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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 353 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
(P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.VA_1
nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_2 CodiceFiscale_1
nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_3 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Sinatra;
[...]
APPELLANTI
CONTRO
, in Controparte_1 forma abbreviata per il tramite della sua mandataria CP_2 CP_3
(C.F. e P.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
[...] P.VA_2
Dipaola;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per gli appellanti: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO Preliminarmente: sospendere la esecutività del decreto di ingiunzione n.
3528/2019 emesso dal Tribunale di Palermo il giorno 27/0 6/2019. Nel merito: disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, • ammettere per la forma il presente appello;
• in riforma dell'impugnata sentenza, modificare la stessa nelle parti impugnate e, in accoglimento del presente appello: - revocare integralmente il decreto di ingiunzione n. 3528/2019 emesso dal Tribunale di Palermo il giorno
27/06/2019 ; - ritenere e dichiarare, per l'effetto, che gli odierni opponenti nulla
1 devono alla “ Controparte_4
per inesistenza del credito garantito;
ovvero - accertare e dichiarare, per i
[...] motivi sopra esposti, la nullità dell'impugnata sentenza, in conseguenza della mancanza o insufficienza della motivazione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata: “IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
L. 7 Agosto 2012, n. 134, per mancato superamento del cd. Filtro”, con conseguente ordinanza di inammissibilità per tutti i motivi come esposti con il presente atto;
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, proposta solo con le conclusioni, non sussistendone i presupposti sia in punto di fumus che di periculum, neppure allegati dall'avversa difesa;
NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dovesse essere ritenuto ammissibile: - rigettare l'appello spiegato in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi gradatamente esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e competenze professionali secondo la vigente normativa del doppio grado”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 3749/2021, il Tribunale di Palermo rigettò l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 3528/2019, emesso ad istanza di
[...]
Controparte_5
A tanto pervenne il giudice di prime cure, avendo ritenuto provato il credito di euro 50.000,00 vantato dalla – subentrata in corso di giudizio quale CP_2 cessionaria del credito – in virtù dell'atto fidejussorio stipulato fra la garantita
[...]
la beneficiaria ON SI soc.coop. e la garante (poi cedente) Parte_1 [...]
Controparte_6
Il Tribunale ritenne anche provata la legittimazione passiva di Parte_2
e di in ragione degli atti di coobbligazione da costoro sottoscritti Parte_3 con la azioni. Controparte_6
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 [...]
e con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2022, sulla Pt_2 Parte_3
2 scorta di tre motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. Erronea dichiarazione di insufficiente prova del credito garantito;
II. insufficiente motivazione;
III. erronea statuizione delle spese processuali.
3. Con comparsa depositata il 20 maggio 2022, si è costituita CP_2 resistendo al gravame interposto, di cui ha richiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 21 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo e secondo motivo di impugnazione, che è opportuno esaminare congiuntamente, gli appellanti si dolgono che il giudice di prime cure non abbia rilevato la carenza di prova del credito, così come asseritamente vantato dalla CP_1
Rappresentano che avrebbe pagato gli importi richiesti da ON SI, CP_5 omettendo di effettuare alcuna dovuta verifica in ordine alla certezza del credito e del presunto inadempimento della Parte_1
Evidenziano, dunque, che il credito per cui aveva agito la cessionaria non CP_1 fosse certo, atteso che le fatture emesse da ON SI, e pagate dal garante cedente, erano contestate dall'appellante.
Soggiungono, infine, che il Tribunale cure avrebbe fornito una motivazione solo apparente, giacché avrebbe accolto le difese dell'opposta senza indicare le ragioni del proprio convincimento.
I motivi sono infondati.
Mette conto premettere che l'atto cd. “fidejussorio” sottoscritto tra , CP_5
ON SI e la società prescindendo dal nomen iuris attribuito dalle Parte_1 parti, è chiaramente riconducibile allo schema di un contratto autonomo di garanzia.
Mette, infatti, conto ricordare che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “ a prima richiesta” o “senza eccezioni”- sussumibile nell'alveo delle pattuizioni “solve et repete”- vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. ), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che Persona_1 caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero
3 contenuto della convenzione negoziale (Cassazione civile sez. un. 18 febbraio 2010 n. 3947;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11890 del 2008).
Esso ha la funzione, necessariamente esplicitata in contratto, di assicurare al beneficiario il versamento della somma garantita senza possibilità alcuna per il garante di avanzare eccezioni attinenti al rapporto sottostante tra beneficiario e debitore garantito.
