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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/07/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1818/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1818/2020 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ,
[...] C.F._2 Parte_3 ( ), ( ) e C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), tutti elettivamente domiciliati in Parte_5 C.F._5 Cagliari, Via San Lucifero n. 65, presso lo studio dell'avvocato Silvio Pinna, che li rappresenta in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione;
attori contro
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( )) Controparte_2 P.IVA_2 domiciliate per legge in Cagliari, Via Dante n. 23, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che le rappresenta ex lege; convenuti conclusioni Nell'interesse degli attori:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale: previo accertamento dell'integrale posizionamento del fabbricato nell'area di proprietà degli attori di cui al Foglio 13, mappale 1099, sub. 1 e 2 e, dunque, dell'assenza di alcuna abusiva occupazione della finitima area demaniale marittima, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri
, , , e all' Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_5 Pt_4 [...]
(e/o ad alcun altro ente) a titolo di indennità per l'abusiva CP_1 occupazione dell'area demaniale di cui sopra o ad alcun altro titolo;
In via subordinata: previo accertamento della reale consistenza dello sconfinamento del fabbricato degli attori in area demaniale e dell'intervenuta prescrizione di parte delle indennità richieste, poiché riferite ad annualità ultra-quinquennali, rideterminare la minor somma dovuta dagli attori a titolo di indennità per abusiva occupazione;
In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, comprensive degli accessori di legge”. Nell'interesse dei convenuti:
“- Respingere le avverse domande;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalle Amministrazioni convenute, condannare i medesimi attori al pagamento delle indennità dovute per l'occupazione senza titolo, nella misura di € 21.648,47 risultante dalle richieste di pagamento (o della diversa misura risultante dagli
pagina 1 di 11 atti di causa) per il periodo 2000 – 31/8/2019, e delle ulteriori indennità dovute per l'occupazione successiva fino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione.
-Con vittoria di spese. In via subordinata e istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio l' Parte_3 Pt_5 Parte_4 CP_1 e la della stessa esponendo che:
[...] Controparte_2
- con atto pubblico del 7 novembre 1902, e Persona_1 Persona_2 acquistarono un appezzamento di terreno censito al vecchio catasto del 1800 del Comune di Sant'Antioco al foglio 99, fraz. Q, mappale 1300, dal quale venne stralciato il mappale oggetto di causa;
- in seguito al decesso di i figli effettuarono una divisione Persona_1 bonaria del predetto terreno suddividendolo in più lotti;
- uno dei lotti originati dalla divisione, specificamente quello identificato al Catasto al foglio 13, mappale 51, sub. a), fu assegnato a Pt_2 CP_3
il quale nel 1930 edificò il fabbricato ancora oggi esistente e per cui è
[...] causa;
- la divisione in lotti venne formalizzata con atto pubblico a rogito del Notaio del 14 settembre 1939 repertorio n. 6103; Per_3
- successivamente, in seguito al decesso di e della Persona_4 moglie sono succeduti nella titolarità dell'immobile i figli Controparte_4
e Parte_3 CP_5 Parte_4
- al decesso di , avvenuto il 21 luglio 2009, sono succeduti Persona_5 nella sua quota i figli e Parte_2 Pt_5 Parte_1
- pertanto, ad oggi, i titolari del fabbricato sono e Parte_3 Parte_4 ciascuno per la quota di 3/9, e Parte_2 Pt_5 Parte_1 ciascuno per la quota di 1/9, tutti odierni attori. Ciò rappresentato in merito alla titolarità dell'immobile, gli attori hanno ulteriormente precisato che con nota del 17 settembre 2010 l' CP_1 aveva loro contestato l'abusiva occupazione di circa 40 mq di area
[...] demaniale marittima per via dello sconfinamento di alcune porzioni del fabbricato di cui sopra e che l' aveva di conseguenza Controparte_1 preteso il pagamento delle indennità risarcitorie per l'occupazione abusiva: con nota prot. 2014/1010/ST-CA2 del 04 febbraio 2014, relativamente alle annualità dal 2000 al 2013, per l'importo di 15.202,44 euro;
con nota prot. 10487 del 12 ottobre 2017, relativamente alle annualità dal 2014 al 2017, per l'importo di 4.276,04 euro;
con nota prot. n. 8899 del 28 agosto 2019, relativamente al periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 agosto 2019, per l'importo di 2.169,99 euro. Gli attori hanno rappresentato di aver pertanto incaricato il geom. Per_6 di procedere alla ricostruzione delle vicende che avevano interessato
[...] l'immobile in contestazione e dagli accertamenti eseguiti era emerso che: a) nel 1931 il Catasto eseguì una puntuale ricognizione e misurazione dei confini, pubblici e privati, ivi comprese le aree in contestazione degli attori al fine di rettificare gli errori presenti nella Mappa di impianto;
b) in seguito ai rilievi di verifica effettuati, i funzionari tracciarono le linee di rettifica nella Canapina di sopralluogo, successivamente ratificati con Decreto Intendentizio n. 2546/561 del 3 aprile 1933; pagina 2 di 11 c) la nuova linea di rettifica corresse il posizionamento della linea di confine demaniale di diversi immobili, compreso l'immobile oggetto della odierna causa;
la predetta rettificata linea di confine demaniale fu tracciata in naturale prosecuzione rispetto al termine dell'allegato B dello stesso foglio 13, proseguendo infatti ben oltre i mappali indicati ed andando così ad incidere anche sulle aree limitrofe e, in particolare, su quella degli eredi nella Pt_4 canapina di sopralluogo, infatti, l'immobile risulta in piena aderenza all'ultimo degli immobili riportati nella mappa, e pienamente all'interno del confine demaniale;
d) al contempo venne aggiornata anche la Mappa di visura, così da consolidare la situazione rettificata;
e) nel 1939 fu istituito il nuovo catasto edilizio urbano e l'immobile, realizzato nel 1930, fu correttamente accatastato con indicazione nei moduli di accatastamento del Ministero delle Finanze della tecnica costruttiva propria di quegli anni, pietra e malta di fango, impiegata per la sua realizzazione;
f) nella verificazione periodica del catasto effettuata nel 1949 fu confermata la corrispondenza fra l'esistente e quanto riportato negli atti catastali e all'area di sedime del fabbricato fu definitivamente attribuito il mappale 2307 del foglio 13; g) con circolare n. 2 del 26 febbraio 1988 la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del Ministero delle Finanze ha operato il passaggio dalla vecchia cartografia cartacea a quella informatizzata WEGIS, aggiornata con le rettifiche operate con la richiamata revisione del 1931; h) nel 2003 è stata affidata al COGI (Consorzio Generale di Informatica) la predisposizione delle mappe catastali costiere riportanti il tracciamento del confine demaniale marittimo, le linee dividenti elaborate, tuttavia, tracciano un confine demaniale non coincidente con le procedure di delimitazione reale e consolidate nel tempo;
i) la demanialità del lungomare Colombo in Sant'Antioco è stata anche per tale ragione oggetto di plurimi contenziosi, tra questi rientra anche il procedimento svoltosi davanti al il il quale, con sentenza n. Controparte_6 231 del 30 marzo 2017 in riferimento a un immobile limitrofo a quello oggi in contestazione ed ubicato sulla medesima linea di confine demaniale, ha dichiarato l'illegittimità dell'ingiunzione di demolizione emanata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari ed avente ad oggetto una porzione del fabbricato, nonché dell'intimazione di pagamento della pure richiesta indennità di abusiva occupazione, sull'accertato presupposto dell'inesistenza di alcuno sconfinamento su aree demaniali;
i) dall'esame dello stato dei luoghi, poi, è emerso che l'immobile degli odierni attori costituisce parte integrante di un'unica schiera di edifici che si affacciano sul lungomare Colombo che rispettano il confine demaniale e non operano alcuna occupazione abusiva di area demaniale. In subordine, posto che la prima richiesta indennitaria è stata notificata il 17 settembre 2010, in riferimento al periodo 2000-2013, gli attori hanno precisato che la pretesa indennitaria dell' deve considerarsi parzialmente CP_1 prescritta in quanto, per giurisprudenza consolidata, la pretesa risarcitoria dovuta all'occupazione sine titulo di un bene demaniale è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.
