritenere assolto il proprio onere in punto catena di custodia, mentre non venga domandato alle convenute di fornire la prova delle presunte falle nella catena di custodia. Di fatto, si impone all'esponente una probatio diabolica. [20] Ma, a ben vedere, i documenti agli atti dimostrano che
19 tutte le eccezioni sollevate sono infondate in fatto e in diritto, e, dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata. [21] Ed infatti, risulta pacifico dal verbale di causa che l'Ill.mo Giudicante di primo grado ha imposto all'odierna appellante di depositare la scrittura privata di transazione con la quale il terzo chiamato rimasto contumace, Sig. ha ammesso di aver commercializzato a Controparte_5 CP_1 uva appartenente alla varietà NE senza aver avuto la preventiva autorizzazione. Ma allora, l'incongruenza, l'infondatezza, l'illogicità e la doverosa necessità di riforma della sentenza di prime cure, risultano provate proprio da quel documento che il Giudice di prime cure ha richiesto perché ritenuto rilevante”).
Si tratta, quindi, di una doglianza inammissibile, per evidente difetto di specificità, non prendendo in concreto in esame la ratio decisoria pretesamente censurata, e comunque infondata, risultando inidonea a ribaltare la statuizione dl Tribunale per cui non è stata offerta in causa alcuna prova atta dimostrare che l'uva contestata
(docc. 4a e 4b) sia stata anche solo esaminata e quindi che sia stata contraffatta
(doc. 4c).
12.4 Pur risultando decisivo il rilievo della mancata proposizione di un'efficace contestazione del predetto, cruciale, snodo argomentativo della sentenza, per completezza di disamina è opportuno analizzare anche le ulteriori censure dedotte con il motivo in esame, cominciando da quelle che attengono alla prova dell'esatta conservazione, trasporto ed esame dei campioni.
L'appellante si duole del fatto che non avrebbe potuto fornire la prova – ritenuta mancante dal tribunale in aggiunta a quanto in precedenza segnalato – che i campioni analizzati dal laboratorio privato (doc 4c) sarebbero stati correttamente conservati e trasportati e che comunque sarebbero state assunte tutte le cautele per evitare commistioni o contaminazioni varie tra campioni diversi (quelli oggetto di causa con quelli estranei). Si tratterebbe, infatti, della richiesta di una prova negativa, e addirittura “diabolica” [§ 19], per cui il Tribunale non avrebbe dovuto pretenderla dall'attrice, ma avrebbe dovuto semmai imporla ai convenuti.
La doglianza è palesemente errata. La prova richiesta, infatti, non è, né poteva essere, negativa, atteso che era chiamata semmai a fornire la prova di Parte_1 una propria condotta positiva, consistente nell'adozione di comportamenti concreti volti a tutelare la tracciabilità, e quindi la genuinità e la non contaminazione del campione, prova che, per contro, non poteva certamente essere fornita dalla convenuta, come dai terzi chiamati, rimasti del tutto estranei (per deliberata scelta di ) rispetto all'intero procedimento di acquisizione del campione, della sua Parte_1 conservazione, del suo trasferimento e della successiva analisi di laboratorio, e che
20 pertanto si sarebbero trovati a dover provare condotte e comportamenti dell'attrice e di soggetti terzi al di fuori di qualunque loro sfera di controllo.
D'altra parte, la stessa , in due procedimenti sostanzialmente analoghi a Parte_1 quello in esame (pendenti avanti al Tribunale di Milano tra , e altri Parte_1 CP_1 soggetti), quando si è trattato di formulare le istanze istruttorie si è preoccupata, non solo di argomentare in ordine alla procedura seguita per la campionatura, la conservazione, il trasporto, e più in generale le modalità/cautele adottate nelle analisi, ma di produrre letteratura scientifica sul punto e di chiedere prova per testi allo scopo di provare passo passo tutto quello che era stato fatto per garantire la regolarità del procedimento. Il confronto tra le memorie istruttorie predisposte e prodotte dalla difesa di in quei due procedimenti milanesi (prodotti dalla Parte_1 difesa di sub doc. 3 e doc. 4) e la memoria istruttoria depositata nel CP_1 procedimento di riferimento di primo grado (e cioè quello conclusosi con la sentenza qui impugnata) rende evidente la differenza circa le prove offerte dall'attrice nei diversi casi. Nel caso oggetto del presente appello non ha provato, né Parte_1 chiesto di provare, nulla – basti al riguardo leggere i due (unici) capitoli di prova sui quali avrebbe dovuto vertere la prova orale chiesta da : “1. “Dica da chi è Parte_1 stata acquistata l'uva poi commercializzata sotto altra denominazione, nonché il prezzo del prodotto in questione”; 2. “Dica le quantità acquistate, confezionate e commercializzate nonché il prezzo dei prodotti in questione” – sicchè il Tribunale, coerentemente, e di fatto in maniera per cd. “necessitata”, non ha potuto che rilevare le carenze probatorie dell'attrice e trarne le dovute conseguenze.
12.5 Sempre nell'ambito del primo motivo, prosegue sostenendo che Parte_1 comunque la prova della responsabilità di deriverebbe in maniera necessitata CP_1 dal fatto che il contumace sig. nel concludere la transazione con Controparte_5
(in atti, doc. 16 di p.a.), avrebbe ammesso la sua responsabilità, e cioè di Parte_1 avere venduto uva contraffatta a circostanza di cui il Tribunale non avrebbe CP_1 tenuto conto.
Anche sotto tale profilo l'impugnazione, oltre che inammissibile per quanto detto, è infondata.
In disparte il rilievo che le dichiarazioni confessorie del già in linea di CP_5 principio, non potrebbero avere effetti negativi nei confronti di che è terzo CP_1 rispetto al contratto transattivo raggiunto dallo stesso con , mentre nessun Parte_1 rilievo confessorio può attribuirsi alla manifestata volontà di di beneficiare CP_1 degli effetti della transazione in denegata ipotesi di condanna, sta di fatto che il non ha affatto affermato di avere venduto uva contraffatta a e CP_5 CP_1
21 soprattutto non ha detto di avere venduto a quello specifico campione di uva CP_1
(doc 4a a 4b) che ha portato ad iniziare il procedimento. È sufficiente Parte_1 leggere l'atto transattivo per rendersene conto (cfr. doc. 16 di parte attrice:
, in persona del legale Parte_10 rappresentante prò - tempore, Sig. corrente in Bakersfield, Parte_2
Truxtun Ave. Suite 200, Bakersfield California 93309 (USA) Da qui in seguito denominata " " - da una parte - E , RIVA in Parte_1 Controparte_5 P.IVA_4 persona del suo titolare firmatario, con sede legale in Rutigliano (BA), Via Raffaello
33 Da qui in seguito denominato " " , P.IVA Controparte_5 CP_11
, in persona della sua titolare firmataria, con sede legale in Rutigliano P.IVA_5
(BA), Via Mercadante 19 Da qui in seguito denominata " " CP_11 CP_12
, P.IVA in persona del suo titolare firmatario, con sede legale in
[...] P.IVA_6
Rutigliano (BA), Via Mercadante 19 Da qui in seguito denominato " Controparte_12
- dall'altra parte - Congiuntamente denominate "le Parti" PREMESSO CHE a)
[...]
è una società di diritto statunitense, titolare, ai fini del presente accordo, del Pt_1 brevetto per nuova varietà vegetale denominato NE (All. I); b) , Parte_1 ritenendo che il campione di uva di cui alle raffigurazioni fotografiche allegate alla presente scrittura (All. II), sottoposte ad analisi del DNA (Ali. III), costituissero violazione dei propri diritti di privativa ed allo scopo di avere piena contezza della violazione perpetrata a proprio danno, instaurava il procedimento di Parte_1 descrizione R.G. 4040/2017, dinanzi al Tribunale di Bari, ottenendo un ordine di descrizione inaudita altera parte (All. IV); e) L'ordine di descrizione veniva eseguito in data 4/04/2017, come da verbale che si allega sub Ali. V); d) L'ultima udienza di discussione si è tenuta il 5/07/2017. e) Nelle more, le Parti iniziavano trattative volte alla composizione bonaria della vertenza pendente. Tutto ciò premesso, le Parti, intendono comporre bonariamente la causa di cui alle vertenze e, a tal fine
CONVENGONO E Art. 1 1.1 Le Premesse e gli Allegati Controparte_13 costituiscono parte integrante e vincolante del presente Accordo. Art. 2 2.1 CP_5
, e si impegnano a non contestare in futuro
[...] CP_11 Controparte_12
i diritti di privativa di relativi ai brevetti, (Ali. I) e ne Parte_1 Per_2 Co riconoscono la validità. si impegna a non costituirsi nel Controparte_5 procedimento cautelare di cui al punto b) delle Premesse e a non presenziare alla relativa udienza dì discussione (né direttamente né tramite i propri legali). A fronte ed a condizione dell'adempimento di tale obbligatone, si impegna sin da Parte_1 ora a non richiedere a ogni ed eventuale somma egli dovesse essere Controparte_5 condannato tanto in sede cautelare quanto nel procedimento pendente a Venezia
22 (R.G. n. 867/2017) e a manlevarlo da richieste di 2.3 si CP_1 Controparte_5 impegna a non commercializzare più in futuro uve protette dai brevetti per le nuove varietà. si impegna a versare a la somma di US$ Parte_11 Parte_1
27.000,00 omnia, con il seguente piano rateale: -US$ 13.500,00 entro il 31 ottobre
2017; - US$ 13.500,00 entro il 30 novembre 2017. 2.5 si impegna Controparte_5
a versare a , quale rimborso parziale delle spese legali, l'importo di euro Parte_1
9.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui all'Ali. VII, entro il
30/09/2017, inviando copia degli ordini di bonifico allo Studio Legale Jacobacci e CP_ Associati, . Aw. Emanuela Truffo.
2.6 e si CP_11 Controparte_12 impegnano a sottoscrivere, alla data della sottoscrizione del presente accordo di transazione, il relativo contratto per la coltivazione di uva SUGRAONE allegato al CP presente accordo sub Ali. 2.7 , e Controparte_5 CP_11 CP_12
, attraverso dichiarazioni separate, che costituiscono parte integrante e
[...] vincolante del presente accordo (All. IX), forniranno a la conferma circa la Parte_1 fonte dell'uva commercializzata e la sua successiva distribuzione.
2.8 In caso di ritardato pagamento degli importi di cui ai punti 2.4 e 2.5 Le parti concordano
l'applicazione degli interessi moratori al tasso dell'8%. Art.3 3.1 A condizione dell'integrale adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 2 che precede, Parte_1 si impegna a non instaurare il giudizio di merito successivo a cautelare nei confronti né di né di né di in relazione ai Controparte_5 CP_11 Controparte_12 fatti ed ai diritti indicate nelle Premesse di cui sopra. Resta inteso che non Parte_1 eseguirà l'eventuale sentenza che sia resa a Venezia (R.G. n. 867/2017) contro
. Art.4 4.1 In caso di inadempimento di uno degli obblighi di cui Controparte_5 all'art. 2 del presente Accordo, è prevista una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e/o per ogni eventuale violazione delle obbligazioni di cui sopra. Art. 5 5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che l'adempimento delle obbligazioni di cui sopra avrà effetto solo in relazione al Procedimento e che, pertanto, sarà libera di agire per la tutela dei propri diritti nei confronti dei Parte_1 soggetti che abbiano venduto e/o comunque fornito uva SUGRAONE a CP_5
e/o e/o senza autorizzazione, così come ai
[...] CP_11 Controparte_12 successivi acquirenti di e/o e/o ”. Controparte_5 CP_11 Controparte_12
Con l'ulteriore precisazione che non risulta prodotto agli atti di causa il menzionato allegato IX).
12.6 Ugualmente irrilevante è poi il richiamo al preteso precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza n. 455/2021 del Tribunale di Genova, in tesi emessa
23 nell'ambito di una vicenda sostanzialmente analoga a quella di specie, che avrebbe riconosciuto la responsabilità di CP_1
In realtà così non è.
