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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 509 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Copertino alla Via C. Battisti n.
124, presso lo studio dell'avv. Giuliana Petito, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Taranto alla Via Puglie n. 102, presso lo studio dell'avv. Rosario Levato
- APPELLATO -
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dagli avv.ti Antonio Andriulli e Francesco Certomà, in virtù di procura generale alle liti,
in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell' , CP_2
- APPELLATO – Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1290/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva l'opposizione promossa da nei confronti di Parte_2
e di , avverso l'intimazione di pagamento n. CP_2 Controparte_3
014.2017.9016704191, notificata da in data Controparte_3
15.11.2017 - volta alla declaratoria, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, commi da 537 a 544, Legge 228/2012, di annullamento dei crediti contributivi IVS/OTD dovuti per gli anni 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, afferenti l'avviso di addebito, ivi richiamato, n. 314.2012.0005872213 di €. 18.101,17, notificato il
10.12.2012, con conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta - e dichiarava non dovute le somme richieste. Condannava i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello Parte_3
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
CP_ Si costituiva l chiedendo l'accoglimento del gravame proposto da
[...]
con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi Parte_3
del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva . Parte_2
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo,
pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ricostruito il quadro normativo con la testuale illustrazione dei commi da
537 a 544 della legge n. 228/2012 e rilevata la tempestività ed idoneità dell'istanza di sospensione legale della riscossione inoltrata dall'opponente a Parte_3
in data 21.11.2017, ex art. 1, commi da 537 a 544, della legge 228/2012,
[...]
ossia nel termine di 60 giorni decorrente dalla consegna a mezzo posta dell'intimazione
CP_ di pagamento avvenuta il 15.11.2017, seguita dalla reiezione dell' con nota del
2 6.12.2017 con la seguente motivazione: “le verifiche effettuate prima dell'iscrizione a ruolo confermano l'esistenza del credito”, ha ritenuto, in applicazione del comma 538 lettera a), riferito ad atti “interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”, la spirata prescrizione dei contributi richiesti con l'avviso di addebito di cui alla menzionata intimazione, avuto riguardo non già alla data di notifica dell'AVA, ma all'“antecedenza della prescrizione alla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, relativa ai contributi per gli anni 1985,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993, senza che i convenuti resistenti abbiano documentato alcun atto interruttivo della prescrizione medesima, che, decennale o quinquennale in relazione alle diverse annualità a mente del D.Lgs 335/1996, è spirata in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
Si duole di questa decisione evidenziando l'errore Parte_3
del primo giudice per aver aderito acriticamente alla infondata tesi dell'opponente,
senza alcun cenno alle proprie argomentazioni difensive, riproposte in questo grado di giudizio, riferite all'inammissibilità dell'opposizione per essere stato depositato il relativo ricorso in data 31.1.2018, e cioè oltre il termine di 40 gg. dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 014.2017.9016704191, notificata in data 15.11.2017,
previsto a pena di decadenza ex art. 24 del D.lgs n. 46 del 1999, e, nel merito, per aver trascurato di considerare l'incontrovertibilità, per omessa impugnazione nei termini, dei crediti portati nell'avviso di addebito n. 31420120005872213 notificato il 10.12.2012, sotteso all'intimazione di pagamento opposta notificata nel termine di prescrizione quinquennale.
Le censure mosse dall'appellante sono fondate.
La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 537, stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del
3 debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538″.
A sua volta tale ultima disposizione stabilisce che “Ai fini di quanto stabilito al comma
537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione,
del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella i cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”.
Infine, il comma 540, nella versione precedente alle modifiche del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 159, così recita “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”.
La ratio della normativa è di evitare il contenzioso derivante da un difetto di comunicazione fra l'ente creditore e l'ente esattore, prevedendo anche che, ove la
4 verifica disposta dall'ente creditore risulti confermativa di quanto segnalato dal contribuente, il procedimento possa concludersi con lo sgravio automatico dei carichi.
Ciò, tuttavia, non significa che il legislatore abbia voluto creare una nuova ipotesi di estinzione del credito in sede esecutiva, rimanendo tale effetto legato alla prova documentale di una delle ipotesi di estinzione del credito nei confronti dell'ente creditore prevista dal citato comma 538.
