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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/12/2024, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani -presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi -giudice relatore
Dott.ssa Cristina Bandiera -giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. nr. 1704/2024 in data
10.04.2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. LILLO ANTONELLA e
MARCHETTO MARZIA
parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
(C.F. ) Parte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. ZANOTTO MARA e dall'avv.
BONAMIGO ANNA parte convenuta avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso),
rimessa in decisione all'udienza del 12/12/2024 sulle seguenti conclusioni congiunte:
“ Le parti concordemente chiedono che l'intestato Tribunale
voglia modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2064/2019 pubblicata il 2/10/2019 RG 4392/2019,
relativamente al mantenimento dei figli ed Pt_2
nei seguenti termini: i) Il padre corrisponderà Parte_3
a ciascun figlio un assegno mensile di Euro 1.350,00 quale contributo al suo mantenimento, importo che verrà
accreditato entro il giorno 5 di ogni mese sui conti correnti rispettivamente intestati:
IBAN [...]; Parte_3
Alberto IBAN [...].
L'indicato importo verrà versato dal prossimo mese di gennaio 2025 sino a tutto giugno 2025 compreso. Sino a tale data verranno suddivise tra i genitori, nella misura del
50%, le spese straordinarie necessarie per i figli, Pt_2
ed , secondo le modalità indicate sub 3 della Parte_3
sentenza di divorzio;
ii) Padre e figli si impegnano ad intraprendere, anche congiuntamente e/o disgiuntamente, a seconda delle migliori indicazioni del professionista prescelto, un percorso
Pag. 2 di 6 psicologico finalizzato a migliorare e supportare i loro rapporti.
I relativi costi, limitatamente al percorso psicologico intrapreso dai figli, verranno sopportati nella misura del
50% da ciascuno dei genitori per tutta la durata del percorso;
iii)Ove nelle more dell'indicato semestre (gennaio-giugno
2025) i figli e/o dovessero maturare Pt_2 Parte_3
l'idea di intraprendere un percorso di studi, concordato con il padre, finalizzato al loro inserimento professionale, quest'ultimo si impegna a sostenere integralmente ogni conseguente onere economico e ciò fino al completamento e/o cessazione del percorso di studi intrapreso.
iv)Spese legali interamente compensato tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig adiva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli e posto a Pt_2 Parte_3
suo carico con sentenza di divorzio 2064/2019.
Il ricorrente esponeva che i due figli – nati rispettivamente il 26/7/1997 e il 16/11/2000 – avevano da tempo concluso gli studi, ma non si erano mai adoperati per
Pag. 3 di 6 trovare un'attività lavorativa;
non sussistevano pertanto i presupposti per continuare a versare alla loro madre convivente un assegno di mantenimento.
Si costituivano in giudizio e Pt_2 Parte_3
nonché la loro madre chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda: se e erano ancora Pt_2 Parte_3
disoccupati, non era per loro colpa;
il padre avrebbe potuto e dovuto trovare loro una adeguata occupazione presso la farmacia di cui era titolare.
Seguiva il deposito delle memorie ex art 473bis.17 c.p.c.
Le parti comparivano alla prima udienza avanti al giudice delegato;
venivano poi disposti rinvii per consentire una soluzione conciliativa.
All'esito, i procuratori precisavano conclusioni congiunte, avendo le parti trovato un accordo.
Ciò premesso, il Tribunale, ritenuto che le condizioni proposte rispondono agli interessi delle parti e non presentano profili di illegittimità, dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa nr. 1704/2024 RG, dispone in conformità alle domande congiunte delle parti e quindi, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2064/2019
pubblicata il 2/10/2019 RG 4392/2019, relativamente al
Pag. 4 di 6 mantenimento dei figli ed da Pt_2 Parte_3
parte del padre dispone come segue:
“i) Il padre corrisponderà a ciascun figlio un assegno mensile di Euro 1.350,00 quale contributo al suo mantenimento, importo che verrà accreditato entro il giorno
5 di ogni mese sui conti correnti rispettivamente intestati:
IBAN [...]; Parte_3
IBAN [...]. Pt_2
L'indicato importo verrà versato dal prossimo mese di gennaio 2025 sino a tutto giugno 2025 compreso. Sino a tale data verranno suddivise tra i genitori, nella misura del
50%, le spese straordinarie necessarie per i figli, Pt_2
ed , secondo le modalità indicate sub 3 della Parte_3
sentenza di divorzio;
ii) Padre e figli si impegnano ad intraprendere, anche congiuntamente e/o disgiuntamente, a seconda delle migliori indicazioni del professionista prescelto, un percorso psicologico finalizzato a migliorare e supportare i loro rapporti.
I relativi costi, limitatamente al percorso psicologico intrapreso dai figli, verranno sopportati nella misura del
50% da ciascuno dei genitori per tutta la durata del percorso;
Pag. 5 di 6 iii) Ove nelle more dell'indicato semestre (gennaio-giugno
2025) i figli e/o dovessero maturare Pt_2 Parte_3
l'idea di intraprendere un percorso di studi, concordato con il padre, finalizzato al loro inserimento professionale, quest'ultimo si impegna a sostenere integralmente ogni conseguente onere economico e ciò fino al completamento e/o cessazione del percorso di studi intrapreso.
iv)Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Così deciso in Treviso il 12/12/2024
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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