In disparte il rilievo che il precedente riguarda una vicenda parzialmente diversa da quella oggetto di questa causa, va sottolineato come detta sentenza non sembri affatto favorevole alla tesi attorea, come invece allegato. Difatti: a) il quel caso – a differenza del caso odierno – il si era costituito in giudizio ammettendo CP_5 espressamente di avere “camuffato” i campioni d'uva in causa, mescolando diverse varietà di uva (in piccola quantità anche di uva coperta da privativa), all'insaputa di e delle altre convenute;
b) il Tribunale, preso atto della confessione espressa CP_1 resa dal non ha potuto che inibire, per il futuro, tale condotta, nonché la CP_5 successiva vendita dell'uva protetta da privativa;
c) per il resto il Tribunale ha respinto tutte le altre domande di nei confronti di e dell'altra Parte_1 CP_1 convenuta (diversa dal , ed in particolare ha respinto: la domanda volta CP_5 all'accertamento degli atti di concorrenza sleale, ed infine (nei confronti di e CP_1 dell'altra convenuta) la domanda di risarcimento dei danni nonché di retroversione degli utili, perché non vi era né dolo ne colpa di questi ultimi. L'elemento soggettivo, infatti, afferma il Tribunale, è elemento essenziale ai fini di queste domande, ma
[...]
non ha provato alcunché sul punto. Pt_1
12.7 Infine, l'appellante si duole (a pag. 11, punto 26, dell'atto d'appello) del fatto che “l'unica vera ragione per la quale si è messa in dubbio la regolarità della custodia
è perché il campione è stato spedito”. Segue una lunga disamina di un precedente della Cassazione penale (n. 12/33584) nel quale la Corte afferma che il mancato rispetto dei parametri elaborati dall in sede di campionatura e conservazione CP_17 dei reperti non renderebbe inutilizzabili come prova i reperti medesimi, che sarebbero liberamente valutabili dal giudice. Secondo l'appellante, quindi, il Tribunale di Venezia avrebbe errato nel lamentarsi della mancata prova circa le metodologie seguite dall'attrice nell'attività di campionatura ed esame del campione in causa, anche alla luce del fatto che nel caso di specie “non sussiste alcun protocollo da seguire per la campionatura e la successiva analisi genetica”.
La sentenza di primo grado è corretta anche sul punto e va quindi respinto il tentativo di attribuire al giudice di primo grado un percorso argomentativo che in realtà non gli appartiene. Il Tribunale, infatti, ha respinto la domanda dell'attrice sulla base dell'assorbente ragione che vi non era prova circa la corrispondenza tra campione prelevato e campione esaminato, e tanto basta;
la doglianza di nulla Parte_1 aggiunge perché il resto è un “di più” nel ragionamento del Tribunale.
24 Ad ogni modo il precedente citato è stato reso in un ambito completamente diverso da quello di specie (segnatamente in sede penale) e riguarda gli standard tecnici utilizzati in vari ambiti dai laboratori di Polizia Scientifica di vari Paesi come elaborati dall (European Network Forensic Science International). La Corte, in quel caso, CP_17 concluse affermando che il mancato rispetto delle procedure rende il campione, CP_17 non senz'altro valido, ma liberamente valutabile dal giudice. Nel nostro caso, il giudice ha valutato il campione, e nel suo libero apprezzamento ha ritenuto che non vi fosse prova dell'adozione di alcuna cautela, seppur minima, per garantire la regolarità del procedimento seguito, e anche per questo ha ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda dell'attrice (fermo restando che l'aveva già respinta per l'assorbente ragione della mancata prova della corrispondenza tra campione prelevato e campione esaminato). Ed il fatto che non esistono protocolli precisi da seguire – in casi come quello in esame – non dev'essere visto come un limite, ma anzi come il segno di un'ampia libertà di azione in favore dell'attrice, la quale avrebbe potuto liberamente introdurre prove al riguardo, come d'altra parte ha fatto nei richiamati procedimenti milanesi (docc. 3 e 4), mentre qui, in primo grado, l'attrice nulla ha provato o chiesto di provare, e tanto basta per respingere anche questa tesi per cui il Tribunale avrebbe errato nel motivare la decisione.
13. Con il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto Parte_1 la perizia di parte (doc. 4c) carente in quanto sprovvista degli elementi minimi per valutare la correttezza del procedimento seguito: questo non sarebbe vero e non avrebbe potuto comunque precludere l'ammissione di una c.t.u. sul punto alla luce delle considerazioni e dei limiti della consulenza tecnica d'ufficio fissati dalle Sezioni
Unite della S.C.
Il motivo è infondato.
L'assenza di standard specifici non impedisce invero al giudice di apprezzare la bontà della relazione di parte e quindi di saggiarne la attendibilità: bene quindi ha fatto il
Tribunale ad affermare che questo apprezzamento lo ha fatto per concludere che la relazione di parte era carente di quei requisiti minimi che si sarebbe aspettato di riscontrare in un caso del genere, per evitare contestazioni di sorta circa i risultati a cui il laboratorio era pervenuto, e quindi per “verificare tecnicamente quantomeno ex post la correttezza del procedimento usato e delle conclusioni del laboratorio medesime”.
E' in questo quadro che il giudice ha ritenuto di non disporre c.t.u., e segnatamente perché:
25 a) se non vi è prova della corrispondenza tra campione prelevato (doc 4a e 4b) e campione esaminato (doc 4c) le successive analisi sarebbero state inutili, a prescindere dai risultati;
b) in aggiunta, l'assenza nell'elaborato di parte di requisiti minimi per saggiare la correttezza del procedimento seguito (il fatto che non ci siano standard prestabiliti non è un limite, ma semmai offre alla parte una libertà d'azione maggiore, come si è detto) avrebbe reso la c.t.u. inutile, perché il consulente del tribunale non avrebbe potuto compiere le sue indagini con un sufficiente grado di affidabilità.
Con l'ulteriore considerazione che il Tribunale ha respinto l'istanza di c..t.u., non tanto perché questa sarebbe stata esplorativa – donde l'inconferenza delle deduzioni svolte dall'appellante sul punto – quanto perché le indagini del consulente tecnico si sarebbero dovute concentrare a quel punto, vista la deperibilità del campione, sulle indagini compiute in precedenza dal perito di parte, per “verificare tecnicamente, quantomeno ex post, la correttezza del procedimento usato e delle conclusioni del laboratorio medesime”.
Ma se così è, allora ben si comprende che le lacune della perizia di parte rendono per ciò solo inutile una c.t.u., perché le indagini del perito del tribunale verrebbero necessariamente a scontare le mancanze e gli errori della prima, che a cascata le si trasmetterebbero inevitabilmente. Questo è il ragionamento svolto dal tribunale, nel contesto di un percorso logico condivisibile ed esente da errori.
14. Con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale l'abbia Parte_1 condannata a rifondere le spese legali anche in favore dei terzi chiamati costituiti
( ed ). Sostiene al riguardo che la chiamata in causa di queste CP_4 CP_2 società sarebbe dipesa da una scelta unilaterale di la quale sola pertanto CP_1 dovrebbe essere condannata a rifondere le spese legali inerenti alla chiamata in causa, se non altro perché è stata ad aver erroneamente identificato il CP_1 proprio fornitore, cosa che sulla base dei dati in suo possesso poteva invece correttamente fare.
14.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che in forza del principio di causazione- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dalle due società chiamate in causa dal convenuto e costituitesi in giudizio deve essere posto a carico dell'attrice poiché la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attrice, rilevando peraltro che tale principio opera anche nel caso in cui l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (v da
26 ultimo la mancata riproposizione di domande verso ) posto che egli è Pt_12 comunque obbligato in caso di soccombenza per il principio di causazione alla rifusione delle spese del terzo chiamato (v. Cass. civ. ord. 26082/2021 e Cass. civ. ord. n. 31889/2019)”.
14.2 La decisione è corretta e va confermata.
Il Tribunale ha fatto, invero, corretta applicazione dei principi di soccombenza e di causazione: la soccombenza (art. 91 c.p.c.) comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte le cui domande non sono state accolte, mentre il principio di causazione comporta che nell'individuare la parte tenuta al rimborso occorre anche stabilire quale parte ha reso necessaria tale attività, la cui spesa va ora ripagata. E se è vero che alla chiamata in causa ha provveduto CP_1 va anche detto che detta chiamata in causa si è resa necessaria a causa delle domande e delle tesi sostenute in giudizio proprio da , sicché in tanto Parte_1 ha chiamato in causa i propri fornitori, in quanto l'eventuale accoglimento CP_1 delle domande dell'attrice avrebbe comportato il diritto di ad essere CP_1 manlevata dai propri fornitori, in tesi veri responsabili (se del caso) delle condotte descritte da . Nulla può pertanto essere rimproverato al Tribunale quando Parte_1 ha deciso di condannare – le cui domande sono state respinte – alla Parte_1 refusione delle spese legali anche nei confronti dei chiamati in causa.
Il principio di causazione nella ripartizione delle spese legali è ben espresso anche dai due precedenti della S.C. richiamati proprio dal Tribunale (Cass. 21/26082 e Cass.
19/31889), principio che non è di per sé contestato dall'appellante, la quale non si duole della regola in sé, ma semmai della sua concreta applicazione. La tesi dell'appellante, infatti, è quella per cui non avrebbe correttamente CP_1 individuato il fornitore responsabile dei fatti di causa. Si tratta peraltro di una tesi erronea, per due ordini motivi, e segnatamente: a) in primo luogo perché Parte_1 ha espressamente esteso le sue domande nei confronti dei chiamati in causa, e cioè di e (salvo poi rinunciare nei confronti di quest'ultima, ma solo CP_2 CP_4 in corso di causa, dopo aver raggiunto un accordo transattivo con la medesima) riconoscendoli responsabili. Il rilievo supera ogni altra considerazione, perché
l'estensione della domanda instaura un rapporto processuale diretto tra l'attore e il chiamato in causa, il quale, a quel punto, e ove ne ricorrano i presupposti, potrà anche essere condannato direttamente in favore dell'attore e anche a prescindere dall'accoglimento della domanda di manleva del convenuto originario. Il rapporto che si instaura in tal modo tra l'attore e il chiamato in causa è lo stesso che si sarebbe instaurato in caso di originaria citazione diretta del chiamato, che assume a tutti gli
27 effetti le vesti di convenuto (al pari del ruolo assunto da nel caso di specie). CP_1
Questo supera l'applicazione del principio di causazione, per cui le spese non possono che essere liquidate solo sulla base del principio di soccombenza: la domanda di
[...]
è stata rigettata in toto e la parte deve pertanto essere condannata alla Pt_1 refusione delle spese legali di tutti i soggetti vittoriosi;
b) va in ogni caso osservato che le domande di non erano in verità limitate alla condotta che l'attrice Parte_1 ascrive al ma erano formulate in modo ben più ampio, e cioè in modo da CP_5 comprendere le condotte di qualsiasi fornitore di che avesse in ipotesi tenuto CP_1 le condotte contraffattive denunciate (nella fase cautelare, aveva Parte_1 addirittura chiesto anche l'indicazione di tutti i fornitori di . Da qui l'esigenza CP_1 di di estendere il contraddittorio ai suoi fornitori, almeno quelli principali, e CP_1 cioè quelli nei cui confronti, almeno per volume d'affari, avrebbe avuto senso una domanda di manleva.
15. Attesa la decisione assunta in merito all'appello principale, l'appello incidentale condizionato proposto da resta assorbito e parimenti tutte le ulteriori Controparte_2 questioni riproposte in questa sede dalle società appellate costituite.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono in base al principio di soccombenza e di causalità e si liquidano in dispositivo a carico della appellante Parte_1
e a favore delle società appellate costituite (
[...] Controparte_1 Controparte_2
mentre nulla è dovuto a
[...] Controparte_4 [...]
non costituitosi) con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. CP_5
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle prime due fasi (di introduzione e decisoria) e minimo per quelle successive (di trattazione e decisoria, essendosi le parti appellate nella sostanza limitate a ribadire le considerazioni già svolte nei rispettivi atti di costituzione), nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello principale a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
28 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 972/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 694/2022 del
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante società a rimborsare alle Parte_1 appellate Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per
[...] compensi, in favore di ciascuna parte, in € 8.170, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante, società
[...]
, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. Parte_1
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 972/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 17.5.2022, vertente
TRA
, con sede in Bakersfield - California, USA, in persona Parte_1 del suo legale rappresentante, sig. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Fabrizio Jacobacci per procura generale alle liti a rogito notaio
[...]
, in data 20 giugno 2014, legalizzata mediante Apostille ai sensi della Per_1
Convezione dell'Aia del 5 ottobre 1961 e, anche disgiuntamente, per delega a margine del ricorso relativo al procedimento R.G. n. 9587/2016 – Tribunale di
Venezia, dagli avv.ti Emanuela Truffo e Mauro Albertini, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo, in Venezia – Mestre, Via Torino 180/A, appellante/attrice in primo grado
E
con sede in Oppeano (VR), via Villafontana n. 253, in persona Controparte_1 dell'amministratore unico/l.r.p.t., sig. p.i. , rappresentata Parte_3 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Stefano Dindo, Daniele Calcaterra e Gabriele Dalla Santa, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi, in Verona, via Leoncino n. 16, appellata/convenuta in primo grado
E
1 con sede in Padova, Piazza De Gasperi 32/33, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. c.f/p.i. CP_3
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Wilma Viscardini, Gabriele Donà e P.IVA_2
RB PA, elettivamente domiciliata presso i difensori, in Padova, Via
IN 144 , appellata e appellante incidentale/terza chiamata in primo grado
E
con sede in Castellaneta, frazione Castellaneta Controparte_4
Marina, via Tereskova, in persona dell'amministratore unico/l.r.p.t., sig. Pt_4
, p.i. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Felice LO
[...] P.IVA_3
e IE LO, elettivamente domiciliata presso l'avv. Gian Carlo Adorno, in
Venezia, San Polo 2938, appellata/terza chiamata in primo grado
E
titolare dell'omonima Azienda Agricola, c.f. Controparte_5
, con sede in Rutigliano (BA), Via Raffaello n. 33, C.F._1 appellato n.c./terzo chiamato n.c. in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 694/2022, pubblicata in data 12.4.2022 a definizione del procedimento n. 867/2017 R.G. Trib. Venezia, in punto: violazione di brevetto per novità vegetale, contraffazione, concorrenza sleale, inibitoria;
causa rimessa in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni dell'appellante principale, : Parte_1
“Voglia codesta Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza quivi impugnata, contrariis rejectis, In via preliminare di rito: (a) disporre la sospensione del presente giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 3582/2024 del Tribunale di Bari, oggetto del giudizio di appello R.G. n. 1111/2024, per i motivi di cui agli atti. Nel merito: (b) rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per
i motivi tutti di cui agli atti. (c) In accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la catena di custodia avendo l'attrice spedito il campione e, per l'effetto, dichiarare l'avvenuta prova della catena di custodia, l'attendibilità dell'esame del DNA e, conseguentemente, dichiarare sussistente la responsabilità per violazione dei diritti di privativa industriale da parte della società (d) In accoglimento del secondo motivo di appello, rilevata la CP_1 completezza della relazione sottoscritta dal , dato atto che la sua Parte_5 correttezza è stata confermata dai documenti ali atti (in particolare l'accordo di
2 transazione , con conseguente ammissione di una consulenza tecnica CP_5
d'ufficio come richiesta in primo grado o, in subordine, confermando la piana correttezza ed esaustività della relazione , con conseguente dichiarazione di Pt_5 responsabilità per violazione dei diritti di privativa industriale da parte della società
(e) In accoglimento del terzo motivo di appello, rilevato che la chiamata in CP_1 causa delle terze convenute è dipesa esclusivamente da scelte di dato atto CP_1 che solo la convenuta principale avrebbe dovuto e potuto verificare presso i proprio archivi in modo da chiamare in giudizio solo i terzi chiamati corretti, venga disposta la rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in capo a con CP_1 eventuale diritto di ripetizione di ogni somma eventualmente versata da : Parte_1
(f) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e diritto di ripetizione delle somme versate da in ottemperanza della sentenza di primo grado”; Parte_1
➢ conclusioni dell'appellata, Controparte_1
“Ogni contraria domanda, eccezione o difesa respinta e/o disattesa: 1) Respingersi
l'appello avversario e confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia – Sez. specializzata in materia di Impresa n. 694/2022 del 4/04/2022. In subordine, ove la
Corte d'Appello decida di accogliere l'appello: in via preliminare: 2) preso atto dell'intenzione di di voler profittare, ex art. 1304, co. 1°, c.c., della CP_1 transazione tra e , e della transazione tra e Parte_1 Controparte_5 Parte_1
, dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alle CP_4 rispettive quote di responsabilità ascrivibili in capo a questi ultimi per i fatti descritti dall'appellante. Nel merito (in caso di mancato accoglimento della conclusione sub 2
e/o in ogni caso per ciò che attiene alla posizione di ). 3) Respingersi le CP_2 domande tutte svolte da nei confronti di 4) In subordine, in caso Parte_1 CP_1 di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte da nei confronti Parte_1 di accertarsi la responsabilità dei terzi chiamati in causa ( CP_1 Controparte_2
, , ) per i fatti di cui è causa e
[...] Controparte_4 Controparte_5 accertarsi il diritto di ad essere manlevata e sollevata da ogni e qualsiasi CP_1 pretesa nei suoi confronti, da , , Controparte_2 Controparte_4
per quanto di competenza in relazione a quanto dagli stessi fornito Controparte_5
a In ogni caso: 5) Con vittoria di spese e competenze di lite, di ambo i gradi CP_1 di giudizio. Solo per l'ipotesi in cui la Corte ritenesse di dover rimettere in istruttoria la causa e sempre che la stessa Corte ritenesse che sia necessario dare corso ad ulteriore prova, per evitare che possano considerarsi rinunciate, si rinnovano le istanze istruttorie formulate in primo grado, come di seguito specificato. Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. In primo grado è stato prodotto il contratto (doc. 9) dal
3 quale risulta che il è distributore autorizzato di . Poiché nel CP_5 Parte_1 documento si dà atto dell'esistenza quantomeno di un precedente contratto risalente
25/09/2017, insistiamo affinché venga ordinata a , ex art. 210 c.p.c., la Parte_1 produzione del contratto di licenza tra e del 25/09/2017 Parte_1 Controparte_5
e degli eventuali ulteriori contratti anteriori aventi il medesimo contenuto, onde stabilire da quando il è distributore autorizzato di , trattandosi CP_5 Parte_1 di circostanza rilevante ai fini del rigetto delle domande attoree. Si chiede inoltre,
l'ammissione a prova contraria, dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la merce indicata nei documenti di trasporto che mi si rammostrano è quella indicata nelle fatture che mi si rammostrano (si mostri al teste l'intero doc. 11 e il doc. 13 di
.
2. Vero che nell'etichetta che mi si mostra (si mostri al teste il doc. 3, all. CP_1
C avversario) il campo “Sorte/Varietà/Odruda/Odroda” doveva essere completato da
con l'indicazione della varietà d'uva fornita a Si indica a teste: CP_2 CP_1
c/o ; Testimone_1 CP_1
➢ conclusioni dell'appellata e appellante incidentale, Controparte_2
[...]
“Voglia la Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria o diversa eccezione e domanda - in via pregiudiziale/preliminare: dichiarare, rispetto a Controparte_2
il passaggio in giudicato della sentenza impugnata da
[...] [...]
per acquiescenza (a norma degli artt. 324 e 329, co. 2, c.p.c.) per Parte_1 le ragioni esposte in atti;
- nel merito (in via principale): respingere il gravame e le domande tutte proposte da in quanto infondate in fatto Parte_1
e in diritto - se del caso, previo esame dei motivi riproposti da Controparte_2 ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (in quanto in primo grado rimasti assorbiti
[...]
e/o non esaminati) - e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 694/2022 del
Tribunale di Venezia (Sezione specializzata in materia di impresa), emessa il 4 aprile
2022 e pubblicata il successivo 12 aprile. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da : - in via pregiudiziale, dichiarare Parte_1 il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, dunque, l'inammissibilità/improponibilità della domanda di nei confronti di per effetto CP_1 Controparte_2 della clausola compromissoria di cui alle “condizioni generali di fornitura” tra esse correnti;
- nel merito, rigettare tutte le domande di e/o Parte_1 di nei confronti di in quanto infondate Controparte_1 Controparte_2 in fatto e in diritto e non provate. In via d'appello incidentale condizionato: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
, riformare la sentenza impugnata per tutte le ragioni esposte in Parte_1
4 atti; per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate da Parte_1
nei confronti di In ogni caso, con vittoria di spese
[...] Controparte_2
e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, per scrupolo difensionale si rinnovano le istanze istruttorie (in particolare, ordine di produzione in giudizio da parte di : (i) degli allegati II e III alla scrittura Parte_1 privata di transazione stipulata con depositata in atti sub doc. 12 Controparte_5 attoreo;
(ii) dei risultati dell'audit delle scritture contabili della Controparte_4 di cui alla transazione tra loro stipulata in data 20 marzo 2020
[...] depositata in atti sub doc. 17a/b attoreo) e le opposizioni articolate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e a verbale di udienza in primo grado”;
➢ conclusioni dell'appellata, Controparte_4
“Voglia la Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, - dichiarare l'inammissibilità e nullità delle domande proposte nei confronti della e, Controparte_4 comunque, rigettarle perché infondate in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte, con vittoria di spese e competenze legali secondo giustizia”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in data 17.1.2017, conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la società commerciale deducendo: Controparte_1
i) di essere titolare di numerosi brevetti di nuove varietà vegetali, tra cui il brevetto italiano di nuova varietà vegetale n. 1338, rilasciato in data 13.12.1994 a seguito di domanda proposta in data 14 settembre 1983, relativo a una nuova varietà di vite precoce per uva da tavola senza semi con buccia dell'acino di colore giallo- verde denominata denominazione varietale alla quale aveva associato il Per_2 marchio d'impresa “Superior Seedless” di cui alla registrazione di marchio comunitario n. 610980, precisando al riguardo che è una nuova varietà di Per_2 vite ottenuta dall'incrocio tra la varietà Cardinal e una varietà senza semi priva di denominazione, che si distingue dalle altre in commercio in quanto presenta caratteri stabili ed omogenei e in virtù dei caratteri della novità e distintività gode della tutela di cui agli artt. 100 e ss D.L.gs n. 30 del 2005;
ii) di essere venuta a conoscenza, per il tramite di attività di monitoraggio, che in violazione della sua riferita privativa, commercializzava uve di varietà Controparte_1
NE con etichetta recante la diversa denominazione “RE” e che ciò risultava da verifiche ed analisi del D.N.A. compiute su un campione di detta uva;
5 iii) che oltre a violare la protezione conferita alla nuova varietà Controparte_1 vegetale dal brevetto per nuova varietà vegetale 1338, non aveva indicato la corretta denominazione NE e non aveva riportato sulle confezioni il marchio legato alla varietà e ciò integrava violazione delle disposizioni poste, sia in sede nazionale, che comunitaria a presidio della corretta identificazione delle varietà vegetali protette da titoli di privativa, nonché contraffazione del marchio “Superior Seedless”; iv) che le condotte della convenuta integravano altresì concorrenza sleale: - ex art. 2598 n. 1 c.c., poiché idonee a generare confusione sulla provenienza e sulla qualità dell'uva; - ex art. 2598 n. 2 c.c., perché la commercializzazione di uve di varietà
NE senza l'apposizione della denominazione varietale e del marchio commerciale costituiva un'indebita appropriazione di pregi e violava altresì le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti;
- infine, ex art. 2598 n. 3 c.c., trattandosi di comportamenti contrari alla correttezza professionale;
v) che il giudizio di merito era stato preceduto dalla proposizione di un ricorso ex artt. 121 bis e 129 e ss. c.p.i. per descrizione delle scritture contabili di CP_1 descrizione che era stata concessa,
e quindi chiedendo, sulla base di tali premesse:
- l'accertamento della contraffazione del brevetto n. 1338 relativo alla nuova varietà vegetale “NE”;
- l'accertamento della contraffazione del marchio 20.8.2007/1997 10/05/2004
“Superior Seedless”;
- l'accertamento della sussistenza della concorrenza sleale;
- l'inibitoria alla vendita, e/o alla distribuzione, e/o al confezionamento, e/o la commercializzazione, e/o l'esportazione, e/o la promozione, e/o la pubblicizzazione anche su Internet dei prodotti integranti violazione della privativa attorea;
- la condanna della convenuta al risarcimento dei danni e, in ogni caso, alla retroversione degli utili;
- la desecretazione della documentazione acquisita con la descrizione.
