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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 894/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. , , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), , (C.F. ), tutti C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati in P.ZZA BARTOLOMEO GASTALDI 1 00197 Roma;
rappresentati e difese dagli avv.ti
CIOLINA ANGELO, MALTESE CARLO e MAZZA LUIGI, giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 18 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Par ELLA SUA QUALITÀ DI PROCURATRICE MANDATARIA CP_2 CP_3
(C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e difeso dall'avv. PANINI GABRIELE
[...] P.IVA_3
MARIA, giusta procura in atti.
APPELLATI
e con l'intervento di
(C.F. ), domiciliato in VIALE G. MAZZINI 9 00195 Controparte_4 P.IVA_4
ROMA; rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICI PIERLUIGI giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato La , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, e e , quali Parte_1 Parte_2
fideiussori, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa la Controparte_1
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale illustrissimo, contrariis
[...]
reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE:
SOSPENDERE: il presente giudizio per rimettere alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità
costituzionale sopra esposte. Qualora il l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere di sollevare la
questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. I – Nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE: la
nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto di apertura del credito e di conto corrente
per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2. ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità
pagina 2 di 18 della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto
l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata
dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. del d.lgs n. 342/1999; ACCERTARE E
DICHIARARE: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre
condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto
dall'art. 1341 c.c.; ACCERTARE E DICHIARARE: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di
tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo
nell'usura oggettiva e soggettiva come indicato nella perizia;
ACCERTARE E DICHIARARE: la
nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto
per violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2, e 1346 c.c.; ACCERTARE E DICHIARARE:
l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed
arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, ORDINARE:
all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile
dell'intero rapporto, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi,
del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta;
CONDANNARE: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o
riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come
quantificate in narrativa oltre spese delle CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso
di causa;
CONDANNARE: l'Istituto di credito convenuto, al pagamento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali che ci si riserva di quantificare;
DICHIARARE: la liberazione dei fideiussori Signori
e per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.; CONDANNARE: la Parte_1 Parte_2
banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia
evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con
pagina 3 di 18 mala fede o colpa grave”.
In particolare, esponeva: Parte_1
- di essere cliente della banca convenuta per avere acceso i rapporti di apertura di credito in c/c n.
349623 e di anticipi e sconti n. 70929013-91, garantiti dalle fideiussioni rilasciate da Parte_1
e Parte_2
- che nonostante la richiesta formulata ai sensi dell'art. 119 tub la banca convenuta non aveva consegnato la copia conforme all'originale dei contratti, dei relativi estratti conto e scalari, degli affidamenti accordati dalla data di apertura dei c/c e delle fideiussioni rilasciate;
- che tale circostanza, unita all'applicazione, nel corso dei rapporti, di tassi di interesse molto elevati ad opera della banca, aveva spinto essi attori a conferire ad un esperto l'incarico di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia sancito in tema di usura, nonché la violazione delle disposizioni normative vigenti in tema di anatocismo;
- che era così emerso che la banca aveva applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, violato la L. n. 108 del 1996, applicato tassi ultralegali non pattuiti ed addebitato illegittimamente commissioni di massimo scoperto, causando in tal modo ingiusti danni di cui si chiedeva il risarcimento, oltre alla liberazione dei fideiussori.
Si costituiva in giudizio la depositando i contratti: di c/c del Controparte_1
17.04.2007; copia del contratto del 26.04.2007 di apertura di credito per anticipo fatture;
il contratto quadro dell'8.03.2013, di apertura di credito per anticipazioni contro cessione di credito, e dichiarando di depositare copia del contratto di apertura di credito per elasticità di cassa del 26.04.2007, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda ex
adverso proposta in quanto inammissibile e/o infondata nel merito. Con il favore delle spese e dei
compensi”.
pagina 4 di 18 La banca convenuta, in particolare, premettendo la genericità della domanda ex adverso formulata e confermando la ricezione della richiesta ex art. 119 tub dedotta dalla parte attrice, contestava l'avvenuta pattuizione scritta delle condizioni contrattuali, richiamando espressamente i documenti allegati alla comparsa di costituzione e, conseguentemente, insisteva per il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante consulenza contabile.
Nel corso del giudizio si costituivano prima la in nome e per conto della banca convenuta, CP_5
poi la CP_2
Con sentenza n.52/22 il Tribunale di Ragusa così statuiva: dichiarava l'estromissione dal giudizio di dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione Controparte_1
dell'indebito e per il resto rigettava integralmente le domande proposte dagli attori;
condannava gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute da nella sua qualità di CP_2
procuratrice mandataria di condannava gli attori, in solido, al pagamento delle spese e CP_3
compensi di CTU come liquidati in atti.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_1
e affidandolo a tre motivi. Parte_2
Si è costituito in giudizio rappresentata da (già giusto cambio CP_3 Controparte_6 CP_2
di denominazione a seguito di intervenuta fusione con per contestare la fondatezza CP_6
dell'appello, del quale ha chiesto l'integrale rigetto.
Con comparsa depositata in data 18.10.2023 è intervenuta in giudizio nella Controparte_4
sua qualità di procuratrice speciale e mandataria di Controparte_7
quale cessionaria del credito di la quale, richiamando e facendo proprie tutte le CP_3
pagina 5 di 18 argomentazioni, eccezioni, produzioni e conclusioni svolte dal precedente titolare del credito, ha chiesto la prosecuzione del procedimento, nonché l'estromissione dal medesimo della dante causa cedente.
All'udienza del 18.12.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
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L'appello è parzialmente fondato e merita, pertanto, di essere accolto per quanto di giustizia pur nei limiti di seguito esposti in ragione della carenza documentale.
Con il primo motivo di appello è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284,
1346 e 2697 c.c. e 117 t.u.b. – rilevanza della mancata pattuizione delle condizioni applicate – onere della prova – violazione dell'art. 210 c.p.c..
In particolare, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale
di Ragusa ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, evidenziando come la medesima avrebbe dovuto produrre il contratto di apertura di credito per elasticità di cassa e, per l'effetto, ha rigettato la domanda attorea confermando la legittimità, in contrasto con le risultanze della
CTU in atti, dei tassi ultralegali applicati dalla banca.