Nella specie, l'avviso di addebito n. 31420120005872213 notificato il 10.12.2012 deve ritenersi validamente notificato in assenza di contestazione e/o disconoscimento della
CP_ relativa relata di notifica a mezzo posta, prodotta dall'
Va, infatti, premesso che l'avviso di addebito è uno speciale titolo esecutivo, CP_2
introdotto dal D.L. 78/2010, del tutto simile ad una cartella esattoriale, che può essere formato direttamente dall' in ipotesi di debiti originati da contributi previdenziali CP_2
e/o assistenziali e somme aggiuntive (sanzioni e interessi di mora) e che "sostituisce" il ruolo. Inoltre, poiché contiene l'intimazione ad adempiere, funge, oltre che da titolo esecutivo, anche da precetto, in vista dell'esecuzione forzata.
Ciò osservato, ritiene la Corte che, nella specie, rispetto all'idoneità o meno dell'istanza di “Sospensione legale della riscossione (art. 1, commi da 537 a 544, Legge 228/2012)”,
CP_ tempestivamente riscontrata dall' con il diniego, assuma rilievo preliminare ed
CP_ assorbente la circostanza, evidenziata dall' e dall' Parte_3
in primo grado e ribadita in appello, che la stessa istanza ha ad oggetto un avviso di addebito non impugnato, ex art. 24 d.lgs 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica avvenuta il 10.12.2012, e quindi ormai irretrattabile, incontrovertibile e definitivo.
Infatti, come rilevato in una recente pronuncia della Suprema Corte, l'istituto della sospensione legale della riscossione, di cui ai citati commi da 537 a 544 Legge n.
228/2012, non consente di far valere la prescrizione maturata in data antecedente alla notifica del titolo non opposto nel termine di 40 giorni ex art. 24 d.lgs 46/1999 che è
divenuto definitivo, “non potendo dirsi che la procedura di sospensione introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2013 possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti
5 definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo qui motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive” (Cass. n. 4161/2022).
Assorbito ogni altro motivo, l'appello deve, dunque, essere accolto.
La peculiarità della vicenda e i mutamenti giurisprudenziali di merito intervenuti nelle more del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01420179016704191000
proposta da e dichiara da questi dovute le somme richieste in relazione Parte_2
all'afferente avviso di addebito n. 31420120005872213;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
dott. Maria Filippa LEONE dott. Pietro GENOVIVA
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 509 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Copertino alla Via C. Battisti n.
124, presso lo studio dell'avv. Giuliana Petito, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Taranto alla Via Puglie n. 102, presso lo studio dell'avv. Rosario Levato
- APPELLATO -
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,
dagli avv.ti Antonio Andriulli e Francesco Certomà, in virtù di procura generale alle liti,
in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell' , CP_2
- APPELLATO – Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1290/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva l'opposizione promossa da nei confronti di Parte_2
e di , avverso l'intimazione di pagamento n. CP_2 Controparte_3
014.2017.9016704191, notificata da in data Controparte_3
15.11.2017 - volta alla declaratoria, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, commi da 537 a 544, Legge 228/2012, di annullamento dei crediti contributivi IVS/OTD dovuti per gli anni 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, afferenti l'avviso di addebito, ivi richiamato, n. 314.2012.0005872213 di €. 18.101,17, notificato il
10.12.2012, con conseguente inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta - e dichiarava non dovute le somme richieste. Condannava i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello Parte_3
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
CP_ Si costituiva l chiedendo l'accoglimento del gravame proposto da
[...]
con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi Parte_3
del doppio grado di giudizio.
Non si costituiva . Parte_2
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo,
pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ricostruito il quadro normativo con la testuale illustrazione dei commi da
537 a 544 della legge n. 228/2012 e rilevata la tempestività ed idoneità dell'istanza di sospensione legale della riscossione inoltrata dall'opponente a Parte_3
in data 21.11.2017, ex art. 1, commi da 537 a 544, della legge 228/2012,
[...]