2. Si costituiva in giudizio deducendo: Controparte_1
i) di non essere produttrice di uva bianca senza semi, ma di acquistarla dai diversi fornitori per rivenderla alla precisando che essa si limitava a chiedere ai suoi CP_6 fornitori, in conformità agli ordini della propria clientela, uva senza semi (Seedless), senza specifiche richieste relative alla varietà, posto che la clientela non manifestava interesse per una particolare varietà, ma richiedeva esclusivamente che gli acini d'uva non avessero semi;
6 ii) che i fornitori le procuravano l'uva già confezionata e imballata in appositi cestini con la relativa etichetta con l'indicazione delle varietà;
iii) che qualora fosse risultata una violazione dei diritti della società attrice ciò era avvenuto a sua insaputa, non avendo peraltro la stessa alcun interesse a “spacciare” per varietà di uva NE altre varietà, il che escludeva qualsivoglia sua responsabilità risarcitoria;
iv) che doveva in ogni caso fornire prova rigorosa di quanto affermato Parte_1
(e cioè che il campione di uva commercializzato con la dicitura “RE” sarebbe stato in realtà di uva “NE”), posto che le pretese verifiche di e la prova Parte_1 del DNA erano avvenute unilateralmente senza contraddittorio e non potevano integrare prova di quanto contestato.
Ha altresì:
v) eccepito il principio di esaurimento del diritto di esclusiva ex art. 5, comma 1 e
3, c.p.i., sul presupposto che laddove la prima messa in commercio dell'uva fosse avvenuta con il consenso dell'attrice, quest'ultima non avrebbe avuto alcun diritto di vietare la successiva commercializzazione di uva;
Per_2 vi) eccepito la nullità della domanda risarcitoria per indeterminatezza e ne ha in ogni caso contestato l'an ed il quantum;
vii) contestato la pretesa concorrenza sleale;
viii) chiesto e ottenuto lo spostamento dell'udienza per poter chiamare in causa i propri fornitori di uva senza semi, Controparte_2 Controparte_4
e sia perché tenuti per clausola
[...] Controparte_7 Controparte_8 dei contratti inter partes (art 2.3) alla manleva, sia comunque perché tenuti a ciò in forza della normale garanzia del venditore, e quindi chiesto, per il caso di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte dall'attrice nei suoi confronti, che detti fornitori venissero dichiarati “tenuti a tenere sollevata da ogni e
CP_1 qualsiasi pretesa nei suoi confronti, con condanna degli stessi, per quanto di competenza in relazione a quanto dagli stessi fornito a e che dia origine alla
CP_1 condanna di a provvedere al pagamento di quanto dovesse risultare dovuto
CP_1 da all'attrice”.
CP_1
3. Dei terzi chiamati si costituivano la ed Controparte_4
deducendo ed eccependo: Controparte_2
3.1 Controparte_4
i) che essa, contrariamente a quanto sostenuto dalla chiamante non Controparte_1 aveva mai fornito a quest'ultima, né uva di varietà “NE”, né uva di varietà
7 “RE”, e pertanto, quand'anche la domanda proposta da Parte_1
fosse risultata fondata, la chiamante nulla poteva pretendere nei suoi confronti;
[...]
ii) che non aveva offerto alcuna prova del fatto che la le Controparte_1 CP_4 avesse fornito uva coperta dal brevetto “NE” e di essere del tutto estranea ai fatti di causa;
iii) che non le erano opponibili gli accertamenti unilateralmente effettuati dalla società attrice, ignorando se, come, quando e su quale uva sarebbero stati compiuti gli asseriti accertamenti;
iv) che l'imballaggio della merce, che secondo l'attrice portava l'etichettatura
“RE” pur trattandosi di uva “NE”, veniva eseguito da e Controparte_1 pertanto, in ogni caso, al produttore non poteva essere imputata l'etichettatura della merce con una denominazione diversa e/o la soppressione di marchio;
v) che la domanda di garanzia per come formulata da nei suoi Controparte_1 confronti, ossia genericamente, congiuntamente e solidalmente agli altri terzi, era inammissibile e comunque infondata;
vi) che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice doveva ritenersi Parte_1 infondata;
3.2 Controparte_2
i) il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nelle “condizioni generali di fornitura” disciplinanti i rapporti commerciali con e la conseguente inammissibilità/improponibilità CP_1 della chiamata in causa e della domanda di manleva svolta nei suoi confronti;
ii) la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa stante la sua genericità;
iii) la propria estraneità ai fatti contestati da a evidenziando di Parte_1 CP_1 essere una società attiva nel settore ortofrutticolo a partire dal 2004, sia nell'export che nell'import, e che tra i prodotti di ortofrutta che essa immetteva nel mercato italiano figurava anche l'uva, ma il proprio ruolo era stato esclusivamente quello di importatore, operante cioè a uno stadio intermedio tra il fornitore estero e il grossista operante sul mercato interno. Tra la clientela di vi era sia pure CP_2 CP_1 con volumi di vendita molto bassi;
quanto in particolare all'uva, sia nell'offerta di
, che nell'ordine di veniva fatto generico riferimento a “uva bianca CP_2 CP_1
Seedless” o “uva Seedless”. quindi trasmetteva gli ordinativi al fornitore CP_2 estero, il quale predisponeva la fornitura e confezionava il prodotto munito di etichetta;
le etichette venivano compilate con le scritte e nella lingua indicate da ed era dunque che inviava a le istruzioni per la relativa CP_1 CP_1 CP_2 compilazione, senza indicare la varietà dell'uva. In ogni caso, a su sua CP_1
8 richiesta, veniva sempre trasmesso prima del confezionamento un campione finito dell'etichetta, contenente dunque anche la varietà dell'uva; soltanto dopo la sua approvazione la merce veniva spedita in Italia, direttamente allo stabilimento in provincia di Verona di confezionata con l'etichetta approvata. Ha escluso CP_1 che nel caso di specie il fornitore estero avesse potuto consegnare uva di tipo “RE”
(vera o presunta che fosse), dato che si approvvigionava presso soggetti CP_2 che non producevano varietà “RE”, di talché nessuna responsabilità poteva essere imputata a nella vicenda oggetto di causa;
CP_2 iv) l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della chiamata in garanzia, posto che non poteva invocare la clausola del contratto inter partes che prevedeva CP_1 la manleva poiché era certamente consapevole di che uva si trattava;
v) l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'invocata garanzia per evizione e vizi;
vi) l'inefficacia probatoria delle analisi dimesse da in quanto non Parte_1 eseguite nel contraddittorio delle parti e comunque effettuate in assenza di qualsivoglia garanzia di autenticità dei campioni esaminati;
vii) la parziale estinzione dei diritti dell'attrice in ragione del decorso del termine di
20 anni dalla concessione del brevetto azionato previsto dall'art. 109, co.1, primo periodo c.p.i.; viii) l'inapplicabilità dell'art. 107 c.p.i. sul rilievo che se l'uva individuata da
[...]
avesse avuto provenienza da uno dei paesi ove la varietà “NE” non è Pt_1 protetta, allora si sarebbe trattato di un “prodotto della raccolta” ottenuto da una varietà non protetta, il che rendeva inapplicabile l'art. 107 invocato dall'attrice; ix) l'infondatezza nell'an e nel quantum della pretesa risarcitoria.
4. Quanto agli altri chiamati:
pur regolarmente citato, non si costituiva in causa e veniva Controparte_5 dichiarato contumace;
invece, veniva invano citata, essendo risultata inefficace nei suoi Controparte_9 confronti la notificazione, peraltro rinnovata per due volte, effettuata all'estro presso la sua sede e quindi la chiamante ( , verificato l'insuccesso della notifica, CP_1 all'udienza del 5.6.2019 rinunciava agli atti nei limitati confronti di questa e il giudizio veniva dichiarato estinto limitatamente a dette parti.
5. Nel corso del giudizio veniva dato atto che aveva trovato un accordo Parte_1 transattivo con l' e successivamente anche con Parte_6
circostanza che induceva a chiedere la produzione di detti Controparte_4 CP_1 atti transattivi e a dichiarare di volerne profittare per l'ipotesi in cui fosse riconosciuta una qualsiasi sua responsabilità.
9 6. Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, definitivamente provvedendo, ha così statuito: “Disattese le istanze volte alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere: 1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi professionali e in € 1.120,39 per anticipazioni, oltre a spese generali, iva e cpa sugli importi ex lege assoggettabili e oltre alle spese della descrizione, che liquida in € 2.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali iva e cpa;
3) condanna parte attrice alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_4 lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa sugli importi ex lege assoggettabili;
4) condanna parte attrice alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 Controparte_2 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa sugli importi ex lege assoggettabili”, nello specifico ritenendo:
a) che il semplice esame morfologico del campione non consentiva di stabilire l'esatta varietà vegetale dell'uva, essendo invece necessarie apposite analisi di laboratorio sul DNA del prodotto;
b) che aveva sì prodotto in atti una relazione di esame di DNA (suo doc Parte_1
4c), ma non aveva provato, né aveva chiesto di provare, che quella relazione si riferisse proprio (e soltanto) all'uva di cui è causa (suoi doc 4a e 4b), e che, quindi, vi fosse un collegamento certo ed univoco tra la relazione di analisi prodotta in causa e il prodotto esaminato che asseriva contraffatto;
c) che non aveva nemmeno provato, né chiesto di provare, le modalità Parte_1 di conservazione e trasporto del prodotto di cui è causa fino al laboratorio che aveva eseguito gli esami, né quali altre cautele avesse adottato, o fatto adottare, per evitare contaminazioni o commistioni con altri campioni non oggetto di causa (posto che la stessa attrice riferiva di svolgere un'attività costante di campionatura e verifica);
d) che la stessa relazione in atti (doc 4c) era sostanzialmente carente, perché il suo contenuto non permetteva di apprezzare la correttezza del procedimento seguito e quindi la validità dei risultati ottenuti, sicché anche la richiesta di una ctu risultava inconferente, in quanto sarebbe servita allo scopo [“A ciò si deve aggiungere, che oltre a mancare la prova che sottoposto ad analisi genetica sia stato proprio quello specifico campione di uva di cui al doc 4a di provenienza della convenuta (il che è già sufficiente al rigetto della domanda) mancano altresì i dati puntuali relativi alle analisi dal laboratorio ( ad esempio il profilo genetico del campione e/o l'indicazione di quali siano i “13 microsatellite markers” esaminati) onde poterne verificare tecnicamente
10 quantomeno ex post la correttezza del procedimento usato e delle conclusioni del laboratorio medesime essendo state effettuate le analisi senza alcun contraddittorio.
In difetto di prova di quanto sopra risultano inconferenti le istanze istruttorie attoree ed altresì l'istanza di CTU”];
e) che non aveva provato, né chiesto di provare, i lamentati atti di Parte_1 concorrenza sleale;
f) che pertanto le domande dell'attrice andavano respinte, mentre dovevano ritenersi assorbite le domande di manleva svolte da CP_1
g) che le spese di lite andavano liquidate secondo i principi di soccombenza e di causazione, e in forza di ciò doveva esserne gravata la sola attrice.
7. ha appellato la sentenza sulla base di tre motivi, nello specifico Parte_1 attinenti ai seguenti profili:
i) primo motivo: erroneità della sentenza per mancato riconoscimento dell'accuratezza della prova;
infondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta e ritenute fondate in sentenza;
ii) secondo motivo: errata valutazione della adeguatezza del report dell'esame del
DNA; falsa ed erronea interpretazione di documenti decisivi per la decisione e falsa ed erronea applicazione di norma di legge;
iii) terzo motivo: erroneità della sentenza sul punto della rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati perché fondata su un'erronea e falsa interpretazione di norma di legge, nonché su un'erronea e falsa interpretazione dei fatti di causa, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “Voglia codesta Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza quivi impugnata, contrariis rejectis, (a) In accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la catena di custodia avendo l'attrice spedito il campione e, per l'effetto, dichiarare l'avvenuta prova della catena di custodia, l'attendibilità dell'esame del DNA
e, conseguentemente, dichiarare sussistente la responsabilità per violazione dei diritti di privativa industriale da parte della società (b) In accoglimento del CP_1 secondo motivo di appello, rilevata la completezza della relazione sottoscritta dal
, dato atto che la sua correttezza è stata confermata dai Parte_5 documenti ali atti (in particolare l'accordo di transazione , con CP_5 conseguente ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio come richiesta in primo grado o, in subordine, confermando la piana correttezza ed esaustività della relazione
, con conseguente dichiarazione di responsabilità per violazione dei diritti di Pt_5 privativa industriale da parte della società (c) In accoglimento del terzo CP_1 motivo di appello, rilevato che la chiamata in causa delle terze convenute è dipesa
11 esclusivamente da scelte di dato atto che solo la convenuta principale CP_1 avrebbe dovuto e potuto verificare presso i proprio archivi in modo da chiamare in giudizio solo i terzi chiamati corretti, venga disposta la rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati in capo a con eventuale diritto di ripetizione di ogni CP_1 somma eventualmente versata da : (d) Con vittoria di spese, diritti e Parte_1 onorari di causa e diritto di ripetizione delle somme versate da in Parte_1 ottemperanza della sentenza di primo grado”.
8. Si sono costituite nel presente giudizio d'appello le società già costituite nel precedente grado ( , ), chiedendo dichiararsi CP_1 CP_2 Controparte_10
l'appello inammissibile, e comunque infondato, richiamando altresì le deduzioni rimaste assorbite in primo grado. ha altresì proposto appello incidentale CP_2 condizionato (accoglimento dell'appello principale di ) in relazione alla Parte_1 statuizione implicita di rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'estensione anche nei propri confronti delle domande proposte in via principale verso e a quella CP_1 di rigetto dell'eccezione di cessazione della materia del contendere alla luce della transazione intercorsa tra e , da una parte, e tra Parte_1 Controparte_7 [...]
e , dall'altra parte. Pt_1 CP_4
9. Nella nota sostitutiva della diretta partecipazione all'udienza del 12.9.2024,
[...]
ha dato atto che il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Pt_1
Impresa, con sentenza n. 3582/2024, emessa a definizione del procedimento n.
10369/2018 R.G., ha dichiarato la nullità del brevetto italiano n. 1338 (rilasciato in suo favore in data 13.12.1994 e sulla base della cui violazione è stata fondata anche la presente vertenza) e di aver già proposto appello avverso detta sentenza, in attesa della cui definizione ha chiesto la sospensione del presente procedimento, sospensione alla quale si è opposta evidenziando che “il presente giudizio CP_1 può essere agevolmente deciso sulla base di quanto poc'anzi rilevato in merito al passaggio in giudicato del capo della sentenza inerente alla mancata prova della relazione tra l'analisi del DNA prodotta e l'uva in contestazione: si tratta di un rilievo assorbente perché non può esserci dubbio alcuno che le domande di Parte_1 vadano per ciò solo rigettate, anche a prescindere da quello che sarà l'esito della diversa causa cui fa riferimento l'appellante; non vi è quindi alcuna ragione logico- giuridica per sospendere l'odierno procedimento e attendere l'esito di un giudizio che in ogni caso non potrà modificarne le sorti, perché sorretto da una motivazione autonoma e del tutto indipendente rispetto alla questione della nullità del brevetto”.
10. Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa sul ruolo essendo variato nelle more il Collegio decisorio, e quindi decisa, una volta precisate nuovamente nei termini
12 sopra trascritti, dal Collegio nella composizione sopra indicata nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
11. Va in primo luogo esaminata l'istanza formulata dall'appellante di Parte_1 sospensione necessaria (ex art. 295 c.p.c.) del presente giudizio d'appello fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 3582/2024 del Tribunale di Bari (che ha dichiarato la nullità del brevetto italiano di nuova varietà vegetale n. 1338 relativo alla varietà NE, gravata avanti alla Corte d'Appello di Bari con atto di impugnazione che ha incardinato il giudizio n. 1111/2024 R.G. C.A. Bari) in ragione del fatto che tale decisione avrebbe “un impatto determinante sul presente giudizio”
(v. comparsa conclusionale d'appello, §§ 17 – 19 e comparsa conclusionale di replica
§§ 2 – 7).
L'istanza non può essere accolta.
Deve innanzitutto escludersi che si tratti di un'ipotesi di sospensione necessaria del processo, pendendo entrambi i giudizi (pregiudicante e pregiudicato) in grado d'appello (cfr. Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13923 del 20.5.2024: “(omissis) 5.3.
Quest'ultimo orientamento è stato poi ribadito in tutte le pronunce successive di questa Corte.
5.4. Si è infatti ritenuto che la questione di validità del titolo di proprietà industriale ha una chiara natura pregiudiziale rispetto alla questione della sussistenza della contraffazione di quel titolo e, di norma, il giudice della contraffazione, a fronte dell'eccepita nullità del titolo di privativa industriale, può risolvere incidenter tantum la questione;
tuttavia, allorché sia contemporaneamente pendente, sempre in primo grado, un'altra causa, dinanzi ad altro ufficio giudiziario, avente ad oggetto la domanda di nullità del brevetto, il giudice della contraffazione deve sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., rappresentando tale disposizione un'eccezione al principio espresso dall'art. 34 c.p.c., in ordine alla capacità del giudice di risolvere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali rilevanti per la decisione del processo
(Cass., sez. 6-1, 4 aprile 2019, n. 9500; in tal senso anche Cass., 17 marzo 2022, n.
8690; Cass. , sez. 1, 16 dicembre 2019, n. 33232). Nel ribadire il principio di diritto delle precedenti pronunce della Corte di cassazione, si è fatto riferimento anche alla considerazione che, una volta intervenuta la pronuncia di prime cure, in ordine al giudizio pregiudicante, è ben possibile la prosecuzione del giudizio pregiudicato, senza dover attendere il passaggio in giudicato della prima decisione, stante il tenore dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., per il quale «quando l'autorità di una sentenza
è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è
13 impugnata», che si riferisce alle sentenze di primo grado, non ancora divenute definitive;
con la conseguente possibilità che la sospensione sia solo facoltativa ed il giudice della causa dipendente può sospendere il giudizio sulla base di una prognosi della stabilità della decisione pregiudiziale impugnata (Cass., sez. 6-1, 17 marzo
2022, n. 8690).
5.5. Ed infatti, questa Corte, a sezioni unite, ha stabilito che, in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Cass., Sez. U., 29 luglio 2021, n. 21763). Tale ultima pronuncia, si pone in consapevole adesione alle precedenti sentenze di questa Corte, tutte nel solco della prevalenza del principio di ragionevole durata dei processi su quello dell'armonia delle decisioni, soprattutto in relazione alla efficacia che comunque caratterizza anche la sentenza di prime cure, pure se appellata. Si è ritenuto, infatti che prim'ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale è dotata di propria autorità, dato che la sentenza esplica un'efficace di accertamento al di fuori del processo. La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto, e con questa l'esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo punto (Cass., Sez. Un., n. 14060 del 2004). A conforto di tale decisione si menzionavano: il ridimensionamento in senso restrittivo della pregiudizialità penale;
l'estensione del regolamento necessario di competenza all'intera area dei provvedimenti applicativi della sospensione del processo ex art. 42
c.p.c.; la novella dell'art. 111 Cost. (conf. Cass. S.U. 10027/2012).
6. Pertanto,
l'ultima pronuncia delle sezioni unite della Corte n. 21763 del 2021 si pone nell'ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell'art. 295 c.p.c. «per evitare
l'enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione (forzatamente) necessaria comporterebbe (e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello “pregiudicato “), esigenza
14 alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell'ambito e dei presupposti di operatività dell'art. 337, comma 2, c.p.c.»”).
Esclusa la necessarietà della sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., ritiene il Collegio che non sussistano neanche le condizioni per la sua sospensione
(facoltativa) ex art. 337, co. 2, c.p.c.
La sentenza di primo grado – di rigetto di tutte le domande attoree, peraltro solo in parte riproposte in questo secondo grado mediante l'impugnazione delle corrispondenti parti della sentenza, in altre parti invece non gravata, con conseguente irrevocabilità in parte qua – è infatti fondata su considerazioni e valutazioni del tutto autonome rispetto alla (in)validità del titolo della privativa azionata da , Parte_1 considerazioni e valutazioni che, per quanto meglio si dirà esaminando i motivi di impugnazione, non risultano superate dall'appellante, sicché la pronuncia di primo grado può confermarsi anche a prescindere dalla disamina della questione della validità del diritto di privativa in tesi violato dalla condotta di a questo punto CP_1 non valutabile come strettamente pregiudicante la decisione della presente causa.