Al fine di meglio inquadrare il motivo di appello in esame va esposto che in una alla comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado la banca convenuta dichiarava di produrre i seguenti contratti:
A) Contratto di c/c del 17.04.2007, cod. n. 3496.23, privo di apertura di credito;
B) Contratto del 26.04.2007 di apertura di credito per elasticità di cassa fino alla concorrenza di €
200.000,00, da utilizzarsi sul c/c n. 3496.23;
pagina 6 di 18 C) Contratto del 26.04.2007, di apertura di credito per anticipo di fatture commerciali fino alla concorrenza di € 300.000,00, da utilizzarsi sul c/c n. 3496.23;
D) Contratto quadro del 08.03.2013, di apertura di credito per anticipazioni contro cessione di credito fino alla concorrenza di € 300.000,00 da utilizzarsi sul rapporto SI n. 70929013.91.
Per un probabile errore materiale, del quale si avvedeva il CTU nel corso delle operazioni peritali, la banca, all'allegato n.3, invece di depositare il contratto sopra indicato alla lett.B), duplicava la produzione del contratto sopra indicato alla lett. C). Segnalata la mancata produzione del contratto di apertura di credito per elasticità di cassa, la banca, in sede di osservazioni alla bozza, provvedeva ad inviarne copia al CTU, il quale, però, non ne teneva conto ai fini della redazione della consulenza e ricalcolava il saldo applicando il tasso di interesse previsto dall'art.117 TUB, così come richiesto nel mandato.
Il primo Giudice, non condividendo la scelta operata dal CTU, nel rigettare il relativo capo di domanda ha così motivato: “§ Sull'onere della prova in tema di ripetizione di indebito/accertamento negativo.
Prima di addivenire all'analisi del merito delle questioni prospettate dagli attori occorre ancora
effettuare un'ulteriore premessa sistematica in ordine alla disciplina dell'onere della prova nel caso di
specie.
In tema di ripetizione di indebito (dunque anche per il connesso accertamento negativo) spetta
all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa
debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del
14/05/2012 secondo cui: "Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e
proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in
eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del
pagamento per la parte che si assume non dovuta"). Sull'adempimento dell'onere della prova nella
pagina 7 di 18 materia bancaria, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'attore non può essere dispensato da detto
onere affermando che esista: “ (…) un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità
afferenti alle clausole contrattuali – perché così ritenendo (n.d.r.) - confondono tale potere con quello
istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il
giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione
e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in
atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere
relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte", (Cass.
civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201). Recentemente, peraltro, la S.C. ha dato continuità all'orientamento
secondo cui nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la
ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza,
rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare
l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole
rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass., ord. n. 24948/17).
Nel caso di specie, come rilevato analiticamente dal CTU risultano prodotti in atti:
- contratto di apertura di conto corrente n. 3496.23 del 17.04.2007;
- contratto del 26.04.2007 di apertura di credito per anticipo di fatture commerciali fino alla
concorrenza di € 300.000,00;
- contratto del 08.03.2013 di apertura di credito per anticipazioni contro cessione di credito fino alla
concorrenza di € 300.000,00 da utilizzarsi sul rapporto SI n. 70929013.91;
- estratti del conto corrente n. 3496.23 relativi ai seguenti periodi: II, III e IV trimestre 2007, II
trimestre 2008 e dal I trimestre 2009 al IV trimestre 2012.
Il CTU rilevava tuttavia che non risultava prodotto in atti il contratto di apertura di credito per
pagina 8 di 18 elasticità di cassa da tenere distinto dal contratto del 26.4.2007 di apertura di credito per anticipo
fatture. Orbene, a fronte della parziale produzione della documentazione in atti bisogna comprendere
nei confronti di quale parte ricadano le conseguenze derivanti dal mancato adempimento dell'onere
della prova. Al riguardo, se, come si è visto, vale il principio secondo cui l'onere della prova è posto a
carico del correntista che agisca in ripetizione coerenza impone di ritenere che l'omessa produzione
del contratto non potrà che comportare l'omessa prova dei fatti che il correntista intendeva dimostrare
con conseguente rigetto delle relative domande. Sul punto, non si condivide l'impostazione della CTU,
che di certo risente del mandato allora predisposto dal precedente G.I., nella parte in cui invitava il
consulente ad eseguire il calcolo qui riportato: “calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli
scoperti di conto per i contratti stipulati tra il 9.7.1992 e il 2.01.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.
117 TUB (ante D.L.vo n. 141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni
ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto”. Ebbene, il
tasso sostitutivo ex art. 117 TUB può ritenersi applicabile nella ipotesi in cui non sia stato determinato
nelle forme di legge fra le parti il tasso di interesse dovuto. Nel caso di specie, non è stato
specificamente contestata né l'avvenuta stipula del contratto né, tanto meno, la determinazione del
tasso debitore agli scoperti di conto ed infatti parte convenuta pure non producendo, per mero errore
materiale, il contratto di apertura di credito in commento dava comunque atto delle condizioni ivi
applicate nella propria comparsa di costituzione senza che gli attori, che pure erano tenuti a produrre
il contratto, abbiano specificamente contestato la corrispondenza a verità delle condizioni descritte
rispetto a quelle asseritamente applicate. Da quanto sopra, ne deriva che il CTU non poteva
ricalcolare il saldo dare e avere fra le parti al tasso sostitutivo ma solo controllare, ove si ritenesse in
qualche misura specifica la contestazione mossa dagli attori, la corrispondenza delle condizioni
contrattuali a quelle effettivamente applicate. In definitiva, non può tenersi conto della perizia in atti
pagina 9 di 18 nella parte in cui si è proceduto al ricalcolo del saldo (beninteso sino alla data indicata negli ultimi
estratti conto prodotti perché i rapporti risultano ancora aperti) applicando il tasso sostitutivo perché
cosi ritenendo a fronte del mancato adempimento dell'onere della prova a carico degli attori le
conseguenze negative di detta condotta processuale graverebbero esclusivamente ai danni della
convenuta con conseguente violazione dei principi di diritto sopra riassunti costantemente affermati
nella giurisprudenza di legittimità”.
Ritiene questa Corte che la superiore argomentazione sia corretta e non possa essere censurata.
