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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.4.2024 da nata a [...] il [...] (CF ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Rieti, Via Marchetti n. 13 presso lo studio dell'Avv. Michele SERAFINI che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Rieti, Piazza V. Emanuele II, 15/A, presso lo studio dell'Avv. Carlo
GIANFELICE che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti resistente con l'intervento del PM
Fatto e diritto
Con ex art. 473 bis.14 c.p.c. depositato in data 15.4.2024 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_2 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata in data [...], dalla relazione di fatto con alle Persona_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito non contestando che tra le parti sia da diverso tempo venuta meno Controparte_1 una vera e propria affectio ma contestando le circostanze dedotte nel ricorso ed evidenziando di essersi sempre fatto carico delle esigenze della figlia anche dopo l'allontanamento dalla abitazione familiare.
pagina 1 di 5 Alla udienza dell'11.07.2024 la ricorrente ha dichiarato di vivere in affitto, di pagare un canone di euro 480 al mese e di svolgere lavori saltuari percependo circa euro 120 mensili e quanto al rapporto padre/figlia ha dichiarato “Mia figlia è contenta quando vede il padre ci gioca , lui però non è costante con la bambina, ogni tanto lui mi chiede di vedere la bambina , poi sparisce per quale tanto richiama”.
Il resistente ha dichiarato di vivere in affitto con la propria madre e di pagare un canone di euro 360 al mese e di lavorare come corriere percependo un mensile di euro 1900 netti per 14 mensilità.
Con ordinanza del 13.8.2024 il giudice ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
“- dispone l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre;
- fino al 30 dicembre 2024 la minore pernotterà unicamente presso la madre e frequenterà il padre due pomeriggi alla settimana (indicativamente martedi e giovedi) quando nel fine settimana la minore starà con la madre e tre pomeriggi a settimana (indicativamente il lunedi, il mercoledì e il venerdì) quando nel fine settimana la minore vedrà il padre, se il tempo lo consentirà per una passeggiata pomeridiana, dal risveglio o dalla uscita dell'asilo sino alle 18.30 – 19.00 circa, in caso di condizioni climatiche avverse il padre potrà portare la bimba presso la sua abitazione, con i medesimi orari;
a fine settimana alternati il sabato e la domenica il padre potrà tenere con sé la figlia nelle ore mattutine, dalle 9.30 alle 12.30 circa;
- a partire dal 1 gennaio 2025, il padre durante uno dei pomeriggi previsti settimanali, porterà la figlia a casa propria una volta alla settimana in orario che consenta il pranzo ed il successivo riposo a casa sua;
una volta abituata la bambina ad addormentarsi e risvegliarsi in ore diurne nella casa paterna (indicativamente dopo due mesi e cioè fino a marzo 2025), verrà introdotto un primo pernottamento presso il padre nel fine settimana di spettanza dello stesso e in tal caso il padre preleverà la minore il pomeriggio del sabato e la ricondurrà a casa della madre la domenica prima di pranzo mentre, a partire dal 4 anno di età della minore, sempre nel fine settimana di spettanza, il padre terrà con sé la minore dal sabato mattina fino alle
20 della domenica;
la bambina starà con il padre durante le feste natalizie o il 24 dalla mattina alla sera o il 25 dalla mattina alla sera nonchè il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
durante tutta questa fase i genitori, salvi impegni improrogabili, parteciperanno entrambi alle visite periodiche della figlia dal pediatra;
la bambina starà inoltre con il padre per due settimane non consecutive in estate, da suddividersi in 5 giorni da comunicare alla madre entro il 30 maggio;
- dal compimento del sesto anno di età in poi, il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
nel pomeriggio di mercoledì dalle 16.00 alle 20.00 nelle settimane in cui trascorre il WE con il padre, e due giorni, dal martedi alle 16.00 al mercoledi alle 20.00 nelle settimane in cui trascorre il WE con pagina 2 di 5 la madre;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di
Natale, Capodanno e Pasqua;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
- in tutti i casi previsti nei punti che precedono, nel caso in cui un giorno del fine settimana di spettanza del padre (esempio, il sabato o la domenica) coincidesse con un turno di lavoro (da comunicare alla madre almeno 48 ore prima), lo stesso sarà recuperato con il giorno corrispondente nel fine settimana successivo;
- la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i genitori alternativamente con uno la mattina e con uno il pomeriggio ed il compleanno di ciascuno dei genitori con il medesimo;
- ciascun genitore potrà effettuare due chiamate giornaliere (telefono, skipe, videochiamate) alla figlia nel periodo in cui la stessa si trovi con l'altro genitore, in mancanza di accordo una la mattina e una la sera in un orario stabilito da concordare tra loro;
- assegna alla ricorrente la casa familiare, che il resistente ha già rilasciato;
- determina in euro 600 euro (seicento euro) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della Controparte_1 figlia (comprensivo anche delle spese per l'alloggio e utenze), da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, facendo riferimento al
Protocollo di Rieti;
Alla udienza del 23.1.2025 le parti hanno manifestato la volontà di raggiungere un accordo recependo i provvedimenti provvisori adottati dal giudice con l'unica precisazione di volere indicare come data di versamento dell'assegno di mantenimento per la minore il 21 di ogni mese.
