Articolo 234 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 233Articolo 235
Versione
6 maggio 1952
Art. 234.
(Domicilio degli iscritti)


Gli iscritti nelle matricole della gente di mare devono comunicare all'ufficio di iscrizione le variazioni del loro domicilio.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952