Ed invero, pur a fronte dell'errore commesso dalla banca che all'atto della costituzione ha omesso di produrre il contratto di apertura di credito per elasticità di cassa, vanno segnalate le seguenti circostanze:
1) parte appellante nel corso del giudizio di primo grado non ha mai dedotto l'inesistenza del contratto in esame, del quale, anzi, prima con richiesta rivolta alla banca ai sensi dell'art.119 TUB e poi con istanza rivolta al Giudice ex art.210 cpc, ha chiesto la esibizione/produzione, confermando, in tal modo, l'esistenza dello stesso;
2) nella propria comparsa di costituzione e risposta la banca, con riferimento al contratto del 26.4.2007
di apertura di credito per elasticità di cassa fino alla concorrenza di € 200.000,00, da utilizzarsi sul c/c n. 3496.23, ha dettagliatamente indicato le condizioni contrattuali pattuite, tra cui:
affidamento: € 200.000,00;
scadenza: a revoca;
tasso interesse debitore: 5,887% per utilizzi intrafido;
commissione di massimo scoperto: 0,375% per utilizzi intra fido;
spese, valute, ecc.: art. 1 comma 1: per quanto non espressamente previsto nel medesimo documento,
restano in vigore le condizioni pattuite nel contratto di conto corrente (v. comparsa di costituzione).
pagina 10 di 18 3) gli attori in primo grado, entro i termini preclusori fissati dall'art.183 cpc, non hanno in alcun modo contestato né la mancata produzione del contratto di apertura di credito per elasticità di cassa, avendo,
addirittura rinunciato alla istanza ex art.210 cpc, che non è stata reiterata nella memoria ex art.183,
c.VI, n.2, cpc, né l'avvenuta pattuizione di condizioni diverse da quelle indicate dalla banca nella comparsa di costituzione e sopra elencate.
In tale contesto, non contestata l'esistenza del contratto, è evidente che, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova e della produzione documentale grava esclusivamente a carico di chi esperisce nei confronti della banca una azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito. Anche con la recente ordinanza n.35605/23 la Corte di Cassazione, sulla scia di un indirizzo già radicato, ha ribadito che “Con riguardo alla ripetizione dell'indebito degli interessi
ultralegali e della commissione di massimo scoperto la sentenza impugnata resiste a censura. E' del
tutto evidente, infatti, che, non facendosi questione dell'inesistenza del contratto (pag. 8 della
sentenza), competeva all'odierna istante dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la
corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto o contenessero,
comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate
nell'oggetto (tale è la clausola di rinvio all'"uso piazza", che la ricorrente richiama a pag. 3 del
proprio ricorso, allorquando riassume il contenuto della propria citazione)”.
Nell'atto di appello, inserendolo nell'ambito del primo motivo, gli appellanti hanno, altresì, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, nonostante espressa denuncia, il Tribunale di Ragusa, a seguito del deposito del contratto di anticipo fatture sbf del 26.04.2007, non avrebbe accertato e dichiarato la fondatezza delle contestazioni formulate e relative alla mancata pattuizione dei tassi e delle condizioni applicabili al rapporto, atteso che dall'analisi del contratto emergeva come il tasso debitore fosse stato indicato solo ed esclusivamente nel TAN, mancando invece qualsiasi informazione pagina 11 di 18 inerente il tasso debitore effettivamente applicato (il TAEG/ISC) e l'importo delle ulteriori spese connesse al finanziamento.
Anche detta censura non appare fondata.
Ed invero, siccome affermato dalla giurisprudenza di merito, “L'omessa specificazione nel contatto di
mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore,
al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo
ed indefettibile del regolamento negoziale, giacchè non richiamato dall'art.3, sezione III;
rilevato,
Pa infatti, che proprio la collocazione sistematica dell' nell'art.9, sezione II, concernente
l'informazione e la pubblicità precontrattuale, e non nell'art.3, sezione III, disciplinante la forma e il
contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che contrariamente a quanto sostenuto da
una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Napoli sent. 7779/15; Trib. Cagliari decreto
5395/16) l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando
nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di
determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento” (v. Trib.
Salerno, ord. 05.06.2017, GE Brancaccio). Nello stesso senso è ormai orientata anche la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 4597/23).
In conseguenza di quanto sopra il primo motivo di appello merita di essere rigettato.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto legittima la capitalizzazione applicata, nonostante le contestazioni di parte attrice aventi ad oggetto l'assenza di reciprocità.
Preme, al riguardo, evidenziare che nell'atto di citazione gli appellanti, con riguardo al capo di domanda in oggetto, avevano eccepito la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi perché
applicata, a loro dire, non a condizione di reciprocità, pur trattandosi di contratti sottoscritti in data pagina 12 di 18 successiva alla delibera CICR del 9.2.2000.
In sede di osservazioni alla bozza di CTU gli attori modificavano la contestazione, rilevando la nullità
della clausola inserita nei contratti che, in conformità alla citata delibera, stabiliva la medesima periodicità nel calcolo degli interessi e ciò sul rilievo che la previsione di un tasso creditore pari allo
0,05% a fronte di un tasso debitore del 14,364% “ha di fatto neutralizzato ogni beneficio in capo al
Correntista rispetto alla pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, essendo il tasso di interesse
attivo del tutto ininfluente, poiché pari a zero”.
In seno all'atto introduttivo del presente grado di giudizio gli appellanti hanno ulteriormente modificato la contestazione ed hanno inserito una diversa e nuova eccezione di nullità, introducendo la formula della “capitalizzazione apparente”. In particolare, è stato evidenziato come il contratto preveda un tasso annuale nominale creditore applicato al rapporto corrispondente al tasso annuale effettivo, laddove la capitalizzazione avrebbe dovuto comportare, per necessità algebrica, un aumento del secondo rispetto al primo. “Tale antinomia tra le condizioni generali di contratto, ove è indicata una pari periodicità
della capitalizzazione, e le condizioni convenute nello specifico tra la correntista e la banca, ove la
capitalizzazione stessa è esclusa dall'espressione in cifre del tasso debitore effettivo, esclude, di fatto,
che gli interessi creditori siano soggetti a capitalizzazione, rendendo l'applicazione della medesima in
relazione agli interessi passivi, effettuata dalla Banca, illegittima”.
Contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, è opinione di questa Corte che il motivo di appello,
nei termini in cui è stato riformulato, seppure differenti rispetto a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, vada dichiarato ammissibile in quanto concernente un profilo di nullità del contratto suscettibile anche di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio.
Ciò premesso, il motivo appare fondato.
Ed invero, per come affermato dalla Corte di Cassazione “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo
pagina 13 di 18 effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo
dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di
contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti
interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6.
A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo
corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per
effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima
(in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della
detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto,
la pattuizione dell'anatocismo” (v. Cass. 4321/22, richiamata anche dagli appellanti, che ha elaborato il seguente principio di diritto "La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza
della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con
quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è
richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera
stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere
indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione").
La clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione reciproca degli interessi alle condizioni sopra esposte deve, pertanto, essere dichiarata nulla.