12. Venendo ai motivi di impugnazione, con il primo motivo lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia ritenuto non provato il collegamento tra l'esame del DNA effettuato dal laboratorio (prodotto sub doc 4c) e l'uva dalla stessa Pt_5 acquistata in tesi distribuita da (doc 4a e 4b dell'attrice). Si duole poi del CP_1 fatto che il Tribunale abbia lamentato anche la mancata prova in ordine alle modalità di catalogazione, identificazione, conservazione e trasporto (al laboratorio) dei campioni di cui è causa o la prova in ordine ad altre cautele che potessero comunque scongiurare il rischio di contaminazione e/o commistione dei campioni di cui è causa con altri campioni non oggetto di giudizio (posto che è pacifico, per stessa ammissione di , che esistono altri campioni non oggetto di causa). Secondo Parte_1
l'appellante, infatti: a) a fronte della sua produzione documentale (docc. 4a, 4b e
4c), né né i chiamati in causa, avrebbero provato errori nella conservazione CP_1
e nell'esame del prodotto (cfr. atto d'appello, pag. 9, punto 18: “[18] Di fronte a questa documentazione, non vi è stata da parte della convenuta, prima, e delle terze chiamate, poi, alcuna prova offerta in comunicazione per dimostrare che vi sia stato un errore nella conservazione e nell'esame del prodotto”); b) non si potrebbe chiedere a di provare di non aver commesso errori nella catena di custodia, Parte_1 perché si tratterebbe di una prova negativa, e finanche diabolica (cfr. atto d'appello, pag. 9, punto 19: “[19] È di palmare evidenza che non si può chiedere all'attrice di dimostrare di non aver commesso errori: l'incongruenza della sentenza di prime cure risiede proprio nel richiedere all'odierna appellante di fornire una prova negativa allo
15 scopo di ritenere assolto il proprio onere in punto catena di custodia, mentre non venga domandato alle convenute di fornire la prova delle presunte falle nella catena di custodia. Di fatto, si impone all'esponente una probatio diabolica”), anche in considerazione del fatto che non esistono protocolli precisi da seguire (cfr. atto d'appello, pag. 11, 12, punti 27, 28: “(omissis) Dunque, secondo il giudice penale, anche l'eventuale omesso rispetto delle linee guida dettate ai fini di compiere
l'accertamento scientifico che si trasformerà in prova nel processo penale non rende inutilizzabili le prove, avendo il giudice di legittimità precisato che in tale ipotesi: (i)
i risultati sono liberamente valutabili dal giudice alla luce del contesto probatorio complessivo;
(ii) è la scientificità del metodo a rilevare;
(iii) non si può onerare la parte della prova (diabolica) del fatto negativo rispetto alla mancata alterazione dei campioni. [28] Ma, come risulta ampiamente dimostrato in prime cure, nella vertenza che qui ci occupa non sussiste alcun protocollo da seguire per la campionatura e la successiva analisi genetica. Deve, pertanto, vieppiù ritenersi pienamente soddisfatto ogni requisito legale affinché le prove genetiche versate agli atti siano ritenute ammissibili e pienamente apprezzabili dal giudice. Oltre ad essere state ampiamente
e fattualmente confermate dalla transazione ); c) il contumace CP_5 [...] ha ammesso la propria responsabilità e questo sarebbe di per sé prova CP_5 anche della responsabilità di come avrebbe accertato in altra occasione CP_1 simile il Tribunale di Genova con sentenza prodotta sub doc. 19 (cfr. atto d'appello, pag. 9, 10, punti da 21 a 24: “[21] Ed infatti, risulta pacifico dal verbale di causa che
l'Ill.mo Giudicante di primo grado ha imposto all'odierna appellante di depositare la scrittura privata di transazione con la quale il terzo chiamato rimasto contumace, Sig.
, ha ammesso di aver commercializzato a uva appartenente Controparte_5 CP_1 alla varietà NE senza aver avuto la preventiva autorizzazione. Ma allora,
l'incongruenza, l'infondatezza, l'illogicità e la doverosa necessità di riforma della sentenza di prime cure, risultano provate proprio da quel documento che il Giudice di prime cure ha richiesto perché ritenuto rilevante. [22] Il documento in questione riveste un'importanza cruciale con riferimento tanto al presente motivo di gravame quanto al successivo relativo al mancato accertamento della responsabilità per violazione di brevetto in capo alla convenuta [23] Orbene, si legge CP_1 chiaramente dall'accordo di transazione (che è stato richiesto con l'esposizione degli importi allo scopo di consentire a di avvalersi dell'accordo medesimo) che il CP_1
Sig. ha venduto a appartenente alla varietà NE senza CP_5 Parte_7 avere la relativa autorizzazione. Tant'è vero che il Sig. ha versato un CP_5 importo a titolo di risarcimento. [24] Da tale documento il Giudice di prime cure
16 avrebbe dovuto giungere all'inevitabile conclusione che: a) l'attrice in primo grado e odierna appellante non ha commesso alcun errore che abbia inficiato la catena di custodia, perché se così fosse stato uno dei terzi chiamati identificati da come CP_1 responsabili della fornitura dell'uva litigiosa non avrebbe ammesso di aver venduto quel prodotto senza avere l'autorizzazione; b) se non ci fosse stata la catena di custodia rispettata, allora non sarebbe stata in grado di individuare il Sig. CP_1 come responsabile della commercializzazione;
c) nel momento in cui CP_5 si avvale della transazione a proprio vantaggio, va da sé che non può CP_1
l'autorità giudiziaria negare la sussistenza di una responsabilità del rivenditore per aver commercializzato un prodotto privo della relativa autorizzazione. Bene ha fatto il Tribunale Genovese il quale, pur riconoscendo l'onere di risarcire il danno esclusivamente al produttore (guarda caso, il Sig. ) ha riconosciuto Controparte_5 la responsabilità per violazione di brevetto in capo all'intermediario ( e al CP_1 rivenditore (Penny Market) – sentenza integrale depositata sub Doc. 19”).
12.1 La sentenza, nella parte qui impugnata, afferma (a pag. 8): “(omissis) A fondamento delle proprie pretese ha prodotto: - sub doc Parte_1
4a la foto di una confezione di uva recante l'etichetta di provenienza;
- sub doc 4b la foto di uno scontrino Tuodi Market del 9.8.2016 che riguarda due prodotti acquistati ovvero “uva B senza semi” e “uva N senza semi”; - sub doc 4c una relazione di esame del DNA da parte di , del 22.8.2016; - sub Parte_8 doc 4d) foto di acini d'uva messi a confronto morfologico. Va da subito evidenziato che il confronto morfologico ex se non è sufficiente a determinare la varietà necessitando l'analisi del Dna. Quanto al report del Dna non vi è prova alcuna che dimostri che l'uva analizzata dal laboratorio spagnolo sia effettivamente quella di cui alla confezione 4a) posto che detto report non chiarisce la provenienza dell'uva analizzata: il report di analisi genetica attesta solo di aver esaminato un campione denominato “RE” consegnatole il 12.8.2016 senza alcuna altra indicazione che consenta di riferire le analisi proprio al campione fotografato sub doc 4a (non esistono, né riferimenti alla confezione doc 4, né allo scontrino, né ad altro). Neppure sono note le modalità di catalogazione ed identificazione dei campioni adottate da parte attrice, né le modalità con cui essi sono stati conservati prima della spedizione, né le modalità del loro trasporto in Spagna, né le cautele adottate al fine di evitare contaminazioni e/o commistioni con altri campioni, pacifico essendo, per averlo affermato la stessa attrice (v. pag. 7 di citazione), che l'attrice svolge “una costante attività di monitoraggio” e dunque di acquisto di uve senza semi”.
17 12.2 La decisione è lineare, corretta e aderente alle evidenze di causa.
L'impugnazione sollevata in parte qua presenta invece concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può, quindi, essere accolta.
12.3 Nello specifico, in apertura di disamina il Tribunale ha svolto un'osservazione preliminare – affermando: “Va da subito evidenziato che il confronto morfologico ex se non è sufficiente a determinare la varietà necessitando l'analisi del Dna” – che l'appellante non ha fatto oggetto di censura e che pertanto è ormai definitiva.
Costituisce, quindi, dato incontrovertibile in causa che l'eventuale accoglimento delle domande attoree avrebbe richiesto l'esame del Dna dell'uva in contestazione (di cui ai docc. 4a e 4b del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Il Tribunale poi, con riferimento all'esame del Dna fatto eseguire da (doc. Parte_1
4c), ha proseguito la disamina rilevando che in atti non vi era alcuna prova del fatto che l'uva oggetto di analisi da parte del laboratorio spagnolo (doc. 4c) fosse effettivamente quella acquistata privatamente da e oggetto di Parte_1 contestazione, e cioè quella che sostiene di avere acquistato presso un Parte_1 esercizio commerciale all'insegna Tuodi Market con etichetta riconducibile a CP_1
e che sarebbe stata della varietà protetta invece che RE (docc. 4a e 4b), Per_2 dando quindi atto che senza quella prova – senza, cioè, la prova che l'uva oggetto di contestazione fosse quella analizzata – non aveva senso indagare il resto, non potendo ritenersene comunque la contraffazione, anche se ha poi svolto considerazioni aggiuntive, affermando “che oltre a mancare la prova che sottoposto ad analisi genetica sia stato proprio quello specifico campione di uva di cui al doc. 4a di provenienza della convenuta (il che è già sufficiente al rigetto delle domanda) mancano altresì i dati puntuali relativi alle analisi dal laboratorio ( ad es il profilo genetico del campione e/o l'indicazione di quali siano i “13 microsatellite markers” esaminati) onde poterne verificare tecnicamente quantomeno ex post la correttezza del procedimento usato e delle conclusioni del laboratorio medesime essendo state effettuate le analisi senza alcun contraddittorio”.
Le domande di sono state quindi rigettate in primo grado perché non è Parte_1 stata fornita questa prova, e cioè la prova che l'uva contestata (doc. 4a e 4b) fosse in effetti proprio quella che era stato rilevato dal laboratorio corrispondere Pt_5 alla varietà NE di e quindi realizzata e commercializzata in Parte_1 violazione della privativa in titolarità dell'attrice, prova che avrebbe dovuto indubbiamente dare in quanto parte attrice, tenuta come tale a fornire un Parte_1 riscontro adeguato ed apprezzabile delle proprie affermazioni e della propria pretesa,
e non certamente la convenuta tanto più considerato che le analisi di cui si CP_1
18 discute sono state svolte da un laboratorio privato su incarico di senza Parte_1 alcun coinvolgimento, in alcuna fase, della società “accusata” dell'illecita commercializzazione.
Ebbene, l'appellante – come risulta evidente dall'esame dell'intero motivo – non ha sviluppato una specifica impugnazione di tale (decisivo) capo della sentenza, allegando e dimostrando che quel campione, dopo essere stato acquistato, era stato debitamente conservato (spiegando dove e come) e quindi trasferito a un laboratorio di analisi che lo aveva preso in carico in maniera tracciabile attribuendogli un seriale idoneo a ricondurlo in maniera univoca e certa al campione acquistato da Parte_1
e lo aveva quindi esaminato secondo criteri scientifici mediante un procedimento di analisi ricostruibile in ogni sua fase, conservando poi dei campioni ulteriormente tracciabili per l'eventuale verifica in contraddittorio con la controparte, limitando a dolersi (peraltro in maniera del tutto generica e non verificabile): a) del mancato esame della documentazione prodotta;
b) dell'irragionevolezza della imputazione a sé dell'onere di provare di non aver commesso errori nella catena di custodia del campione (in realtà neppure illustrata); c) dell'impossibilità per di negare la CP_1 corrispondenza tra l'uva oggetto dell'acquisto e quella poi esaminata avendo
[...] ammesso di aver commercializzato a appartenente alla CP_5 Parte_7 varietà NE senza aver avuto la preventiva autorizzazione (circostanza che peraltro, oltre a difettare di un adeguato riscontro, non è neppure pertinente, non potendo all'evidenza stabilirsi in base a ciò un'univoca connessione tra il campione corrispondente all'acquisto “privato” fatto, o fatto fare, da e il campione Parte_1 esaminato dal laboratorio ) (cfr. atto Parte_9
d'appello, pag. 8, 9: “[17] In primo luogo, occorre precisare come l'esponente abbia depositato, sin dal ricorso per descrizione agli atti la documentazione attestante
l'acquisto del prodotto, certamente riconducibile alla società il suo invio CP_1 presso il laboratorio e l'esame da parte del laboratorio. [18] Di fronte a Pt_5 questa documentazione, non vi è stata da parte della convenuta, prima, e delle terze chiamate, poi, alcuna prova offerta in comunicazione per dimostrare che vi sia stato un errore nella conservazione e nell'esame del prodotto. [19] È di palmare evidenza che non si può chiedere all'attrice di dimostrare di non aver commesso errori:
l'incongruenza della sentenza di prime cure risiede proprio nel richiedere all'odierna appellante di fornire una prova negativa allo scopo di ritenere assolto il proprio onere in punto catena di custodia, mentre non venga domandato alle convenute di fornire la prova delle presunte falle nella catena di custodia. Di fatto, si impone all'esponente una probatio diabolica. [20] Ma, a ben vedere, i documenti agli atti dimostrano che
19 tutte le eccezioni sollevate sono infondate in fatto e in diritto, e, dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata. [21] Ed infatti, risulta pacifico dal verbale di causa che l'Ill.mo Giudicante di primo grado ha imposto all'odierna appellante di depositare la scrittura privata di transazione con la quale il terzo chiamato rimasto contumace, Sig. ha ammesso di aver commercializzato a Controparte_5 CP_1 uva appartenente alla varietà NE senza aver avuto la preventiva autorizzazione. Ma allora, l'incongruenza, l'infondatezza, l'illogicità e la doverosa necessità di riforma della sentenza di prime cure, risultano provate proprio da quel documento che il Giudice di prime cure ha richiesto perché ritenuto rilevante”).
