Articolo 65 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
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14 aprile 1979
Art. 65.
A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1094, 3465, 3859, 4298, 4660 e 5383 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979