Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di commercio e di navigazione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi -
Martelli - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
La presente legge entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di commercio e di navigazione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi -
Martelli - Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.