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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MELE ALESSANDRO e dell'avv. Parte_1
LIUZZI GENNY;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1
CAPUTO GAETANO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione notificato il 16/1/2017, , sul Parte_1 presupposto che la non avesse attivato le coperture assicurative per la CP_1 sua manleva in ipotesi di addebito e di condanna del danno da rischio clinico, chiedeva al Tribunale di Bari la condanna della convenuta a tenerlo indenne da pagina 1 di 8 ogni e qualsivoglia somma dovuta a terzi in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, già corrisposta o futura.
Allegava l'attore di aver prestato servizio quale dirigente medico presso l' , di essere imputato come Controparte_2 responsabile del decesso di una paziente – – innanzi al Controparte_3
Tribunale penale di Bari e di essere stato condannato in primo grado dal G.U.P. anche al pagamento di una somma a titolo di provvisionale in favore delle parti civili, effettivamente corrisposta;
di aver informato prontamente nell'ottobre del
2010 la dell'evento lesivo, al fine di ottenere tutela legale e manleva CP_1 risarcitoria;
di aver avuto notizia della pendenza del processo penale nel 2011 e dell'avviso di garanzia nel 2012, sempre dando tempestiva comunicazione alla Contr
anche per tutto il prosieguo del giudizio;
di avere sempre corrisposto la somma per ottenere la copertura assicurativa personale, in estensione di quella per RCT (Responsabilità Civile Terzi) sottoscritta dall'Azienda.
Lamentava che la non aveva denunciato il sinistro alla Compagnia di CP_1 assicurazioni, lasciandolo esposto alle rivendicazioni patrimoniali delle parti civili, per la somma già corrisposta a titolo di provvisionale e per quelle future.
Costituendosi in giudizio, la contestava le avverse deduzioni e CP_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In particolare, quanto all'addebito di mancata copertura assicurativa, la CP_1 affermava di aver tempestivamente effettuato la denuncia del sinistro,
[...] evidenziando altresì che le Compagnie di Assicurazione non riconoscevano l'operatività della polizza in essere al momento della denuncia (operatività in claims risk) e che la somma trattenuta sullo stipendio, ricordata dall'attore, era funzionale a garantirgli la tutela legale prevista per Legge, non la manleva da condanna civile in sede penale.
II. – Rigettate le richieste probatorie articolate dall'attore, la causa, istruita documentalmente, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. – Così sommariamente ricostruito l'oggetto del giudizio e la posizione delle parti, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
pagina 2 di 8 Giova premettere quanto segue.
La “polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di opera” stipulata dalla dapprima con (in data 29/01/2009) e poi con City CP_1 CP_4
Insurance S.A. (con decorrenza dal 30/06/2011) (doc. 6 prod. ) – posta Pt_1 dall'attore a fondamento della sua domanda – è un contratto di assicurazione della responsabilità civile.
Come noto, l'assicurazione della responsabilità civile è un'assicurazione di patrimoni, non di cose. Il rischio coperto è l'impoverimento del responsabile d'un fatto illecito o d'un inadempimento, costretto a risarcire i danni causati a terzi con la propria condotta.
Ora, come tutte le assicurazioni contro i danni, anche l'assicurazione di responsabilità civile può essere stipulata per conto proprio o per conto altrui (art. 1891 c.c.).
L'assicurazione di responsabilità civile stipulata per conto proprio copre il rischio di impoverimento del contraente;
quella per conto altrui copre il rischio di impoverimento di persone diverse dal contraente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo debba rispondere del loro operato.
La distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui non va confusa con quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui.
La distinzione tra assicurazione per conto proprio e per conto altrui si fonda sulla sussistenza o meno, in capo al medesimo soggetto, della qualità di contraente e di assicurato. Si ha assicurazione "per conto altrui" ex art. 1891 c.c. quando il contraente non è il titolare dell'interesse esposto al rischio, ai sensi dell'art. 1904 c.c., mentre si ha assicurazione per conto proprio quando il contraente della polizza è altresì titolare dell'interesse assicurato.
