Art. 2.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il funzionamento delle mense provvede, a proprio carico:
a) a concedere in uso idonei locali sia per la cucina che per il refettorio;
b) alle spese per la dotazione ed il rinnovamento delle attrezzature e dei materiali per il funzionamento delle cucine e dei refettori;
c) alla somministrazione del combustibile e dell'energia elettrica o termica;
d) a fornire il personale occorrente per il funzionamento delle cucine e dei refettori, cui saranno corrisposte le stesse competenze spettanti al personale addetto agli altri servizi;
e) al trasporto dei generi alimentari e delle vivande.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il funzionamento delle mense provvede, a proprio carico:
a) a concedere in uso idonei locali sia per la cucina che per il refettorio;
b) alle spese per la dotazione ed il rinnovamento delle attrezzature e dei materiali per il funzionamento delle cucine e dei refettori;
c) alla somministrazione del combustibile e dell'energia elettrica o termica;
d) a fornire il personale occorrente per il funzionamento delle cucine e dei refettori, cui saranno corrisposte le stesse competenze spettanti al personale addetto agli altri servizi;
e) al trasporto dei generi alimentari e delle vivande.