pagina 3 di 11 2. Con comparsa depositata il 3 giugno 2020, si è costituita in giudizio l' , la quale ha contestato il fondamento delle domande Controparte_1 attoree deducendo che:
- in seguito a sopralluogo effettuato il 29 luglio 2010, nell'ambito di attività di vigilanza ex D.P.R. 367/1998, l' , tramite l'Ispettore Controparte_1 Demaniale della locale Direzione Regionale incaricato, ha accertato l'occupazione senza titolo dell'area demaniale marittima facente parte della maggior area distinta al Catasto Terreni del Comune di Sant'Antioco al Foglio 13, particella 5737;
- l'occupazione era determinata da una porzione di fabbricato che, estendendosi senza soluzione di continuità dalla finitima proprietà degli odierni attori, ne ha determinato l'abusivo accorpamento;
- nella medesima attività ispettiva erano stati accertati sul lungomare Colombo ulteriori sconfinamenti su area demaniale marittima da parte dei privati e della stessa Amministrazione comunale, oggi sanati con il pacifico riconoscimento della demanialità delle aree occupate, corresponsione delle indennità e richiesta di titolo concessorio;
- la convenuta aveva perciò avviato la procedura di riscossione delle indennità di occupazione previste dall'art. 1, comma 274, L. 311/2004 con la notifica delle richieste di pagamento prot. 1010 del 4 febbraio 2014 e n. 6080 del 1 luglio 2014, per il periodo 2010-2013;
- poiché le richieste di pagamento non erano state adempiute, l' CP_1 aveva proceduto alla iscrizione a ruolo dei relativi importi per il periodo 2010- 2013;
- con note del 28 agosto 2019 e del 3 settembre 2019, l'agenzia aveva contestato l'occupazione abusiva e notificato le richieste di pagamento per gli anni 2014-2017 e 2018-2019. L'Agenzia convenuta ha altresì sostenuto che:
- la superficie su cui insiste il manufatto appartiene al sin CP_1 dall'impianto delle primigenie mappe catastali, avvenuto nei primi anni del 900;
- la linea di demarcazione tra le superfici private e il demanio marittimo si trova, oggi, nella medesima posizione assunta nelle originarie mappe di impianto;
- la delimitazione demaniale è confermata sia nelle mappe digitalizzate tenute dall'Agenzia del territorio, sia in quelle del Sistema Informativo Demanio -SID-;
- tale delimitazione indica il confine tra il demanio marittimo e le proprietà private;
- il Decreto Intendentizio n. 2546/561 del 3 aprile 1933 si è limitato ad aggiornare il foglio catastale sotto l'aspetto cartografico e censuario, dando atto della esistenza del fabbricato, descrivendo una situazione di fatto, riportando l'estensione del fabbricato, evidenziando la maggiore area rispetto a quella del lotto privato;
- il predetto decreto invocato è del tutto inidoneo ad incidere sulla estensione della proprietà demaniale;
- la sentenza del TAR Sardegna n. 231/2017 non ha accertato la proprietà dell'area interessata, ma si è limitata a conoscere dei vizi del procedimento in pagina 4 di 11 ambito di una attività di sgombero (impugnazione di atto di ingiunzione di sgombero);
- non può essere dato rilievo all'attività antropica, per di più abusiva, in quanto il regime giuridico dei beni demaniali prevede che la sdemanializzazione possa avvenire unicamente mediante atto costitutivo di sclassifica;
- il mutamento della condizione dei luoghi non può incidere sul regime dei beni demaniali ove lo stesso sia il frutto di invasivi interventi di antropizzazione volti a sottrarre il bene ai pubblici usi del mare;
- le mappe di visura hanno una mera funzione descrittiva delle variazioni nel corso del tempo, mentre l'eventuale conformità urbanistica e catastale della costruzione non legittima certo l'abusiva occupazione di suoli demaniali, né modificano l'assetto della proprietà;
- l'unica cartografia ufficiale è quella rappresentata dal S.I.D. (assistita da presunzione legale di conoscenza e pubblicata negli Albi pretori dei Comuni);
- la pretesa creditoria azionata dalla Agenzia Convenuta è pertanto legittima.
2.1. Su tali premesse, la convenuta ha concluso per il rigetto delle richieste attoree e ha formulato, in via riconvenzionale, domanda di condanna degli attori al pagamento delle indennità dovute per l'occupazione sine titulo dell'area demaniale.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
4. Con note in sostituzione di udienza rispettivamente depositate in data 1 e 10 luglio 2025 le parti hanno concluso come sopra riportato.
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5. All' esito dell'istruttoria, le domande proposte dagli attori sono risultate fondate e devono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
6. Deve essere preliminarmente osservato che ogniqualvolta oggetto della lite sia l'effettiva estensione dell'area demaniale e la conseguente delimitazione di essa rispetto alle contigue proprietà private, si configura la stessa situazione di fatto alla base dell'azione di regolamento di confini, alla cui disciplina dovrà pertanto essere assoggettata la relativa cognizione. L'art. 950 c.c., al riguardo, prevede che “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”. La norma, secondo la prevalente lettura datane dalla dottrina e della giurisprudenza, delinea i caratteri del c.d. iudicium duplex, nel senso che, in tale peculiare giudizio, l'onere della prova incombe su entrambe le parti, potendo il giudice ricorrere ai fini della decisione e in assenza di altri elementi di prova, anche ai confini catastali. Nel caso dei beni demaniali, e con specifico riguardo a quelli del demanio marittimo, occorre ulteriormente tenere conto del fatto che essi devono la loro classificazione a parametri oggettivi disancorati dal mero dato catastale e legati a fattori naturali. La regola di giudizio sopra esposta, la quale già di per sé vede il ricorso alle planimetrie catastali quale extrema ratio, deve pertanto necessariamente essere coordinata con la peculiare natura dei beni demaniali, nel senso che il primo e pagina 5 di 11 più rilevante criterio da utilizzare è, non tanto quello topografico, quanto quello che valorizza la conformazione morfologica dei luoghi.
