CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/07/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore dott. Luisa Poppi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1935 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
nato a [...] né Monti (RE) il 26 ottobre 1965 (CF Parte_1
) residente in [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._1
Jenny GI
Contro
nata a [...] il [...] (CF ) CP_1 C.F._2
residente in Andrano (LE) via Vecchia Tricasa, con il patrocinio dell'Avv. Daniela Fracasso
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1158/2024 del 21-22 novembre 2024 del
Tribunale di Reggio Emilia.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti all'udienza del 1luglio 2025,
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso ex art. 473 bis.38, ultimo comma, c.p.c., depositato in data 7 luglio 2024,
ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza pronunciata Parte_1
dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, in data 21 giugno 2024,
con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da CP_1
volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c., l'autorizzazione ad iscrivere la loro figlia minore alla scuola secondaria di primo grado Istituto “Marco Emilio Per_1
Lepido” di Reggio Emilia o, in subordine, presso l'Istituto “Galilei” di Cavriago (RE).
A sostegno dell'opposizione, , previo accertamento della competenza Parte_1
del Tribunale di Reggio Emilia a decidere sulla iscrizione scolastica della minore
(e del fratello , una volta che quest'ultimo avrebbe concluso la scuola Per_1 CP_2
primaria), ha reiterato la richiesta, già avanzata nel giudizio a quo, di autorizzazione all'iscrizione dei minori presso la scuola secondaria di primo grado “IC Zannoni” di
Montecchio Emilia (RE) e, in subordine, nel caso di conferma della pronuncia di inammissibilità e, comunque, di accertamento della cessazione della materia del contendere adottata dal Giudice monocratico, ha chiesto la condanna della alla CP_1
rifusione delle spese di lite di entrambe le fasi.
, costituitasi con comparsa depositata in data 21 ottobre 2024, ha CP_1
eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza e per difetto di legittimazione ad agire, stante pag. 2/8 l'intervenuta cessazione della materia del contendere, e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
2- L'opposizione di è stata rigettata con la sentenza n.1158/2024 del Parte_1
22- 23 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia. Con tale sentenza il Pt_1
stato condannato al rimborso delle spese di lite in favore della;
CP_1
Il Tribunale ha, in proposito, evidenziato:
-che, al momento dell'instaurazione del procedimento, iscritto al n. 514/2024 R.G.,
nell'ambito del quale era stata pronunciata l'ordinanza opposta, era pendente dinanzi alla Corte d'appello di Bologna il procedimento di reclamo proposto dal Pt_1
avverso il decreto ex art. 337 bis e ss. c.c. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13 luglio 2023, con il quale era stato, tra l'altro, disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale era stata di conseguenza assegnata la casa familiare, ed era stato, altresì,
disciplinato il diritto di visita dei figli da parte del padre;
- che la Corte d'appello di Bologna, con decreto in data 11 giugno 2024, pronunciato a definizione del suddetto procedimento di reclamo, in parziale riforma del decreto del
Tribunale di Reggio Emilia, aveva disposto, per quanto qui di interesse, l'affidamento dei minori e al Servizio sociale per il periodo di 24 mesi, Per_1 CP_2
demandando al Servizio Sociale affidatario le «decisioni di maggiore interesse relative
all'istruzione, alle attività sportive e ricreative, alla residenza e alla salute, compreso
l'avvio del percorso di sostegno psicologico prospettato all'eventuale scelta di una
diversa residenza abituale».;
pag. 3/8 -che il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, con ordinanza ex art. 473 bis.38 c.p.c. in data 21 giugno 2024, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla , sia perché non proposto al giudice del procedimento in corso, sia CP_1
perché tutte le decisioni riguardanti l'istruzione dei minori erano state affidate, con decreto sopravvenuto reso dalla Corte di Appello di Bologna, al Servizio sociale, ed aveva compensato integralmente le spese di lite;
-che infondate erano le censure rivolte dal lla pronuncia di inammissibilità; Pt_1
-che parimenti infondato doveva considerarsi il secondo motivo di opposizione, con il quale il aveva censurato l'ordinanza opposta nella parte in cui il Giudice Pt_1
monocratico aveva ritenuto risolta la questione prospettata dalle parti, posto che ogni pronuncia di merito era preclusa dalla statuizione con la quale la Corte di Appello aveva affidato i minori al Servizio Sociale, demandando al Servizio ogni decisione riguardante l'istruzione degli stessi e, dunque, anche l'iscrizione scolastica;
-che infondata era anche la censura rivolta dal al regolamento delle spese di Pt_1
lite contenuto nella ordinanza opposta, in ragione della novità della questione riguardante l'individuazione del Giudice competente a decidere sull'istanza ex art. 473
bis. 38 c. p. c.;
- che la pronuncia di compensazione, del resto, trovava anche giustificazione nella devoluzione al Servizio Sociale di ogni decisione riguardante l'istruzione dei minori,
preclusiva di ogni provvedimento sia sulla domanda della che su quella CP_1
riconvenzionale del Pt_1
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo a Parte_1
due motivi:
pag. 4/8 a-Erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva condiviso la pronuncia, oggetto di opposizione, con la quale era stato affermato che nessuna decisione doveva essere adottata sulla propria richiesta di autorizzazione ad iscrivere i minori presso gli Istituti scolastici da esso appellante indicati;
b- erroneità del regolamento delle spese di lite operato dal primo Giudice.
Si è costituita e ha resistito all'appello, invocandone il rigetto. CP_1
Il PROCURATORE GENERALE debitamente notiziato della pendenza del procedimento.
All'udienza del 1luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3- L'appello di merita di essere senz'altro rigettato. Parte_1
Il primo motivo di impugnazione presenta, invero, i connotati della temerarietà, in quanto , pur essendogli pienamente consapevole che la Corte di Parte_1
Appello, con decreto del 16 maggio -11 giugno 2024, aveva affidato i minori Per_2
e al Servizio Sociale, con attribuzione allo stesso
[...] Persona_3
delle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, alle attività sportive e ricreative, alla residenza e alla salute, ha invocato la riforma della sentenza impugnata,
al fine di conseguire autorizzazione ad iscrivere i figli minori in Istituti scolastici indicati da esso appellante.
Appare, infatti, evidente, alla luce della incisiva limitazione della responsabilità
genitoriale operata dal decreto suddetto, che nessuna autorizzazione questa Corte possa rilasciare ai genitori, in relazione a decisioni riguardanti l'istruzione dei minori (e,
quindi, anche la scelta dell'Istituto scolastico), non avendo, ad oggi, subito modifiche la pag. 5/8 decisione in punto a responsabilità genitoriale di cui al Decreto della Corte di Appello
sopra citato.
La temerarietà dell'iniziativa giudiziale emerge, del resto, palese dalla circostanza che il ha insistito nell'appello, nonostante fosse stato rigettato ricorso per Pt_1
Cassazione avverso il citato decreto della Corte di Appello del 16 maggio -11 giugno
2024 (vedi Ordinanza della Corte di Cassazione 30 marzo-17 maggio 2025
n.13143/2025, in atti).
4- E' infondato anche il secondo motivo di appello, posto che la pronuncia di condanna del al rimborso delle spese di lite del primo grado trova fondamento nella Pt_1
integrale soccombenza dell'odierno appellante, che ha visto disattese anche le censure relative alla pronuncia di compensazione delle spese di cui all'ordinanza adottata, ex art. 473 bis. 38 c. p. c., dal Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Emilia, oggetto di opposizione definita con la sentenza in questa sede gravata. La pronuncia di compensazione delle spese di cui all'ordinanza adottata nel procedimento ex art. 473
bis.38 c. p. c. trovava, invero, fondamento, a tacer d'altro, nella reciproca soccombenza delle parti, essendo stata rigettata anche domanda del Pt_1
Il Giudice di prime cure ha, peraltro, correttamente applicato, ex DM 147/2022, per la liquidazione del compenso di avvocato, i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva e i parametri minimi per la fase di trattazione e per quella decisionale, avuto riguardo alla assenza di attività istruttoria ed alla mancata redazione di scritti conclusionali.
5- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 6/8 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato in 4.335,00 Euro per compenso di avvocato
(1.600,00 Euro per la fase di studio, 1.000,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00
Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di studio e per quella introduttiva è stato liquidato in misura inferiore a quella media ed il compenso per la fase decisionale è stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva richiesta dalla palese infondatezza dell'appello.
A spetta il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del CP_1
compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 96 comma 3 c. p. c., il stante l'evidenziata temerarietà Pt_1
dell'appello, deve essere condannato al pagamento, in favore della , della CP_1
ulteriore somma di 1.445,00 Euro, equitativamente determinata nella misura di 1/3 del compenso di avvocato liquidato.
Ai sensi dell'art. 96 comma 4 c. p. c., va condannato al pagamento, Parte_1
in favore della della somma, ritenuta congrua, di 500,00 Euro. Controparte_3
6-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'a, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un.