Gli avvocati hanno discusso la causa rinunciando ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e il giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del PM.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Visto l'esito del giudizio le spese di lite si ritengono compensate.
P.Q.M.
pagina 3 di 5 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa promossa da ei confronti di Parte_1
: Controparte_1
- dispone l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_2 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: fino al 30 dicembre 2024 la minore pernotterà unicamente presso la madre e frequenterà il padre due pomeriggi alla settimana (indicativamente martedi e giovedi) quando nel fine settimana la minore starà con la madre e tre pomeriggi a settimana (indicativamente il lunedi, il mercoledì e il venerdì) quando nel fine settimana la minore vedrà il padre, se il tempo lo consentirà per una passeggiata pomeridiana, dal risveglio o dalla uscita dell'asilo sino alle 18.30 – 19.00 circa, in caso di condizioni climatiche avverse il padre potrà portare la bimba presso la sua abitazione, con i medesimi orari;
a fine settimana alternati il sabato e la domenica il padre potrà tenere con sé la figlia nelle ore mattutine, dalle 9.30 alle 12.30 circa;
a partire dal 1 gennaio 2025, il padre durante uno dei pomeriggi previsti settimanali, porterà la figlia a casa propria una volta alla settimana in orario che consenta il pranzo ed il successivo riposo a casa sua;
una volta abituata la bambina ad addormentarsi e risvegliarsi in ore diurne nella casa paterna
(indicativamente dopo due mesi e cioè fino a marzo 2025), verrà introdotto un primo pernottamento presso il padre nel fine settimana di spettanza dello stesso e in tal caso il padre preleverà la minore il pomeriggio del sabato e la ricondurrà a casa della madre la domenica prima di pranzo mentre, a partire dal 4 anno di età della minore, sempre nel fine settimana di spettanza, il padre terrà con sé la minore dal sabato mattina fino alle 20 della domenica;
la bambina starà con il padre durante le feste natalizie o il 24 dalla mattina alla sera o il 25 dalla mattina alla sera nonchè il giorno di Pasqua o il giorno di
Pasquetta; durante tutta questa fase i genitori, salvi impegni improrogabili, parteciperanno entrambi alle visite periodiche della figlia dal pediatra;
la bambina starà inoltre con il padre per due settimane non consecutive in estate, da suddividersi in 5 giorni da comunicare alla madre entro il 30 maggio;
dal compimento del sesto anno di età in poi, il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
nel pomeriggio di mercoledì dalle 16.00 alle
20.00 nelle settimane in cui trascorre il WE con il padre, e due giorni, dal martedi alle 16.00 al mercoledi alle 20.00 nelle settimane in cui trascorre il WE con la madre;
per metà delle vacanze pagina 4 di 5 scolastiche natalizie e pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale,
Capodanno e Pasqua;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
in tutti i casi previsti nei punti che precedono, nel caso in cui un giorno del fine settimana di spettanza del padre (esempio, il sabato o la domenica) coincidesse con un turno di lavoro (da comunicare alla madre almeno 48 ore prima), lo stesso sarà recuperato con il giorno corrispondente nel fine settimana successivo;
la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i genitori alternativamente con uno la mattina e con uno il pomeriggio ed il compleanno di ciascuno dei genitori con il medesimo;
ciascun genitore potrà effettuare due chiamate giornaliere (telefono, skipe, videochiamate) alla figlia nel periodo in cui la stessa si trovi con l'altro genitore, in mancanza di accordo una la mattina e una la sera in un orario stabilito da concordare tra loro;
- assegna alla ricorrente la casa familiare, che il resistente ha già rilasciato;
- determina in euro 600 euro (seicento euro) il contributo mensile dovuto da per Controparte_1 il mantenimento della figlia (comprensivo anche delle spese per l'alloggio e utenze), da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 21 di ogni mese, con successivo adeguamento Parte_2 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, facendo riferimento al Protocollo di Rieti;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 6.2.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.4.2024 da nata a [...] il [...] (CF ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Rieti, Via Marchetti n. 13 presso lo studio dell'Avv. Michele SERAFINI che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Rieti, Piazza V. Emanuele II, 15/A, presso lo studio dell'Avv. Carlo
GIANFELICE che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti resistente con l'intervento del PM
Fatto e diritto
Con ex art. 473 bis.14 c.p.c. depositato in data 15.4.2024 ha adito il Tribunale di Rieti per Parte_2 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata in data [...], dalla relazione di fatto con alle Persona_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito non contestando che tra le parti sia da diverso tempo venuta meno Controparte_1 una vera e propria affectio ma contestando le circostanze dedotte nel ricorso ed evidenziando di essersi sempre fatto carico delle esigenze della figlia anche dopo l'allontanamento dalla abitazione familiare.