6.1. Nel caso in esame si controverte in merito ai confini tra un bene privato e la contigua area demaniale marittima, che trova la propria definizione nell'art. 28 del codice della navigazione ai sensi del quale: “fanno parte del demanio marittimo: il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”. Tale ultima norma integra il disposto dell'art. 822 c.c. ai sensi del quale “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia”. Pertanto, sono beni demaniali il lido del mare (porzione di riva a diretto contatto con le acque del mare normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie), la spiaggia (che comprende sia il tratto di terra sabbioso o ghiaioso sottoposto alle mareggiate straordinarie, sia l'arenile, tratto di terra che risulta relitto dal naturale ritrarsi delle acque del mare, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale), i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, i porti e la rade, le lagune (sia quelle vive, comunicanti almeno in parte con il mare, sia quelle morte), le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano con il mare e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Con particolare riguardo alle aree rivierasche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, indifferente la natura geografica del terreno, risultano decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie;
2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo;
3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale (da ultimo, Cass. civ., Sez. II, n. 7223/2022; n.18511/2018; vd. per alcune pronunce più risalenti, ex multis, Cass. nn. 2417/1981, 10304/2004).
6.2. Occorre ulteriormente precisare che per consolidata giurisprudenza, in tema di demanio marittimo, l'acquisto e la perdita della demanialità del bene avviene per natura, in forza della loro ontologica consistenza, senza che sia necessaria l'adozione di un apposito atto che li classifichi come tali. Pertanto, il provvedimento amministrativo che classifichi come demaniale un bene ha necessariamente natura dichiarativa e non costitutiva, in virtù della considerazione per cui se l'acquisto della demanialità deriva da un fatto naturale, un bene privo del carattere della demanialità marittima non potrebbe mutare la propria natura in forza di un atto volitivo dell'amministrazione. In altre parole, l'astratta idoneità “naturalistica” del bene al soddisfacimento delle esigenze pubbliche è requisito necessario per la sua classificazione come bene demaniale. Per questa ragione, la sola inclusione in appositi elenchi redatti dall'amministrazione o l'accatastamento come beni del demanio marittimo non pagina 6 di 11 varrebbe a far acquisire a un bene il carattere della demanialità se privo dei requisiti necessari per l'appartenenza alle categorie sopra menzionate. Se questo è vero per quanto riguarda l'acquisto della demanialità, va tuttavia precisato che nella materia in esame viene altresì in rilievo l'art. 35 cod. nav., ai sensi del quale affinché un bene venga escluso dal demanio marittimo è necessario un provvedimento espresso dell'autorità, che ne escluda la riconducibilità al soddisfacimento delle funzioni pubbliche: “Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze”. In altri termini, nel caso di demanio marittimo non è ammessa la c.d. sdemanializzazione tacita, come precisa Cass. civ., n.26655/2019: “A differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall'art. 829 c.c. - secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare". La suddetta diversità di disciplina non contrasta coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata” (vd. sul punto, per la giurisprudenza di merito, Cda Cagliari, Sez. I, n.94/2024:
“La sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire per facta concludentia, ma solo per legge o in virtù di un apposito provvedimento con costitutivo, adottato sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali in ordine alle caratteristiche naturali dell'area ed alle esigenze locali. Pertanto a tal fine non rileva il possesso del bene da parte del privato, che è dunque inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso da parte dell'ente proprietario”; o ancora, nella giurisprudenza amministrativa, da ultimo Cons. St., sez. VII, n.4760/2024) È naturale che nel caso in cui il bene, per via delle proprie caratteristiche naturali, non appartenga né sia mai appartenuto al demanio marittimo, non si pone nessuna questione in merito alla necessaria adozione di un provvedimento espresso di sdemanializzazione. Tale necessità può porsi solo nel caso in cui il bene abbia perduto la qualità di bene demaniale originariamente posseduta. Detta perdita, peraltro, deve essere conseguenza di eventi naturali e non di interventi antropici atti a modificare lo stato dei luoghi, che non potrebbero da soli valere a far perdere la qualità demaniale. Sul punto, è chiara Cass. civ., Sez. II, n.22567/2020, per la quale: “Nel demanio marittimo necessario è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale - derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli articoli 822 del Cc e 28 del codice della navigazione - permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il pagina 7 di 11 semplice fatto che un privato abbia iniziato a esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti”.
6.2. Fatte queste premesse, è allora chiaro che nel caso in esame vada innanzitutto accertata l'appartenenza del fabbricato al demanio marittimo secondo i sopracitati criteri naturalistici, ciò tanto con riguardo al presente che con riguardo alla data di edificazione. Così contestualizzato, pertanto, può trovare applicazione il principio espresso da Cass. civ., Sez. II, n. 21566/2020: “Qualora venga in discussione l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire, non solo, la originaria consistenza dei beni stessi, ma anche se eventualmente possano riscontrarsi in essi gli estremi di una sdemanializzazione tacita, ammessa per il codice civile del 1865”.
7. Prima di passare all'esame delle risultanze istruttorie, deve essere ulteriormente sottolineato un aspetto della disciplina di settore, riguardante la modalità di delimitazione del demanio marittimo. L'art. 32 cod. nav. e l'art. 58 del Regolamento dell'esecuzione del codice della navigazione prevedono che la delimitazione del demanio marittimo avvenga per mezzo di specifico verbale da redigere in contraddittorio con gli interessati. Una volta redatto, il verbale deve essere inserito nel registro delle delimitazioni, esistente presso le capitanerie di porto competenti, con attribuzione di un numero di repertorio degli atti pubblici. Successivamente l'atto è registrato, per avere data certa, e notificato agli interessati per avere efficacia inter partes. Infine, si appongono i termini con apposito verbale da registrare e trascrivere in modo da esplicare anche efficacia erga omnes.
8. Nel caso in esame, non vi è stata la determinazione del confine secondo la procedura sopra richiamata. Occorre dunque avere riguardo alla natura dei luoghi. In questa prospettiva, va evidenziato che il fabbricato per cui è causa è stato edificato negli anni '30. Davanti al fabbricato è stato realizzato il lungomare cementificato di Sant'Antioco, non esistente all'epoca della costruzione dell'immobile. In particolare, come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, la strada bitumata, che conduce al centro di Sant'Antioco e la passeggiata pedonale con aiuole a picco sulla banchina di ormeggio del porto turistico, sono entrambe di epoca successiva a quella di edificazione del fabbricato oggetto di causa. Il muro di facciata del fabbricato si trova oggi in linea alle facciate della serie di fabbricati che confinano con la strada bitumata che conduce al centro abitato di Sant'Antioco. Dalle foto aeree degli anni 1954, 1968, 1977/78, 1997, 2006/08 e 2019, si evince che il muro di confine del fabbricato si trova al confine con la Parte_6 strada bitumata.
