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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 415 /2024 R.G.L. promossa da:
(di seguito, per Parte_1 comodità, – cod. fisc. e p. i.v.a. ), con sede _2 P.IVA_1
legale in Roma alla via G. Grezar n. 14, Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n.
193,convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 ed in virtù di tale normativa subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
Gruppo , tra cui anche CP_1 Controparte_2
sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017, in persona del
[...]
procuratore speciale, in qualità di Responsabile Controparte_3
, giusta procura speciale conferita con atto per Controparte_4
notar , Roma repertorio n. 180134 raccolta nr Persona_1
12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo
Rampino, presso il quale, Viale Don Minzoni, 21 Lecce, dichiara di voler ricevere le comunicazioni giusto mandato in atti.
APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
1 CONTRO
(C.F.: , nata il Controparte_5 C.F._1
31/03/1978 in Courgnè (TO) e residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino, C.so Re
Umberto n. 44, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Tarditi che la rappresenta e difende, per delega in atti.
APPELLATA
CONTRO
l' Controparte_6
(C.F. ), in persona del Presidente e legale
[...] P.IVA_2
Rappresentante pro-tempore, con Sede in Roma, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti – con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 Controparte_7
della legge n.448/1998 nonché della procura a rogito del notaio in
Tivoli dott.
3.07.2014 rep n37521 racc.n.5762cc Persona_2 rappr.to e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, del Foro di
Torino, e in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 a rogito dott. Notaio in Roma, elettivamente domiciliati in Torino - Per_3
Via dell'Arcivescovado n. 09, presso l'Ufficio Legale Distrettuale di
Torino.
APPELLATO/APELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante/appellata in via incidentale : _2
Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare dovute le somme richieste da _2
riconoscendo, ai fini della interruzione dei termini prescrizionali, la validità di tutti gli atti di riscossione notificati da;
_2
- accertare e dichiarare la natura decennale della prescrizione della pretesa vantata da , nonché l'intervenuta sospensione del _2
2 decorso del termine di prescrizione in virtù della Legge di Stabilità
2014 e della disciplina emergenziale ex art. 68, commi 1-2-2bis-4bis del DL 18/2020;
- conseguentemente, sempre in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che, stante la regolarità delle notifiche della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, delle cartelle a questa sottese e degli ulteriori atti di riscossione, le somme richieste da sono dovute, non essendo intervenuta alcuna prescrizione. _2
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con richiesta espressa di condanna alle spese per antistatarietà
Per l'appellata : Controparte_5
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile l'atto di appello atteso che, sulla base delle risultanze acquisite ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali, è altamente improbabile che lo stesso possa trovare accoglimento;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare l'appello principale e confermare la sentenza del giudice di primo grado per le ragioni di cui in narrativa;
- rigettare l'appello incidentale proposto dall' e confermare, per CP_6 le ragioni esposte in narrativa, il capo della sentenza di cui l CP_6
richiede la riforma.
IN OGNI CASO
- Condannarsi, per i motivi esposti in narrativa, L , ai sensi _2 dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, compreso rimborso forfettario ed accessori di legge nei confronti di tutte le parti, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3 Per l'appellato/appellante in via incidentale : CP_6
-previo accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma _2
della ex adverso gravata sentenza, ed in accoglimento del proposto appello indentale dell' , contrariis rejectis: CP_6
-preliminarmente previa occorrenda declaratoria di legittimazione passiva di e previa occorrenda declaratoria di res judicata in _2 ordine alle - ex adverso- opposte cartella esattoriale – nel CP_6 merito assolvere l'Istituto da tutte le domande dispiegate nel ricorso in opposizione in quanto anche infondato, confermando le stesse cartelle esattoriali de quibus e dichiarandone l'esecutorietà, in uno alla stessa legittimità della comunicazione/preavviso di iscrizione - ipotecaria e correlata notifica eseguita da;
_2
-sempre nel merito, ed in via ulteriormente subordinata, confermare le cartelle esattoriali di cui all'avversario ricorso introduttivo, CP_6 ovvero- in caso di revoca delle cartelle esattoriali dell' - CP_6 accertare e condannare controparte- in favore dell'Istituto - alle somme che risulteranno o dovessero risultare dovute dall'avversario
– in favore dell' - in corso di causa per i titoli e causali e periodi CP_6 di cui a l l ' i n c a r d i n a t o giudizio, in uno agli accessori di legge;
Con vittoria di spese ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Controparte_5
IVREA in funzione di Giudice del lavoro, l Controparte_8
e l .