n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
pag. 7/8 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna al rimborso, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1
del grado, liquidate in 4.335,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Condanna , ex art. 96 comma 3 c. p. c., al pagamento, in favore Parte_1
di , della ulteriore somma di 1.445,00 Euro;
CP_1
IV- Visto l'art. 96 comma 4 c. p. c., condanna il al versamento della somma Pt_1
di 500,00 Euro alla Controparte_3
V- Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1 luglio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore dott. Luisa Poppi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1935 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
nato a [...] né Monti (RE) il 26 ottobre 1965 (CF Parte_1
) residente in [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._1
Jenny GI
Contro
nata a [...] il [...] (CF ) CP_1 C.F._2
residente in Andrano (LE) via Vecchia Tricasa, con il patrocinio dell'Avv. Daniela Fracasso
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1158/2024 del 21-22 novembre 2024 del
Tribunale di Reggio Emilia.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti all'udienza del 1luglio 2025,
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso ex art. 473 bis.38, ultimo comma, c.p.c., depositato in data 7 luglio 2024,
ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza pronunciata Parte_1
dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, in data 21 giugno 2024,
con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da CP_1
volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c., l'autorizzazione ad iscrivere la loro figlia minore alla scuola secondaria di primo grado Istituto “Marco Emilio Per_1
Lepido” di Reggio Emilia o, in subordine, presso l'Istituto “Galilei” di Cavriago (RE).
A sostegno dell'opposizione, , previo accertamento della competenza Parte_1
del Tribunale di Reggio Emilia a decidere sulla iscrizione scolastica della minore
(e del fratello , una volta che quest'ultimo avrebbe concluso la scuola Per_1 CP_2
primaria), ha reiterato la richiesta, già avanzata nel giudizio a quo, di autorizzazione all'iscrizione dei minori presso la scuola secondaria di primo grado “IC Zannoni” di
Montecchio Emilia (RE) e, in subordine, nel caso di conferma della pronuncia di inammissibilità e, comunque, di accertamento della cessazione della materia del contendere adottata dal Giudice monocratico, ha chiesto la condanna della alla CP_1
rifusione delle spese di lite di entrambe le fasi.
, costituitasi con comparsa depositata in data 21 ottobre 2024, ha CP_1
eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dei principi di sinteticità e chiarezza e per difetto di legittimazione ad agire, stante pag. 2/8 l'intervenuta cessazione della materia del contendere, e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
2- L'opposizione di è stata rigettata con la sentenza n.1158/2024 del Parte_1
22- 23 novembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia. Con tale sentenza il Pt_1
stato condannato al rimborso delle spese di lite in favore della;
CP_1
Il Tribunale ha, in proposito, evidenziato:
-che, al momento dell'instaurazione del procedimento, iscritto al n. 514/2024 R.G.,
nell'ambito del quale era stata pronunciata l'ordinanza opposta, era pendente dinanzi alla Corte d'appello di Bologna il procedimento di reclamo proposto dal Pt_1
avverso il decreto ex art. 337 bis e ss. c.c. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13 luglio 2023, con il quale era stato, tra l'altro, disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale era stata di conseguenza assegnata la casa familiare, ed era stato, altresì,
disciplinato il diritto di visita dei figli da parte del padre;
- che la Corte d'appello di Bologna, con decreto in data 11 giugno 2024, pronunciato a definizione del suddetto procedimento di reclamo, in parziale riforma del decreto del
Tribunale di Reggio Emilia, aveva disposto, per quanto qui di interesse, l'affidamento dei minori e al Servizio sociale per il periodo di 24 mesi, Per_1 CP_2
demandando al Servizio Sociale affidatario le «decisioni di maggiore interesse relative
all'istruzione, alle attività sportive e ricreative, alla residenza e alla salute, compreso
l'avvio del percorso di sostegno psicologico prospettato all'eventuale scelta di una
diversa residenza abituale».;
pag. 3/8 -che il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, con ordinanza ex art. 473 bis.38 c.p.c. in data 21 giugno 2024, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla , sia perché non proposto al giudice del procedimento in corso, sia CP_1
perché tutte le decisioni riguardanti l'istruzione dei minori erano state affidate, con decreto sopravvenuto reso dalla Corte di Appello di Bologna, al Servizio sociale, ed aveva compensato integralmente le spese di lite;
-che infondate erano le censure rivolte dal lla pronuncia di inammissibilità; Pt_1
-che parimenti infondato doveva considerarsi il secondo motivo di opposizione, con il quale il aveva censurato l'ordinanza opposta nella parte in cui il Giudice Pt_1
monocratico aveva ritenuto risolta la questione prospettata dalle parti, posto che ogni pronuncia di merito era preclusa dalla statuizione con la quale la Corte di Appello aveva affidato i minori al Servizio Sociale, demandando al Servizio ogni decisione riguardante l'istruzione degli stessi e, dunque, anche l'iscrizione scolastica;
-che infondata era anche la censura rivolta dal al regolamento delle spese di Pt_1
lite contenuto nella ordinanza opposta, in ragione della novità della questione riguardante l'individuazione del Giudice competente a decidere sull'istanza ex art. 473
bis. 38 c. p. c.;
- che la pronuncia di compensazione, del resto, trovava anche giustificazione nella devoluzione al Servizio Sociale di ogni decisione riguardante l'istruzione dei minori,
preclusiva di ogni provvedimento sia sulla domanda della che su quella CP_1
riconvenzionale del Pt_1
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , affidandolo a Parte_1
due motivi:
pag. 4/8 a-Erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva condiviso la pronuncia, oggetto di opposizione, con la quale era stato affermato che nessuna decisione doveva essere adottata sulla propria richiesta di autorizzazione ad iscrivere i minori presso gli Istituti scolastici da esso appellante indicati;
b- erroneità del regolamento delle spese di lite operato dal primo Giudice.