Anche se ispirate al modello della fideiussione, le garanzie autonome se ne discostano proprio perché derogano al principio dell'accessorietà rispetto all'obbligazione garantita, le cui sorti non hanno incidenza diretta sull'obbligazione del garante dovuta in ogni caso perché indipendente dal rapporto principale.
Mentre, infatti, nella fattispecie legale tipica della fideiussione il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale e garanzia personale è sia genetico che funzionale, nella fattispecie atipica del contratto autonomo di garanzia, l'accessorietà è limitata solamente al momento iniziale.
Ne consegue che, in un contratto autonomo di garanzia, il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o efficacia del rapporto di base (cfr.
Cass.civile.6517/2014).
Unica eccezione proponibile dal garante per ottenere una sospensione del pagamento è
l'exceptio doli, ossia la prova evidente che il beneficiario della garanzia stia abusando per ottenere un pagamento che non gli spetta - quindi un comportamento scorretto connotato da dolo o mala fede dell'altra parte- in caso contrario sarà tenuto comunque al pagamento e in caso potrà agire contro il garantito che abbia indebitamente conseguito l'importo versatogli dal garante.
Riassumendo, allora, si ricorda che "il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo" (Cassazione civile sez. II,
17/06/2022, n.19693).
Tali caratteristiche, invero, si evincono certamente nel contratto di garanzia sottoscritto fra le parti, quantunque definito “fidejussorio”.
In primo luogo, come si evince dall'art. 6 del contratto, è presente una espressa deroga agli artt. 1944 e 1945 c.c., sicché, oltre alla rinuncia al beneficium excussionis, si è
4 escluso che la , n.q. di società garante, potesse proporre eccezioni relative al CP_5 rapporto principale, intercorrente tra le sole società garantita, e ON SI, Parte_1 società beneficiaria, per la fornitura di merce.
In secondo luogo, è stato evidentemente previsto, differentemente da quanto sostenuto dagli appellanti, che la garanzia sarebbe stata prestata dalla società garante “a semplice richiesta o senza eccezioni”, con deroga agli artt. 1956 e 1957 c.c.
Avuto riguardo di tali circostanze, nel contratto in esame appare del tutto assente un rapporto di accessorietà, tipico del contratto di fidejussione, tra la garanzia fornita da e il rapporto principale, costituito dal contratto di fornitura in essere tra la CP_5 Pt_1
ON SI.
[...]
, pertanto, non avrebbe potuto esimersi dal pagamento richiesto da ON CP_5
SI in data 11 febbraio 2019, così come sostenuto dagli appellanti, dopo che la società beneficiaria aveva rappresentato la mancata corresponsione, da parte della Parte_1 di importi sino ad euro 50.000,00, con apparente inadempimento delle obbligazioni principali, al tempo assunte.
Ne discende che, avendo dato prova del contratto di garanzia, del rapporto principale cui si riferisce e dell'effettivo pagamento delle predette somme, l'appellata ha integralmente assolto al proprio onere della prova, non sussistendo alcun obbligo, in capo alla stessa, di dare ulteriore prova di una previa verifica della certezza e fondatezza del credito, prima di procedere al pagamento richiesto dalla beneficiaria.
In aggiunta a tali considerazioni, e per quanto possa valere in questa sede, pare il caso di rilevare che gli appellanti, sebbene affermino che il credito avanzato dalla società beneficiaria sia stato da loro contestato, alcuna prova hanno fornito in tal senso, restando pure meramente apodittica la pretesa infondatezza del credito principale.
Alla luce di tali evidenze, anche l'affermata nullità della sentenza di prime cure, in forza di presunte lacune nella motivazione adottata dal Tribunale, risulta invero inconsistente, in quanto l'iter logico-giuridico appare sorretto, giustamente, da una coerente interpretazione del contratto stipulato dalle parti, il quale, ai sensi dell'art. 1372
c.c., assume forza di legge fra le parti.
In ragione di quanto fin d'ora esposto, l'appello è infondato e va rigettato, con assorbimento del terzo residuo motivo di gravame, relativo alle spese legali, per cui correttamente si è statuito secondo soccombenza.
Lo stesso canone deve certamente guidare la regolamentazione delle spese del grado.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione del 22 febbraio 2022, avverso la sentenza n. n. 3749/2021
[...] del Tribunale di Palermo che, per l'effetto, integralmente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite di questo grado, liquidate in complessivi euro 3473,00 oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo il 11 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 353 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
(P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.VA_1
nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_2 CodiceFiscale_1
nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_3 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Sinatra;
[...]