La distinzione tra assicurazione (della responsabilità civile) per fatto proprio e per fatto altrui si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto.
Nel primo caso (assicurazione della r.c. per fatto proprio) l'assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente pagina 3 di 8 dall'assicurato; nel secondo caso (assicurazione della r.c. per fatto altrui)
l'assicuratore copre il rischio di impoverimento dell'assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato quello debba rispondere.
L'assicurazione della responsabilità civile si dirà dunque per conto proprio od altrui a seconda di quale sia l'interesse assicurato;
si dirà invece per fatto proprio o per fatto altrui a seconda di quale sia il rischio assicurato (cfr., per tutti,
Cass., n. 4936 del 12/03/2015).
In virtù della distinzione strutturale tra i due tipi di assicurazione della responsabilità civile appena ricordati, essi possono tra loro cumularsi.
È dunque possibile stipulare:
(a) una assicurazione della responsabilità propria (sia per fatto proprio che per fatto altrui);
(b) una assicurazione della responsabilità altrui (sia per fatto dell'assicurato, che per fatto di persone del cui operato l'assicurato debba rispondere).
Nella specie, come emerge dalla documentazione in atti, l'azienda ospedaliera ha inteso assicurare:
(a) la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi
(assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto proprio); quanto se dipendente da colpa dei sanitari (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall'art. 1900, comma 2, c.c.) (art. 2 lett. a) contratto di assicurazione in atti);
(b) la responsabilità del personale dipendente, e, in particolare, per quanto qui rileva, dei medici (assicurazione di r.c. per conto altrui, ex art. 1891 c.c.) (art. 2 lett. b) da leggersi in combinato disposto con l'art. 18 – rubricato “responsabilità civile personale” –, ivi richiamato, del contratto di assicurazione in atti).
Ciò premesso, ciò che lamenta l'attore è l'omessa attivazione, da parte della
, della polizza assicurativa per la responsabilità civile personale dei CP_1 dipendenti medici, oggetto della estensione della copertura prevista dall'art. 18 del contratto, l'unica a venire in rilievo in relazione alla richiesta di risarcimento del danno conseguente alla morte della paziente formulata nei suoi confronti pagina 4 di 8 nell'ambito del processo penale in cui lo stesso era imputato (e in cui non è Pt_1 stata coinvolta l'azienda sanitaria).
Il contratto in questione è una assicurazione contro i danni stipulata secondo lo schema dell'art. 1891 c.c. (assicurazione per conto altrui), da cui deriva la conseguenza che colui che ha stipulato il contratto (contraente) non è titolare dei diritti che ne derivano.
Dalla documentazione contrattuale in atti si evince infatti che la “estensione
[della copertura] è stipulata dall' ex art. 1891 del codice civile per conto Pt_2 degli assicurati”, in relazione alla quale ciascun aderente pagava, mediante trattenuta pro capite mensile, una somma contrattualizzata entro i limiti sanciti dal CC.NN.LL.
Con tale clausola, la e la compagnia assicurativa hanno, CP_1 all'evidenza, inteso stipulare una assicurazione per conto altrui, per effetto della quale la ha assunto la qualità di contraente, e i medici dipendenti ella CP_1 azienda sanitaria, hanno assunto la qualità di "assicurati", ex art. 1904 c.c..
Del resto, una assicurazione stipulata dalla azienda sanitaria “per conto proprio” (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico.
Ebbene, nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma
2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice.
Il contraente, ai sensi del c. 2 di detto art. 1891, non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, di modo che, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi anche ad attivarsi nell'interesse dell'assicurato (per tale non potendosi intendere, nel caso di specie, né la previsione contrattuale che si limitava a indicare genericamente gli
“adempimenti a carico dell'Azienda” – art. 11 lett. a.3) in sede di attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri– né il “prontuario assicurativo gestione sinistri”, versato in atti dall'attore, trattandosi di documento informativo pagina 5 di 8 privo di efficacia cogente), il contraente non è responsabile dei danni che quest'ultimo, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbia subìto (in argomento, cfr. Cass. n. 28695 del 23/12/2011).
