Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 374 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 04/04/2025 sostituita, con l'ordinanza del 13 marzo 2025, ex art. 127 ter con il deposito di note di trattazione scritta e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ) e Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv.to Salvatore CodiceFiscale_5
maddalena in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione notificato il 18.04.2017 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Antonella Petrilli in Roma alla Via Del Mascherino n. 72;
1
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._6 [...]
(c.f. ) persona del loro procuratore CP_2 C.F._7
speciale arch. giusta procura Notar rep. n. 12515 del Persona_1 Per_2
5 luglio 2017 rappresentate e difese dall'avv. prof. Nicola Corbo in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore Roma, Viale
Umberto Tupini n. 113;
APPELLATE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 8633/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 15/06/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – – Il Tribunale di Roma pronunciando sulla domanda proposta da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi di nei Parte_5 Persona_3
confronti di e , nonché sulla Controparte_1 Controparte_2
domanda riconvenzionale proposta dalle convenute in persona del procuratore speciale arch. , così statuiva: <<1) dichiara la nullità, Persona_1
ai sensi degli artt. 1344 e 1418, comma 1, c.c., del contratto preliminare di compravendita concluso in data 19.4.2001 tra e le Persona_3
convenute; 2) dichiara la nullità del contratto di locazione concluso tra e le convenute con decorrenza dal 22.5.2001; 3) Persona_3
dichiara che il credito degli attori nei confronti delle convenute ammonta ad
€ 219.333,08; 4) dichiara che il credito delle convenute nei confronti degli attori ammonta ad € 45.861,87; 5) per l'effetto, operata la compensazione tra i suddetti crediti, condanna le convenute, in solido, alla restituzione, in
2 favore degli attori, della somma di € 173.471,21, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
6) rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori e ogni altra domanda proposta dalle convenute;
7) compensa tra le parti le spese di giudizio;
8) ordina la cancellazione della seguente trascrizione: trascrizione a favore di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e contro e Parte_4 Parte_5 Controparte_1 [...]
, presentazione n. 3 del 17.5.2017 presso l'Agenzia delle Entrate, CP_2
Ufficio Provinciale di Roma - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, Registro generale n. 55886, Registro particolare n. 37444. >>
§ 2. – Hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e a cui hanno resistito
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
e . CP_1 Controparte_2
§ 3. – La Corte con ordinanza dell'11 giugno 2021 ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza dell'11 luglio 2025.
§ 4. – In data 12 marzo 2025 hanno depositato note congiunte i difensori delle parti nelle quali hanno evidenziato che con atto di transazione in data
28.02.2025 le suddette hanno conciliato la lite tra di esse insorta con espressa dichiarazione di prestazione di acquiescenza alla sentenza del Tribunale di
Roma n. 8633/2020 e con compensazione di tutte le spese di causa del primo e secondo grado di giudizio. Hanno chiesto l'anticipazione della causa e la sostituzione della stessa con note di trattazione scritta al fine di accogliere le seguenti conclusioni: << pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere con compensazione totale delle spese di causa e contestuale ordine al sig. Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma
1, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio dell'Agenzia delle Entrate, di cancellare, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della domanda giudiziale pubblicata il 17.05.2017 al n. 55886 di Registro Generale e n. 3744 di Registro Particolare.>>
3 § 5. – La Corte con ordinanza del 13 marzo 2025 ha accolto entrambe le istanze e disposto l'anticipazione dell'udienza dell'11 luglio 2025 all'udienza del 4 aprile 2025 ore 11.30 che sostituiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte assegnando alle parti il termine del giorno 04/04/2025 ore 11.30 per detto adempimento.
§ 6. – Risultano depositate note congiunte in data 24 marzo 2025 in cui i difensori chiedevano: << che la Ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere con compensazione totale delle spese di causa e contestuale ordine al sig.
Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, Ufficio
Provinciale di Roma – Territorio dell'Agenzia delle Entrate, di cancellare, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione della domanda giudiziale pubblicata il 17.05.2017 al n. 55886 di Registro Generale e n. 3744 di
Registro Particolare>>.
§ 7. – Allo scadere del termine la Corte ha trattenuto in riserva la causa ed all'esito dell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza.
§ 8. – Osserva la Corte che le parti hanno definito transattivamente la lite e sono venute meno le ragioni di contrasto oggetto della presente lite, con cessazione della materia del contendere.
Deve, pertanto, procedersi alla declaratoria di estinzione del processo. Le spese di lite su concorde richiesta delle parti vanno compensate.
Va accolta altresì la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la sua cancellazione ai sensi dell'art. 2668 secondo comma c.c., attesa la sostanziale assimilabilità della presente pronuncia, resa su concorde richiesta di tutte le parti, all'ipotesi di estinzione
4 del processo per rinuncia all'azione, espressamente prevista dalla norma richiamata (Cass. 21320/18).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
nei confronti di e contro
[...] Controparte_1 Controparte_2
la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 8633/2020 pubblicata in data 15/06/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. ordina alla competente Agenzia del Territorio-Servizio di pubblicità
Immobiliare di Roma 1 di procedere alla cancellazione della trascrizione, con esonero di ogni responsabilità, della domanda giudiziale pubblicata il 17.05.2017 al n. 55886 di Registro Generale e n.
3744 di Registro Particolare;
3. Spese compensate.
Così deciso in Roma il giorno 4/04/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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