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Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2023, n. 6419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6419 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14625/2022 R.G. proposto da: RZ CE, rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Modesto Maria Rossi, elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Cavour n.17, presso l’avv. Angelo Petrone. – ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza n.35983/2021 della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, pubblicata in data 22 novembre 2021 e non notificata. tributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 6419 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA Data pubblicazione: 03/03/2023 r.g. n.14625/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro 2 Letta la memoria depositata da parte contribuente. Lette le conclusioni scritte del P.G., Stefano Visonà, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso in revocazione. Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Giudicepietro. FATTI DI CAUSA 1. CE RZ ha proposto, con due motivi, ricorso in revocazione contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.35983/2021 della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, pubblicata in data 22 novembre 2021 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso la sentenza della C.t.r. della Campania n.6512/49/16 del 7 luglio 2016. 2. Il P.G., Stefano Visonà, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denunzia l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto fondata su di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, ex art.395, n.4, cod. proc. civ., in relazione all’art.391 bis cod. proc. civ. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento posto a base della cartella di pagamento si riferisse alla persona del ricorrente e non esclusivamente alla società Aeffemedia s.r.l. Invero, l’avviso di accertamento si riferiva alle maggiori Ires, Irap ed Iva dovute dalla società, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2006. Tale avviso di accertamento era stato notificato ad RZ LO e CE, in qualità di amministratori di fatto della società, tanto che l’impugnazione proposta da questi ultimi aveva riguardato unicamente il profilo della notifica dell’avviso di accertamento, ai fini di escluderne r.g. n.14625/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro 3 la validità nei confronti della società, che non aveva avuto la notifica dell’atto impositivo a mezzo del proprio rappresentate legale. La decisione impugnata in revocazione, secondo il ricorrente, si fonderebbe sull’erronea supposizione che l’avviso di accertamento fosse stato emanato congiuntamente nei confronti della società e dei soci ed amministratori di fatto, mentre questi ultimi non erano destinatari della pretesa fiscale relativa alle imposte dovute dalla società. Tale assunto sarebbe stato riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n.34170/2019, che, nell’ambito del processo di impugnazione dell’avviso di accertamento da parte di LO RZ, aveva riconosciuto che quest’ultimo non poteva rispondere dei debiti tributari della società in qualità di socio, né poteva subire le sanzioni in qualità di amministratore di fatto, perché sia i debiti che le sanzioni ricadevano unicamente sulla società. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto fondata su di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, ex art.395, n.4, cod. proc. civ., in relazione all’art.391 bis cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione di giudicato, formatosi nel giudizio di impugnazione di una precedente cartella di pagamento del tutto analoga a quella in oggetto, sostenendo il divieto, nel giudizio di legittimità, di allegazione di nuova documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza, divenuta definitiva nel corso del precedente grado di giudizio. Il ricorrente ritiene, dunque, che la Corte non si sarebbe avveduta del fatto che il contribuente aveva prodotto la sentenza, di cui invocava l’efficacia di giudicato, nel giudizio di appello, manifestando in tal modo la sua volontà inequivoca di avvalersene. r.g. n.14625/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro 4 2.1. Il primo motivo è inammissibile. La Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto che fossero inammissibili le doglianze del contribuente che riguardavano l’avviso di accertamento propedeutico e non i vizi propri della cartella. Ciò in quanto la cartella di pagamento impugnata si riferiva all'avviso di accertamento nr. REE030100051/09 per l'anno di imposta 2006, intestato alla società Aeffemedia s.r.l ed ai fratelli RZ in qualità di amministratori di fatto. Entrambi gli amministratori avevano impugnato l'avviso di accertamento dal quale scaturiva la cartella e la C.t.p. di Napoli aveva rigettato i ricorsi, con sentenze confermate dalla C.t.r. della Campania, che rigettava gli appelli dei fratelli RZ con sentenze 639/49/2015 (per RZ LO) e 1637/49/15 (per RZ CE). Solo RZ LO aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, accolto dalla Corte. RZ CE, invece, non aveva impugnato la sentenza di appello, che era diventata definitiva. Il ruolo e la cartella, oggetto del presente giudizio, prendono origine e fondamento dalle sentenze della C.t.r. della Campania, favorevoli all'Agenzia, ed inerenti all'avviso di accertamento per l'anno 2006, intestato alla società AEFFEMEDIA s.r.l. ed ai ricorrenti in qualità di amministratori di fatto e coobbligati solidali. Pertanto, sia la C.t.r. della Campania, sia questa Corte, con la sentenza oggetto del presente ricorso, hanno ritenuto inammissibili le doglianze del contribuente in relazione al titolo della sua responsabilità, non più in discussione con il passaggio in giudicato della sentenza di appello a lui sfavorevole. Diventa, dunque, irrilevante ogni doglianza relativa all’erronea interpretazione dell’atto impositivo, dovendosi ricollegare l’emissione della cartella di pagamento alla sentenza di appello emessa nel giudizio r.g. n.14625/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro 5 di impugnazione dell’avviso di accertamento e sfavorevole al ricorrente. Non ricorrono nella specie i requisiti richiesti per la revocazione, poiché l’errore dedotto dal ricorrente non sarebbe rilevante ai fini della decisione e, comunque, si riferiva ad una questione controversa, già oggetto di esame da parte dei giudici di appello e, successivamente, della Cassazione. Invero, <<ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della corte di cassazione dall'art. 391-bis rientra fra i requisiti necessari revocazione che il fatto oggetto supposizione esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;
pertanto, è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti causa formato discussione e consequenziale pronuncia seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice>> (Cass. n. 9527/2019). 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Invero, nella sentenza impugnata per revocazione si afferma che il giudicato dedotto dal ricorrente si era formato prima della pronuncia della sentenza di appello, pertanto non poteva essere eccepito per la prima volta nel giudizio di cassazione, stante il divieto di cui all’art.372 cod. proc. civ. Inoltre, la Corte rileva che il divieto dell’art.372 citato preclude anche l’allegazione per la prima volta in cassazione della nuova documentazione, attestante il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, il motivo di revocazione, come formulato, non denunzia un errore di fatto revocatorio, in quanto il ricorrente, che afferma di aver prodotto la sentenza, di cui invoca l’efficacia vincolante, già nel corso del giudizio di appello, non ha contestato di aver depositato r.g. n.14625/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro 6 l’attestazione del passaggio in giudicato per la prima volta nel giudizio di cassazione. La mancata produzione dell’attestazione del passaggio in giudicato nel giudizio di appello aveva reso impossibile il rilievo (d’ufficio o su eccezione) dell’eventuale giudicato da parte del giudice di seconde cure, in quanto non ve ne era l’evidenza negli atti di causa;
inoltre, l’eccezione di giudicato non poteva essere sollevata tardivamente nel giudizio di legittimità, sulla base della documentazione prodotta per la prima volta in cassazione. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 18.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2023.
pertanto, è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti causa formato discussione e consequenziale pronuncia seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice>> (Cass. n. 9527/2019). 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Invero, nella sentenza impugnata per revocazione si afferma che il giudicato dedotto dal ricorrente si era formato prima della pronuncia della sentenza di appello, pertanto non poteva essere eccepito per la prima volta nel giudizio di cassazione, stante il divieto di cui all’art.372 cod. proc. civ. Inoltre, la Corte rileva che il divieto dell’art.372 citato preclude anche l’allegazione per la prima volta in cassazione della nuova documentazione, attestante il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, il motivo di revocazione, come formulato, non denunzia un errore di fatto revocatorio, in quanto il ricorrente, che afferma di aver prodotto la sentenza, di cui invoca l’efficacia vincolante, già nel corso del giudizio di appello, non ha contestato di aver depositato r.g. n.14625/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro 6 l’attestazione del passaggio in giudicato per la prima volta nel giudizio di cassazione. La mancata produzione dell’attestazione del passaggio in giudicato nel giudizio di appello aveva reso impossibile il rilievo (d’ufficio o su eccezione) dell’eventuale giudicato da parte del giudice di seconde cure, in quanto non ve ne era l’evidenza negli atti di causa;
inoltre, l’eccezione di giudicato non poteva essere sollevata tardivamente nel giudizio di legittimità, sulla base della documentazione prodotta per la prima volta in cassazione. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 18.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2023.