Nessun obbligo, dunque, poteva incombere in capo alla in ordine CP_1 alla presentazione della denuncia di sinistro occorso a , dovendo peraltro Pt_1 escludersi la violazione da parte del contraente del generale dovere di correttezza, posto che la sussistenza della polizza assicurativa in favore di tutti i dipendenti e gli elementi identificativi della medesima erano stati idoneamente comunicati anche attraverso la pubblicazione del citato prontuario.
Peraltro, la norma dell'art. 1891, c. 2, in esame, nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso è validamente manifestato attraverso un comportamento attuato con dichiarazione esplicita e non anche con modalità diverse, che, pur perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, siano tuttavia idonee a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. La norma, peraltro, non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ad efficacia interruttiva della prescrizione
(cfr. Cass. n. 30653 del 20/12/2017).
Nel caso di specie, non vi è, in atti, una dichiarazione esplicita in tal senso, coeva o successiva al verificarsi dell'evento assicurato, essendosi CALÒ limitato, per sua stessa ammissione e come documentato in atti, ad informare la CP_1 degli sviluppi del procedimento penale, comunicandole la notifica dell'avviso di proroga delle indagini preliminari, dell'avviso di garanzia e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (doc, 9-10-11 prod. CALÒ), tutti avvenimenti precedenti al sinistro, identificabile, in base alle condizioni di polizza, con la richiesta di risarcimento (dello stesso generico tenore è peraltro anche l'informativa circa l'esito del processo d'appello, versata in atti dalla : doc. 3). CP_1
pagina 6 di 8 Ma soprattutto – e questo è ciò che maggiormente conta – l'attore ha omesso, dal canto suo, di dare tempestiva comunicazione dell'esercizio da parte degli eredi dell'azione civile con la costituzione di parte civile in sede penale (non vi è infatti traccia documentale in atti di tale informazione), omissione tanto più rilevante – anche ai fini dell'elisione della responsabilità della agli effetti CP_1 dell'art. 1227 c.c. – se si pone mente al fatto che, come anticipato, la richiesta di risarcimento era proprio e soltanto il “Sinistro RTC” rilevante in base alle condizioni di polizza, la cui pronta comunicazione al contraente avrebbe consentito a quest'ultimo di dare utilmente seguito agli adempimenti funzionali all'attivazione della copertura assicurativa – anche ai fini di cui agli artt. 1913 e
1915 c.c. – della cui omissione l'attore si lamenta in questa sede. Onere informativo, quest'ultimo, posto specificamente carico del dipendente la cui importanza risultava peraltro evidenziata proprio nel prontuario valorizzato dalla stessa parte attrice.
Non a caso, nella corrispondenza intercorsa con il broker (ATI Assidea &
Delta S.r.l.) che, a mente del citato art. 11 lett. a-3) del contratto di assicurazione, avrebbe fatto da tramite per la trasmissione alla compagnia assicurativa delle richieste di risarcimento, ciò che si evidenzia è proprio il fatto che, in difetto della formale comunicazione della formulazione di una richiesta di risarcimento, non vi era “tecnicamente ancora un sinistro da denunciare (cfr. definizioni di polizza” (doc. 4 prod. ). CP_1
Per queste dirimenti ragioni, la domanda attorea deve essere respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
IV. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile-complessità basse) e in applicazione dei valori minimi aggiornati di tutte le fasi previsti dal
D.M. n. 147/2022, in ragione del carattere documentale della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- CONDANNA l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, nella misura di legge
Bari, 7 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1052/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MELE ALESSANDRO e dell'avv. Parte_1
LIUZZI GENNY;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1
CAPUTO GAETANO;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con atto di citazione notificato il 16/1/2017, , sul Parte_1 presupposto che la non avesse attivato le coperture assicurative per la CP_1 sua manleva in ipotesi di addebito e di condanna del danno da rischio clinico, chiedeva al Tribunale di Bari la condanna della convenuta a tenerlo indenne da pagina 1 di 8 ogni e qualsivoglia somma dovuta a terzi in conseguenza dell'evento lesivo per cui è causa, già corrisposta o futura.