[...] CP_6
Ha evidenziato che in data 1.12.2023 aveva ricevuto la notifica di preavviso di iscrizione di ipoteca da parte di per la tutela, tra _2
gli altri, dei crediti di cui alle seguenti cartelle esattoriali: 1) cartella n.
11020020022588863 000 – Ente creditore di Ivrea, a titolo di CP_6
DM 10, contributi IVS fissi, sanzioni, di € 12.943,25 Anno 1999; 2)
4 cartella n. 11020030005217052 000 – Ente creditore di Ivrea, a CP_6 titolo di DM 10, sanzioni, diritti di notifica, di € 8.367,52 Anno 1999
(doc. 2); 3) cartella n. 1102006000724106 000 – Ente creditore di Ivrea, a titolo di contributi IVS, sanzioni, diritti di notifica, di € CP_6
17.855,39 Anno 1999.
Ha precisato che il preavviso di iscrizione di ipoteca era il primo atto con cui era venuta a conoscenza della pretesa relativa alle cartelle esattoriali sopra indicate, che non le erano state notificate.
In ogni caso, ha sostenuto che non era stato rispettato il termine decadenziale previsto dall'articolo 25 d.p.r 602/1973 per la notificazione delle cartelle esattoriali e ha eccepito, infine, la prescrizione della pretesa contributiva non essendole stati notificati atti interruttivi della prescrizione anteriormente al preavviso di iscrizione ipotecaria del 1.12.2023.
Si è costituita tempestivamente in giudizio allegando che: i) la _2
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
11076202300002814000 (doc. 3 ; cfr. altresì doc. “preavviso _2 iscrizione ipotecaria” prodotto dalla ricorrente) era stata notificata alla ricorrente in data 30.11.2023 (doc. 2 ) ed era relativa ai crediti _2
portati dalle cartelle di pagamento di seguito indicate, tutte notificate alla ricorrente: 1) cartella n. 11020020022588863000, di € 12.943,35, notificata alla contribuente l'11.04.2002 (doc. 4 );2) cartella n. _2
11020030005217052000, di € 8.367,52, notificata alla contribuente il
15.04.2003 (doc. 5 );3) cartella n. 11020060007241060000, di _2
€ 17.855,39, notificata il 27.02.2006 (doc. 6 ). _2
Ha fatto presente che alla ricorrente, successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento, erano stati notificati i seguenti atti interruttivi della prescrizione:1) in data 27.05.2016 (doc.
7 ), intimazione n. 11020169005103383000 (doc. 8 ), la _2 _2
quale aveva ad oggetto, tra le altre, anche la cartella n.
5 11020020022588863000, già notificata l'11.04.2002, la cartella n.
11020030005217052000, già notificata il 15.04.2003, e la cartella n.
11020060007241060000, già notificata il 27.02.2006; 2) in data
24.05.2022 (doc. 9 ), intimazione n. 11020229002213809000 _2
(doc. 10 ), la quale aveva ad oggetto, tra le altre, anche la _2 cartella n. 11020020022588863000, già notificata l'11.04.2002, la cartella n. 11020030005217052000, già notificata il 15.04.2003, e la cartella n. 11020060007241060000, già notificata il 27.02.2006.
In tale contesto di fatto, ha chiesto la reiezione del ricorso _2
evidenziando che:
- in assenza di reazione della ricorrente agli atti interruttivi della prescrizione sopra richiamati, la prescrizione aveva ripreso a decorrere ex novo da ciascuno degli atti interruttivi;
pertanto, essa non era ancora maturata al 30.11.2023;
- difetta la legittimazione passiva di avendo la ricorrente _2
contestato il merito della pretesa contributiva;
- a seguito dell'omessa opposizione alle cartelle di pagamento notificate, i crediti per cui erano state emesse erano soggetti a prescrizione decennale;
- ai fini del computo della prescrizione occorre tenere conto degli interventi legislativi che, per determinati periodi, ne hanno disposto la sospensione (art. 1, commi 618- 623, l. 147/2013; art. 68 d.l.
18/2020).