Alla superiore declaratoria non consegue, però, la possibilità di procedere al ricalcolo del saldo, così
come preteso dagli appellanti, in ragione della assoluta carenza documentale, il cui onere, per le ragioni sopra esposte, gravava sugli appellanti.
Per come risulta dalla documentazione in atti e per come accertato dal CTU nel corso del giudizio di pagina 14 di 18 primo grado, gli estratti conto prodotti ed oggetto di indagine hanno riguardato l'arco temporale compreso tra il 1.1.2009 (estratto conto più risalente tra quelli prodotti da parte attrice senza soluzione di continuità) ed il 31.12.2012 (ultimo estratto conto prodotto). In presenza di rapporti pacificamente ancora aperti la ricostruzione del saldo al 31.12.2012, previa espunzione degli effetti della capitalizzazione trimestrale, sarebbe assolutamente parziale, incompleta e di scarsa utilità pratica, e ciò
in ragione della risalenza e del limitato numero degli estratti conto prodotti in atti, apparendo, invece,
più congruo rimettere alla banca, tenuto conto della prolungata prosecuzione dei rapporti ben oltre la data del 31.12.2012, le doverose e necessarie operazioni di ricalcolo in ossequio a quanto sopra esposto.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccepita illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, così motivando: “Le censure sono generiche e in ogni caso va osservato che nei
contratti di conto corrente e di apertura di credito prodotti le CMS sono state previste e risultano
determinate perché è indicata la base imponibile, il tasso ed il periodo preso in considerazione ai fini
del computo delle stesse. Da quanto sopra evidenziato deve escludersi la nullità della CMS per
presunta indeterminatezza dell'oggetto. Quanto alla censura concernente la presunta mancanza di una
valida giustificazione causale della clausola in commento perché, secondo la tesi degli attori, con essa
si duplicherebbe la funzione già adempiuta dagli interessi passivi deve osservarsi quanto segue. La tesi
non è condivisibile. Invero, soprattutto in epoca anteriore alla l. n. 2/2009, che come più volte
sottolineato in giurisprudenza non ha valenza interpretativa per il passato (cfr. Cassazione civile, sez.
un., 20/06/2018, (ud. 27/02/2018, dep.20/06/2018), n. 16303), la giustificazione causale delle C.M.S. è
stata, secondo una prima tesi, individuata nel corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione
pagina 15 di 18 nell'utilizzo dello scoperto del conto;
tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo
del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura
percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Secondo altra concorrente
tesi, la causa delle C.M.S. può essere altresì rinvenuta nella remunerazione accordata alla banca per
la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo
prelevamento della somma. Orbene, il dibattito sopra riportato induce a ritenere che la commissione di
massimo scoperto possa assumere diversa fisionomia a seconda della sua concreta formulazione
contrattuale sicché l'adesione ad una tesi piuttosto che all'altra non può comportare, peraltro in
assenza di una previsione normativa per il periodo antecedente alla l. n.2/2009, l'automatica
esclusione delle C.M.S. anche ove previste in contratto e quand'anche determinate o determinabili sul
picco d'utilizzo anziché sull'accordato giacché anche in tale ultima ipotesi la causa sussisterebbe
comunque”.
La censura appare fondata e merita di essere accolta.
I contratti allegati in atti, invero, contengono esclusivamente l'indicazione in misura percentuale delle
CMS applicate sino al 30.9.2009, ma non specificano in alcun modo se la stessa fosse destinata ad essere applicata sull'accordato o sull'utilizzato, con le evidenti differenze che ne conseguono. Le
argomentazioni svolte dal primo Giudice non consentono di escludere la nullità della clausola in quanto fondate su richiami giurisprudenziali certamente non sufficienti a colmare la evidente indeterminatezza della clausola in oggetto.
Anche in questo caso, però, alla accertata nullità della clausola di previsione delle CMS non fa seguito alcun ricalcolo per le medesime ragioni già precedentemente esposte con riferimento alla accertata nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi.
Quanto sopra vale, comunque, sino al 30.9.2009 data in cui la banca, per come esposto dagli stessi pagina 16 di 18 appellanti, adeguandosi a quanto stabilito dalla L.2/09, ha modificato i contratti sostituendo alla CMS
una commissione quale corrispettivo sull'accordato.
Sebbene parte appellante abbia dedotto la nullità di tale modifica perché mai convenuta o accettata,
osserva questa Corte come l'art.5 del DM 644/12 stabilisca espressamente che “I contratti in corso al
1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi
all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento
dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce
giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione
dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il
1° ottobre 2012”.
Dal chiaro tenore letterale della norma si evince come l'adeguamento del contratto alla normativa di cui alla L.2/09 poteva legittimamente operarsi nel rispetto delle previsioni di cui all'art.118 TUB, come avvenuto nel caso che occupa.
Per le motivazioni sin qui esposte questa Corte rigetta il primo motivo di appello;
accoglie il secondo motivo di appello e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi, onerando la banca di procedere al ricalcolo del saldo, previa espunzione degli effetti della capitalizzazione reciproca degli interessi;
accoglie parzialmente il terzo motivo di appello e dichiara la nullità della clausola in forza della quale sono state applicate sino al 30.9.2009 le CMS, onerando la banca di procedere al ricalcolo del saldo previa loro espunzione.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, stimasi equo compensare per la metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante metà a carico degli appellanti in solido e ponendo definitivamente a carico degli appellanti, in solido, l'integrale pagamento delle somme liquidate in primo grado in favore del CTU.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n.52/22 del Tribunale di Ragusa ed in riforma della stessa, così statuisce:
rigetta il primo motivo di appello;
accoglie il secondo motivo di appello e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi, onerando la di procedere al CP_1
ricalcolo del saldo, previa loro espunzione;
accoglie parzialmente il terzo motivo di appello e dichiara la nullità della clausola in forza della quale sono state applicate sino al 30.9.2009 le CMS, onerando la banca di procedere al ricalcolo del saldo previa loro espunzione.
Compensa per la metà le spese del primo grado di giudizio e condanna gli appellanti, in solido tra loro,
al pagamento della restante metà liquidata in favore di quale procuratrice di in CP_2 CP_3
€.4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa per la metà tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento della restante metà liquidata in favore di in €.4.500,00 Controparte_4
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Pone definitivamente a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento delle somme liquidate in favore del CTU nel corso del giudizio di primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 13.3.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 894/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. , , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), , (C.F. ), tutti C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati in P.ZZA BARTOLOMEO GASTALDI 1 00197 Roma;
rappresentati e difese dagli avv.ti
CIOLINA ANGELO, MALTESE CARLO e MAZZA LUIGI, giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 18 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Par ELLA SUA QUALITÀ DI PROCURATRICE MANDATARIA CP_2 CP_3
(C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e difeso dall'avv. PANINI GABRIELE
[...] P.IVA_3
MARIA, giusta procura in atti.