APPELLANTI
CONTRO
, in Controparte_1 forma abbreviata per il tramite della sua mandataria CP_2 CP_3
(C.F. e P.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
[...] P.VA_2
Dipaola;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per gli appellanti: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO Preliminarmente: sospendere la esecutività del decreto di ingiunzione n.
3528/2019 emesso dal Tribunale di Palermo il giorno 27/0 6/2019. Nel merito: disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, • ammettere per la forma il presente appello;
• in riforma dell'impugnata sentenza, modificare la stessa nelle parti impugnate e, in accoglimento del presente appello: - revocare integralmente il decreto di ingiunzione n. 3528/2019 emesso dal Tribunale di Palermo il giorno
27/06/2019 ; - ritenere e dichiarare, per l'effetto, che gli odierni opponenti nulla
1 devono alla “ Controparte_4
per inesistenza del credito garantito;
ovvero - accertare e dichiarare, per i
[...] motivi sopra esposti, la nullità dell'impugnata sentenza, in conseguenza della mancanza o insufficienza della motivazione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata: “IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in
L. 7 Agosto 2012, n. 134, per mancato superamento del cd. Filtro”, con conseguente ordinanza di inammissibilità per tutti i motivi come esposti con il presente atto;
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, proposta solo con le conclusioni, non sussistendone i presupposti sia in punto di fumus che di periculum, neppure allegati dall'avversa difesa;
NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dovesse essere ritenuto ammissibile: - rigettare l'appello spiegato in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi gradatamente esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e competenze professionali secondo la vigente normativa del doppio grado”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 3749/2021, il Tribunale di Palermo rigettò l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 3528/2019, emesso ad istanza di
[...]
Controparte_5
A tanto pervenne il giudice di prime cure, avendo ritenuto provato il credito di euro 50.000,00 vantato dalla – subentrata in corso di giudizio quale CP_2 cessionaria del credito – in virtù dell'atto fidejussorio stipulato fra la garantita
[...]
la beneficiaria ON SI soc.coop. e la garante (poi cedente) Parte_1 [...]
Controparte_6
Il Tribunale ritenne anche provata la legittimazione passiva di Parte_2
e di in ragione degli atti di coobbligazione da costoro sottoscritti Parte_3 con la azioni. Controparte_6
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 [...]
e con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2022, sulla Pt_2 Parte_3
2 scorta di tre motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. Erronea dichiarazione di insufficiente prova del credito garantito;
II. insufficiente motivazione;
III. erronea statuizione delle spese processuali.
3. Con comparsa depositata il 20 maggio 2022, si è costituita CP_2 resistendo al gravame interposto, di cui ha richiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 21 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo e secondo motivo di impugnazione, che è opportuno esaminare congiuntamente, gli appellanti si dolgono che il giudice di prime cure non abbia rilevato la carenza di prova del credito, così come asseritamente vantato dalla CP_1
Rappresentano che avrebbe pagato gli importi richiesti da ON SI, CP_5 omettendo di effettuare alcuna dovuta verifica in ordine alla certezza del credito e del presunto inadempimento della Parte_1
Evidenziano, dunque, che il credito per cui aveva agito la cessionaria non CP_1 fosse certo, atteso che le fatture emesse da ON SI, e pagate dal garante cedente, erano contestate dall'appellante.
Soggiungono, infine, che il Tribunale cure avrebbe fornito una motivazione solo apparente, giacché avrebbe accolto le difese dell'opposta senza indicare le ragioni del proprio convincimento.
I motivi sono infondati.
Mette conto premettere che l'atto cd. “fidejussorio” sottoscritto tra , CP_5
ON SI e la società prescindendo dal nomen iuris attribuito dalle Parte_1 parti, è chiaramente riconducibile allo schema di un contratto autonomo di garanzia.
Mette, infatti, conto ricordare che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “ a prima richiesta” o “senza eccezioni”- sussumibile nell'alveo delle pattuizioni “solve et repete”- vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. ), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che Persona_1 caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero
3 contenuto della convenzione negoziale (Cassazione civile sez. un. 18 febbraio 2010 n. 3947;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11890 del 2008).
Esso ha la funzione, necessariamente esplicitata in contratto, di assicurare al beneficiario il versamento della somma garantita senza possibilità alcuna per il garante di avanzare eccezioni attinenti al rapporto sottostante tra beneficiario e debitore garantito.
