Articolo 8 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
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5 aprile 1974
Art. 8. (Edifici con strutture intelaiate)

S'intendono per strutture intelaiate quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
In esse potranno essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 3.
Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalita' specificate dalle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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