Si è costituita e ha resistito all'appello, invocandone il rigetto. CP_1
Il PROCURATORE GENERALE debitamente notiziato della pendenza del procedimento.
All'udienza del 1luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3- L'appello di merita di essere senz'altro rigettato. Parte_1
Il primo motivo di impugnazione presenta, invero, i connotati della temerarietà, in quanto , pur essendogli pienamente consapevole che la Corte di Parte_1
Appello, con decreto del 16 maggio -11 giugno 2024, aveva affidato i minori Per_2
e al Servizio Sociale, con attribuzione allo stesso
[...] Persona_3
delle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, alle attività sportive e ricreative, alla residenza e alla salute, ha invocato la riforma della sentenza impugnata,
al fine di conseguire autorizzazione ad iscrivere i figli minori in Istituti scolastici indicati da esso appellante.
Appare, infatti, evidente, alla luce della incisiva limitazione della responsabilità
genitoriale operata dal decreto suddetto, che nessuna autorizzazione questa Corte possa rilasciare ai genitori, in relazione a decisioni riguardanti l'istruzione dei minori (e,
quindi, anche la scelta dell'Istituto scolastico), non avendo, ad oggi, subito modifiche la pag. 5/8 decisione in punto a responsabilità genitoriale di cui al Decreto della Corte di Appello
sopra citato.
La temerarietà dell'iniziativa giudiziale emerge, del resto, palese dalla circostanza che il ha insistito nell'appello, nonostante fosse stato rigettato ricorso per Pt_1
Cassazione avverso il citato decreto della Corte di Appello del 16 maggio -11 giugno
2024 (vedi Ordinanza della Corte di Cassazione 30 marzo-17 maggio 2025
n.13143/2025, in atti).
4- E' infondato anche il secondo motivo di appello, posto che la pronuncia di condanna del al rimborso delle spese di lite del primo grado trova fondamento nella Pt_1
integrale soccombenza dell'odierno appellante, che ha visto disattese anche le censure relative alla pronuncia di compensazione delle spese di cui all'ordinanza adottata, ex art. 473 bis. 38 c. p. c., dal Giudice monocratico del Tribunale di Reggio Emilia, oggetto di opposizione definita con la sentenza in questa sede gravata. La pronuncia di compensazione delle spese di cui all'ordinanza adottata nel procedimento ex art. 473
bis.38 c. p. c. trovava, invero, fondamento, a tacer d'altro, nella reciproca soccombenza delle parti, essendo stata rigettata anche domanda del Pt_1
Il Giudice di prime cure ha, peraltro, correttamente applicato, ex DM 147/2022, per la liquidazione del compenso di avvocato, i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva e i parametri minimi per la fase di trattazione e per quella decisionale, avuto riguardo alla assenza di attività istruttoria ed alla mancata redazione di scritti conclusionali.
5- Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 6/8 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato in 4.335,00 Euro per compenso di avvocato
(1.600,00 Euro per la fase di studio, 1.000,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00
Euro per la fase decisionale).
Il compenso per la fase di studio e per quella introduttiva è stato liquidato in misura inferiore a quella media ed il compenso per la fase decisionale è stato liquidato nella misura minima, in ragione della modesta attività difensiva richiesta dalla palese infondatezza dell'appello.
A spetta il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del CP_1
compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 96 comma 3 c. p. c., il stante l'evidenziata temerarietà Pt_1
dell'appello, deve essere condannato al pagamento, in favore della , della CP_1
ulteriore somma di 1.445,00 Euro, equitativamente determinata nella misura di 1/3 del compenso di avvocato liquidato.
Ai sensi dell'art. 96 comma 4 c. p. c., va condannato al pagamento, Parte_1
in favore della della somma, ritenuta congrua, di 500,00 Euro. Controparte_3
6-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'a, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un.
n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
pag. 7/8 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna al rimborso, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1
del grado, liquidate in 4.335,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Condanna , ex art. 96 comma 3 c. p. c., al pagamento, in favore Parte_1
di , della ulteriore somma di 1.445,00 Euro;
CP_1
IV- Visto l'art. 96 comma 4 c. p. c., condanna il al versamento della somma Pt_1
di 500,00 Euro alla Controparte_3
V- Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1 luglio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 8/8