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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr.ssa Caterina Di Martino Consigliera
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 776/2019 del Tribunale di Avellino, emessa il 29-30/4/2019, iscritto al n. 2827/2019 r.g.a.c.c. pendente
TRA
(c.f. ), costituitosi in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore Avv. Vittorio D'Alessio, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Michele
Leo (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
– CP_1 NTroparte_2
AP P E L L A TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 2827/2019 R.G.AA.CC. Pag. 1 di 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Con sentenza n. 776/2019 il Tribunale di Avellino rigettava l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 1795/2009, emesso Parte_1 in favore dell' per l'importo di € 357.500 oltre accessori - sulla base di un CP_1
atto di transazione sottoscritto dalle parti, avente ad oggetto un pregresso debito del verso la società che aveva svolto il servizio di raccolta differenziata e di igiene Pt_1 urbana per conto dell'ente – condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto di Parte_1 citazione notificato il 5/6/2019, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il non poteva e non può essere considerato Parte_1 inadempiente e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di
Avellino in data 16 29.12.2009, notificato al il 15.01.2010, per Parte_1 assenza della pretesa monitoria con riferimento all'an debeatur;
2) accertare e dichiarare che le parti dell'atto di transazione (il comune di NT
e l ) avevano inteso riferire il tempo del pagamento della prima rata Parte_1 all'evento (certo) del trasferimento da parte dello Stato ai Comuni del minor gettito ICI
2008;
3) conseguentemente, condannare l' NTroparte_3
, in persona del legale rapp.te p. t., o chi per esso, al pagamento delle spese
[...]
e competenze di lite del doppio grado”.
Non si è costituita l' CP_1
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 1/4/2025, nessuna delle parti è comparsa;
la
Corte ha rinviato pertanto all'udienza del 15/4/2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che, sebbene CP_1 regolarmente citata, non si è costituita nel processo d'appello.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309
e 181 c.p.c..
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
n. 2827/2019 R.G.AA.CC. Pag. 2 di 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 776/2019 del Tribunale di Avellino emessa il 29-30/4/2019:
1. dichiara la contumacia della NTroparte_3
2. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n. 2827/2019 R.G.AA.CC. Pag. 3 di 3