Allegava l'attore di aver prestato servizio quale dirigente medico presso l' , di essere imputato come Controparte_2 responsabile del decesso di una paziente – – innanzi al Controparte_3
Tribunale penale di Bari e di essere stato condannato in primo grado dal G.U.P. anche al pagamento di una somma a titolo di provvisionale in favore delle parti civili, effettivamente corrisposta;
di aver informato prontamente nell'ottobre del
2010 la dell'evento lesivo, al fine di ottenere tutela legale e manleva CP_1 risarcitoria;
di aver avuto notizia della pendenza del processo penale nel 2011 e dell'avviso di garanzia nel 2012, sempre dando tempestiva comunicazione alla Contr
anche per tutto il prosieguo del giudizio;
di avere sempre corrisposto la somma per ottenere la copertura assicurativa personale, in estensione di quella per RCT (Responsabilità Civile Terzi) sottoscritta dall'Azienda.
Lamentava che la non aveva denunciato il sinistro alla Compagnia di CP_1 assicurazioni, lasciandolo esposto alle rivendicazioni patrimoniali delle parti civili, per la somma già corrisposta a titolo di provvisionale e per quelle future.
Costituendosi in giudizio, la contestava le avverse deduzioni e CP_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In particolare, quanto all'addebito di mancata copertura assicurativa, la CP_1 affermava di aver tempestivamente effettuato la denuncia del sinistro,
[...] evidenziando altresì che le Compagnie di Assicurazione non riconoscevano l'operatività della polizza in essere al momento della denuncia (operatività in claims risk) e che la somma trattenuta sullo stipendio, ricordata dall'attore, era funzionale a garantirgli la tutela legale prevista per Legge, non la manleva da condanna civile in sede penale.
II. – Rigettate le richieste probatorie articolate dall'attore, la causa, istruita documentalmente, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. – Così sommariamente ricostruito l'oggetto del giudizio e la posizione delle parti, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
pagina 2 di 8 Giova premettere quanto segue.
La “polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di opera” stipulata dalla dapprima con (in data 29/01/2009) e poi con City CP_1 CP_4
Insurance S.A. (con decorrenza dal 30/06/2011) (doc. 6 prod. ) – posta Pt_1 dall'attore a fondamento della sua domanda – è un contratto di assicurazione della responsabilità civile.
Come noto, l'assicurazione della responsabilità civile è un'assicurazione di patrimoni, non di cose. Il rischio coperto è l'impoverimento del responsabile d'un fatto illecito o d'un inadempimento, costretto a risarcire i danni causati a terzi con la propria condotta.
Ora, come tutte le assicurazioni contro i danni, anche l'assicurazione di responsabilità civile può essere stipulata per conto proprio o per conto altrui (art. 1891 c.c.).
L'assicurazione di responsabilità civile stipulata per conto proprio copre il rischio di impoverimento del contraente;
quella per conto altrui copre il rischio di impoverimento di persone diverse dal contraente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo debba rispondere del loro operato.
La distinzione tra assicurazione per conto proprio ed assicurazione per conto altrui non va confusa con quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui.
La distinzione tra assicurazione per conto proprio e per conto altrui si fonda sulla sussistenza o meno, in capo al medesimo soggetto, della qualità di contraente e di assicurato. Si ha assicurazione "per conto altrui" ex art. 1891 c.c. quando il contraente non è il titolare dell'interesse esposto al rischio, ai sensi dell'art. 1904 c.c., mentre si ha assicurazione per conto proprio quando il contraente della polizza è altresì titolare dell'interesse assicurato.
