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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2525 /2021
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 2.12.2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 2525/ 2021 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall' Avv. PASQUARELLA ZO, Parte_1 elett.te dom.to in CASERTA ALLA VIA CATTANEO N. 12
Appellante
E
, rappr.ta e difesa dall' Avv. ESPOSITO CORONA Controparte_1
ZO elett.te dom.ta in VIA GENERALE GIORDANO ORSINI,46 80132 NAPOLI appellata
Nonchè nei confronti di
, come in atti CP_2
Appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate -============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È fondato, e deve essere integralmente accolto, l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 72/2021, con cui il Giudice di Pace di Acerra ha dichiarato l'improponibilità ex art. 148 D.lgs. 209/2005 della domanda risarcitoria dallo stesso avanzata, sul presupposto che alla lettera di costituzione in mora in atti non fosse stata allegata l'attestazione medica comprovante l 'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, dolendosi, in particolare, della violazione ed erronea applicazione dell'art. 145 e dell'art. 148 cda.
Non si è costituita neppure in grado di appello la responsabile civile , CP_2 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Si è invece regolarmente costituita l'appellata , che resiste con le Controparte_3
argomentazioni in atti, chiedendo il rigetto del gravame.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Tanto premesso, senz'altro merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui il lamenta la violazione degli artt. 145 e 148 cda;
invero, per giurisprudenza Parte_1 consolidata, l'improponibilità della domanda non può essere fatta discendere dalla semplice mancanza dell'attestazione medica che dimostri l'avvenuta guarigione, posto che tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di adempiere ai suddetti obblighi di formulare l'offerta, eventualmente avvalendosi del potere di disporre gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, o del danno alla persona (in tal senso, Trib. Napoli n. 2261/2019; Trib. Torre Annunziata n. 1563/2016; Trib. Torino n.
1717/2013, Trib Napoli n° 5235/2020). Ed, invero, l'art. 148 comma 5, dispone: "… in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.”
Sarebbe stato pertanto onere dell'assicurazione, ritenendo in ipotesi incompleta la documentazione allegata dall'attore, richiederne la relativa integrazione, con la produzione delle certificazioni mancanti.
Sotto altro profilo, in caso di richiesta di risarcimento contenente tutti gli elementi previsti dal decreto l.vo 209/05, (e tale da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, essendo ivi descritte le circostanze di tempo e di luogo nonché la dinamica del sinistro, ed i danni lamentati mediante produzione di documentazione medica idonea alla loro descrizione), la domanda deve essere ritenuta procedibile, tanto più nelle ipotesi- come accaduto nella fattispecie in esame - in cui la compagnia di fatto ha comunque formulato offerta risarcitoria, dimostrando di essere in grado di istruire la relativa pratica.
Né ha pregio la deduzione difensiva della compagnia appellata, secondo cui, nel caso di specie, la documentazione medica inviata sarebbe stata in ogni caso inadeguata al fine di avere precisa cognizione delle condizioni di salute del , rendendo possibile liquidare solo Parte_1
il danno emerso prima della data del certificato di avvenuta guarigione. Per l'effetto, il danneggiato- ritenuta non congrua la somma liquidata- per la proposizione della nuova richiesta avrebbe dovuto offrire nuovi elementi, sino al certificato di avvenuta guarigione;
pertanto, avendo l'odierno appellante accettato l'offerta della in acconto sul Controparte_3
maggiore avere, questi avrebbe poi promosso il giudizio in assenza degli elementi formali richiesti dall'art. 148 del D.Lgs. 209/2005.
A tal proposito basti rilevare come il abbia immediatamente comunicato (cfr. Parte_1
missiva trasmessa a mezzo pec del 27 giugno 2016, allegato sub 16 produzione attorea di I° grado) che l'importo sarebbe stato trattenuto a titolo di acconto, e che avrebbe agito per l'ottenimento della somma residua, eppure, a fronte di tale richiesta, non risultano richieste di integrazione documentale da parte della compagnia ai sensi dell'art. 148 comma 5 C.d.A.