Si tratta, quindi, di una doglianza inammissibile, per evidente difetto di specificità, non prendendo in concreto in esame la ratio decisoria pretesamente censurata, e comunque infondata, risultando inidonea a ribaltare la statuizione dl Tribunale per cui non è stata offerta in causa alcuna prova atta dimostrare che l'uva contestata
(docc. 4a e 4b) sia stata anche solo esaminata e quindi che sia stata contraffatta
(doc. 4c).
12.4 Pur risultando decisivo il rilievo della mancata proposizione di un'efficace contestazione del predetto, cruciale, snodo argomentativo della sentenza, per completezza di disamina è opportuno analizzare anche le ulteriori censure dedotte con il motivo in esame, cominciando da quelle che attengono alla prova dell'esatta conservazione, trasporto ed esame dei campioni.
L'appellante si duole del fatto che non avrebbe potuto fornire la prova – ritenuta mancante dal tribunale in aggiunta a quanto in precedenza segnalato – che i campioni analizzati dal laboratorio privato (doc 4c) sarebbero stati correttamente conservati e trasportati e che comunque sarebbero state assunte tutte le cautele per evitare commistioni o contaminazioni varie tra campioni diversi (quelli oggetto di causa con quelli estranei). Si tratterebbe, infatti, della richiesta di una prova negativa, e addirittura “diabolica” [§ 19], per cui il Tribunale non avrebbe dovuto pretenderla dall'attrice, ma avrebbe dovuto semmai imporla ai convenuti.
La doglianza è palesemente errata. La prova richiesta, infatti, non è, né poteva essere, negativa, atteso che era chiamata semmai a fornire la prova di Parte_1 una propria condotta positiva, consistente nell'adozione di comportamenti concreti volti a tutelare la tracciabilità, e quindi la genuinità e la non contaminazione del campione, prova che, per contro, non poteva certamente essere fornita dalla convenuta, come dai terzi chiamati, rimasti del tutto estranei (per deliberata scelta di ) rispetto all'intero procedimento di acquisizione del campione, della sua Parte_1 conservazione, del suo trasferimento e della successiva analisi di laboratorio, e che
20 pertanto si sarebbero trovati a dover provare condotte e comportamenti dell'attrice e di soggetti terzi al di fuori di qualunque loro sfera di controllo.
D'altra parte, la stessa , in due procedimenti sostanzialmente analoghi a Parte_1 quello in esame (pendenti avanti al Tribunale di Milano tra , e altri Parte_1 CP_1 soggetti), quando si è trattato di formulare le istanze istruttorie si è preoccupata, non solo di argomentare in ordine alla procedura seguita per la campionatura, la conservazione, il trasporto, e più in generale le modalità/cautele adottate nelle analisi, ma di produrre letteratura scientifica sul punto e di chiedere prova per testi allo scopo di provare passo passo tutto quello che era stato fatto per garantire la regolarità del procedimento. Il confronto tra le memorie istruttorie predisposte e prodotte dalla difesa di in quei due procedimenti milanesi (prodotti dalla Parte_1 difesa di sub doc. 3 e doc. 4) e la memoria istruttoria depositata nel CP_1 procedimento di riferimento di primo grado (e cioè quello conclusosi con la sentenza qui impugnata) rende evidente la differenza circa le prove offerte dall'attrice nei diversi casi. Nel caso oggetto del presente appello non ha provato, né Parte_1 chiesto di provare, nulla – basti al riguardo leggere i due (unici) capitoli di prova sui quali avrebbe dovuto vertere la prova orale chiesta da : “1. “Dica da chi è Parte_1 stata acquistata l'uva poi commercializzata sotto altra denominazione, nonché il prezzo del prodotto in questione”; 2. “Dica le quantità acquistate, confezionate e commercializzate nonché il prezzo dei prodotti in questione” – sicchè il Tribunale, coerentemente, e di fatto in maniera per cd. “necessitata”, non ha potuto che rilevare le carenze probatorie dell'attrice e trarne le dovute conseguenze.
12.5 Sempre nell'ambito del primo motivo, prosegue sostenendo che Parte_1 comunque la prova della responsabilità di deriverebbe in maniera necessitata CP_1 dal fatto che il contumace sig. nel concludere la transazione con Controparte_5
(in atti, doc. 16 di p.a.), avrebbe ammesso la sua responsabilità, e cioè di Parte_1 avere venduto uva contraffatta a circostanza di cui il Tribunale non avrebbe CP_1 tenuto conto.
Anche sotto tale profilo l'impugnazione, oltre che inammissibile per quanto detto, è infondata.
In disparte il rilievo che le dichiarazioni confessorie del già in linea di CP_5 principio, non potrebbero avere effetti negativi nei confronti di che è terzo CP_1 rispetto al contratto transattivo raggiunto dallo stesso con , mentre nessun Parte_1 rilievo confessorio può attribuirsi alla manifestata volontà di di beneficiare CP_1 degli effetti della transazione in denegata ipotesi di condanna, sta di fatto che il non ha affatto affermato di avere venduto uva contraffatta a e CP_5 CP_1
21 soprattutto non ha detto di avere venduto a quello specifico campione di uva CP_1
(doc 4a a 4b) che ha portato ad iniziare il procedimento. È sufficiente Parte_1 leggere l'atto transattivo per rendersene conto (cfr. doc. 16 di parte attrice:
, in persona del legale Parte_10 rappresentante prò - tempore, Sig. corrente in Bakersfield, Parte_2
Truxtun Ave. Suite 200, Bakersfield California 93309 (USA) Da qui in seguito denominata " " - da una parte - E , RIVA in Parte_1 Controparte_5 P.IVA_4 persona del suo titolare firmatario, con sede legale in Rutigliano (BA), Via Raffaello
33 Da qui in seguito denominato " " , P.IVA Controparte_5 CP_11
, in persona della sua titolare firmataria, con sede legale in Rutigliano P.IVA_5
(BA), Via Mercadante 19 Da qui in seguito denominata " " CP_11 CP_12
, P.IVA in persona del suo titolare firmatario, con sede legale in
[...] P.IVA_6
Rutigliano (BA), Via Mercadante 19 Da qui in seguito denominato " Controparte_12
- dall'altra parte - Congiuntamente denominate "le Parti" PREMESSO CHE a)
[...]
è una società di diritto statunitense, titolare, ai fini del presente accordo, del Pt_1 brevetto per nuova varietà vegetale denominato NE (All. I); b) , Parte_1 ritenendo che il campione di uva di cui alle raffigurazioni fotografiche allegate alla presente scrittura (All. II), sottoposte ad analisi del DNA (Ali. III), costituissero violazione dei propri diritti di privativa ed allo scopo di avere piena contezza della violazione perpetrata a proprio danno, instaurava il procedimento di Parte_1 descrizione R.G. 4040/2017, dinanzi al Tribunale di Bari, ottenendo un ordine di descrizione inaudita altera parte (All. IV); e) L'ordine di descrizione veniva eseguito in data 4/04/2017, come da verbale che si allega sub Ali. V); d) L'ultima udienza di discussione si è tenuta il 5/07/2017. e) Nelle more, le Parti iniziavano trattative volte alla composizione bonaria della vertenza pendente. Tutto ciò premesso, le Parti, intendono comporre bonariamente la causa di cui alle vertenze e, a tal fine
CONVENGONO E Art. 1 1.1 Le Premesse e gli Allegati Controparte_13 costituiscono parte integrante e vincolante del presente Accordo. Art. 2 2.1 CP_5
, e si impegnano a non contestare in futuro
[...] CP_11 Controparte_12
i diritti di privativa di relativi ai brevetti, (Ali. I) e ne Parte_1 Per_2 Co riconoscono la validità. si impegna a non costituirsi nel Controparte_5 procedimento cautelare di cui al punto b) delle Premesse e a non presenziare alla relativa udienza dì discussione (né direttamente né tramite i propri legali). A fronte ed a condizione dell'adempimento di tale obbligatone, si impegna sin da Parte_1 ora a non richiedere a ogni ed eventuale somma egli dovesse essere Controparte_5 condannato tanto in sede cautelare quanto nel procedimento pendente a Venezia
22 (R.G. n. 867/2017) e a manlevarlo da richieste di 2.3 si CP_1 Controparte_5 impegna a non commercializzare più in futuro uve protette dai brevetti per le nuove varietà. si impegna a versare a la somma di US$ Parte_11 Parte_1
27.000,00 omnia, con il seguente piano rateale: -US$ 13.500,00 entro il 31 ottobre
2017; - US$ 13.500,00 entro il 30 novembre 2017. 2.5 si impegna Controparte_5
a versare a , quale rimborso parziale delle spese legali, l'importo di euro Parte_1
9.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui all'Ali. VII, entro il
30/09/2017, inviando copia degli ordini di bonifico allo Studio Legale Jacobacci e CP_ Associati, . Aw. Emanuela Truffo.
2.6 e si CP_11 Controparte_12 impegnano a sottoscrivere, alla data della sottoscrizione del presente accordo di transazione, il relativo contratto per la coltivazione di uva SUGRAONE allegato al CP presente accordo sub Ali. 2.7 , e Controparte_5 CP_11 CP_12
, attraverso dichiarazioni separate, che costituiscono parte integrante e
[...] vincolante del presente accordo (All. IX), forniranno a la conferma circa la Parte_1 fonte dell'uva commercializzata e la sua successiva distribuzione.
2.8 In caso di ritardato pagamento degli importi di cui ai punti 2.4 e 2.5 Le parti concordano
l'applicazione degli interessi moratori al tasso dell'8%. Art.3 3.1 A condizione dell'integrale adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 2 che precede, Parte_1 si impegna a non instaurare il giudizio di merito successivo a cautelare nei confronti né di né di né di in relazione ai Controparte_5 CP_11 Controparte_12 fatti ed ai diritti indicate nelle Premesse di cui sopra. Resta inteso che non Parte_1 eseguirà l'eventuale sentenza che sia resa a Venezia (R.G. n. 867/2017) contro
. Art.4 4.1 In caso di inadempimento di uno degli obblighi di cui Controparte_5 all'art. 2 del presente Accordo, è prevista una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e/o per ogni eventuale violazione delle obbligazioni di cui sopra. Art. 5 5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che l'adempimento delle obbligazioni di cui sopra avrà effetto solo in relazione al Procedimento e che, pertanto, sarà libera di agire per la tutela dei propri diritti nei confronti dei Parte_1 soggetti che abbiano venduto e/o comunque fornito uva SUGRAONE a CP_5
e/o e/o senza autorizzazione, così come ai
[...] CP_11 Controparte_12 successivi acquirenti di e/o e/o ”. Controparte_5 CP_11 Controparte_12
Con l'ulteriore precisazione che non risulta prodotto agli atti di causa il menzionato allegato IX).
12.6 Ugualmente irrilevante è poi il richiamo al preteso precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza n. 455/2021 del Tribunale di Genova, in tesi emessa
23 nell'ambito di una vicenda sostanzialmente analoga a quella di specie, che avrebbe riconosciuto la responsabilità di CP_1
In realtà così non è.