9. Fatte queste precisazioni e seguendo le direttrici fondamentali poste in precedenza, possono essere analizzati gli esiti della ctu, dalla quale è emerso che il fabbricato non si trova né si è mai trovato in area demaniale.
pagina 8 di 11 Al fine di individuare il confine demaniale, il consulente tecnico ha analizzato le risultanze del S.I.D. (Servizio Informatico Demaniale marittimo, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), cioè la raccolta delle scritture catastali. A riguardo, occorre fin da subito sottolineare che il catasto ha natura eminentemente fiscale (Cass. civ., sez. II, n. 22339/2019), e, sebbene fra le registrazioni catastali vi siano cenni relativi alle mutazioni di proprietà dei beni censiti, queste non hanno mai valore di piena prova della proprietà. In casi di obiettiva incertezza, come già detto in precedenza, per individuare il confine tra le aree si fa riferimento alla c.d. dividente demaniale. Il consulente ha proceduto operando una sovrapposizione della mappa S.I.D. sulla mappa d'impianto originale catastale e successivamente con la mappa di visura, che altro non è che la mappa di impianto originale catastale ove vengono apportate le modifiche avvenute nel tempo. Da tali accertamenti è risultato che la dividente demaniale del lungomare di Sant'Antioco presente nella mappa d'impianto originale è più arretrata rispetto a quella presente nella mappa di visura. Lo stesso consulente tecnico ha evidenziato che nei registri catastali la dividente è stata modificata a seguito del Decreto Intendentizio n. 2546/561del 3 aprile 1933, come rilevato dalla trascrizione in bobina catastale. Pertanto, il risultato della prima verifica con la mappa d'impianto originale ha evidenziato uno sconfinamento su area demaniale di circa 40 mq, come affermato nelle difese di parte convenuta. Tale dato non risulta però dirimente, poiché come già detto in precedenza, in materia è decisiva la ricostruzione dell'evoluzione geomorfologica della zona, la quale sola può dare atto della presenza dei caratteri della demanialità marittima. Ebbene, all'esito dell'integrazione della ctu e anche attraverso l'ausilio di un esperto geologo, è emerso che l'area in contestazione non presenta e non presentava nemmeno in passato, prima dell'intervento antropico, i caratteri tipici del demanio marittimo. In particolare, al ctu è stato domandato di accertare “se l'area oggetto di (presunto) sconfinamento prima dell'edificazione avvenuta negli anni '30 presentasse i caratteri tipici dei beni appartenenti al demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra)” Il ctu, sulla base di una puntuale disamina della storia geomorfologica dei luoghi, particolarmente accurata nella descrizione della presenza di bacini idrici, del livello delle mareggiate e di fenomeni di tipo erosivo atti a modificare il litorale, ha escluso che, fin dagli anni dell'edificazione, il fabbricato insistesse su area demaniale. Il consulente ha infatti osservato che “l'area su cui sorge attualmente il fabbricato era priva di elementi geomorfologici particolari ed era priva di costruzioni” e che in particolare, nella cartografia storica di fine 1800, “non si osservano ulteriori simbologie tipiche che indichino elementi idrici o depositi palustri o costieri (stagni) dove adesso sorge il fabbricato nei luoghi adiacenti;
non si rilevano a monte curve di livello che identifichino dei compluvi in corrispondenza del tratto immediatamente sovrastante il fabbricato. La linea di costa viene riportata a ridosso del limite attuale e quindi esterno all'area di pagina 9 di 11 sedime del fabbricato. Non si evincono elementi idrici interni al settore in cui è ubicato il fabbricato e quindi si esclude che lo stesso sia stato edificato in corrispondenza di alvei fluviali o foci” (p.5). Ancora, è stato ulteriormente precisato che la conformazione dell'insenatura in cui si trova il comune di Sant'Antioco risulta per sua natura tendente alla chiusura e a una condizione lagunare, non essendo pertanto particolarmente soggetta ai fenomeni estremi o erosivi che si verificano in mare aperto, quali mareggiate o inondazioni. Ciò a maggior ragione nella specifica zona del lungomare, particolarmente riparata dalle correnti. Detta circostanza vale ad affermare, da un lato, che “considerato l'ambito interno esposto a Est, si ritiene che anche i fenomeni marini di tipo erosivo siano limitati e che pertanto il limite della costa non fosse di fatto soggetto a forte erosione”; dall'altro che non può essere accolta la tesi del ctp di parte convenuta per il quale i sedimi oggetto di causa “considerata la vicinanza al mare potrebbero essere stati in passato sommersi dalle acque ovvero interessati dalle mareggiate straordinarie”. Da ultimo, il ctu ha avuto modo di osservare che, sulla base dei rilievi cartografici, innanzitutto risulta che – come già da principio - “l'area di sedime dell'attuale fabbricato è posta all'interno dell'entroterra rispetto alla costa”; e che neppure la successiva edificazione del lungomare per come si presenta attualmente, ossia la trasformazione antropica dei luoghi, vale in alcun modo ad affermare che in precedenza la linea di costa fosse diversa dalla attuale, più vicina al fabbricato, e prendesse il posto dell'attuale strada e banchina in cemento. Ciò proprio perché a prescindere dal consolidamento del lungomare, deve ritenersi che la linea di costa risulta essere sempre stata pressappoco dove è tutt'oggi e risulta improbabile sia stata trasformata da inondazioni o simili. Anzi, precisa il ctu che, pur non avendosi conoscenza esatta delle trasformazioni operate sul lungomare nel tratto antistante il fabbricato, deve presumersi “che il livello medio del mare fosse comunque simile a quello attuale e che comunque nel tempo fosse addirittura più basso rispetto a quello attuale” (p.18). Sulla base dei puntuali accertamenti il consulente ha dunque concluso nel senso che “Dall'analisi della cartografia storica e delle ortofoto storiche non si evincono elementi idrici interni al settore in cui è ubicato il fabbricato e quindi si esclude che lo stesso sia edificato in corrispondenza di alvei fluviali o foci. Nonostante la trasformazione antropica, sulla base degli elementi cartografici storici e dell'analisi dei luoghi a contorno si esclude che il fabbricato in questione sia stato edificato in corrispondenza di lidi di mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra”. Deve quindi escludersi il contestato sconfinamento di parte dell'immobile di proprietà degli attori su area demaniale. 10. La liquidazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della materia trattata e delle difese proposte, sono liquidate secondo il regime dei medi tabellari nella misura di euro 5.077,00, oltre spese generali, accessori e spese vive. Devono essere inoltre poste definitivamente a carico dell' CP_1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
PER QUESTI MOTIVI
pagina 10 di 11 Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione: DICHIARA che il fabbricato di cui al Foglio 13, mappale 1099, sub. 1 e 2 del Comune di Sant'Antioco di proprietà di Parte_1 Parte_2
e insiste interamente in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 area privata di proprietà dei suddetti;
DICHIARA infondate la richiesta indennitaria avanzata dall' CP_1 nei confronti di
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
e in relazione all'occupazione di suolo Parte_3 Parte_4 Parte_5 demaniale;
CONDANNA la parte convenuta a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali, accessori e spese vive;
PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 19 luglio 2025
IL GIUDICE Monica Mascia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1818/2020 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ,
[...] C.F._2 Parte_3 ( ), ( ) e C.F._3 Parte_4 C.F._4
( ), tutti elettivamente domiciliati in Parte_5 C.F._5 Cagliari, Via San Lucifero n. 65, presso lo studio dell'avvocato Silvio Pinna, che li rappresenta in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione;
attori contro
( ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( )) Controparte_2 P.IVA_2 domiciliate per legge in Cagliari, Via Dante n. 23, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che le rappresenta ex lege; convenuti conclusioni Nell'interesse degli attori:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale: previo accertamento dell'integrale posizionamento del fabbricato nell'area di proprietà degli attori di cui al Foglio 13, mappale 1099, sub. 1 e 2 e, dunque, dell'assenza di alcuna abusiva occupazione della finitima area demaniale marittima, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai sigg.ri
, , , e all' Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_5 Pt_4 [...]