Vale dunque il principio per cui non può sussistere la denunciata improponibilità della domanda quando risulti ex actis che la compagnia ha comunque proceduto ad una valutazione e stima dei danni, attivando la procedura di definizione bonaria della lite e mettendosi così essa stessa, conseguentemente, in condizione di formulare una concreta offerta risarcitoria.
Tanto chiarito, anche nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Come è noto, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi. Ebbene, nella vicenda odierna, può dirsi raggiunta con tranquillizzante certezza la prova della verificazione del fatto storico, secondo le modalità narrate dal Parte_1
e confermate dai testi escussi, in ragione della particolare credibilità delle deposizioni testimoniali rese nel corso del primo grado, nell'ambito di un quadro probatorio per vero coerente.
Del resto, neppure la compagnia ha mai contestato la veridicità del fatto storico;
in ogni caso, le testimoni e , con dovizia di particolari, hanno confermato la Tes_1 Testimone_2
dinamica di cui alla versione attorea, precisando che, a seguito del violento impatto, il riportava le lesioni personali poi riscontrate presso il pronto soccorso dell'Ospedale Parte_1
Villa dei Fiori di Acerra, dove gli veniva diagnosticato:" trauma contusivo gamba destra ed escoriazioni braccio sinistro " con la prescrizione di terapia medica, visita specialistica e con prognosi di giorni 5.
Ne consegue che la prova testimoniale agli atti appare genuina, esauriente e convincente, oltre che coerente con le risultanze della certificazione medica e della CTU medico-legale espletata in primo grado dal Dott. il quale ha concluso affermando che“ dall'analisi Per_1 approfondita del quadro clinico e della documentazione presentata deduce che esiste il nesso di causalità tra l'evento traumatico e la sintomatologia attuale e che dall'incidente del
02.06.2016 sono derivati esiti invalidanti…” .
In particolare, l'elaborato peritale in esame, con motivazione che appare condivisibile e pertanto non censurabile, ha quantificato i danni fisici riportati dall'appellante nella misura del 3% (22 anni), con danno biologico da I.T.T. al 100% per giorni 10, danno biologico da
I.T.P. al 75% per giorni 15, e danno biologico da I.T.P. al 50% per giorni 30 .
Tenuto poi conto dei criteri di liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di
Milano, considerando la percentuale d'invalidità e l'età della vittima, il risarcimento del danno non patrimoniale omnicomprensivo va quantificato in complessivi € 5.208,11, di cui €
3.205,66 a titolo di danno biologico permanente e € 2.002,45, oltre spese documentate per €
447,25, per cui deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento, l'importo di € 5.655,36, e liquidata la differenza tra quanto dovuto e quanto già percepito a titolo di acconto, ovvero la somma di € 4.225,36 (5.655,36 – 1430,00).
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, ad un tasso medio pari al 2%, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass.
Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Non può essere invece riconosciuta la personalizzazione del danno, come richiesta in primo grado.
Non si nega che, secondo un orientamento giurisprudenziale (anche di legittimità), il danno morale può essere accertato anche facendo ricorso alle presunzioni e quantificato nella misura corrispondente al danno biologico accertato. Tuttavia, in tanto detta presunzione può, in ipotesi, operare, in quanto il danno morale sia stato sufficientemente allegato, ovvero la parte attrice abbia indicato in modo dettagliato le sofferenze soggettive derivanti dai fatti di causa, laddove, nella vicenda odierna, tale attività di allegazione è mancata del tutto, sicché ogni ulteriore domanda va disattesa.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- accoglie l'appello, e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la compagnia assicurativa in solido con il responsabile civile Controparte_3 CP_2
, al pagamento di € 4.225,36, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo, a titolo
[...] di risarcimento dei danni a persona subiti da;
Parte_1
- condanna parte appellata al pagamento in favore di , delle spese Parte_1
processuali, liquidate, per il primo grado, in € 98,00 per spese ed € 633,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, e, per il presente grado, in € 147,00 per spese ed € 1.278,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. PASQUARELLA ZO, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU.
