Sentenza 26 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2001, n. 6075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6075 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2001 |
Testo completo
FL6075 / 0 1 NALIANA CANCELLERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 17775/98 Consigliere Rep. 2214 dott. Roberto PREDEN Cron. 13224dott. Michele VARRONE Consigliere dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 12/12/2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 300 126 APR 200 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da EA RO, elettivamente domiciliato in Roma, via Gavinana Au n. 4, presso lo studio dell'avv. Domenico Angelini, che lo difende anche disgiuntamente con l'avv. Giovanni Agrizzi, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Zurigo Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore UI IS, elettivamente domiciliata in Roma, via Lima n. 15, presso lo studio dell'avv. Mario Ettore Verino, che la difende anche disgiuntamente con l'avv. Piero Barolo, giusta delega in atti. 2035/2000 Oggetto: Risarcimento danni CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta Hopia esecutive dal Sig. VERING 12.ho.rb per diritti controricorrente 1 MAR 2012 AL CANCELLIERE
contro
AD AN e Termocombustibili S.r.l., quest'ultima in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Tre- viso, elettivamente domiciliati in Roma, via Lima n. 15, presso lo studio dell'avv. Mario Ettore Verino, che li difende anche disgiunta- mente con l'avv. Piero Barolo, giusta delega in atti. controricorrenti Venezia avverso la sentenza n. 69/98 della Corte d'appello di Napoli, emessa сис il 29 ottobre 1997 e depositata il 20 gennaio 1998 (r.g. 534/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 di- cembre 2000 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Mac- carone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ли Svolgimento del processo EA IN, quale genitore legale rappresentante del fi- glio minore EA RO, convenne in giudizio, davanti al Tri- bunale di Treviso, AD AN, conducente dell'autocarro CANCELLERIA targato TV 183159, la S.r.l. Termocombustibili, proprietaria del vei- colo, e la S.p.A. Zurigo, che assicurava il veicolo per la r.c.a., chie- dendo che, previo accertamento della responsabilità dello AD nella determinazione dell'incidente stradale avvenuto in Treviso in data 26.8.1987, i convenuti in solido fossero condannati al risarci- mento dei danni subiti dal minore RO, che mentre procedeva A2153073 in via Bison, alla guida del proprio ciclomotore, era stato investito 2 AZ156009 frontalmente dall'autocarro condotto dallo AD, proveniente dall'opposto senso di marcia. I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda attorea, affermando che il sinistro stradale si era verificato per esclusiva responsabilità di EA RO, il quale, proceden- do su strada molto stretta, non teneva la sua stretta destra ed era an- dato ad urtare contro la parte anteriore sinistra dell'autocarro presso- ché al centro strada. Il Tribunale di Treviso, ritenuto che nessun addebito era ascrivibile allo AD conducente dell'autocarro, "il quale, per evitare il sinistro, null'altro poteva fare se non mantenersi alla stretta destra, come effettivamente fece", respinse la domanda atto- rea. Им Contro tale sentenza, l'infortunato EA RO, nel frat- tempo divenuto maggiorenne, propose appello: si costituirono la Zu- rigo Assicurazioni S.p.A. e AD AN, mentre la Termo- combustibili S.r.l. rimase contumace. La Corte d'appello di Venezia respinse il gravame. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ha proposto ricorso EA RO. La Ditta Termocombustibili S.r.l., AD AN e la Zurigo Assicurazioni S.p.A. hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione La Corte di merito ha osservato: - che il Tribunale aveva ritenuto di escludere la responsabilità 3 dello AD per il rilievo che l'autocarro da lui condotto non ave- va la possibilità di percorrere la strada ancora più a destra "perché ciò ne avrebbe comportato l'uscita dalla carreggiata, mentre il motorino, pur ammettendo che l'autocarro invadesse parzialmente la semicarreggiata di sua pertinenza con il proprio ingombro, ave- va tutto lo spazio necessario per passare