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l ha chiesto il rigetto CP_6
del ricorso.
All'udienza del 04.07.2024 il Tribunale ha accolto il ricorso in opposizione con il seguente dispositivo:
“definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
a) dichiara che non è dovuto il pagamento delle somme richieste a
6 con la comunicazione preventiva di Controparte_5
iscrizione ipotecaria n. 11076202300002814000 relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella n. 11020020022588863000 notificata il 11.04.2002;
2) cartella n. 11020030005217052000 notificata il 15.04.2003;
3) cartella n. 11020060007241060000 notificata il 27.02.2006;
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
; Controparte_9
c) compensa integralmente le spese tra tutte parti”.
Ricorre in appello , avverso la sentenza di primo grado _2
(n.424/2024), resistono e l , quest'ultimo Controparte_5 CP_6
proponendo appello in via incidentale.
All'udienza del 05.02.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso con la seguente motivazione che si riporta:
“6. L'azione volta all'accertamento della prescrizione dei crediti di cui alle cartelle per cui è causa maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento è fondata, per le ragioni che seguono.
6.1. In primo luogo, non può essere accolta la difesa di secondo cui _2 in assenza di reazione della ricorrente agli atti interruttivi della prescrizione di cui al par.
2.ii), la prescrizione avrebbe ripreso a decorrere ex novo da ciascuno degli atti interruttivi.
Non ritiene questo giudice che sia pertinente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla resistente (a cui si _2 aggiunga anche Cass. trib., 14 settembre 2022, n. 27093) in quanto esso pone a fondamento della propria conclusione (ossia, il decorso di un nuovo termine di prescrizione a seguito di omessa tempestiva impugnazione dell'intimazione ex art. 50 d.p.r. 602/1973 di pagamento nonostante, al
7 tempo della notifica dell'intimazione, fosse già maturata la prescrizione) disposizioni del processo tributario (d.lgs. 546/1992) non applicabili nel caso di specie (stante la natura previdenziale del credito). Infatti, per la
Corte di legittimità è possibile giungere a tale conclusione perché riconduce l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.p.r. 602/1973 agli atti impugnabili avanti al giudice tributario. Se tale atto è impugnabile avanti al giudice tributario, allora l'impugnazione è soggetta al termine di cui all'art. 21 d.lgs.
546/1992, con la conseguenza che è quindi possibile discorrere della tempestività dell'impugnazione stessa.
Diversamente, nel caso di specie l'azione proposta deve essere qualificata come ordinaria azione di accertamento negativo del credito, con la conseguenza che non vi è alcun termine stabilito ex ante spirato il quale non sia più possibile richiedere l'accertamento negativo della pretesa creditoria per cui vengono posti in essere atti pre-esecutivi finalizzati a sollecitare l'adempimento del debitore.
Quanto sopra risulta coerente con la diversa conclusione, raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. VI-L, 1 marzo 2022, n. 6713, con riferimento alla cartella esattoriale;
Cass. VI-L, 8 settembre 2022, n. 26521, con riferimento all'avviso di addebito;
Cass. VI-L, 22 febbraio 2023, n.
5444), secondo cui l'omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale notificata quando i crediti previdenziali sarebbero già prescritti preclude di far valere, in epoca successiva,
l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito o della cartella: in questo caso, infatti, è previsto un termine decadenziale per l'impugnazione di tali atti (quaranta giorni: art. 24
d.lgs. 46/1999); termine, che, come detto, manca nel caso di specie.
Quanto esposto risulta confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo cui, a seguito di mancata tempestiva opposizione a cartella esattoriale validamente notificata (come nella specie), l'unica eccezione di prescrizione che può essere proposta dal debitore è quella eventualmente maturata dopo la notifica del titolo: in caso di crediti di natura previdenziale, tuttavia, posto che il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, una volta decorso tale ulteriore termine
8 il credito è definitivamente estinto (Cass. lav., 7 marzo 2024, n. 6154, Rv.
670349 - 03 alla cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. «in materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio»).
6.2. In secondo luogo, è infondata la tesi di secondo cui a seguito _2 della formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito che, a seguito della creazione del ruolo, verrebbero inglobate in un unico credito a cui sarebbe applicabile l'ordinaria prescrizione decennale. A sostegno del proprio assunto richiama l'art. 17 d.lgs. 46/1999 e gli artt. 19 e 20 d.lgs. _2
112/1999.
Occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell , che, CP_6 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., CP_6
9 con modif., dalla l n. 122 del 2010)» (SS. UU., 17 novembre 2016, n.
23397).
In tale precedente, la Corte di legittimità era precisamente chiamata a statuire quale fosse il termine di prescrizione applicabile ai crediti a CP_6 seguito dell'omessa opposizione alla cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) regolarmente notificata. La Corte ha espressamente escluso l'applicazione dell'art. 2953 c.c. In motivazione, tuttavia, la Corte giunge all'esclusione dell'applicazione di un termine di prescrizione superiore rispetto a quello quinquennale esaminando anche le disposizioni richiamate nel presente giudizio da e conclude in senso sfavorevole alla tesi di _2
. Sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. al precedente di _2 legittimità [in particolare, cfr. SS. UU., 17 novembre 2016, n. 23397, in motivazione punto 18.5. (ove sostanzialmente si afferma che sarebbe contrario alla ratio della riforma prevista dal d.lgs. 46/1999 ricavare da tali disposizioni “un eventuale imprevisto allungamento del termine di prescrizione del credito, quale originariamente stabilito”) nonché punti 19-
19.7 (ove si esclude che il termine di prescrizione di cui all'art. 20, comma
6, d.lgs. 112/1999 possa applicarsi ai crediti contributivi)].
7. Ciò posto, deve evidenziarsi che il primo atto interruttivo della prescrizione di cui vi è prova è l'intimazione n. 11020169005103383000
(doc. 8 ) notificata al ricorrente nel maggio 2016 (doc. 7 ). _2 _2
Tenuto conto di quanto esposto ai superiori parr.
6.1. e 6.2., risulta evidente che successivamente alla notifica delle cartelle per cui è causa nessun atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere entro il quinquennio previsto dall'art. 3 l. 335/1995 (l'ultima cartella è stata notificata in data 27.2.2006). Pertanto, i crediti di cui alle cartelle per cui è causa devono essere tutti dichiarati estinti per prescrizione.
8. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando _2 la presente controversia il merito della pretesa contributiva. Ritiene questo giudice che, alla luce dell'orientamento da ultimo affermatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione sia fondata. Con riferimento all'opposizione recuperatoria (esaminata al superiore par. 5), è stato infatti affermato che «in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi
10 dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107
o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.» (SS. UU., 8 marzo 2022, n. 7514, Rv. 664407 -
01).
Tali principi sono stati estesi anche al caso di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito previdenziale successivamente alla notifica della cartella di pagamento (come avvenuto nel caso di specie): cfr. Cass. lav.,
19 marzo 2024, n. 7372, in motivazione (in particolare, punto 1 dei “fatti causa” nonché punti 3-5 delle “ragioni della decisione”) a cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.
9. Le spese vengono integralmente compensate tra tutte le parti in quanto:
-pur essendo parte ricorrente soccombente nei confronti di per _2 essere stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva,
l'orientamento giurisprudenziale posto a fondamento della decisione – con specifico riferimento al caso di prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento – si è solo di recente affermato;
-nei rapporti tra e la ricorrente vi è soccombenza reciproca per essere CP_6 stata respinta (cfr. il superiore par. 5) l'opposizione recuperatoria”.
2.
Fonda il suo appello la Difesa di sui seguenti motivi: _2
-le cartelle esattoriali impugnate sono state tutte regolarmente notificate nelle date elencate in premessa e sono state fatte oggetto di ulteriore rinotifica con l'intimazione di pagamento n. 110 2016
9005103383 notificata il 27.5.2016 e con l'intimazione di pagamento n. 110 2022 9002213809 notificata in data del 24.5.2022;
11 - la sentenza impugnata da è errata nel punto in cui non ha _2 ritenuto che la mancata “reazione” alle predette notificate intimazioni di pagamento faccia (ri-) decorrere ex novo dalla notifica dei predetti atti di intimazione un nuovo termine di prescrizione: sul punto _2
ha richiamato un recente orientamento di merito espresso dalla locale Corte di Appello – sez. lav.- di Torino sent. n. 137/2024 – RGL
n. 557/2023 emessa in altro giudizio in cui era parte (a suo dire) la stessa e già richiamata dalla stessa parte Controparte_5 appellante all'udienza (in primo grado) del 4.7.2024 (così anche
Corte di Cass. n. 27093/2022). Ergo, nessuna prescrizione contributiva si sarebbe consumata nella fattispecie;
- in punto prescrizione , l'impugnata sentenza n. 424/2024 – non si è Contr
– con violazione dell'art. 112 – pronunciata sull'eccezione sollevata da afferente la sospensione del termine di _2
prescrizione di cui alla legge di stabilità del 2014 ( legge n. 147/2013) che avrebbe previsto detta sospensione nel periodo 2.1.2014 al
15.6.2014 nonché sulla stessa sospensione legge c.d. COVID-19 ( disciplina emergenziale art. 68 commi 1,2,e 2bis e 4 bis del D.L. n.