APPELLATI
e con l'intervento di
(C.F. ), domiciliato in VIALE G. MAZZINI 9 00195 Controparte_4 P.IVA_4
ROMA; rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICI PIERLUIGI giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato La , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, quale debitrice principale, e e , quali Parte_1 Parte_2
fideiussori, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa la Controparte_1
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale illustrissimo, contrariis
[...]
reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE:
SOSPENDERE: il presente giudizio per rimettere alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità
costituzionale sopra esposte. Qualora il l'Ill.mo Giudice adito non dovesse ritenere di sollevare la
questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. I – Nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE: la
nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto di apertura del credito e di conto corrente
per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2. ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità
pagina 2 di 18 della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto
l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata
dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. del d.lgs n. 342/1999; ACCERTARE E
DICHIARARE: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre
condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto
dall'art. 1341 c.c.; ACCERTARE E DICHIARARE: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di
tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo
nell'usura oggettiva e soggettiva come indicato nella perizia;
ACCERTARE E DICHIARARE: la
nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto
per violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2, e 1346 c.c.; ACCERTARE E DICHIARARE:
l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed
arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, ORDINARE:
all'istituto di credito di rideterminare il “dare e avere” tra le parti mediante il ricalcolo contabile
dell'intero rapporto, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi,
del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta;
CONDANNARE: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o
riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come
quantificate in narrativa oltre spese delle CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso
di causa;
CONDANNARE: l'Istituto di credito convenuto, al pagamento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali che ci si riserva di quantificare;
DICHIARARE: la liberazione dei fideiussori Signori
e per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.; CONDANNARE: la Parte_1 Parte_2
banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia
evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con
pagina 3 di 18 mala fede o colpa grave”.
In particolare, esponeva: Parte_1
- di essere cliente della banca convenuta per avere acceso i rapporti di apertura di credito in c/c n.
349623 e di anticipi e sconti n. 70929013-91, garantiti dalle fideiussioni rilasciate da Parte_1
e Parte_2
- che nonostante la richiesta formulata ai sensi dell'art. 119 tub la banca convenuta non aveva consegnato la copia conforme all'originale dei contratti, dei relativi estratti conto e scalari, degli affidamenti accordati dalla data di apertura dei c/c e delle fideiussioni rilasciate;
- che tale circostanza, unita all'applicazione, nel corso dei rapporti, di tassi di interesse molto elevati ad opera della banca, aveva spinto essi attori a conferire ad un esperto l'incarico di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia sancito in tema di usura, nonché la violazione delle disposizioni normative vigenti in tema di anatocismo;
- che era così emerso che la banca aveva applicato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, violato la L. n. 108 del 1996, applicato tassi ultralegali non pattuiti ed addebitato illegittimamente commissioni di massimo scoperto, causando in tal modo ingiusti danni di cui si chiedeva il risarcimento, oltre alla liberazione dei fideiussori.
Si costituiva in giudizio la depositando i contratti: di c/c del Controparte_1
17.04.2007; copia del contratto del 26.04.2007 di apertura di credito per anticipo fatture;
il contratto quadro dell'8.03.2013, di apertura di credito per anticipazioni contro cessione di credito, e dichiarando di depositare copia del contratto di apertura di credito per elasticità di cassa del 26.04.2007, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda ex
adverso proposta in quanto inammissibile e/o infondata nel merito. Con il favore delle spese e dei
compensi”.
pagina 4 di 18 La banca convenuta, in particolare, premettendo la genericità della domanda ex adverso formulata e confermando la ricezione della richiesta ex art. 119 tub dedotta dalla parte attrice, contestava l'avvenuta pattuizione scritta delle condizioni contrattuali, richiamando espressamente i documenti allegati alla comparsa di costituzione e, conseguentemente, insisteva per il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante consulenza contabile.
Nel corso del giudizio si costituivano prima la in nome e per conto della banca convenuta, CP_5
poi la CP_2
Con sentenza n.52/22 il Tribunale di Ragusa così statuiva: dichiarava l'estromissione dal giudizio di dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione Controparte_1
dell'indebito e per il resto rigettava integralmente le domande proposte dagli attori;
condannava gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute da nella sua qualità di CP_2
procuratrice mandataria di condannava gli attori, in solido, al pagamento delle spese e CP_3
compensi di CTU come liquidati in atti.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_1
e affidandolo a tre motivi. Parte_2
Si è costituito in giudizio rappresentata da (già giusto cambio CP_3 Controparte_6 CP_2
di denominazione a seguito di intervenuta fusione con per contestare la fondatezza CP_6
dell'appello, del quale ha chiesto l'integrale rigetto.
Con comparsa depositata in data 18.10.2023 è intervenuta in giudizio nella Controparte_4
sua qualità di procuratrice speciale e mandataria di Controparte_7
quale cessionaria del credito di la quale, richiamando e facendo proprie tutte le CP_3
pagina 5 di 18 argomentazioni, eccezioni, produzioni e conclusioni svolte dal precedente titolare del credito, ha chiesto la prosecuzione del procedimento, nonché l'estromissione dal medesimo della dante causa cedente.
All'udienza del 18.12.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata introitata in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
--------------------------------------------------
L'appello è parzialmente fondato e merita, pertanto, di essere accolto per quanto di giustizia pur nei limiti di seguito esposti in ragione della carenza documentale.
Con il primo motivo di appello è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284,
1346 e 2697 c.c. e 117 t.u.b. – rilevanza della mancata pattuizione delle condizioni applicate – onere della prova – violazione dell'art. 210 c.p.c..
In particolare, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale
di Ragusa ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, evidenziando come la medesima avrebbe dovuto produrre il contratto di apertura di credito per elasticità di cassa e, per l'effetto, ha rigettato la domanda attorea confermando la legittimità, in contrasto con le risultanze della
CTU in atti, dei tassi ultralegali applicati dalla banca.