(e/o ad alcun altro ente) a titolo di indennità per l'abusiva CP_1 occupazione dell'area demaniale di cui sopra o ad alcun altro titolo;
In via subordinata: previo accertamento della reale consistenza dello sconfinamento del fabbricato degli attori in area demaniale e dell'intervenuta prescrizione di parte delle indennità richieste, poiché riferite ad annualità ultra-quinquennali, rideterminare la minor somma dovuta dagli attori a titolo di indennità per abusiva occupazione;
In ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, comprensive degli accessori di legge”. Nell'interesse dei convenuti:
“- Respingere le avverse domande;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalle Amministrazioni convenute, condannare i medesimi attori al pagamento delle indennità dovute per l'occupazione senza titolo, nella misura di € 21.648,47 risultante dalle richieste di pagamento (o della diversa misura risultante dagli
pagina 1 di 11 atti di causa) per il periodo 2000 – 31/8/2019, e delle ulteriori indennità dovute per l'occupazione successiva fino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione.
-Con vittoria di spese. In via subordinata e istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio l' Parte_3 Pt_5 Parte_4 CP_1 e la della stessa esponendo che:
[...] Controparte_2
- con atto pubblico del 7 novembre 1902, e Persona_1 Persona_2 acquistarono un appezzamento di terreno censito al vecchio catasto del 1800 del Comune di Sant'Antioco al foglio 99, fraz. Q, mappale 1300, dal quale venne stralciato il mappale oggetto di causa;
- in seguito al decesso di i figli effettuarono una divisione Persona_1 bonaria del predetto terreno suddividendolo in più lotti;
- uno dei lotti originati dalla divisione, specificamente quello identificato al Catasto al foglio 13, mappale 51, sub. a), fu assegnato a Pt_2 CP_3
il quale nel 1930 edificò il fabbricato ancora oggi esistente e per cui è
[...] causa;
- la divisione in lotti venne formalizzata con atto pubblico a rogito del Notaio del 14 settembre 1939 repertorio n. 6103; Per_3
- successivamente, in seguito al decesso di e della Persona_4 moglie sono succeduti nella titolarità dell'immobile i figli Controparte_4
e Parte_3 CP_5 Parte_4
- al decesso di , avvenuto il 21 luglio 2009, sono succeduti Persona_5 nella sua quota i figli e Parte_2 Pt_5 Parte_1
- pertanto, ad oggi, i titolari del fabbricato sono e Parte_3 Parte_4 ciascuno per la quota di 3/9, e Parte_2 Pt_5 Parte_1 ciascuno per la quota di 1/9, tutti odierni attori. Ciò rappresentato in merito alla titolarità dell'immobile, gli attori hanno ulteriormente precisato che con nota del 17 settembre 2010 l' CP_1 aveva loro contestato l'abusiva occupazione di circa 40 mq di area
[...] demaniale marittima per via dello sconfinamento di alcune porzioni del fabbricato di cui sopra e che l' aveva di conseguenza Controparte_1 preteso il pagamento delle indennità risarcitorie per l'occupazione abusiva: con nota prot. 2014/1010/ST-CA2 del 04 febbraio 2014, relativamente alle annualità dal 2000 al 2013, per l'importo di 15.202,44 euro;
con nota prot. 10487 del 12 ottobre 2017, relativamente alle annualità dal 2014 al 2017, per l'importo di 4.276,04 euro;
con nota prot. n. 8899 del 28 agosto 2019, relativamente al periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 agosto 2019, per l'importo di 2.169,99 euro. Gli attori hanno rappresentato di aver pertanto incaricato il geom. Per_6 di procedere alla ricostruzione delle vicende che avevano interessato
[...] l'immobile in contestazione e dagli accertamenti eseguiti era emerso che: a) nel 1931 il Catasto eseguì una puntuale ricognizione e misurazione dei confini, pubblici e privati, ivi comprese le aree in contestazione degli attori al fine di rettificare gli errori presenti nella Mappa di impianto;
b) in seguito ai rilievi di verifica effettuati, i funzionari tracciarono le linee di rettifica nella Canapina di sopralluogo, successivamente ratificati con Decreto Intendentizio n. 2546/561 del 3 aprile 1933; pagina 2 di 11 c) la nuova linea di rettifica corresse il posizionamento della linea di confine demaniale di diversi immobili, compreso l'immobile oggetto della odierna causa;
la predetta rettificata linea di confine demaniale fu tracciata in naturale prosecuzione rispetto al termine dell'allegato B dello stesso foglio 13, proseguendo infatti ben oltre i mappali indicati ed andando così ad incidere anche sulle aree limitrofe e, in particolare, su quella degli eredi nella Pt_4 canapina di sopralluogo, infatti, l'immobile risulta in piena aderenza all'ultimo degli immobili riportati nella mappa, e pienamente all'interno del confine demaniale;
d) al contempo venne aggiornata anche la Mappa di visura, così da consolidare la situazione rettificata;
e) nel 1939 fu istituito il nuovo catasto edilizio urbano e l'immobile, realizzato nel 1930, fu correttamente accatastato con indicazione nei moduli di accatastamento del Ministero delle Finanze della tecnica costruttiva propria di quegli anni, pietra e malta di fango, impiegata per la sua realizzazione;
f) nella verificazione periodica del catasto effettuata nel 1949 fu confermata la corrispondenza fra l'esistente e quanto riportato negli atti catastali e all'area di sedime del fabbricato fu definitivamente attribuito il mappale 2307 del foglio 13; g) con circolare n. 2 del 26 febbraio 1988 la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del Ministero delle Finanze ha operato il passaggio dalla vecchia cartografia cartacea a quella informatizzata WEGIS, aggiornata con le rettifiche operate con la richiamata revisione del 1931; h) nel 2003 è stata affidata al COGI (Consorzio Generale di Informatica) la predisposizione delle mappe catastali costiere riportanti il tracciamento del confine demaniale marittimo, le linee dividenti elaborate, tuttavia, tracciano un confine demaniale non coincidente con le procedure di delimitazione reale e consolidate nel tempo;
i) la demanialità del lungomare Colombo in Sant'Antioco è stata anche per tale ragione oggetto di plurimi contenziosi, tra questi rientra anche il procedimento svoltosi davanti al il il quale, con sentenza n. Controparte_6 231 del 30 marzo 2017 in riferimento a un immobile limitrofo a quello oggi in contestazione ed ubicato sulla medesima linea di confine demaniale, ha dichiarato l'illegittimità dell'ingiunzione di demolizione emanata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari ed avente ad oggetto una porzione del fabbricato, nonché dell'intimazione di pagamento della pure richiesta indennità di abusiva occupazione, sull'accertato presupposto dell'inesistenza di alcuno sconfinamento su aree demaniali;
i) dall'esame dello stato dei luoghi, poi, è emerso che l'immobile degli odierni attori costituisce parte integrante di un'unica schiera di edifici che si affacciano sul lungomare Colombo che rispettano il confine demaniale e non operano alcuna occupazione abusiva di area demaniale. In subordine, posto che la prima richiesta indennitaria è stata notificata il 17 settembre 2010, in riferimento al periodo 2000-2013, gli attori hanno precisato che la pretesa indennitaria dell' deve considerarsi parzialmente CP_1 prescritta in quanto, per giurisprudenza consolidata, la pretesa risarcitoria dovuta all'occupazione sine titulo di un bene demaniale è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.