18/2020), con esclusione della maturazione di alcuna prescrizione del credito previdenziale così come veicolato dalle predette cartelle esattoriali (e a sua volta veicolato dalla impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria);
-che in ogni caso, la prescrizione della contribuzione previdenziale così come veicolata dalle cartelle avrebbe decorrenza decennale e non già quinquennale, per tutte le motivazioni già illustrate in primo ed in sede di gravame dall'Ente esattoriale.
ha anche richiesto la riforma della sentenza in punto _2
“compensazione delle spese di lite fra le parti” nonostante il
Tribunale abbia dichiarato il “difetto di legittimazione passiva di
”. _2
12 3.
Prima di esaminare i motivi di appello deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dello stesso ex art 348 bis c.p.c sollevata dalla difesa di , posto che dalla Controparte_5
semplice lettura del ricorso in appello non si può arrivare alla conclusione che lo stesso abbia una ragionevole probabilità di non essere accolto, essendo comunque necessario rivisitare le risultanze processuali alla luce dei motivi sopra indicati.
4.
Con riferimento ai motivi di appello principale si deve, però ritenere che come già affermato ripetutamente dalle SU della Suprema Corte che:
“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella CP_6
di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_6
30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).
(Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
Da ultimo, tra le tante: “La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24,
13 comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della l. n. 145 del 2018, che concerne il
"riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1. (ez.
6 - L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020).
L'appellante principale cita una sentenza di questa Corte Territoriale la n.137/2024 si deve però evidenziare che tale riferimento non è pertinente dato che la Signora non era parte del CP_5
procedimento richiamato. Procedimento che verteva tematiche di fatto completamente differenti (regolarità formale di atto di pignoramento- notifica cartelle esattoriali con istanze di rateazione- sospensione esecuzione).
Pertanto, ritornando a quanto sopra evidenziato, deve ritenersi che la prescrizione sia indubbiamente maturata successivamente alla notifica delle cartelle (la cui più recente risale al 2006 mentre il primo atto successivo-intimazione- era stato notificato il 27.05.2016).
Alla luce del pieno riconoscimento dell'accertata esistenza della prescrizione quinquennale del credito successivamente alla notifica delle cartelle poste a fondamento dell'atto di preavviso di iscrizione ipotecaria, deve essere anche disattesa la doglianza circa la mancata pronuncia (da parte del Giudice di prime cure) sulla invocata sospensione – del decorso del termine di prescrizione in virtù della legge di stabilità 2014 e della disciplina emergenziale ex art 68, commi 1-2 bis- 4 bis del DL 18/2020.
14 5.
Con riferimento al motivo di appello, e alla conseguente richiesta di riforma, della sentenza nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra le parti, pur avendo dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , si deve evidenziare (come già fatto dal primo _2
Giudice) che la legittimazione passiva della è stato Pt_1
indubbiamente un tema controverso, relativo alla natura del rapporto previdenziale.
Dopo che si erano susseguite pronunce contrastanti, con la sentenza
8 marzo 2022 n. 7514, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che l è litisconsorte necessario ogniqualvolta il CP_6
lavoratore chieda la condanna del datore di lavoro al pagamento, di contributi omessi in favore dell'ente previdenziale .