Al fine di meglio inquadrare il motivo di appello in esame va esposto che in una alla comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado la banca convenuta dichiarava di produrre i seguenti contratti:
A) Contratto di c/c del 17.04.2007, cod. n. 3496.23, privo di apertura di credito;
B) Contratto del 26.04.2007 di apertura di credito per elasticità di cassa fino alla concorrenza di €
200.000,00, da utilizzarsi sul c/c n. 3496.23;
pagina 6 di 18 C) Contratto del 26.04.2007, di apertura di credito per anticipo di fatture commerciali fino alla concorrenza di € 300.000,00, da utilizzarsi sul c/c n. 3496.23;
D) Contratto quadro del 08.03.2013, di apertura di credito per anticipazioni contro cessione di credito fino alla concorrenza di € 300.000,00 da utilizzarsi sul rapporto SI n. 70929013.91.
Per un probabile errore materiale, del quale si avvedeva il CTU nel corso delle operazioni peritali, la banca, all'allegato n.3, invece di depositare il contratto sopra indicato alla lett.B), duplicava la produzione del contratto sopra indicato alla lett. C). Segnalata la mancata produzione del contratto di apertura di credito per elasticità di cassa, la banca, in sede di osservazioni alla bozza, provvedeva ad inviarne copia al CTU, il quale, però, non ne teneva conto ai fini della redazione della consulenza e ricalcolava il saldo applicando il tasso di interesse previsto dall'art.117 TUB, così come richiesto nel mandato.
Il primo Giudice, non condividendo la scelta operata dal CTU, nel rigettare il relativo capo di domanda ha così motivato: “§ Sull'onere della prova in tema di ripetizione di indebito/accertamento negativo.
Prima di addivenire all'analisi del merito delle questioni prospettate dagli attori occorre ancora
effettuare un'ulteriore premessa sistematica in ordine alla disciplina dell'onere della prova nel caso di
specie.
In tema di ripetizione di indebito (dunque anche per il connesso accertamento negativo) spetta
all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa
debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del
14/05/2012 secondo cui: "Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e
proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in
eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del
pagamento per la parte che si assume non dovuta"). Sull'adempimento dell'onere della prova nella
pagina 7 di 18 materia bancaria, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'attore non può essere dispensato da detto
onere affermando che esista: “ (…) un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità
afferenti alle clausole contrattuali – perché così ritenendo (n.d.r.) - confondono tale potere con quello
istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il
giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione
e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in
atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere
relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte", (Cass.
civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201). Recentemente, peraltro, la S.C. ha dato continuità all'orientamento
secondo cui nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la
ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza,
rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare
l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole
rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass., ord. n. 24948/17).
Nel caso di specie, come rilevato analiticamente dal CTU risultano prodotti in atti:
- contratto di apertura di conto corrente n. 3496.23 del 17.04.2007;
- contratto del 26.04.2007 di apertura di credito per anticipo di fatture commerciali fino alla
concorrenza di € 300.000,00;
- contratto del 08.03.2013 di apertura di credito per anticipazioni contro cessione di credito fino alla
concorrenza di € 300.000,00 da utilizzarsi sul rapporto SI n. 70929013.91;
- estratti del conto corrente n. 3496.23 relativi ai seguenti periodi: II, III e IV trimestre 2007, II
trimestre 2008 e dal I trimestre 2009 al IV trimestre 2012.
Il CTU rilevava tuttavia che non risultava prodotto in atti il contratto di apertura di credito per
pagina 8 di 18 elasticità di cassa da tenere distinto dal contratto del 26.4.2007 di apertura di credito per anticipo
fatture. Orbene, a fronte della parziale produzione della documentazione in atti bisogna comprendere
nei confronti di quale parte ricadano le conseguenze derivanti dal mancato adempimento dell'onere
della prova. Al riguardo, se, come si è visto, vale il principio secondo cui l'onere della prova è posto a
carico del correntista che agisca in ripetizione coerenza impone di ritenere che l'omessa produzione
del contratto non potrà che comportare l'omessa prova dei fatti che il correntista intendeva dimostrare
con conseguente rigetto delle relative domande. Sul punto, non si condivide l'impostazione della CTU,
che di certo risente del mandato allora predisposto dal precedente G.I., nella parte in cui invitava il
consulente ad eseguire il calcolo qui riportato: “calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli
scoperti di conto per i contratti stipulati tra il 9.7.1992 e il 2.01.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.
117 TUB (ante D.L.vo n. 141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni
ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto”. Ebbene, il
tasso sostitutivo ex art. 117 TUB può ritenersi applicabile nella ipotesi in cui non sia stato determinato
nelle forme di legge fra le parti il tasso di interesse dovuto. Nel caso di specie, non è stato
specificamente contestata né l'avvenuta stipula del contratto né, tanto meno, la determinazione del
tasso debitore agli scoperti di conto ed infatti parte convenuta pure non producendo, per mero errore
materiale, il contratto di apertura di credito in commento dava comunque atto delle condizioni ivi
applicate nella propria comparsa di costituzione senza che gli attori, che pure erano tenuti a produrre
il contratto, abbiano specificamente contestato la corrispondenza a verità delle condizioni descritte
rispetto a quelle asseritamente applicate. Da quanto sopra, ne deriva che il CTU non poteva
ricalcolare il saldo dare e avere fra le parti al tasso sostitutivo ma solo controllare, ove si ritenesse in
qualche misura specifica la contestazione mossa dagli attori, la corrispondenza delle condizioni
contrattuali a quelle effettivamente applicate. In definitiva, non può tenersi conto della perizia in atti
pagina 9 di 18 nella parte in cui si è proceduto al ricalcolo del saldo (beninteso sino alla data indicata negli ultimi
estratti conto prodotti perché i rapporti risultano ancora aperti) applicando il tasso sostitutivo perché
cosi ritenendo a fronte del mancato adempimento dell'onere della prova a carico degli attori le
conseguenze negative di detta condotta processuale graverebbero esclusivamente ai danni della
convenuta con conseguente violazione dei principi di diritto sopra riassunti costantemente affermati
nella giurisprudenza di legittimità”.
Ritiene questa Corte che la superiore argomentazione sia corretta e non possa essere censurata.