pagina 3 di 11 2. Con comparsa depositata il 3 giugno 2020, si è costituita in giudizio l' , la quale ha contestato il fondamento delle domande Controparte_1 attoree deducendo che:
- in seguito a sopralluogo effettuato il 29 luglio 2010, nell'ambito di attività di vigilanza ex D.P.R. 367/1998, l' , tramite l'Ispettore Controparte_1 Demaniale della locale Direzione Regionale incaricato, ha accertato l'occupazione senza titolo dell'area demaniale marittima facente parte della maggior area distinta al Catasto Terreni del Comune di Sant'Antioco al Foglio 13, particella 5737;
- l'occupazione era determinata da una porzione di fabbricato che, estendendosi senza soluzione di continuità dalla finitima proprietà degli odierni attori, ne ha determinato l'abusivo accorpamento;
- nella medesima attività ispettiva erano stati accertati sul lungomare Colombo ulteriori sconfinamenti su area demaniale marittima da parte dei privati e della stessa Amministrazione comunale, oggi sanati con il pacifico riconoscimento della demanialità delle aree occupate, corresponsione delle indennità e richiesta di titolo concessorio;
- la convenuta aveva perciò avviato la procedura di riscossione delle indennità di occupazione previste dall'art. 1, comma 274, L. 311/2004 con la notifica delle richieste di pagamento prot. 1010 del 4 febbraio 2014 e n. 6080 del 1 luglio 2014, per il periodo 2010-2013;
- poiché le richieste di pagamento non erano state adempiute, l' CP_1 aveva proceduto alla iscrizione a ruolo dei relativi importi per il periodo 2010- 2013;
- con note del 28 agosto 2019 e del 3 settembre 2019, l'agenzia aveva contestato l'occupazione abusiva e notificato le richieste di pagamento per gli anni 2014-2017 e 2018-2019. L'Agenzia convenuta ha altresì sostenuto che:
- la superficie su cui insiste il manufatto appartiene al sin CP_1 dall'impianto delle primigenie mappe catastali, avvenuto nei primi anni del 900;
- la linea di demarcazione tra le superfici private e il demanio marittimo si trova, oggi, nella medesima posizione assunta nelle originarie mappe di impianto;
- la delimitazione demaniale è confermata sia nelle mappe digitalizzate tenute dall'Agenzia del territorio, sia in quelle del Sistema Informativo Demanio -SID-;
- tale delimitazione indica il confine tra il demanio marittimo e le proprietà private;
- il Decreto Intendentizio n. 2546/561 del 3 aprile 1933 si è limitato ad aggiornare il foglio catastale sotto l'aspetto cartografico e censuario, dando atto della esistenza del fabbricato, descrivendo una situazione di fatto, riportando l'estensione del fabbricato, evidenziando la maggiore area rispetto a quella del lotto privato;
- il predetto decreto invocato è del tutto inidoneo ad incidere sulla estensione della proprietà demaniale;
- la sentenza del TAR Sardegna n. 231/2017 non ha accertato la proprietà dell'area interessata, ma si è limitata a conoscere dei vizi del procedimento in pagina 4 di 11 ambito di una attività di sgombero (impugnazione di atto di ingiunzione di sgombero);
- non può essere dato rilievo all'attività antropica, per di più abusiva, in quanto il regime giuridico dei beni demaniali prevede che la sdemanializzazione possa avvenire unicamente mediante atto costitutivo di sclassifica;
- il mutamento della condizione dei luoghi non può incidere sul regime dei beni demaniali ove lo stesso sia il frutto di invasivi interventi di antropizzazione volti a sottrarre il bene ai pubblici usi del mare;
- le mappe di visura hanno una mera funzione descrittiva delle variazioni nel corso del tempo, mentre l'eventuale conformità urbanistica e catastale della costruzione non legittima certo l'abusiva occupazione di suoli demaniali, né modificano l'assetto della proprietà;
- l'unica cartografia ufficiale è quella rappresentata dal S.I.D. (assistita da presunzione legale di conoscenza e pubblicata negli Albi pretori dei Comuni);
- la pretesa creditoria azionata dalla Agenzia Convenuta è pertanto legittima.
2.1. Su tali premesse, la convenuta ha concluso per il rigetto delle richieste attoree e ha formulato, in via riconvenzionale, domanda di condanna degli attori al pagamento delle indennità dovute per l'occupazione sine titulo dell'area demaniale.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
4. Con note in sostituzione di udienza rispettivamente depositate in data 1 e 10 luglio 2025 le parti hanno concluso come sopra riportato.
******
5. All' esito dell'istruttoria, le domande proposte dagli attori sono risultate fondate e devono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
6. Deve essere preliminarmente osservato che ogniqualvolta oggetto della lite sia l'effettiva estensione dell'area demaniale e la conseguente delimitazione di essa rispetto alle contigue proprietà private, si configura la stessa situazione di fatto alla base dell'azione di regolamento di confini, alla cui disciplina dovrà pertanto essere assoggettata la relativa cognizione. L'art. 950 c.c., al riguardo, prevede che “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”. La norma, secondo la prevalente lettura datane dalla dottrina e della giurisprudenza, delinea i caratteri del c.d. iudicium duplex, nel senso che, in tale peculiare giudizio, l'onere della prova incombe su entrambe le parti, potendo il giudice ricorrere ai fini della decisione e in assenza di altri elementi di prova, anche ai confini catastali. Nel caso dei beni demaniali, e con specifico riguardo a quelli del demanio marittimo, occorre ulteriormente tenere conto del fatto che essi devono la loro classificazione a parametri oggettivi disancorati dal mero dato catastale e legati a fattori naturali. La regola di giudizio sopra esposta, la quale già di per sé vede il ricorso alle planimetrie catastali quale extrema ratio, deve pertanto necessariamente essere coordinata con la peculiare natura dei beni demaniali, nel senso che il primo e pagina 5 di 11 più rilevante criterio da utilizzare è, non tanto quello topografico, quanto quello che valorizza la conformazione morfologica dei luoghi.