indenne ed evitare l'urto, qualora avesse tenuto la sua destra"; che la difesa dell'appellante aveva sostenuto, con unico mo- tivo di impugnazione, che la responsabilità prevalente del sinistro era da attribuire sicuramente all'autista dell'autocarro il quale certamente nulla aveva fatto per evitare l'incidente e, in particolare, pur sapendo di essere in una posizione molto pericolosa poiché "occupava la parte maggiore della stretta carreggiata ed invadeva a tal punto la corsia opposta che certamente una vettura (che poteva sbucare in que ogni momento della curva cieca) non sarebbe passata (per cui vi era in pericolo incombente di un sicuro incidente), tuttavia non aveva suonato il clacson"; che la censura doveva ritenersi infondata, atteso che, come risultava dal rapporto dei Vigili Urbani e dalla planimetria allegata, l'autocarro non stava per impegnare una curva cieca durante la nor- male marcia (nel qual caso sarebbe stato doveroso segnalare il pro- prio ingombro con il clacson) ma stava bensì, approssimandosi al- l'incrocio con strada di grande traffico (la Postumia, sul punto fornita anche di pista ciclabile e di pista pedonale) procedendo lentamente sulla propria stretta destra per arrestarsi all'imbocco onde concedere 4 la dovuta precedenza ad ogni altro veicolo, che, a sua volta, per im- boccare la via percorsa dall'autocarro, non doveva affrontare una curva cieca ma doveva compiere una normale manovra di svolta a destra o a sinistra, osservando le relative norme del codice della strada e di comportamento, per cui ogni uso preventivo di segnali acustici dall'una o dall'altra parte era assolutamente fuori luogo;
- che, pertanto, correttamente il tribunale non solo non aveva ravvisato alcun elemento di colpa a carico dello AD, ma aveva anche esattamente rilevato che, comunque, nulla questi avrebbe po- tuto fare per evitare l'incidente (con superamento della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 C.C.), dato il gravissimo e assorbente comportamento illegittimo del ciclomotorista che nel compiere la manovra di immissione nella stretta via percorsa dall'autocarro, non Que si era per sua colpa colpevolmente accorto della presenza dello stes- so o non ne aveva tenuto conto, pur avendo a disposizione sulla pro- pria destra ampio spazio per passare (metri 1.80 secondo i dati della planimetria dei Vigili Urbani), in considerazione del minimo ingom- bro del suo mezzo. Il ricorrente censura la sentenza denunciando: carenza assoluta di motivazione sul punto centrale di diritto dedotto con l'appello; violazione ed erronea applicazione degli artt. 101, 104 e 113 del codice della strada;
- in via subordinata, violazione ed erronea applicazione del- l'art. 2054 c.c. 5 Il ricorso non può trovare accoglimento. Non vi è stata in primo luogo - da parte della Corte di appel- lo di Venezia, alcuna violazione della regola posta dall'art. 2054 c.c. È pacifico, in particolare, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che la presunzione di colpa posta, ex art. 2054, comma 2, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidia- ria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le ri- spettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verifi- cato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ulti- mo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non controversi, in diritto, i principi che precedono, si osserva che nella specie i giudici del merito - con una motivazione congrua e assolutamente esente da vizi logico-giuridici - hanno ac- certato che l'incidente si è verificato per fatto e colpa esclusivi del EA. Quanto al denunciato vizio di carenza assoluta di motivazione e violazione delle norme di cui agli artt. 101, 104 e 113 del codice della strada si osserva che i giudici di merito, e segnatamente la Corte d'appello, hanno fondato il loro accertamento in ordine alla totale responsabilità del EA nella causazione del sinistro su due convergenti circostanze: la constatazione che il conducente dell'auto- carro non poteva spostarsi più a destra senza uscire fuori della sede stradale e per converso il rilievo che il EA, alla guida del ciclomo- tore aveva tutto lo spazio necessario per evitare l'urto, accostandosi alla propria destra. La