ossia nel termine di 60 giorni decorrente dalla consegna a mezzo posta dell'intimazione
CP_ di pagamento avvenuta il 15.11.2017, seguita dalla reiezione dell' con nota del
2 6.12.2017 con la seguente motivazione: “le verifiche effettuate prima dell'iscrizione a ruolo confermano l'esistenza del credito”, ha ritenuto, in applicazione del comma 538 lettera a), riferito ad atti “interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”, la spirata prescrizione dei contributi richiesti con l'avviso di addebito di cui alla menzionata intimazione, avuto riguardo non già alla data di notifica dell'AVA, ma all'“antecedenza della prescrizione alla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, relativa ai contributi per gli anni 1985,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993, senza che i convenuti resistenti abbiano documentato alcun atto interruttivo della prescrizione medesima, che, decennale o quinquennale in relazione alle diverse annualità a mente del D.Lgs 335/1996, è spirata in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
Si duole di questa decisione evidenziando l'errore Parte_3
del primo giudice per aver aderito acriticamente alla infondata tesi dell'opponente,
senza alcun cenno alle proprie argomentazioni difensive, riproposte in questo grado di giudizio, riferite all'inammissibilità dell'opposizione per essere stato depositato il relativo ricorso in data 31.1.2018, e cioè oltre il termine di 40 gg. dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 014.2017.9016704191, notificata in data 15.11.2017,
previsto a pena di decadenza ex art. 24 del D.lgs n. 46 del 1999, e, nel merito, per aver trascurato di considerare l'incontrovertibilità, per omessa impugnazione nei termini, dei crediti portati nell'avviso di addebito n. 31420120005872213 notificato il 10.12.2012, sotteso all'intimazione di pagamento opposta notificata nel termine di prescrizione quinquennale.
Le censure mosse dall'appellante sono fondate.
La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 537, stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del
3 debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538″.
A sua volta tale ultima disposizione stabilisce che “Ai fini di quanto stabilito al comma
537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione,
del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella i cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”.
Infine, il comma 540, nella versione precedente alle modifiche del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 159, così recita “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”.
La ratio della normativa è di evitare il contenzioso derivante da un difetto di comunicazione fra l'ente creditore e l'ente esattore, prevedendo anche che, ove la
4 verifica disposta dall'ente creditore risulti confermativa di quanto segnalato dal contribuente, il procedimento possa concludersi con lo sgravio automatico dei carichi.
Ciò, tuttavia, non significa che il legislatore abbia voluto creare una nuova ipotesi di estinzione del credito in sede esecutiva, rimanendo tale effetto legato alla prova documentale di una delle ipotesi di estinzione del credito nei confronti dell'ente creditore prevista dal citato comma 538.
Nella specie, l'avviso di addebito n. 31420120005872213 notificato il 10.12.2012 deve ritenersi validamente notificato in assenza di contestazione e/o disconoscimento della
CP_ relativa relata di notifica a mezzo posta, prodotta dall'
Va, infatti, premesso che l'avviso di addebito è uno speciale titolo esecutivo, CP_2
introdotto dal D.L. 78/2010, del tutto simile ad una cartella esattoriale, che può essere formato direttamente dall' in ipotesi di debiti originati da contributi previdenziali CP_2
e/o assistenziali e somme aggiuntive (sanzioni e interessi di mora) e che "sostituisce" il ruolo. Inoltre, poiché contiene l'intimazione ad adempiere, funge, oltre che da titolo esecutivo, anche da precetto, in vista dell'esecuzione forzata.
Ciò osservato, ritiene la Corte che, nella specie, rispetto all'idoneità o meno dell'istanza di “Sospensione legale della riscossione (art. 1, commi da 537 a 544, Legge 228/2012)”,
CP_ tempestivamente riscontrata dall' con il diniego, assuma rilievo preliminare ed
CP_ assorbente la circostanza, evidenziata dall' e dall' Parte_3
in primo grado e ribadita in appello, che la stessa istanza ha ad oggetto un avviso di addebito non impugnato, ex art. 24 d.lgs 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica avvenuta il 10.12.2012, e quindi ormai irretrattabile, incontrovertibile e definitivo.
Infatti, come rilevato in una recente pronuncia della Suprema Corte, l'istituto della sospensione legale della riscossione, di cui ai citati commi da 537 a 544 Legge n.
228/2012, non consente di far valere la prescrizione maturata in data antecedente alla notifica del titolo non opposto nel termine di 40 giorni ex art. 24 d.lgs 46/1999 che è
divenuto definitivo, “non potendo dirsi che la procedura di sospensione introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2013 possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti
5 definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo qui motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive” (Cass. n. 4161/2022).
Assorbito ogni altro motivo, l'appello deve, dunque, essere accolto.
La peculiarità della vicenda e i mutamenti giurisprudenziali di merito intervenuti nelle more del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01420179016704191000
proposta da e dichiara da questi dovute le somme richieste in relazione Parte_2
all'afferente avviso di addebito n. 31420120005872213;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
dott. Maria Filippa LEONE dott. Pietro GENOVIVA
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