Articolo 44 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 43Articolo 45
Versione
14 aprile 1979
Art. 44.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli numeri 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979