sentenza ha pure chiarito - in relazione allo stato dei luoghi - le ragioni per cui non poteva fondatamente rimpro- verarsi al conducente dell'autoveicolo di non avere azionato il segna- le acustico. A quest'ultimo proposito occorre ricordare che la mancata ef- fettuazione delle segnalazioni acustiche - le quali hanno normalmente lo scopo di preavvertire a debita distanza gli utenti della strada del- l'approssimarsi del veicolo - non può costituire elemento di respon- sabilità (o corresponsabilità) del conducente del veicolo investitore, ove sia da escludere il nesso di causalità tra tale omissione e l'inci- dente, qualora l'infortunato sia stato (o sarebbe stato) in condizione Cur di rendersi conto da sé del sopraggiungere dell'automezzo (Sez. III, sent. n. 6302 del 02-12-1980, Damiani c. Picciotti, rv 410045). Alla luce di questo principio, l'insistenza con cui la difesa del ricorrente ripropone (in relazione alle dedotte violazioni del codice della strada) le doglianze relative alla omissione da parte del condu- cente dell'autocarro dell'uso della segnalazione acustica urta contro il giudizio di esclusiva causazione del fatto riferito al comportamento del EA che, comunque e in ogni caso, secondo l'accertamento del giudice di merito, avrebbe potuto evitare lo scontro spostandosi sulla propria destra. Tale giudizio costituisce un tipico apprezzamento di fatto e poiché è sorretto da adeguata motivazione non può essere censurato 7 in questa sede. Invero, mediante la censura di violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non è possibile superare quelli che sono i limiti del giudizio di -legittimità il quale non è un processo di terzo grado nel quale sot- toporre ad un nuovo giudice, diverso da quelli che in precedenza hanno esaminato la vertenza, gli elementi di fatto già acquisiti in atti e da questi valutati - e pretendere pretende una nuova valutazione, da parte della Corte di Cassazione, di tutte le circostanze di fatto tenute presenti dai giudici di secondo grado. In particolare, al riguardo, deve ribadirsi - escluso che nella specie ricorra il vizio di apparente motivazione - che si può giungere alla cassazione della sentenza per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Лил solo quando l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione concerna un punto decisivo così come emerge dal ragionamento compiuto dal giudice nella sentenza, ma non quando il giudice abbia attribuito agli elementi vagliati un valore e un significato non con- formi alle attese e alle deduzioni delle parti, con la conseguente inammissibilità del ricorso con cui la parte si limiti a fornire una di- versa ricostruzione dei fatti, risolvendosi la questione in un inutile tentativo di riesame del merito. Sempre sul punto specifico, inoltre, non può tacersi che in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno (cioè del verificarsi del sinistro), la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi so- no coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei sin- 8 goli soggetti e l'evento danno, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia, come nella specie, caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico giu- ridico. Alla luce dei ricordati principi e ribadito che nessuno dei vizi denunciati è ravvisabile nella sentenza impugnata, il ricorso deve es- sere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di en- trambi i resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione che liquida in lire 7.8.600 (rettantottomica seicunto/ oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) di onorario per la Zurigo Assicu- razioni S.p.A. ed in lire 7.8.600 (settantottom baseicento)., oltre a lire 3.000.000 di onorario per la Ditta Termcombustibili S.r.l. e AD AN. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 12 dicembre 2000. Il Presidente alified from Il Consigliere est. С моргоно IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Giovanni Giambattista рий 26 APR. 2001--Oggi, lì IL CANCELLIER Giovann Giambattist E T R N E O O C 60000 S10000 ROMA 2 AGENZIA DER EN Serie 4 Registrujo in data 16010 10 $36. al nIn 10 CEN (euro p. Dirgant FILIPPO) Giudiziari(College Marth Il Responsabile Corv (Dr. M. RACHICAINI) 002