In disparte il rilievo che il precedente riguarda una vicenda parzialmente diversa da quella oggetto di questa causa, va sottolineato come detta sentenza non sembri affatto favorevole alla tesi attorea, come invece allegato. Difatti: a) il quel caso – a differenza del caso odierno – il si era costituito in giudizio ammettendo CP_5 espressamente di avere “camuffato” i campioni d'uva in causa, mescolando diverse varietà di uva (in piccola quantità anche di uva coperta da privativa), all'insaputa di e delle altre convenute;
b) il Tribunale, preso atto della confessione espressa CP_1 resa dal non ha potuto che inibire, per il futuro, tale condotta, nonché la CP_5 successiva vendita dell'uva protetta da privativa;
c) per il resto il Tribunale ha respinto tutte le altre domande di nei confronti di e dell'altra Parte_1 CP_1 convenuta (diversa dal , ed in particolare ha respinto: la domanda volta CP_5 all'accertamento degli atti di concorrenza sleale, ed infine (nei confronti di e CP_1 dell'altra convenuta) la domanda di risarcimento dei danni nonché di retroversione degli utili, perché non vi era né dolo ne colpa di questi ultimi. L'elemento soggettivo, infatti, afferma il Tribunale, è elemento essenziale ai fini di queste domande, ma
[...]
non ha provato alcunché sul punto. Pt_1
12.7 Infine, l'appellante si duole (a pag. 11, punto 26, dell'atto d'appello) del fatto che “l'unica vera ragione per la quale si è messa in dubbio la regolarità della custodia
è perché il campione è stato spedito”. Segue una lunga disamina di un precedente della Cassazione penale (n. 12/33584) nel quale la Corte afferma che il mancato rispetto dei parametri elaborati dall in sede di campionatura e conservazione CP_17 dei reperti non renderebbe inutilizzabili come prova i reperti medesimi, che sarebbero liberamente valutabili dal giudice. Secondo l'appellante, quindi, il Tribunale di Venezia avrebbe errato nel lamentarsi della mancata prova circa le metodologie seguite dall'attrice nell'attività di campionatura ed esame del campione in causa, anche alla luce del fatto che nel caso di specie “non sussiste alcun protocollo da seguire per la campionatura e la successiva analisi genetica”.
La sentenza di primo grado è corretta anche sul punto e va quindi respinto il tentativo di attribuire al giudice di primo grado un percorso argomentativo che in realtà non gli appartiene. Il Tribunale, infatti, ha respinto la domanda dell'attrice sulla base dell'assorbente ragione che vi non era prova circa la corrispondenza tra campione prelevato e campione esaminato, e tanto basta;
la doglianza di nulla Parte_1 aggiunge perché il resto è un “di più” nel ragionamento del Tribunale.
24 Ad ogni modo il precedente citato è stato reso in un ambito completamente diverso da quello di specie (segnatamente in sede penale) e riguarda gli standard tecnici utilizzati in vari ambiti dai laboratori di Polizia Scientifica di vari Paesi come elaborati dall (European Network Forensic Science International). La Corte, in quel caso, CP_17 concluse affermando che il mancato rispetto delle procedure rende il campione, CP_17 non senz'altro valido, ma liberamente valutabile dal giudice. Nel nostro caso, il giudice ha valutato il campione, e nel suo libero apprezzamento ha ritenuto che non vi fosse prova dell'adozione di alcuna cautela, seppur minima, per garantire la regolarità del procedimento seguito, e anche per questo ha ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda dell'attrice (fermo restando che l'aveva già respinta per l'assorbente ragione della mancata prova della corrispondenza tra campione prelevato e campione esaminato). Ed il fatto che non esistono protocolli precisi da seguire – in casi come quello in esame – non dev'essere visto come un limite, ma anzi come il segno di un'ampia libertà di azione in favore dell'attrice, la quale avrebbe potuto liberamente introdurre prove al riguardo, come d'altra parte ha fatto nei richiamati procedimenti milanesi (docc. 3 e 4), mentre qui, in primo grado, l'attrice nulla ha provato o chiesto di provare, e tanto basta per respingere anche questa tesi per cui il Tribunale avrebbe errato nel motivare la decisione.
13. Con il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto Parte_1 la perizia di parte (doc. 4c) carente in quanto sprovvista degli elementi minimi per valutare la correttezza del procedimento seguito: questo non sarebbe vero e non avrebbe potuto comunque precludere l'ammissione di una c.t.u. sul punto alla luce delle considerazioni e dei limiti della consulenza tecnica d'ufficio fissati dalle Sezioni
Unite della S.C.
Il motivo è infondato.
L'assenza di standard specifici non impedisce invero al giudice di apprezzare la bontà della relazione di parte e quindi di saggiarne la attendibilità: bene quindi ha fatto il
Tribunale ad affermare che questo apprezzamento lo ha fatto per concludere che la relazione di parte era carente di quei requisiti minimi che si sarebbe aspettato di riscontrare in un caso del genere, per evitare contestazioni di sorta circa i risultati a cui il laboratorio era pervenuto, e quindi per “verificare tecnicamente quantomeno ex post la correttezza del procedimento usato e delle conclusioni del laboratorio medesime”.
E' in questo quadro che il giudice ha ritenuto di non disporre c.t.u., e segnatamente perché:
25 a) se non vi è prova della corrispondenza tra campione prelevato (doc 4a e 4b) e campione esaminato (doc 4c) le successive analisi sarebbero state inutili, a prescindere dai risultati;
b) in aggiunta, l'assenza nell'elaborato di parte di requisiti minimi per saggiare la correttezza del procedimento seguito (il fatto che non ci siano standard prestabiliti non è un limite, ma semmai offre alla parte una libertà d'azione maggiore, come si è detto) avrebbe reso la c.t.u. inutile, perché il consulente del tribunale non avrebbe potuto compiere le sue indagini con un sufficiente grado di affidabilità.
Con l'ulteriore considerazione che il Tribunale ha respinto l'istanza di c..t.u., non tanto perché questa sarebbe stata esplorativa – donde l'inconferenza delle deduzioni svolte dall'appellante sul punto – quanto perché le indagini del consulente tecnico si sarebbero dovute concentrare a quel punto, vista la deperibilità del campione, sulle indagini compiute in precedenza dal perito di parte, per “verificare tecnicamente, quantomeno ex post, la correttezza del procedimento usato e delle conclusioni del laboratorio medesime”.
Ma se così è, allora ben si comprende che le lacune della perizia di parte rendono per ciò solo inutile una c.t.u., perché le indagini del perito del tribunale verrebbero necessariamente a scontare le mancanze e gli errori della prima, che a cascata le si trasmetterebbero inevitabilmente. Questo è il ragionamento svolto dal tribunale, nel contesto di un percorso logico condivisibile ed esente da errori.
14. Con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale l'abbia Parte_1 condannata a rifondere le spese legali anche in favore dei terzi chiamati costituiti
( ed ). Sostiene al riguardo che la chiamata in causa di queste CP_4 CP_2 società sarebbe dipesa da una scelta unilaterale di la quale sola pertanto CP_1 dovrebbe essere condannata a rifondere le spese legali inerenti alla chiamata in causa, se non altro perché è stata ad aver erroneamente identificato il CP_1 proprio fornitore, cosa che sulla base dei dati in suo possesso poteva invece correttamente fare.
14.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che in forza del principio di causazione- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dalle due società chiamate in causa dal convenuto e costituitesi in giudizio deve essere posto a carico dell'attrice poiché la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attrice, rilevando peraltro che tale principio opera anche nel caso in cui l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (v da
26 ultimo la mancata riproposizione di domande verso ) posto che egli è Pt_12 comunque obbligato in caso di soccombenza per il principio di causazione alla rifusione delle spese del terzo chiamato (v. Cass. civ. ord. 26082/2021 e Cass. civ. ord. n. 31889/2019)”.
14.2 La decisione è corretta e va confermata.
Il Tribunale ha fatto, invero, corretta applicazione dei principi di soccombenza e di causazione: la soccombenza (art. 91 c.p.c.) comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte le cui domande non sono state accolte, mentre il principio di causazione comporta che nell'individuare la parte tenuta al rimborso occorre anche stabilire quale parte ha reso necessaria tale attività, la cui spesa va ora ripagata. E se è vero che alla chiamata in causa ha provveduto CP_1 va anche detto che detta chiamata in causa si è resa necessaria a causa delle domande e delle tesi sostenute in giudizio proprio da , sicché in tanto Parte_1 ha chiamato in causa i propri fornitori, in quanto l'eventuale accoglimento CP_1 delle domande dell'attrice avrebbe comportato il diritto di ad essere CP_1 manlevata dai propri fornitori, in tesi veri responsabili (se del caso) delle condotte descritte da . Nulla può pertanto essere rimproverato al Tribunale quando Parte_1 ha deciso di condannare – le cui domande sono state respinte – alla Parte_1 refusione delle spese legali anche nei confronti dei chiamati in causa.
Il principio di causazione nella ripartizione delle spese legali è ben espresso anche dai due precedenti della S.C. richiamati proprio dal Tribunale (Cass. 21/26082 e Cass.
19/31889), principio che non è di per sé contestato dall'appellante, la quale non si duole della regola in sé, ma semmai della sua concreta applicazione. La tesi dell'appellante, infatti, è quella per cui non avrebbe correttamente CP_1 individuato il fornitore responsabile dei fatti di causa. Si tratta peraltro di una tesi erronea, per due ordini motivi, e segnatamente: a) in primo luogo perché Parte_1 ha espressamente esteso le sue domande nei confronti dei chiamati in causa, e cioè di e (salvo poi rinunciare nei confronti di quest'ultima, ma solo CP_2 CP_4 in corso di causa, dopo aver raggiunto un accordo transattivo con la medesima) riconoscendoli responsabili. Il rilievo supera ogni altra considerazione, perché
l'estensione della domanda instaura un rapporto processuale diretto tra l'attore e il chiamato in causa, il quale, a quel punto, e ove ne ricorrano i presupposti, potrà anche essere condannato direttamente in favore dell'attore e anche a prescindere dall'accoglimento della domanda di manleva del convenuto originario. Il rapporto che si instaura in tal modo tra l'attore e il chiamato in causa è lo stesso che si sarebbe instaurato in caso di originaria citazione diretta del chiamato, che assume a tutti gli
27 effetti le vesti di convenuto (al pari del ruolo assunto da nel caso di specie). CP_1
Questo supera l'applicazione del principio di causazione, per cui le spese non possono che essere liquidate solo sulla base del principio di soccombenza: la domanda di
[...]
è stata rigettata in toto e la parte deve pertanto essere condannata alla Pt_1 refusione delle spese legali di tutti i soggetti vittoriosi;
b) va in ogni caso osservato che le domande di non erano in verità limitate alla condotta che l'attrice Parte_1 ascrive al ma erano formulate in modo ben più ampio, e cioè in modo da CP_5 comprendere le condotte di qualsiasi fornitore di che avesse in ipotesi tenuto CP_1 le condotte contraffattive denunciate (nella fase cautelare, aveva Parte_1 addirittura chiesto anche l'indicazione di tutti i fornitori di . Da qui l'esigenza CP_1 di di estendere il contraddittorio ai suoi fornitori, almeno quelli principali, e CP_1 cioè quelli nei cui confronti, almeno per volume d'affari, avrebbe avuto senso una domanda di manleva.
15. Attesa la decisione assunta in merito all'appello principale, l'appello incidentale condizionato proposto da resta assorbito e parimenti tutte le ulteriori Controparte_2 questioni riproposte in questa sede dalle società appellate costituite.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono in base al principio di soccombenza e di causalità e si liquidano in dispositivo a carico della appellante Parte_1
e a favore delle società appellate costituite (
[...] Controparte_1 Controparte_2
mentre nulla è dovuto a
[...] Controparte_4 [...]
non costituitosi) con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. CP_5
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle prime due fasi (di introduzione e decisoria) e minimo per quelle successive (di trattazione e decisoria, essendosi le parti appellate nella sostanza limitate a ribadire le considerazioni già svolte nei rispettivi atti di costituzione), nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello principale a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
28 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 972/2022 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da per le ragioni di cui in Parte_1 motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 694/2022 del
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
b) condanna l'appellante società a rimborsare alle Parte_1 appellate Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
le spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per
[...] compensi, in favore di ciascuna parte, in € 8.170, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico della appellante, società
[...]
, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. Parte_1
30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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