La distinzione tra assicurazione (della responsabilità civile) per fatto proprio e per fatto altrui si fonda sul titolo della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto.
Nel primo caso (assicurazione della r.c. per fatto proprio) l'assicuratore copre il rischio di impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente pagina 3 di 8 dall'assicurato; nel secondo caso (assicurazione della r.c. per fatto altrui)
l'assicuratore copre il rischio di impoverimento dell'assicurato derivante da fatti commessi da persone del cui operato quello debba rispondere.
L'assicurazione della responsabilità civile si dirà dunque per conto proprio od altrui a seconda di quale sia l'interesse assicurato;
si dirà invece per fatto proprio o per fatto altrui a seconda di quale sia il rischio assicurato (cfr., per tutti,
Cass., n. 4936 del 12/03/2015).
In virtù della distinzione strutturale tra i due tipi di assicurazione della responsabilità civile appena ricordati, essi possono tra loro cumularsi.
È dunque possibile stipulare:
(a) una assicurazione della responsabilità propria (sia per fatto proprio che per fatto altrui);
(b) una assicurazione della responsabilità altrui (sia per fatto dell'assicurato, che per fatto di persone del cui operato l'assicurato debba rispondere).
Nella specie, come emerge dalla documentazione in atti, l'azienda ospedaliera ha inteso assicurare:
(a) la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi
(assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto proprio); quanto se dipendente da colpa dei sanitari (assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall'art. 1900, comma 2, c.c.) (art. 2 lett. a) contratto di assicurazione in atti);
(b) la responsabilità del personale dipendente, e, in particolare, per quanto qui rileva, dei medici (assicurazione di r.c. per conto altrui, ex art. 1891 c.c.) (art. 2 lett. b) da leggersi in combinato disposto con l'art. 18 – rubricato “responsabilità civile personale” –, ivi richiamato, del contratto di assicurazione in atti).
Ciò premesso, ciò che lamenta l'attore è l'omessa attivazione, da parte della
, della polizza assicurativa per la responsabilità civile personale dei CP_1 dipendenti medici, oggetto della estensione della copertura prevista dall'art. 18 del contratto, l'unica a venire in rilievo in relazione alla richiesta di risarcimento del danno conseguente alla morte della paziente formulata nei suoi confronti pagina 4 di 8 nell'ambito del processo penale in cui lo stesso era imputato (e in cui non è Pt_1 stata coinvolta l'azienda sanitaria).
Il contratto in questione è una assicurazione contro i danni stipulata secondo lo schema dell'art. 1891 c.c. (assicurazione per conto altrui), da cui deriva la conseguenza che colui che ha stipulato il contratto (contraente) non è titolare dei diritti che ne derivano.
Dalla documentazione contrattuale in atti si evince infatti che la “estensione
[della copertura] è stipulata dall' ex art. 1891 del codice civile per conto Pt_2 degli assicurati”, in relazione alla quale ciascun aderente pagava, mediante trattenuta pro capite mensile, una somma contrattualizzata entro i limiti sanciti dal CC.NN.LL.
Con tale clausola, la e la compagnia assicurativa hanno, CP_1 all'evidenza, inteso stipulare una assicurazione per conto altrui, per effetto della quale la ha assunto la qualità di contraente, e i medici dipendenti ella CP_1 azienda sanitaria, hanno assunto la qualità di "assicurati", ex art. 1904 c.c..
Del resto, una assicurazione stipulata dalla azienda sanitaria “per conto proprio” (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico.
Ebbene, nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma
2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice.