pagina 1 di 5 Alla udienza dell'11.07.2024 la ricorrente ha dichiarato di vivere in affitto, di pagare un canone di euro 480 al mese e di svolgere lavori saltuari percependo circa euro 120 mensili e quanto al rapporto padre/figlia ha dichiarato “Mia figlia è contenta quando vede il padre ci gioca , lui però non è costante con la bambina, ogni tanto lui mi chiede di vedere la bambina , poi sparisce per quale tanto richiama”.
Il resistente ha dichiarato di vivere in affitto con la propria madre e di pagare un canone di euro 360 al mese e di lavorare come corriere percependo un mensile di euro 1900 netti per 14 mensilità.
Con ordinanza del 13.8.2024 il giudice ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
“- dispone l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre;
- fino al 30 dicembre 2024 la minore pernotterà unicamente presso la madre e frequenterà il padre due pomeriggi alla settimana (indicativamente martedi e giovedi) quando nel fine settimana la minore starà con la madre e tre pomeriggi a settimana (indicativamente il lunedi, il mercoledì e il venerdì) quando nel fine settimana la minore vedrà il padre, se il tempo lo consentirà per una passeggiata pomeridiana, dal risveglio o dalla uscita dell'asilo sino alle 18.30 – 19.00 circa, in caso di condizioni climatiche avverse il padre potrà portare la bimba presso la sua abitazione, con i medesimi orari;
a fine settimana alternati il sabato e la domenica il padre potrà tenere con sé la figlia nelle ore mattutine, dalle 9.30 alle 12.30 circa;
- a partire dal 1 gennaio 2025, il padre durante uno dei pomeriggi previsti settimanali, porterà la figlia a casa propria una volta alla settimana in orario che consenta il pranzo ed il successivo riposo a casa sua;
una volta abituata la bambina ad addormentarsi e risvegliarsi in ore diurne nella casa paterna (indicativamente dopo due mesi e cioè fino a marzo 2025), verrà introdotto un primo pernottamento presso il padre nel fine settimana di spettanza dello stesso e in tal caso il padre preleverà la minore il pomeriggio del sabato e la ricondurrà a casa della madre la domenica prima di pranzo mentre, a partire dal 4 anno di età della minore, sempre nel fine settimana di spettanza, il padre terrà con sé la minore dal sabato mattina fino alle
20 della domenica;
la bambina starà con il padre durante le feste natalizie o il 24 dalla mattina alla sera o il 25 dalla mattina alla sera nonchè il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
durante tutta questa fase i genitori, salvi impegni improrogabili, parteciperanno entrambi alle visite periodiche della figlia dal pediatra;
la bambina starà inoltre con il padre per due settimane non consecutive in estate, da suddividersi in 5 giorni da comunicare alla madre entro il 30 maggio;
- dal compimento del sesto anno di età in poi, il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
nel pomeriggio di mercoledì dalle 16.00 alle 20.00 nelle settimane in cui trascorre il WE con il padre, e due giorni, dal martedi alle 16.00 al mercoledi alle 20.00 nelle settimane in cui trascorre il WE con pagina 2 di 5 la madre;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di
Natale, Capodanno e Pasqua;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
- in tutti i casi previsti nei punti che precedono, nel caso in cui un giorno del fine settimana di spettanza del padre (esempio, il sabato o la domenica) coincidesse con un turno di lavoro (da comunicare alla madre almeno 48 ore prima), lo stesso sarà recuperato con il giorno corrispondente nel fine settimana successivo;
- la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i genitori alternativamente con uno la mattina e con uno il pomeriggio ed il compleanno di ciascuno dei genitori con il medesimo;
- ciascun genitore potrà effettuare due chiamate giornaliere (telefono, skipe, videochiamate) alla figlia nel periodo in cui la stessa si trovi con l'altro genitore, in mancanza di accordo una la mattina e una la sera in un orario stabilito da concordare tra loro;
- assegna alla ricorrente la casa familiare, che il resistente ha già rilasciato;
- determina in euro 600 euro (seicento euro) il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della Controparte_1 figlia (comprensivo anche delle spese per l'alloggio e utenze), da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il Parte_2 giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, facendo riferimento al
Protocollo di Rieti;
Alla udienza del 23.1.2025 le parti hanno manifestato la volontà di raggiungere un accordo recependo i provvedimenti provvisori adottati dal giudice con l'unica precisazione di volere indicare come data di versamento dell'assegno di mantenimento per la minore il 21 di ogni mese.