Anche se ispirate al modello della fideiussione, le garanzie autonome se ne discostano proprio perché derogano al principio dell'accessorietà rispetto all'obbligazione garantita, le cui sorti non hanno incidenza diretta sull'obbligazione del garante dovuta in ogni caso perché indipendente dal rapporto principale.
Mentre, infatti, nella fattispecie legale tipica della fideiussione il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale e garanzia personale è sia genetico che funzionale, nella fattispecie atipica del contratto autonomo di garanzia, l'accessorietà è limitata solamente al momento iniziale.
Ne consegue che, in un contratto autonomo di garanzia, il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o efficacia del rapporto di base (cfr.
Cass.civile.6517/2014).
Unica eccezione proponibile dal garante per ottenere una sospensione del pagamento è
l'exceptio doli, ossia la prova evidente che il beneficiario della garanzia stia abusando per ottenere un pagamento che non gli spetta - quindi un comportamento scorretto connotato da dolo o mala fede dell'altra parte- in caso contrario sarà tenuto comunque al pagamento e in caso potrà agire contro il garantito che abbia indebitamente conseguito l'importo versatogli dal garante.
Riassumendo, allora, si ricorda che "il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo" (Cassazione civile sez. II,
17/06/2022, n.19693).
Tali caratteristiche, invero, si evincono certamente nel contratto di garanzia sottoscritto fra le parti, quantunque definito “fidejussorio”.
In primo luogo, come si evince dall'art. 6 del contratto, è presente una espressa deroga agli artt. 1944 e 1945 c.c., sicché, oltre alla rinuncia al beneficium excussionis, si è
4 escluso che la , n.q. di società garante, potesse proporre eccezioni relative al CP_5 rapporto principale, intercorrente tra le sole società garantita, e ON SI, Parte_1 società beneficiaria, per la fornitura di merce.
In secondo luogo, è stato evidentemente previsto, differentemente da quanto sostenuto dagli appellanti, che la garanzia sarebbe stata prestata dalla società garante “a semplice richiesta o senza eccezioni”, con deroga agli artt. 1956 e 1957 c.c.
Avuto riguardo di tali circostanze, nel contratto in esame appare del tutto assente un rapporto di accessorietà, tipico del contratto di fidejussione, tra la garanzia fornita da e il rapporto principale, costituito dal contratto di fornitura in essere tra la CP_5 Pt_1
ON SI.
[...]
, pertanto, non avrebbe potuto esimersi dal pagamento richiesto da ON CP_5
SI in data 11 febbraio 2019, così come sostenuto dagli appellanti, dopo che la società beneficiaria aveva rappresentato la mancata corresponsione, da parte della Parte_1 di importi sino ad euro 50.000,00, con apparente inadempimento delle obbligazioni principali, al tempo assunte.
Ne discende che, avendo dato prova del contratto di garanzia, del rapporto principale cui si riferisce e dell'effettivo pagamento delle predette somme, l'appellata ha integralmente assolto al proprio onere della prova, non sussistendo alcun obbligo, in capo alla stessa, di dare ulteriore prova di una previa verifica della certezza e fondatezza del credito, prima di procedere al pagamento richiesto dalla beneficiaria.
In aggiunta a tali considerazioni, e per quanto possa valere in questa sede, pare il caso di rilevare che gli appellanti, sebbene affermino che il credito avanzato dalla società beneficiaria sia stato da loro contestato, alcuna prova hanno fornito in tal senso, restando pure meramente apodittica la pretesa infondatezza del credito principale.
Alla luce di tali evidenze, anche l'affermata nullità della sentenza di prime cure, in forza di presunte lacune nella motivazione adottata dal Tribunale, risulta invero inconsistente, in quanto l'iter logico-giuridico appare sorretto, giustamente, da una coerente interpretazione del contratto stipulato dalle parti, il quale, ai sensi dell'art. 1372
c.c., assume forza di legge fra le parti.
In ragione di quanto fin d'ora esposto, l'appello è infondato e va rigettato, con assorbimento del terzo residuo motivo di gravame, relativo alle spese legali, per cui correttamente si è statuito secondo soccombenza.
Lo stesso canone deve certamente guidare la regolamentazione delle spese del grado.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione del 22 febbraio 2022, avverso la sentenza n. n. 3749/2021
[...] del Tribunale di Palermo che, per l'effetto, integralmente conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite di questo grado, liquidate in complessivi euro 3473,00 oltre accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo il 11 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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