Il contraente, ai sensi del c. 2 di detto art. 1891, non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, di modo che, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi anche ad attivarsi nell'interesse dell'assicurato (per tale non potendosi intendere, nel caso di specie, né la previsione contrattuale che si limitava a indicare genericamente gli
“adempimenti a carico dell'Azienda” – art. 11 lett. a.3) in sede di attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri– né il “prontuario assicurativo gestione sinistri”, versato in atti dall'attore, trattandosi di documento informativo pagina 5 di 8 privo di efficacia cogente), il contraente non è responsabile dei danni che quest'ultimo, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbia subìto (in argomento, cfr. Cass. n. 28695 del 23/12/2011).
Nessun obbligo, dunque, poteva incombere in capo alla in ordine CP_1 alla presentazione della denuncia di sinistro occorso a , dovendo peraltro Pt_1 escludersi la violazione da parte del contraente del generale dovere di correttezza, posto che la sussistenza della polizza assicurativa in favore di tutti i dipendenti e gli elementi identificativi della medesima erano stati idoneamente comunicati anche attraverso la pubblicazione del citato prontuario.
Peraltro, la norma dell'art. 1891, c. 2, in esame, nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti dal contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso è validamente manifestato attraverso un comportamento attuato con dichiarazione esplicita e non anche con modalità diverse, che, pur perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, siano tuttavia idonee a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. La norma, peraltro, non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ad efficacia interruttiva della prescrizione
(cfr. Cass. n. 30653 del 20/12/2017).
Nel caso di specie, non vi è, in atti, una dichiarazione esplicita in tal senso, coeva o successiva al verificarsi dell'evento assicurato, essendosi CALÒ limitato, per sua stessa ammissione e come documentato in atti, ad informare la CP_1 degli sviluppi del procedimento penale, comunicandole la notifica dell'avviso di proroga delle indagini preliminari, dell'avviso di garanzia e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (doc, 9-10-11 prod. CALÒ), tutti avvenimenti precedenti al sinistro, identificabile, in base alle condizioni di polizza, con la richiesta di risarcimento (dello stesso generico tenore è peraltro anche l'informativa circa l'esito del processo d'appello, versata in atti dalla : doc. 3). CP_1
pagina 6 di 8 Ma soprattutto – e questo è ciò che maggiormente conta – l'attore ha omesso, dal canto suo, di dare tempestiva comunicazione dell'esercizio da parte degli eredi dell'azione civile con la costituzione di parte civile in sede penale (non vi è infatti traccia documentale in atti di tale informazione), omissione tanto più rilevante – anche ai fini dell'elisione della responsabilità della agli effetti CP_1 dell'art. 1227 c.c. – se si pone mente al fatto che, come anticipato, la richiesta di risarcimento era proprio e soltanto il “Sinistro RTC” rilevante in base alle condizioni di polizza, la cui pronta comunicazione al contraente avrebbe consentito a quest'ultimo di dare utilmente seguito agli adempimenti funzionali all'attivazione della copertura assicurativa – anche ai fini di cui agli artt. 1913 e
1915 c.c. – della cui omissione l'attore si lamenta in questa sede. Onere informativo, quest'ultimo, posto specificamente carico del dipendente la cui importanza risultava peraltro evidenziata proprio nel prontuario valorizzato dalla stessa parte attrice.
Non a caso, nella corrispondenza intercorsa con il broker (ATI Assidea &
Delta S.r.l.) che, a mente del citato art. 11 lett. a-3) del contratto di assicurazione, avrebbe fatto da tramite per la trasmissione alla compagnia assicurativa delle richieste di risarcimento, ciò che si evidenzia è proprio il fatto che, in difetto della formale comunicazione della formulazione di una richiesta di risarcimento, non vi era “tecnicamente ancora un sinistro da denunciare (cfr. definizioni di polizza” (doc. 4 prod. ). CP_1
Per queste dirimenti ragioni, la domanda attorea deve essere respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
IV. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile-complessità basse) e in applicazione dei valori minimi aggiornati di tutte le fasi previsti dal
D.M. n. 147/2022, in ragione del carattere documentale della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- CONDANNA l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00, oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali, se dovuti, nella misura di legge
Bari, 7 aprile 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 8 di 8