6.1. Nel caso in esame si controverte in merito ai confini tra un bene privato e la contigua area demaniale marittima, che trova la propria definizione nell'art. 28 del codice della navigazione ai sensi del quale: “fanno parte del demanio marittimo: il lido, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”. Tale ultima norma integra il disposto dell'art. 822 c.c. ai sensi del quale “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia”. Pertanto, sono beni demaniali il lido del mare (porzione di riva a diretto contatto con le acque del mare normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie), la spiaggia (che comprende sia il tratto di terra sabbioso o ghiaioso sottoposto alle mareggiate straordinarie, sia l'arenile, tratto di terra che risulta relitto dal naturale ritrarsi delle acque del mare, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale), i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, i porti e la rade, le lagune (sia quelle vive, comunicanti almeno in parte con il mare, sia quelle morte), le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano con il mare e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Con particolare riguardo alle aree rivierasche, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, indifferente la natura geografica del terreno, risultano decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie;
2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo;
3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale (da ultimo, Cass. civ., Sez. II, n. 7223/2022; n.18511/2018; vd. per alcune pronunce più risalenti, ex multis, Cass. nn. 2417/1981, 10304/2004).
6.2. Occorre ulteriormente precisare che per consolidata giurisprudenza, in tema di demanio marittimo, l'acquisto e la perdita della demanialità del bene avviene per natura, in forza della loro ontologica consistenza, senza che sia necessaria l'adozione di un apposito atto che li classifichi come tali. Pertanto, il provvedimento amministrativo che classifichi come demaniale un bene ha necessariamente natura dichiarativa e non costitutiva, in virtù della considerazione per cui se l'acquisto della demanialità deriva da un fatto naturale, un bene privo del carattere della demanialità marittima non potrebbe mutare la propria natura in forza di un atto volitivo dell'amministrazione. In altre parole, l'astratta idoneità “naturalistica” del bene al soddisfacimento delle esigenze pubbliche è requisito necessario per la sua classificazione come bene demaniale. Per questa ragione, la sola inclusione in appositi elenchi redatti dall'amministrazione o l'accatastamento come beni del demanio marittimo non pagina 6 di 11 varrebbe a far acquisire a un bene il carattere della demanialità se privo dei requisiti necessari per l'appartenenza alle categorie sopra menzionate. Se questo è vero per quanto riguarda l'acquisto della demanialità, va tuttavia precisato che nella materia in esame viene altresì in rilievo l'art. 35 cod. nav., ai sensi del quale affinché un bene venga escluso dal demanio marittimo è necessario un provvedimento espresso dell'autorità, che ne escluda la riconducibilità al soddisfacimento delle funzioni pubbliche: “Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze”. In altri termini, nel caso di demanio marittimo non è ammessa la c.d. sdemanializzazione tacita, come precisa Cass. civ., n.26655/2019: “A differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall'art. 829 c.c. - secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare". La suddetta diversità di disciplina non contrasta coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost., stante, rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia della proprietà pubblica rispetto alla privata” (vd. sul punto, per la giurisprudenza di merito, Cda Cagliari, Sez. I, n.94/2024:
“La sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire per facta concludentia, ma solo per legge o in virtù di un apposito provvedimento con costitutivo, adottato sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali in ordine alle caratteristiche naturali dell'area ed alle esigenze locali. Pertanto a tal fine non rileva il possesso del bene da parte del privato, che è dunque inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso da parte dell'ente proprietario”; o ancora, nella giurisprudenza amministrativa, da ultimo Cons. St., sez. VII, n.4760/2024) È naturale che nel caso in cui il bene, per via delle proprie caratteristiche naturali, non appartenga né sia mai appartenuto al demanio marittimo, non si pone nessuna questione in merito alla necessaria adozione di un provvedimento espresso di sdemanializzazione. Tale necessità può porsi solo nel caso in cui il bene abbia perduto la qualità di bene demaniale originariamente posseduta. Detta perdita, peraltro, deve essere conseguenza di eventi naturali e non di interventi antropici atti a modificare lo stato dei luoghi, che non potrebbero da soli valere a far perdere la qualità demaniale. Sul punto, è chiara Cass. civ., Sez. II, n.22567/2020, per la quale: “Nel demanio marittimo necessario è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l'arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale - derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli articoli 822 del Cc e 28 del codice della navigazione - permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il pagina 7 di 11 semplice fatto che un privato abbia iniziato a esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti”.
6.2. Fatte queste premesse, è allora chiaro che nel caso in esame vada innanzitutto accertata l'appartenenza del fabbricato al demanio marittimo secondo i sopracitati criteri naturalistici, ciò tanto con riguardo al presente che con riguardo alla data di edificazione. Così contestualizzato, pertanto, può trovare applicazione il principio espresso da Cass. civ., Sez. II, n. 21566/2020: “Qualora venga in discussione l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire, non solo, la originaria consistenza dei beni stessi, ma anche se eventualmente possano riscontrarsi in essi gli estremi di una sdemanializzazione tacita, ammessa per il codice civile del 1865”.
7. Prima di passare all'esame delle risultanze istruttorie, deve essere ulteriormente sottolineato un aspetto della disciplina di settore, riguardante la modalità di delimitazione del demanio marittimo. L'art. 32 cod. nav. e l'art. 58 del Regolamento dell'esecuzione del codice della navigazione prevedono che la delimitazione del demanio marittimo avvenga per mezzo di specifico verbale da redigere in contraddittorio con gli interessati. Una volta redatto, il verbale deve essere inserito nel registro delle delimitazioni, esistente presso le capitanerie di porto competenti, con attribuzione di un numero di repertorio degli atti pubblici. Successivamente l'atto è registrato, per avere data certa, e notificato agli interessati per avere efficacia inter partes. Infine, si appongono i termini con apposito verbale da registrare e trascrivere in modo da esplicare anche efficacia erga omnes.
8. Nel caso in esame, non vi è stata la determinazione del confine secondo la procedura sopra richiamata. Occorre dunque avere riguardo alla natura dei luoghi. In questa prospettiva, va evidenziato che il fabbricato per cui è causa è stato edificato negli anni '30. Davanti al fabbricato è stato realizzato il lungomare cementificato di Sant'Antioco, non esistente all'epoca della costruzione dell'immobile. In particolare, come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, la strada bitumata, che conduce al centro di Sant'Antioco e la passeggiata pedonale con aiuole a picco sulla banchina di ormeggio del porto turistico, sono entrambe di epoca successiva a quella di edificazione del fabbricato oggetto di causa. Il muro di facciata del fabbricato si trova oggi in linea alle facciate della serie di fabbricati che confinano con la strada bitumata che conduce al centro abitato di Sant'Antioco. Dalle foto aeree degli anni 1954, 1968, 1977/78, 1997, 2006/08 e 2019, si evince che il muro di confine del fabbricato si trova al confine con la Parte_6 strada bitumata.