Nola, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 2.12.2025 trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, nella causa iscritta al n. 2525/ 2021 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall' Avv. PASQUARELLA ZO, Parte_1 elett.te dom.to in CASERTA ALLA VIA CATTANEO N. 12
Appellante
E
, rappr.ta e difesa dall' Avv. ESPOSITO CORONA Controparte_1
ZO elett.te dom.ta in VIA GENERALE GIORDANO ORSINI,46 80132 NAPOLI appellata
Nonchè nei confronti di
, come in atti CP_2
Appellata contumace avente ad oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate -============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È fondato, e deve essere integralmente accolto, l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 72/2021, con cui il Giudice di Pace di Acerra ha dichiarato l'improponibilità ex art. 148 D.lgs. 209/2005 della domanda risarcitoria dallo stesso avanzata, sul presupposto che alla lettera di costituzione in mora in atti non fosse stata allegata l'attestazione medica comprovante l 'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, dolendosi, in particolare, della violazione ed erronea applicazione dell'art. 145 e dell'art. 148 cda.
Non si è costituita neppure in grado di appello la responsabile civile , CP_2 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Si è invece regolarmente costituita l'appellata , che resiste con le Controparte_3
argomentazioni in atti, chiedendo il rigetto del gravame.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Tanto premesso, senz'altro merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui il lamenta la violazione degli artt. 145 e 148 cda;
invero, per giurisprudenza Parte_1 consolidata, l'improponibilità della domanda non può essere fatta discendere dalla semplice mancanza dell'attestazione medica che dimostri l'avvenuta guarigione, posto che tale mancanza non impedisce affatto all'assicuratore di adempiere ai suddetti obblighi di formulare l'offerta, eventualmente avvalendosi del potere di disporre gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, o del danno alla persona (in tal senso, Trib. Napoli n. 2261/2019; Trib. Torre Annunziata n. 1563/2016; Trib. Torino n.
1717/2013, Trib Napoli n° 5235/2020). Ed, invero, l'art. 148 comma 5, dispone: "… in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.”
Sarebbe stato pertanto onere dell'assicurazione, ritenendo in ipotesi incompleta la documentazione allegata dall'attore, richiederne la relativa integrazione, con la produzione delle certificazioni mancanti.
Sotto altro profilo, in caso di richiesta di risarcimento contenente tutti gli elementi previsti dal decreto l.vo 209/05, (e tale da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, essendo ivi descritte le circostanze di tempo e di luogo nonché la dinamica del sinistro, ed i danni lamentati mediante produzione di documentazione medica idonea alla loro descrizione), la domanda deve essere ritenuta procedibile, tanto più nelle ipotesi- come accaduto nella fattispecie in esame - in cui la compagnia di fatto ha comunque formulato offerta risarcitoria, dimostrando di essere in grado di istruire la relativa pratica.
Né ha pregio la deduzione difensiva della compagnia appellata, secondo cui, nel caso di specie, la documentazione medica inviata sarebbe stata in ogni caso inadeguata al fine di avere precisa cognizione delle condizioni di salute del , rendendo possibile liquidare solo Parte_1
il danno emerso prima della data del certificato di avvenuta guarigione. Per l'effetto, il danneggiato- ritenuta non congrua la somma liquidata- per la proposizione della nuova richiesta avrebbe dovuto offrire nuovi elementi, sino al certificato di avvenuta guarigione;
pertanto, avendo l'odierno appellante accettato l'offerta della in acconto sul Controparte_3
maggiore avere, questi avrebbe poi promosso il giudizio in assenza degli elementi formali richiesti dall'art. 148 del D.Lgs. 209/2005.
A tal proposito basti rilevare come il abbia immediatamente comunicato (cfr. Parte_1
missiva trasmessa a mezzo pec del 27 giugno 2016, allegato sub 16 produzione attorea di I° grado) che l'importo sarebbe stato trattenuto a titolo di acconto, e che avrebbe agito per l'ottenimento della somma residua, eppure, a fronte di tale richiesta, non risultano richieste di integrazione documentale da parte della compagnia ai sensi dell'art. 148 comma 5 C.d.A.
Vale dunque il principio per cui non può sussistere la denunciata improponibilità della domanda quando risulti ex actis che la compagnia ha comunque proceduto ad una valutazione e stima dei danni, attivando la procedura di definizione bonaria della lite e mettendosi così essa stessa, conseguentemente, in condizione di formulare una concreta offerta risarcitoria.
