Sentenza 16 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2019, n. 21493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21493 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2019 |
Testo completo
te SELiPlinCATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: LL CI nato il [...] ad [...] avverso l'ordinanza del 02/01/2019 del TRIBUNALE DI AREZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avv. Gianni DI SANTO, che insiste nella rinuncia al ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 2/1/2019 il Tribunale di Arezzo dichiarava inammissibile il riesame del decreto di sequestro preventivo d'urgenza disposto dal Pubblico Ministero, impugnazione proposta dall'indagato IO EL e da JO NC, legale rappresentante della Vip Car 1 s.r.l. in liquidazione, proprietaria di un immobile sito in Arezzo sottoposto a sequestro.
2. Hanno proposto ricorso IO EL e AL NC, nella suddetta qualità, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta inammissibilità del riesame. In data 13/3/2019 IO EL ha rinunciato al ricorso.
3. I ricorsi sono viziati da inammissibilità originaria per la manifesta infondatezza del motivo. La declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale del riesame è immune da censure, essendo conforme alla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321, comma 3- bis, cod. proc. pen., non è impugnabile. Si tratta, infatti, di un provvedimento avente carattere puramente provvisorio e non ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. - norma non suscettibile di interpretazione analogica, attesa la tassatività dei mezzi di impugnazione - che, come si evince dall'interpretazione letterale della disposizione, con il termine "ordinanza" intende fare chiaro riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice e non dal pubblico ministero e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l'appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro (Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv. 258936; Sez. 3, n. 49448 del 08/10/2003, Piacentini, Rv. 227996; Sez. 3, n. 47710 del 09/10/2003, Borghesi, Rv. 226703; da ultimo v. Sez. 3, n. 55368 del 06/07/2018, Gelfusa, nonché Sez. 5, n. 27165 del 27/03/2018, Ferrara, non massimate). Neppure l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal Pubblico Ministero è impugnabile (Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, Rv. 231055; Sez. 5, n. 49616 del 12/10/2016, Domeniconi, Rv. 268596). Non vi è il vuoto di tutela lamentato dalla difesa, considerato che il giudice, in base alla citata disposizione, indipendentemente dalla convalida o meno del decreto di sequestro del Pubblico Ministero, è tenuto ad emettere un proprio decreto di sequestro preventivo, che costituisce il titolo che legittima il vincolo reale esistente sul bene sequestrato. Avverso tale decreto può essere proposta richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., ed eventualmente ricorso per cassazione, come previsto dall'art. 325 del codice di rito.4-( 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di duemila euro ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/3/2019. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore Clero Messini D'Agostini re..L,L. Il Presidente Giov