9. Fatte queste precisazioni e seguendo le direttrici fondamentali poste in precedenza, possono essere analizzati gli esiti della ctu, dalla quale è emerso che il fabbricato non si trova né si è mai trovato in area demaniale.
pagina 8 di 11 Al fine di individuare il confine demaniale, il consulente tecnico ha analizzato le risultanze del S.I.D. (Servizio Informatico Demaniale marittimo, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), cioè la raccolta delle scritture catastali. A riguardo, occorre fin da subito sottolineare che il catasto ha natura eminentemente fiscale (Cass. civ., sez. II, n. 22339/2019), e, sebbene fra le registrazioni catastali vi siano cenni relativi alle mutazioni di proprietà dei beni censiti, queste non hanno mai valore di piena prova della proprietà. In casi di obiettiva incertezza, come già detto in precedenza, per individuare il confine tra le aree si fa riferimento alla c.d. dividente demaniale. Il consulente ha proceduto operando una sovrapposizione della mappa S.I.D. sulla mappa d'impianto originale catastale e successivamente con la mappa di visura, che altro non è che la mappa di impianto originale catastale ove vengono apportate le modifiche avvenute nel tempo. Da tali accertamenti è risultato che la dividente demaniale del lungomare di Sant'Antioco presente nella mappa d'impianto originale è più arretrata rispetto a quella presente nella mappa di visura. Lo stesso consulente tecnico ha evidenziato che nei registri catastali la dividente è stata modificata a seguito del Decreto Intendentizio n. 2546/561del 3 aprile 1933, come rilevato dalla trascrizione in bobina catastale. Pertanto, il risultato della prima verifica con la mappa d'impianto originale ha evidenziato uno sconfinamento su area demaniale di circa 40 mq, come affermato nelle difese di parte convenuta. Tale dato non risulta però dirimente, poiché come già detto in precedenza, in materia è decisiva la ricostruzione dell'evoluzione geomorfologica della zona, la quale sola può dare atto della presenza dei caratteri della demanialità marittima. Ebbene, all'esito dell'integrazione della ctu e anche attraverso l'ausilio di un esperto geologo, è emerso che l'area in contestazione non presenta e non presentava nemmeno in passato, prima dell'intervento antropico, i caratteri tipici del demanio marittimo. In particolare, al ctu è stato domandato di accertare “se l'area oggetto di (presunto) sconfinamento prima dell'edificazione avvenuta negli anni '30 presentasse i caratteri tipici dei beni appartenenti al demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra)” Il ctu, sulla base di una puntuale disamina della storia geomorfologica dei luoghi, particolarmente accurata nella descrizione della presenza di bacini idrici, del livello delle mareggiate e di fenomeni di tipo erosivo atti a modificare il litorale, ha escluso che, fin dagli anni dell'edificazione, il fabbricato insistesse su area demaniale. Il consulente ha infatti osservato che “l'area su cui sorge attualmente il fabbricato era priva di elementi geomorfologici particolari ed era priva di costruzioni” e che in particolare, nella cartografia storica di fine 1800, “non si osservano ulteriori simbologie tipiche che indichino elementi idrici o depositi palustri o costieri (stagni) dove adesso sorge il fabbricato nei luoghi adiacenti;
non si rilevano a monte curve di livello che identifichino dei compluvi in corrispondenza del tratto immediatamente sovrastante il fabbricato. La linea di costa viene riportata a ridosso del limite attuale e quindi esterno all'area di pagina 9 di 11 sedime del fabbricato. Non si evincono elementi idrici interni al settore in cui è ubicato il fabbricato e quindi si esclude che lo stesso sia stato edificato in corrispondenza di alvei fluviali o foci” (p.5). Ancora, è stato ulteriormente precisato che la conformazione dell'insenatura in cui si trova il comune di Sant'Antioco risulta per sua natura tendente alla chiusura e a una condizione lagunare, non essendo pertanto particolarmente soggetta ai fenomeni estremi o erosivi che si verificano in mare aperto, quali mareggiate o inondazioni. Ciò a maggior ragione nella specifica zona del lungomare, particolarmente riparata dalle correnti. Detta circostanza vale ad affermare, da un lato, che “considerato l'ambito interno esposto a Est, si ritiene che anche i fenomeni marini di tipo erosivo siano limitati e che pertanto il limite della costa non fosse di fatto soggetto a forte erosione”; dall'altro che non può essere accolta la tesi del ctp di parte convenuta per il quale i sedimi oggetto di causa “considerata la vicinanza al mare potrebbero essere stati in passato sommersi dalle acque ovvero interessati dalle mareggiate straordinarie”. Da ultimo, il ctu ha avuto modo di osservare che, sulla base dei rilievi cartografici, innanzitutto risulta che – come già da principio - “l'area di sedime dell'attuale fabbricato è posta all'interno dell'entroterra rispetto alla costa”; e che neppure la successiva edificazione del lungomare per come si presenta attualmente, ossia la trasformazione antropica dei luoghi, vale in alcun modo ad affermare che in precedenza la linea di costa fosse diversa dalla attuale, più vicina al fabbricato, e prendesse il posto dell'attuale strada e banchina in cemento. Ciò proprio perché a prescindere dal consolidamento del lungomare, deve ritenersi che la linea di costa risulta essere sempre stata pressappoco dove è tutt'oggi e risulta improbabile sia stata trasformata da inondazioni o simili. Anzi, precisa il ctu che, pur non avendosi conoscenza esatta delle trasformazioni operate sul lungomare nel tratto antistante il fabbricato, deve presumersi “che il livello medio del mare fosse comunque simile a quello attuale e che comunque nel tempo fosse addirittura più basso rispetto a quello attuale” (p.18). Sulla base dei puntuali accertamenti il consulente ha dunque concluso nel senso che “Dall'analisi della cartografia storica e delle ortofoto storiche non si evincono elementi idrici interni al settore in cui è ubicato il fabbricato e quindi si esclude che lo stesso sia edificato in corrispondenza di alvei fluviali o foci. Nonostante la trasformazione antropica, sulla base degli elementi cartografici storici e dell'analisi dei luoghi a contorno si esclude che il fabbricato in questione sia stato edificato in corrispondenza di lidi di mare, spiaggia, fiumi, torrenti, laghi, porti, rade, lagune, foci di fiumi e bacini di acqua salsa o salmastra”. Deve quindi escludersi il contestato sconfinamento di parte dell'immobile di proprietà degli attori su area demaniale. 10. La liquidazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della materia trattata e delle difese proposte, sono liquidate secondo il regime dei medi tabellari nella misura di euro 5.077,00, oltre spese generali, accessori e spese vive. Devono essere inoltre poste definitivamente a carico dell' CP_1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
PER QUESTI MOTIVI
pagina 10 di 11 Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda o eccezione: DICHIARA che il fabbricato di cui al Foglio 13, mappale 1099, sub. 1 e 2 del Comune di Sant'Antioco di proprietà di Parte_1 Parte_2
e insiste interamente in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 area privata di proprietà dei suddetti;
DICHIARA infondate la richiesta indennitaria avanzata dall' CP_1 nei confronti di
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
e in relazione all'occupazione di suolo Parte_3 Parte_4 Parte_5 demaniale;
CONDANNA la parte convenuta a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre spese generali, accessori e spese vive;
PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 19 luglio 2025
IL GIUDICE Monica Mascia
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