Secondo la sentenza "Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
15 E' stato risolto così, dalle Sezioni Unite, un contrasto della giurisprudenza di legittimità della sezione lavoro, tra l'ipotesi di un litisconsorzio necessario dell' e del concessionario e quella di CP_6
un litisconsorzio suscitato dalla chiamata in giudizio a istanza di parte o d'ufficio, relativamente al caso in cui un datore di lavoro, venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo di un suo debito per contributi previdenziali, chiami in giudizio il concessionario alla , CP_2
contestando la sussistenza della pretesa creditoria, a cagione della mancanza di notifica della cartella di pagamento, e la prescrizione del credito.
Secondo la pronunzia della S.C., la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore e quindi all' , anche se la CP_6
questione di merito relativa alla prescrizione, è derivante dalla omessa notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario.
Con la sentenza n. 7514 del 08.03.2022, pertanto, la Cassazione a
Sezioni Unite ha affermato non sussistere litisconsorzio necessario tra la parte che impugna la cartella per contributi previdenziali arretrati, l'ente impositore e il concessionario della riscossione, essendo solo il titolare del credito, l , legittimato a controdedurre CP_6
in merito alla pretesa creditoria.
La Suprema Corte ha anche precisato come la mancata integrazione del contraddittorio non comporta l'inammissibilità della domanda, quanto invece ad un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., che comporta la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, fatto salvo il limite del giudicato.
Con la sentenza in commento il ruolo dell'ente previdenziale viene confermato allo stesso tempo attivo e passivo nell'ambito del rapporto trilaterale, avendo piena legittimazione processuale e un
16 autonomo interesse giuridico da agire nel giudizio, tali da determinarne la qualità di litisconsorte necessario.
Non sussiste pertanto la legittimazione passiva di e, quindi, _2 deve essere respinto l'appello incidentale dell' con il quale CP_6
l ha insistito per la riforma sul punto della sentenza di primo CP_6
grado (sostenendo che essendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria un atto di piena ed esclusiva competenza di l'Ente Esattoriale non poteva che essere anche litisconsorte _2
necessario).
Ritiene, però, il Collegio che debba essere respinto anche il motivo di appello principale che censura la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha compensato le spese tra tutti i soggetti pur avendo dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . _2
Sostiene l'appellante che in realtà il primo Giudice non doveva compensare le spese poiché la prescrizione del credito non si era compiuta successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria essendo la stessa decennale.
Il motivo deve essere disatteso alla luce di quanto osservato e ritenuto in tema di prescrizione e, per il resto, si condivide quanto affermato dal Giudice di primo grado che ha correlato la compensazione delle spese di lite al recente formarsi della giurisprudenza sulle questioni oggetto di controversia.
6.
In conclusioni devono essere respinti sia l'appello principale che l'appello incidentale.
Non ritiene il Collegio di dovere accogliere la domanda di condanna, avanzata dalla Difesa di , della Controparte_5 [...]
ex art 96 c.p.c posto che alla luce delle difese Controparte_8 svolte e alla reiezione della eccezione di inammissibilità dell'appello
17 non si può ritenere sussistente la lite temeraria e cioè che _2
abbia agito e resistito con malafede o colpa grave.
In base al principio della soccombenza l , quale titolare del CP_6
credito asseritamente vantato (Ente impositore) e in considerazione delle conclusioni assunte, deve essere condannato a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di Controparte_5
giudizio, liquidate come da dispositivo (si è fatto riferimento ai valori medi dello scaglio fino ad € 52.000,00 senza la fase istruttoria) con distrazione in favore del difensore.
Si compensano le spese tra e e tra e l'appellata CP_6 _2 _2
alla luce di quanto già ritenuto dal Giudice di Controparte_5
prime cure ( era stata comunque convenuta nel presente _2
giudizio pur sussistendo il suo difetto di legittimazione passiva).
Si da atto che per mero errore materiale è stato omesso in dispositivo di indicare: “compensa le spese del grado tra e _2
” Controparte_5
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell' di un ulteriore importo pari al contributo unificato CP_6 dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.
Respinge l'appello principale e l'appello incidentale.
Condanna l a rimborsare ad le spese del CP_6 Controparte_5
grado liquidate in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa con distrazione a favore del difensore.
Compensa le spese tra e ; Controparte_8 CP_6
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell' , di un importo pari al contributo unificato dovuto per CP_6
l'impugnazione incidentale.
18 Così deciso all'udienza del 5 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE est. LA PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti Dott. Clotilde Fierro
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