Ed invero, pur a fronte dell'errore commesso dalla banca che all'atto della costituzione ha omesso di produrre il contratto di apertura di credito per elasticità di cassa, vanno segnalate le seguenti circostanze:
1) parte appellante nel corso del giudizio di primo grado non ha mai dedotto l'inesistenza del contratto in esame, del quale, anzi, prima con richiesta rivolta alla banca ai sensi dell'art.119 TUB e poi con istanza rivolta al Giudice ex art.210 cpc, ha chiesto la esibizione/produzione, confermando, in tal modo, l'esistenza dello stesso;
2) nella propria comparsa di costituzione e risposta la banca, con riferimento al contratto del 26.4.2007
di apertura di credito per elasticità di cassa fino alla concorrenza di € 200.000,00, da utilizzarsi sul c/c n. 3496.23, ha dettagliatamente indicato le condizioni contrattuali pattuite, tra cui:
affidamento: € 200.000,00;
scadenza: a revoca;
tasso interesse debitore: 5,887% per utilizzi intrafido;
commissione di massimo scoperto: 0,375% per utilizzi intra fido;
spese, valute, ecc.: art. 1 comma 1: per quanto non espressamente previsto nel medesimo documento,
restano in vigore le condizioni pattuite nel contratto di conto corrente (v. comparsa di costituzione).
pagina 10 di 18 3) gli attori in primo grado, entro i termini preclusori fissati dall'art.183 cpc, non hanno in alcun modo contestato né la mancata produzione del contratto di apertura di credito per elasticità di cassa, avendo,
addirittura rinunciato alla istanza ex art.210 cpc, che non è stata reiterata nella memoria ex art.183,
c.VI, n.2, cpc, né l'avvenuta pattuizione di condizioni diverse da quelle indicate dalla banca nella comparsa di costituzione e sopra elencate.
In tale contesto, non contestata l'esistenza del contratto, è evidente che, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova e della produzione documentale grava esclusivamente a carico di chi esperisce nei confronti della banca una azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito. Anche con la recente ordinanza n.35605/23 la Corte di Cassazione, sulla scia di un indirizzo già radicato, ha ribadito che “Con riguardo alla ripetizione dell'indebito degli interessi
ultralegali e della commissione di massimo scoperto la sentenza impugnata resiste a censura. E' del
tutto evidente, infatti, che, non facendosi questione dell'inesistenza del contratto (pag. 8 della
sentenza), competeva all'odierna istante dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la
corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto o contenessero,
comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate
nell'oggetto (tale è la clausola di rinvio all'"uso piazza", che la ricorrente richiama a pag. 3 del
proprio ricorso, allorquando riassume il contenuto della propria citazione)”.
Nell'atto di appello, inserendolo nell'ambito del primo motivo, gli appellanti hanno, altresì, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, nonostante espressa denuncia, il Tribunale di Ragusa, a seguito del deposito del contratto di anticipo fatture sbf del 26.04.2007, non avrebbe accertato e dichiarato la fondatezza delle contestazioni formulate e relative alla mancata pattuizione dei tassi e delle condizioni applicabili al rapporto, atteso che dall'analisi del contratto emergeva come il tasso debitore fosse stato indicato solo ed esclusivamente nel TAN, mancando invece qualsiasi informazione pagina 11 di 18 inerente il tasso debitore effettivamente applicato (il TAEG/ISC) e l'importo delle ulteriori spese connesse al finanziamento.
Anche detta censura non appare fondata.
Ed invero, siccome affermato dalla giurisprudenza di merito, “L'omessa specificazione nel contatto di
mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore,
al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo
ed indefettibile del regolamento negoziale, giacchè non richiamato dall'art.3, sezione III;
rilevato,
Pa infatti, che proprio la collocazione sistematica dell' nell'art.9, sezione II, concernente
l'informazione e la pubblicità precontrattuale, e non nell'art.3, sezione III, disciplinante la forma e il
contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che contrariamente a quanto sostenuto da
una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Napoli sent. 7779/15; Trib. Cagliari decreto
5395/16) l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando
nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di
determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento” (v. Trib.
Salerno, ord. 05.06.2017, GE Brancaccio). Nello stesso senso è ormai orientata anche la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 4597/23).
In conseguenza di quanto sopra il primo motivo di appello merita di essere rigettato.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto legittima la capitalizzazione applicata, nonostante le contestazioni di parte attrice aventi ad oggetto l'assenza di reciprocità.
Preme, al riguardo, evidenziare che nell'atto di citazione gli appellanti, con riguardo al capo di domanda in oggetto, avevano eccepito la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi perché
applicata, a loro dire, non a condizione di reciprocità, pur trattandosi di contratti sottoscritti in data pagina 12 di 18 successiva alla delibera CICR del 9.2.2000.
In sede di osservazioni alla bozza di CTU gli attori modificavano la contestazione, rilevando la nullità
della clausola inserita nei contratti che, in conformità alla citata delibera, stabiliva la medesima periodicità nel calcolo degli interessi e ciò sul rilievo che la previsione di un tasso creditore pari allo
0,05% a fronte di un tasso debitore del 14,364% “ha di fatto neutralizzato ogni beneficio in capo al
Correntista rispetto alla pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, essendo il tasso di interesse
attivo del tutto ininfluente, poiché pari a zero”.
In seno all'atto introduttivo del presente grado di giudizio gli appellanti hanno ulteriormente modificato la contestazione ed hanno inserito una diversa e nuova eccezione di nullità, introducendo la formula della “capitalizzazione apparente”. In particolare, è stato evidenziato come il contratto preveda un tasso annuale nominale creditore applicato al rapporto corrispondente al tasso annuale effettivo, laddove la capitalizzazione avrebbe dovuto comportare, per necessità algebrica, un aumento del secondo rispetto al primo. “Tale antinomia tra le condizioni generali di contratto, ove è indicata una pari periodicità
della capitalizzazione, e le condizioni convenute nello specifico tra la correntista e la banca, ove la
capitalizzazione stessa è esclusa dall'espressione in cifre del tasso debitore effettivo, esclude, di fatto,
che gli interessi creditori siano soggetti a capitalizzazione, rendendo l'applicazione della medesima in
relazione agli interessi passivi, effettuata dalla Banca, illegittima”.
Contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, è opinione di questa Corte che il motivo di appello,
nei termini in cui è stato riformulato, seppure differenti rispetto a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, vada dichiarato ammissibile in quanto concernente un profilo di nullità del contratto suscettibile anche di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio.
Ciò premesso, il motivo appare fondato.
Ed invero, per come affermato dalla Corte di Cassazione “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo
pagina 13 di 18 effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo
dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di
contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti
interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6.
A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo
corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per
effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima
(in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della
detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto,
la pattuizione dell'anatocismo” (v. Cass. 4321/22, richiamata anche dagli appellanti, che ha elaborato il seguente principio di diritto "La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza
della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con
quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è
richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera
stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere
indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione").
La clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione reciproca degli interessi alle condizioni sopra esposte deve, pertanto, essere dichiarata nulla.
Alla superiore declaratoria non consegue, però, la possibilità di procedere al ricalcolo del saldo, così
come preteso dagli appellanti, in ragione della assoluta carenza documentale, il cui onere, per le ragioni sopra esposte, gravava sugli appellanti.
Per come risulta dalla documentazione in atti e per come accertato dal CTU nel corso del giudizio di pagina 14 di 18 primo grado, gli estratti conto prodotti ed oggetto di indagine hanno riguardato l'arco temporale compreso tra il 1.1.2009 (estratto conto più risalente tra quelli prodotti da parte attrice senza soluzione di continuità) ed il 31.12.2012 (ultimo estratto conto prodotto). In presenza di rapporti pacificamente ancora aperti la ricostruzione del saldo al 31.12.2012, previa espunzione degli effetti della capitalizzazione trimestrale, sarebbe assolutamente parziale, incompleta e di scarsa utilità pratica, e ciò
in ragione della risalenza e del limitato numero degli estratti conto prodotti in atti, apparendo, invece,
più congruo rimettere alla banca, tenuto conto della prolungata prosecuzione dei rapporti ben oltre la data del 31.12.2012, le doverose e necessarie operazioni di ricalcolo in ossequio a quanto sopra esposto.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccepita illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, così motivando: “Le censure sono generiche e in ogni caso va osservato che nei
contratti di conto corrente e di apertura di credito prodotti le CMS sono state previste e risultano
determinate perché è indicata la base imponibile, il tasso ed il periodo preso in considerazione ai fini
del computo delle stesse. Da quanto sopra evidenziato deve escludersi la nullità della CMS per
presunta indeterminatezza dell'oggetto. Quanto alla censura concernente la presunta mancanza di una
valida giustificazione causale della clausola in commento perché, secondo la tesi degli attori, con essa
si duplicherebbe la funzione già adempiuta dagli interessi passivi deve osservarsi quanto segue. La tesi
non è condivisibile. Invero, soprattutto in epoca anteriore alla l. n. 2/2009, che come più volte
sottolineato in giurisprudenza non ha valenza interpretativa per il passato (cfr. Cassazione civile, sez.
un., 20/06/2018, (ud. 27/02/2018, dep.20/06/2018), n. 16303), la giustificazione causale delle C.M.S. è
stata, secondo una prima tesi, individuata nel corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione
pagina 15 di 18 nell'utilizzo dello scoperto del conto;
tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo
del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura
percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Secondo altra concorrente
tesi, la causa delle C.M.S. può essere altresì rinvenuta nella remunerazione accordata alla banca per
la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo
prelevamento della somma. Orbene, il dibattito sopra riportato induce a ritenere che la commissione di
massimo scoperto possa assumere diversa fisionomia a seconda della sua concreta formulazione
contrattuale sicché l'adesione ad una tesi piuttosto che all'altra non può comportare, peraltro in
assenza di una previsione normativa per il periodo antecedente alla l. n.2/2009, l'automatica
esclusione delle C.M.S. anche ove previste in contratto e quand'anche determinate o determinabili sul
picco d'utilizzo anziché sull'accordato giacché anche in tale ultima ipotesi la causa sussisterebbe
comunque”.
La censura appare fondata e merita di essere accolta.
I contratti allegati in atti, invero, contengono esclusivamente l'indicazione in misura percentuale delle
CMS applicate sino al 30.9.2009, ma non specificano in alcun modo se la stessa fosse destinata ad essere applicata sull'accordato o sull'utilizzato, con le evidenti differenze che ne conseguono. Le
argomentazioni svolte dal primo Giudice non consentono di escludere la nullità della clausola in quanto fondate su richiami giurisprudenziali certamente non sufficienti a colmare la evidente indeterminatezza della clausola in oggetto.
Anche in questo caso, però, alla accertata nullità della clausola di previsione delle CMS non fa seguito alcun ricalcolo per le medesime ragioni già precedentemente esposte con riferimento alla accertata nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi.
Quanto sopra vale, comunque, sino al 30.9.2009 data in cui la banca, per come esposto dagli stessi pagina 16 di 18 appellanti, adeguandosi a quanto stabilito dalla L.2/09, ha modificato i contratti sostituendo alla CMS
una commissione quale corrispettivo sull'accordato.
Sebbene parte appellante abbia dedotto la nullità di tale modifica perché mai convenuta o accettata,
osserva questa Corte come l'art.5 del DM 644/12 stabilisca espressamente che “I contratti in corso al
1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi
all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento
dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce
giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione
dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il
1° ottobre 2012”.
Dal chiaro tenore letterale della norma si evince come l'adeguamento del contratto alla normativa di cui alla L.2/09 poteva legittimamente operarsi nel rispetto delle previsioni di cui all'art.118 TUB, come avvenuto nel caso che occupa.
Per le motivazioni sin qui esposte questa Corte rigetta il primo motivo di appello;
accoglie il secondo motivo di appello e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi, onerando la banca di procedere al ricalcolo del saldo, previa espunzione degli effetti della capitalizzazione reciproca degli interessi;
accoglie parzialmente il terzo motivo di appello e dichiara la nullità della clausola in forza della quale sono state applicate sino al 30.9.2009 le CMS, onerando la banca di procedere al ricalcolo del saldo previa loro espunzione.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello, stimasi equo compensare per la metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante metà a carico degli appellanti in solido e ponendo definitivamente a carico degli appellanti, in solido, l'integrale pagamento delle somme liquidate in primo grado in favore del CTU.
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P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n.52/22 del Tribunale di Ragusa ed in riforma della stessa, così statuisce:
rigetta il primo motivo di appello;
accoglie il secondo motivo di appello e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi, onerando la di procedere al CP_1
ricalcolo del saldo, previa loro espunzione;
accoglie parzialmente il terzo motivo di appello e dichiara la nullità della clausola in forza della quale sono state applicate sino al 30.9.2009 le CMS, onerando la banca di procedere al ricalcolo del saldo previa loro espunzione.
Compensa per la metà le spese del primo grado di giudizio e condanna gli appellanti, in solido tra loro,
al pagamento della restante metà liquidata in favore di quale procuratrice di in CP_2 CP_3
€.4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa per la metà tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento della restante metà liquidata in favore di in €.4.500,00 Controparte_4
per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Pone definitivamente a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento delle somme liquidate in favore del CTU nel corso del giudizio di primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 13.3.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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