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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Catanzaro SEZIONE PRIMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 4677 - 2013 RG TRA in persona del l.r.p.t. con l'Avv. F. Masciari, Parte_1 OPPONENTE E C.F. ) con l'avv. R. Ripepi;
Controparte_1 C.F._1
OPPOSTO Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 772\2013 emesso in data 30 settembre 2013. Conclusioni: come da atti e verbale del 11 giugno 2024. FATTO E DIRITTO Con decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 772/2013 il Tribunale di Catanzaro ingiungeva alla società opponente il pagamento della somma di € 107896,00 relativa al mancato pagamento di alcune fatture, relative a contratti di sub-affidamento, intercorsi tra le parti per la realizzazione della SS 106 tratto Ardore-Marina di Gioiosa. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la in Parte_2 persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la ditta er Controparte_1 ivi sentir accogliere le conclusioni contenute nell'atto. A sostegno della propria tesi l'attore opponente deduceva: a) la compensazione del credito richiesto con la fattura Carpro tre Scarl n. 16 del 31 ottobre 2011, a seguito di riconoscimento dei pagamenti parziali e della nota di credito riportati in narrativa, che il debito effettivamente vantato dall'opposto era di € 86703,45; b) in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti di nolo a caldo e dell'atto aggiuntivo di cui in narrativa e, per l'effetto dichiarare il diritto della Carpro Tre Scarl al pagamento da parte della ditta opposta della somma di € 45000,00; c) accertare e dichiarare il diritto della società opponente ad ottenere il pagamento a titolo di risarcimento del danno di € 57412,16; d) accertare e dichiarare l'aggravio dei costi sostenuti dall'opponente nella misura di e 7083,39; e) ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare il riconoscimento al risarcimento del danno a titolo di danno all'immagine subito dalla stessa per i fatti espressi in atti;
f) conclusivamente accertare che la ditta opposta deve alla la complessiva somma di e Parte_2
122792,10, o nella diversa somma che risulterà di giustizia;
g) revocare di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore costituito. Si costituiva in giudizio la ditta , contestando l'avverso atto e chiedendo Controparte_1 preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o della somma non contestata e, nel merito il rigetto perché l'opposizione è inammissibile, improponibile improcedibile ed infondata in fatto e diritto, vinte le spese. Ammessi i mezzi istruttori richiesti dall'opposta, la causa all'udienza indicata in epigrafe veniva incamerata per la decisione, con termine per il deposito delle memorie conclusionali e di repliche. La domanda attorea va integralmente respinta per i motivi di seguito esposti. E' bene evidenziare che già dalla concessione dei termini di cui all'art. 183 VI c. cpc, la parte opponente non è più comparsa alle udienze di rinvio e non ha depositato comparsa conclusionale. Risultano documentate le circostanze espresse in atti. Quanto alla richiesta di rescissione del contratto con conseguente pagamento delle somme richieste dalla ditta opponente, tale circostanza è stata dedotta genericamente e comunque è rimasta del tutto sfornita di prova. Deve infine ritenersi insussistente il controcredito eccepito in compensazione dalla Carpro Tre Scarl. Non è stato infatti provato in corso di causa l'esistenza di questo controcredito. Da quanto sopra esposto risulta la totale infondatezza dell'opposizione che appare essere stata proposta al solo scopo di procrastinare la soddisfazione del credito dell'opposta. Per questo motivo l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico degli opponenti. Esse sono liquidate secondo i parametri medi ex DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 122792,10).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone:
1. Respinge integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 772/2013 del 30 settembre 2013;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cap come per legge. Così deciso in Catanzaro il 14 aprile 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone
Controparte_1 C.F._1
OPPOSTO Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 772\2013 emesso in data 30 settembre 2013. Conclusioni: come da atti e verbale del 11 giugno 2024. FATTO E DIRITTO Con decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 772/2013 il Tribunale di Catanzaro ingiungeva alla società opponente il pagamento della somma di € 107896,00 relativa al mancato pagamento di alcune fatture, relative a contratti di sub-affidamento, intercorsi tra le parti per la realizzazione della SS 106 tratto Ardore-Marina di Gioiosa. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la in Parte_2 persona del l.r.p.t., conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la ditta er Controparte_1 ivi sentir accogliere le conclusioni contenute nell'atto. A sostegno della propria tesi l'attore opponente deduceva: a) la compensazione del credito richiesto con la fattura Carpro tre Scarl n. 16 del 31 ottobre 2011, a seguito di riconoscimento dei pagamenti parziali e della nota di credito riportati in narrativa, che il debito effettivamente vantato dall'opposto era di € 86703,45; b) in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti di nolo a caldo e dell'atto aggiuntivo di cui in narrativa e, per l'effetto dichiarare il diritto della Carpro Tre Scarl al pagamento da parte della ditta opposta della somma di € 45000,00; c) accertare e dichiarare il diritto della società opponente ad ottenere il pagamento a titolo di risarcimento del danno di € 57412,16; d) accertare e dichiarare l'aggravio dei costi sostenuti dall'opponente nella misura di e 7083,39; e) ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare il riconoscimento al risarcimento del danno a titolo di danno all'immagine subito dalla stessa per i fatti espressi in atti;
f) conclusivamente accertare che la ditta opposta deve alla la complessiva somma di e Parte_2
122792,10, o nella diversa somma che risulterà di giustizia;
g) revocare di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore costituito. Si costituiva in giudizio la ditta , contestando l'avverso atto e chiedendo Controparte_1 preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o della somma non contestata e, nel merito il rigetto perché l'opposizione è inammissibile, improponibile improcedibile ed infondata in fatto e diritto, vinte le spese. Ammessi i mezzi istruttori richiesti dall'opposta, la causa all'udienza indicata in epigrafe veniva incamerata per la decisione, con termine per il deposito delle memorie conclusionali e di repliche. La domanda attorea va integralmente respinta per i motivi di seguito esposti. E' bene evidenziare che già dalla concessione dei termini di cui all'art. 183 VI c. cpc, la parte opponente non è più comparsa alle udienze di rinvio e non ha depositato comparsa conclusionale. Risultano documentate le circostanze espresse in atti. Quanto alla richiesta di rescissione del contratto con conseguente pagamento delle somme richieste dalla ditta opponente, tale circostanza è stata dedotta genericamente e comunque è rimasta del tutto sfornita di prova. Deve infine ritenersi insussistente il controcredito eccepito in compensazione dalla Carpro Tre Scarl. Non è stato infatti provato in corso di causa l'esistenza di questo controcredito. Da quanto sopra esposto risulta la totale infondatezza dell'opposizione che appare essere stata proposta al solo scopo di procrastinare la soddisfazione del credito dell'opposta. Per questo motivo l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico degli opponenti. Esse sono liquidate secondo i parametri medi ex DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 122792,10).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone:
1. Respinge integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n. 772/2013 del 30 settembre 2013;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cap come per legge. Così deciso in Catanzaro il 14 aprile 2025 Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone