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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/11/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 383/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Riunta in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Barbuto Presidente relatore dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 383/2025 Ruolo Generale - volontaria giurisdizione avente ad OGGETTO: esecutorietà della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Umbro depositata in data 20.12.2024 e pubblicata in data 14.1.2025, esecutiva in data 8.4.2025 dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica pronunciata su ricorso congiunto di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Roberto Tittarelli e dall'Avv. Margherita Scalamogna in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Perugia
e
(C.F ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'Avv. Fabio Lancia in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni
RICORRENTI con l'intervento necessario del Procuratore Generale presso la Corte di Appello in sede pagina 1 di 5 sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
- ACCERTARE E DICHIARARE l'efficacia civile nella Repubblica italiana della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Umbro in data 14.1.2025, resa esecutiva in data 8.4.2024 dal
Supremo Tribunale della Segatura Apostolica, e per l'effetto
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Perugia di procedere alle annotazioni e trascrizioni, previste dalla legge, dell'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio resa dal succitato Tribunale Ecclesiastico regionale, nonché quest'ultima sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.G.: esprime parere favorevole all'accoglimento della domanda di dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.9.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto attribuirsi gli effetti civili alla sentenza con la quale era stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio tra di loro celebrato in Perugia con rito concordatario il 1.7.2006 e ordinarsi all'Ufficiale di
Stato Civile di eseguire l'annotazione nel registro dei matrimoni (n. 201, parte II, serie A dell'anno 2006) dell'emananda sentenza.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
La Corte di Appello di Perugia, all'esito dell'udienza tenutasi in data 10.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note di trattazione scritta, viste le conclusioni congiunte delle parti ed il parere del
PG., osserva quanto segue.
Preliminarmente va affermata la competenza della Corte adita perché è nel suo distretto il luogo di attuazione della pronuncia e cioè il Comune di Perugia, nel cui registro di Stato civile venne trascritto l'atto di matrimonio e sul quale registro dovrà eseguirsi l'annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 69
D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
pagina 2 di 5 In ordine alla procedura applicabile va rilevato che per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici occorre fare applicazione dell'art. 8 dell'Accordo firmato a Roma il 18.2.1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede, fatto oggetto di ratifica ed esecuzione con la l. n. 121/1985. Non si applicano infatti gli artt. 64 e segg. della successiva L. n. 218/95 (contenente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), atteso che l'art. 2 della suddetta legge fa salva l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, fra le quali rientra certamente l'Accordo di cui sopra (Cass. 03/17595).
Per l'efficacia della sentenza ecclesiastica rimane perciò necessaria, su domanda delle parti o di una di esse, un'apposita sentenza della Corte d'appello competente, senza possibilità di un riconoscimento automatico secondo la previsione degli artt. 64 e segg. della L. n. 218/05.
Ai fini della verifica delle condizioni per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica, nonostante la loro abrogazione ad opera della l. n. 218/95, si deve continuare a fare applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., richiamati dall'art. 4 del protocollo addizionale a detto Accordo, dovendosi a questo richiamo attribuire la natura di un rinvio materiale (Cass. 05/12010).
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
La sentenza di cui si chiede il riconoscimento ha ad oggetto un matrimonio religioso celebrato dalle parti col rito concordatario, risulta munita di esecutività in forza del decreto del Tribunale della Segnatura
Apostolica, quale "superiore Organo Ecclesiastico di controllo" ex art. 8 n. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18-2-84.
Risultano inoltre rispettate le condizioni:
a) della competenza del giudice ecclesiastico:
b) del rispetto nel procedimento davanti al giudice ecclesiastico del diritto di difesa, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano:
c) delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere di cui agli artt. 796 e 797 c.p.c. ed in particolare quella che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico (art. 797 n. 7).
La nullità è stata dichiarata per incapacità consensuale di entrambe le parti ex canone 1095 nn. 2 e 3 del
CIC.
pagina 3 di 5 Al riguardo occorre tenere presente che, secondo un indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono suscettibili di delibazione anche sentenze pronunciate per cause di nullità, stabilite dal Diritto Canonico, che nel codice civile vengono disciplinate diversamente o non sono affatto previste, purché, però, quelle cause non siano incompatibili con l'ordine pubblico italiano, inteso come complesso dei principi fondamentali dell'ordinamento risultanti dalla Carta Costituzionale o da altre leggi;
con la conseguenza che deve essere negata l'esecuzione di pronunzie rese in base a ragioni di invalidità del matrimonio costituenti espressione di principi non accettati neppure in settori diversi da quello matrimoniale.
Tale situazione non ricorre nel caso in esame in quanto la nullità è stata pronunciata per incapacità consensuale da parte di entrambe le parti, a norma del canone 1095 (nn.2 e 3) del Codice di diritto canonico e cioè per un vizio che attiene in senso lato alla sfera del consenso e come tale, pur nella notevole diversità di disciplina, è assimilabile a quello che pure l'ordinamento italiano considera negli artt. 120 e 122 c.c. (in tal senso Cass. Sez. 1, 01/04/2015, n. 6611, Cass. Sez. 1, 08/07/2009, n. 16051).
Nella fattispecie la nullità è stata pronunciata per difetto di discrezione di giudizio, cioè per incapacità ad esprimere un valido consenso, cosicché non si pone neppure un problema di contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, essendo a tal fine sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428 secondo comma c.c.), tale aspetto
è invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass.
7.4.1997 n. 3002).
La sentenza in oggetto può dunque essere dichiarata esecutiva nello Stato italiano.
Nulla sulle spese, non essendoci stato contrasto idoneo a generare soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
- dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della Sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Umbro in data 14.1.2025, la cui esecutività è stata decretata dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 8.4.2025, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto pagina 4 di 5 con rito concordatario in Perugia in data 1.7.2006 tra e Parte_1 Parte_2
trascritto negli Uffici dello Stato civile del Comune di Perugia al n. 201, parte II, serie A dell'anno 2006;
- ordina al competente ufficiale di stato civile di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
- nulla per le spese.
Perugia, 24/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Giorgio Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Riunta in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Barbuto Presidente relatore dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 383/2025 Ruolo Generale - volontaria giurisdizione avente ad OGGETTO: esecutorietà della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Umbro depositata in data 20.12.2024 e pubblicata in data 14.1.2025, esecutiva in data 8.4.2025 dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica pronunciata su ricorso congiunto di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Roberto Tittarelli e dall'Avv. Margherita Scalamogna in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Perugia
e
(C.F ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'Avv. Fabio Lancia in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni
RICORRENTI con l'intervento necessario del Procuratore Generale presso la Corte di Appello in sede pagina 1 di 5 sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
- ACCERTARE E DICHIARARE l'efficacia civile nella Repubblica italiana della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Umbro in data 14.1.2025, resa esecutiva in data 8.4.2024 dal
Supremo Tribunale della Segatura Apostolica, e per l'effetto
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Perugia di procedere alle annotazioni e trascrizioni, previste dalla legge, dell'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio resa dal succitato Tribunale Ecclesiastico regionale, nonché quest'ultima sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.G.: esprime parere favorevole all'accoglimento della domanda di dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17.9.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto attribuirsi gli effetti civili alla sentenza con la quale era stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio tra di loro celebrato in Perugia con rito concordatario il 1.7.2006 e ordinarsi all'Ufficiale di
Stato Civile di eseguire l'annotazione nel registro dei matrimoni (n. 201, parte II, serie A dell'anno 2006) dell'emananda sentenza.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
La Corte di Appello di Perugia, all'esito dell'udienza tenutasi in data 10.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note di trattazione scritta, viste le conclusioni congiunte delle parti ed il parere del
PG., osserva quanto segue.
Preliminarmente va affermata la competenza della Corte adita perché è nel suo distretto il luogo di attuazione della pronuncia e cioè il Comune di Perugia, nel cui registro di Stato civile venne trascritto l'atto di matrimonio e sul quale registro dovrà eseguirsi l'annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 69
D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
pagina 2 di 5 In ordine alla procedura applicabile va rilevato che per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici occorre fare applicazione dell'art. 8 dell'Accordo firmato a Roma il 18.2.1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede, fatto oggetto di ratifica ed esecuzione con la l. n. 121/1985. Non si applicano infatti gli artt. 64 e segg. della successiva L. n. 218/95 (contenente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), atteso che l'art. 2 della suddetta legge fa salva l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, fra le quali rientra certamente l'Accordo di cui sopra (Cass. 03/17595).
Per l'efficacia della sentenza ecclesiastica rimane perciò necessaria, su domanda delle parti o di una di esse, un'apposita sentenza della Corte d'appello competente, senza possibilità di un riconoscimento automatico secondo la previsione degli artt. 64 e segg. della L. n. 218/05.
Ai fini della verifica delle condizioni per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica, nonostante la loro abrogazione ad opera della l. n. 218/95, si deve continuare a fare applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., richiamati dall'art. 4 del protocollo addizionale a detto Accordo, dovendosi a questo richiamo attribuire la natura di un rinvio materiale (Cass. 05/12010).
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
La sentenza di cui si chiede il riconoscimento ha ad oggetto un matrimonio religioso celebrato dalle parti col rito concordatario, risulta munita di esecutività in forza del decreto del Tribunale della Segnatura
Apostolica, quale "superiore Organo Ecclesiastico di controllo" ex art. 8 n. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18-2-84.
Risultano inoltre rispettate le condizioni:
a) della competenza del giudice ecclesiastico:
b) del rispetto nel procedimento davanti al giudice ecclesiastico del diritto di difesa, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano:
c) delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere di cui agli artt. 796 e 797 c.p.c. ed in particolare quella che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico (art. 797 n. 7).
La nullità è stata dichiarata per incapacità consensuale di entrambe le parti ex canone 1095 nn. 2 e 3 del
CIC.
pagina 3 di 5 Al riguardo occorre tenere presente che, secondo un indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono suscettibili di delibazione anche sentenze pronunciate per cause di nullità, stabilite dal Diritto Canonico, che nel codice civile vengono disciplinate diversamente o non sono affatto previste, purché, però, quelle cause non siano incompatibili con l'ordine pubblico italiano, inteso come complesso dei principi fondamentali dell'ordinamento risultanti dalla Carta Costituzionale o da altre leggi;
con la conseguenza che deve essere negata l'esecuzione di pronunzie rese in base a ragioni di invalidità del matrimonio costituenti espressione di principi non accettati neppure in settori diversi da quello matrimoniale.
Tale situazione non ricorre nel caso in esame in quanto la nullità è stata pronunciata per incapacità consensuale da parte di entrambe le parti, a norma del canone 1095 (nn.2 e 3) del Codice di diritto canonico e cioè per un vizio che attiene in senso lato alla sfera del consenso e come tale, pur nella notevole diversità di disciplina, è assimilabile a quello che pure l'ordinamento italiano considera negli artt. 120 e 122 c.c. (in tal senso Cass. Sez. 1, 01/04/2015, n. 6611, Cass. Sez. 1, 08/07/2009, n. 16051).
Nella fattispecie la nullità è stata pronunciata per difetto di discrezione di giudizio, cioè per incapacità ad esprimere un valido consenso, cosicché non si pone neppure un problema di contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, essendo a tal fine sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428 secondo comma c.c.), tale aspetto
è invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass.
7.4.1997 n. 3002).
La sentenza in oggetto può dunque essere dichiarata esecutiva nello Stato italiano.
Nulla sulle spese, non essendoci stato contrasto idoneo a generare soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
- dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della Sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Umbro in data 14.1.2025, la cui esecutività è stata decretata dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica in data 8.4.2025, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto pagina 4 di 5 con rito concordatario in Perugia in data 1.7.2006 tra e Parte_1 Parte_2
trascritto negli Uffici dello Stato civile del Comune di Perugia al n. 201, parte II, serie A dell'anno 2006;
- ordina al competente ufficiale di stato civile di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
- nulla per le spese.
Perugia, 24/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Giorgio Barbuto
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