Gli avvocati hanno discusso la causa rinunciando ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e il giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del PM.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Visto l'esito del giudizio le spese di lite si ritengono compensate.
P.Q.M.
pagina 3 di 5 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa promossa da ei confronti di Parte_1
: Controparte_1
- dispone l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_2 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre;
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: fino al 30 dicembre 2024 la minore pernotterà unicamente presso la madre e frequenterà il padre due pomeriggi alla settimana (indicativamente martedi e giovedi) quando nel fine settimana la minore starà con la madre e tre pomeriggi a settimana (indicativamente il lunedi, il mercoledì e il venerdì) quando nel fine settimana la minore vedrà il padre, se il tempo lo consentirà per una passeggiata pomeridiana, dal risveglio o dalla uscita dell'asilo sino alle 18.30 – 19.00 circa, in caso di condizioni climatiche avverse il padre potrà portare la bimba presso la sua abitazione, con i medesimi orari;
a fine settimana alternati il sabato e la domenica il padre potrà tenere con sé la figlia nelle ore mattutine, dalle 9.30 alle 12.30 circa;
a partire dal 1 gennaio 2025, il padre durante uno dei pomeriggi previsti settimanali, porterà la figlia a casa propria una volta alla settimana in orario che consenta il pranzo ed il successivo riposo a casa sua;
una volta abituata la bambina ad addormentarsi e risvegliarsi in ore diurne nella casa paterna
(indicativamente dopo due mesi e cioè fino a marzo 2025), verrà introdotto un primo pernottamento presso il padre nel fine settimana di spettanza dello stesso e in tal caso il padre preleverà la minore il pomeriggio del sabato e la ricondurrà a casa della madre la domenica prima di pranzo mentre, a partire dal 4 anno di età della minore, sempre nel fine settimana di spettanza, il padre terrà con sé la minore dal sabato mattina fino alle 20 della domenica;
la bambina starà con il padre durante le feste natalizie o il 24 dalla mattina alla sera o il 25 dalla mattina alla sera nonchè il giorno di Pasqua o il giorno di
Pasquetta; durante tutta questa fase i genitori, salvi impegni improrogabili, parteciperanno entrambi alle visite periodiche della figlia dal pediatra;
la bambina starà inoltre con il padre per due settimane non consecutive in estate, da suddividersi in 5 giorni da comunicare alla madre entro il 30 maggio;
dal compimento del sesto anno di età in poi, il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
nel pomeriggio di mercoledì dalle 16.00 alle
20.00 nelle settimane in cui trascorre il WE con il padre, e due giorni, dal martedi alle 16.00 al mercoledi alle 20.00 nelle settimane in cui trascorre il WE con la madre;
per metà delle vacanze pagina 4 di 5 scolastiche natalizie e pasquali, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale,
Capodanno e Pasqua;
per 30 giorni anche non consecutivi in estate, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza dal 15 al 30 luglio e dal 16 al 31 agosto;
in tutti i casi previsti nei punti che precedono, nel caso in cui un giorno del fine settimana di spettanza del padre (esempio, il sabato o la domenica) coincidesse con un turno di lavoro (da comunicare alla madre almeno 48 ore prima), lo stesso sarà recuperato con il giorno corrispondente nel fine settimana successivo;
la minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i genitori alternativamente con uno la mattina e con uno il pomeriggio ed il compleanno di ciascuno dei genitori con il medesimo;
ciascun genitore potrà effettuare due chiamate giornaliere (telefono, skipe, videochiamate) alla figlia nel periodo in cui la stessa si trovi con l'altro genitore, in mancanza di accordo una la mattina e una la sera in un orario stabilito da concordare tra loro;
- assegna alla ricorrente la casa familiare, che il resistente ha già rilasciato;
- determina in euro 600 euro (seicento euro) il contributo mensile dovuto da per Controparte_1 il mantenimento della figlia (comprensivo anche delle spese per l'alloggio e utenze), da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 21 di ogni mese, con successivo adeguamento Parte_2 automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, facendo riferimento al Protocollo di Rieti;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 6.2.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
pagina 5 di 5