Tanto chiarito, anche nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Come è noto, in simili fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati al predetto ed, infine, la ricorrenza dei danni medesimi. Ebbene, nella vicenda odierna, può dirsi raggiunta con tranquillizzante certezza la prova della verificazione del fatto storico, secondo le modalità narrate dal Parte_1
e confermate dai testi escussi, in ragione della particolare credibilità delle deposizioni testimoniali rese nel corso del primo grado, nell'ambito di un quadro probatorio per vero coerente.
Del resto, neppure la compagnia ha mai contestato la veridicità del fatto storico;
in ogni caso, le testimoni e , con dovizia di particolari, hanno confermato la Tes_1 Testimone_2
dinamica di cui alla versione attorea, precisando che, a seguito del violento impatto, il riportava le lesioni personali poi riscontrate presso il pronto soccorso dell'Ospedale Parte_1
Villa dei Fiori di Acerra, dove gli veniva diagnosticato:" trauma contusivo gamba destra ed escoriazioni braccio sinistro " con la prescrizione di terapia medica, visita specialistica e con prognosi di giorni 5.
Ne consegue che la prova testimoniale agli atti appare genuina, esauriente e convincente, oltre che coerente con le risultanze della certificazione medica e della CTU medico-legale espletata in primo grado dal Dott. il quale ha concluso affermando che“ dall'analisi Per_1 approfondita del quadro clinico e della documentazione presentata deduce che esiste il nesso di causalità tra l'evento traumatico e la sintomatologia attuale e che dall'incidente del
02.06.2016 sono derivati esiti invalidanti…” .
In particolare, l'elaborato peritale in esame, con motivazione che appare condivisibile e pertanto non censurabile, ha quantificato i danni fisici riportati dall'appellante nella misura del 3% (22 anni), con danno biologico da I.T.T. al 100% per giorni 10, danno biologico da
I.T.P. al 75% per giorni 15, e danno biologico da I.T.P. al 50% per giorni 30 .
Tenuto poi conto dei criteri di liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di
Milano, considerando la percentuale d'invalidità e l'età della vittima, il risarcimento del danno non patrimoniale omnicomprensivo va quantificato in complessivi € 5.208,11, di cui €
3.205,66 a titolo di danno biologico permanente e € 2.002,45, oltre spese documentate per €
447,25, per cui deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento, l'importo di € 5.655,36, e liquidata la differenza tra quanto dovuto e quanto già percepito a titolo di acconto, ovvero la somma di € 4.225,36 (5.655,36 – 1430,00).
Trattandosi di debito di valore, derivando da illecito extracontrattuale, vanno altresì riconosciuti (pur in assenza di specifica domanda. Cfr. Cass. 7.10.2005, n. 19636) gli interessi compensativi, ad un tasso medio pari al 2%, assolvendo questi ultimi ad una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, sulla somma predetta dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo, in modo da tener conto che essi decorrono su di una somma che inizialmente non era di quella entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (cfr. Cass.
Civ. nn. 20742/2004, 3871/2004).
Non può essere invece riconosciuta la personalizzazione del danno, come richiesta in primo grado.
Non si nega che, secondo un orientamento giurisprudenziale (anche di legittimità), il danno morale può essere accertato anche facendo ricorso alle presunzioni e quantificato nella misura corrispondente al danno biologico accertato. Tuttavia, in tanto detta presunzione può, in ipotesi, operare, in quanto il danno morale sia stato sufficientemente allegato, ovvero la parte attrice abbia indicato in modo dettagliato le sofferenze soggettive derivanti dai fatti di causa, laddove, nella vicenda odierna, tale attività di allegazione è mancata del tutto, sicché ogni ulteriore domanda va disattesa.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- accoglie l'appello, e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la compagnia assicurativa in solido con il responsabile civile Controparte_3 CP_2
, al pagamento di € 4.225,36, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo, a titolo
[...] di risarcimento dei danni a persona subiti da;
Parte_1
- condanna parte appellata al pagamento in favore di , delle spese Parte_1
processuali, liquidate, per il primo grado, in € 98,00 per spese ed € 633,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, e, per il presente grado, in € 147,00 per spese ed € 1.278,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. PASQUARELLA ZO, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU.
Nola, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro