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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/10/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 565/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 15 ottobre 2025
All'udienza del 15/10/2025 alle ore 10.05 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Matteo Brunetti il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; in particolare, ad integrazione di quanto argomentato nel ricorso introduttivo segnala che all'udienza del 13/09/2024 è stata formulata istanza in udienza di voler considerare avvenuta l'accettazione tacita della querela.
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 565/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 565 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Matteo Brunetti (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
1 , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15/10/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 1472/2020 R.G.N.R. e n. 389/2021 R.G.T. instaurato a carico del sig. , imputato in ordine al reato p.p. dall'art. Parte_1
640 comma 2 n. 2 bis c.p., il Tribunale di Palmi in composizione monocratica all'udienza del 23/02/2024 ha nominato difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. l'avv. Matteo
Brunetti.
L'avv. Brunetti in tale veste ha assistito l'imputato alle udienze del 23/02/2024 (apertura del dibattimento e richieste istruttorie), 28/06/2024 (escussione testi), 13/09/2024 (nel quale la nomina è stata modificata ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p.) ed all'udienza del
13/12/2024 (discussione e decisione).
Con sentenza n. 1112/2024 emessa all'udienza del 13/12/2024 il Tribunale in composizione monocratica ha condannato l'imputato.
L'avv. Matteo Brunetti in data 10/03/2025 ha chiesto la liquidazione del compenso con parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e di decisione valore medio (€ 3.592,00 al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia).
Con decreto depositato in data 16/04/2025 (n. 21/2025 R.G. Ist. Liqu.) il Tribunale di
Palmi in composizione monocratica ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 2.100,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha riconosciuto le fasi di studio, istruttoria e decisoria alla media ponderata dei parametri, escludendo la fase introduttiva (“non si ravvisa attività riconducibile alla fase introduttiva”).
Con ricorso depositato in data 30/04/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha riconosciuto la fase introduttiva sebbene egli abbia depositato in data
5/12/2014 una memoria difensiva.
Il non si è costituito. Controparte_1
2 L'esame della documentazione in atti consente di ritenere infondata la doglianza dell'opponente.
Nell'impugnato decreto il Tribunale ha determinato in complessivi € 2.100,00, oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art.106 bi D.P.R. n. 115/2002), il compenso spettante al difensore.
Dal percorso motivazionale espresso nel decreto emerge che è stata assunta come base di partenza l'importo medio ponderato dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (la misura intermedia tra il medio ed il minimo, costituente il medio nella speciale disciplina del gratuito patrocinio) per la fase di studio (€ 300,00), per la fase istruttoria (€ 800,00) e per la fase decisoria (€ 1.000,00); il compenso è stato decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia. Non è stato riconosciuto il compenso per la fase introduttiva in assenza di attività che potesse essere in concreto così qualificabile (“non si ravvisa attività riconducibile alla fase introduttiva”).
Tale ultima valutazione – l'unica oggetto della doglianza dell'opponente – deve essere condivisa poiché costituisce lineare applicazione della normativa di cui all'art. 12 D.M.
n. 55/2014.
L'attività defensoriale prestata dall'opponente è perimetrata a quanto espletato in funzione delle indicate udienze del 23/02/2024, del 28/06/2024, del 13/09/2024 e del
13/12/2024; solo in tali limiti egli ha diritto al compenso in ragione delle previsioni di cui al D.M. 55/2014 ed al D.M. n. 147/2022.
La documentazione allegata al ricorso consente di riscontrare – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che:
- all'udienza del 23/02/2024 il Tribunale ha nominato l'avv. Brunetti quale difensore d'ufficio sostituto ed ha dichiarato aperto il dibattimento, il P.M. ed il difensore hanno formulato le rispettive richieste istruttorie, il Tribunale ha ammesso le prove;
- all'udienza del 28/06/2024 è stato escusso il teste;
Testimone_1
- all'udienza del 13/09/2024 il Tribunale ha nominato l'avv. Brunetti difensore d'ufficio effettivo e non più sostituto;
- in data 5/12/2024 l'avv. Matteo Brunetti ha depositato una memoria difensiva conclusiva;
- all'udienza del 13/12/2024, il P.M. ha rassegnato le conclusioni e discusso, il difensore dell'imputato ha rassegnato le conclusioni ed ha discusso riportandosi alla memoria difensiva del 5/12/2024, all'esito il Tribunale ha emesso la sentenza n. 1112/2024.
Il diritto al compenso per il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio può essere riconosciuto, dunque, nei limiti delle attività concretamente espletate.
3 L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lett. c del citato D.M. n. 55/2014 definisce la fase istruttoria/dibattimentale richiamando “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Si tratta di attività eventuali che nel caso in esame sono state pacificamente espletate e come tali anche riconosciute in sede di liquidazione.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
La Suprema Corte – richiamata anche dall'opponente nel ricorso introduttivo – ha al riguardo ha chiarito che l'attività defensoriale nell'ambito della fase introduttiva non
4 presuppone una particolare modalità di formalizzazione e può estrinsecarsi in atti compiuti in forma orale (Cass. n. 8414 del 23/03/2023: “Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n.
55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze”). Ciò che è rilevante segnalare è che la giurisprudenza di legittimità nell'ampliare l'interpretazione sul concetto di “atti introduttivi” anche a quelli non scritti (principio condiviso dallo scrivente) non si discosta dal requisito della necessità che un'attività di “richiesta, istanza, osservazione” debba essere rinvenibile in concreto, cioè che nello sviluppo processuale debba esserci stato un passaggio in cui il difensore ha avuto necessità di interloquire per far valere un diritto, una posizione processuale del proprio assistito.
Ciò posto, nel caso in esame dalla documentazione descrittiva delle attività poste in essere dall'avv. Brunetti non ne emerge alcuna che possa essere sussunta nell'alveo degli atti introduttivi di cui all'art. 12 comma 3 lett. b.
In particolare non può essere qualificata “atto introduttivo” – come invocato dal difensore nell'opposizione – la memoria difensiva depositata in data 5/12/2024 la quale è stata redatta in prossimità ed in funzione dell'udienza di discussione del 13/12/2024; ed infatti nel verbale di udienza del 13/12/2024 l'avv. Brunetti ha concluso e discusso chiedendo
“l'assoluzione come da memoria difensiva alla quale si riporta …”.
In questo contesto, oggettivo ed univoco, è evidente che la memoria de qua ha costituito non un “atto introduttivo” ai sensi dell'art. 12 comma 3 lett. b D.M. n. 55/2014 bensì una difesa scritta conclusionale ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera d D.M. n. 55/2014 (“d) per fase decisionale: le difese orali o scritte …”) come tale già retribuita nell'ambito della relativa fase decisoria.
A diversa conclusione non può pervenirsi in relazione alla circostanza indicata dal difensore solo nel verbale di udienza odierno (“in particolare, ad integrazione di quanto argomentato nel ricorso introduttivo segnala che all'udienza del 13/09/2024 è stata formulata istanza in udienza di voler considerare avvenuta l'accettazione tacita della querela”).
Al riguardo è assorbente il rilievo che si tratta di una circostanza tardivamente dedotta poiché non compresa nel ricorso in opposizione nel quale, invece, vi è l'espresso richiamo soltanto alla memoria difensiva depositata in data 5/12/2024 ed all'attività di cui all'udienza del 13/12/2024 (pag. 2 e pag. 4 dell'opposizione).
Solo per completezza di argomentazione va, comunque, segnalato che anche a voler considerare ammissibile la “nuova circostanza” l'attività espletata all'udienza del
5 13/09/2024 sarebbe giuridicamente sussumibile nell'ambito delle “istanze” nel corso del dibattimento di cui all'art. 12 comma 3 lett. c del citato D.M. n. 55/2014.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite poiché il non Controparte_1 si è costituito.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, rigetta l'opposizione.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Il Giudice
dott. Piero Viola
6
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 15 ottobre 2025
All'udienza del 15/10/2025 alle ore 10.05 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Matteo Brunetti il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; in particolare, ad integrazione di quanto argomentato nel ricorso introduttivo segnala che all'udienza del 13/09/2024 è stata formulata istanza in udienza di voler considerare avvenuta l'accettazione tacita della querela.
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 565/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 565 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Matteo Brunetti (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. C.F._1
- opponente - nei confronti di
1 , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- opposto contumace -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15/10/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 1472/2020 R.G.N.R. e n. 389/2021 R.G.T. instaurato a carico del sig. , imputato in ordine al reato p.p. dall'art. Parte_1
640 comma 2 n. 2 bis c.p., il Tribunale di Palmi in composizione monocratica all'udienza del 23/02/2024 ha nominato difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. l'avv. Matteo
Brunetti.
L'avv. Brunetti in tale veste ha assistito l'imputato alle udienze del 23/02/2024 (apertura del dibattimento e richieste istruttorie), 28/06/2024 (escussione testi), 13/09/2024 (nel quale la nomina è stata modificata ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p.) ed all'udienza del
13/12/2024 (discussione e decisione).
Con sentenza n. 1112/2024 emessa all'udienza del 13/12/2024 il Tribunale in composizione monocratica ha condannato l'imputato.
L'avv. Matteo Brunetti in data 10/03/2025 ha chiesto la liquidazione del compenso con parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e di decisione valore medio (€ 3.592,00 al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia).
Con decreto depositato in data 16/04/2025 (n. 21/2025 R.G. Ist. Liqu.) il Tribunale di
Palmi in composizione monocratica ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 2.100,00 (al lordo della riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia), oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha riconosciuto le fasi di studio, istruttoria e decisoria alla media ponderata dei parametri, escludendo la fase introduttiva (“non si ravvisa attività riconducibile alla fase introduttiva”).
Con ricorso depositato in data 30/04/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui non ha riconosciuto la fase introduttiva sebbene egli abbia depositato in data
5/12/2014 una memoria difensiva.
Il non si è costituito. Controparte_1
2 L'esame della documentazione in atti consente di ritenere infondata la doglianza dell'opponente.
Nell'impugnato decreto il Tribunale ha determinato in complessivi € 2.100,00, oltre accessori (al lordo della riduzione di 1/3 ai sensi dell'art.106 bi D.P.R. n. 115/2002), il compenso spettante al difensore.
Dal percorso motivazionale espresso nel decreto emerge che è stata assunta come base di partenza l'importo medio ponderato dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (la misura intermedia tra il medio ed il minimo, costituente il medio nella speciale disciplina del gratuito patrocinio) per la fase di studio (€ 300,00), per la fase istruttoria (€ 800,00) e per la fase decisoria (€ 1.000,00); il compenso è stato decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis TU spese di giustizia. Non è stato riconosciuto il compenso per la fase introduttiva in assenza di attività che potesse essere in concreto così qualificabile (“non si ravvisa attività riconducibile alla fase introduttiva”).
Tale ultima valutazione – l'unica oggetto della doglianza dell'opponente – deve essere condivisa poiché costituisce lineare applicazione della normativa di cui all'art. 12 D.M.
n. 55/2014.
L'attività defensoriale prestata dall'opponente è perimetrata a quanto espletato in funzione delle indicate udienze del 23/02/2024, del 28/06/2024, del 13/09/2024 e del
13/12/2024; solo in tali limiti egli ha diritto al compenso in ragione delle previsioni di cui al D.M. 55/2014 ed al D.M. n. 147/2022.
La documentazione allegata al ricorso consente di riscontrare – per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – che:
- all'udienza del 23/02/2024 il Tribunale ha nominato l'avv. Brunetti quale difensore d'ufficio sostituto ed ha dichiarato aperto il dibattimento, il P.M. ed il difensore hanno formulato le rispettive richieste istruttorie, il Tribunale ha ammesso le prove;
- all'udienza del 28/06/2024 è stato escusso il teste;
Testimone_1
- all'udienza del 13/09/2024 il Tribunale ha nominato l'avv. Brunetti difensore d'ufficio effettivo e non più sostituto;
- in data 5/12/2024 l'avv. Matteo Brunetti ha depositato una memoria difensiva conclusiva;
- all'udienza del 13/12/2024, il P.M. ha rassegnato le conclusioni e discusso, il difensore dell'imputato ha rassegnato le conclusioni ed ha discusso riportandosi alla memoria difensiva del 5/12/2024, all'esito il Tribunale ha emesso la sentenza n. 1112/2024.
Il diritto al compenso per il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio può essere riconosciuto, dunque, nei limiti delle attività concretamente espletate.
3 L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera d del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase decisionale” espressamente indicando: “d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Anche per tale voce valgono le considerazioni sopra espresse in termini di attività necessaria ed indispensabile.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il compenso per la fase di studio e per la fase decisionale debba essere sempre e comunque riconosciuto al difensore. L'eventuale marginalità dell'attività in parte qua potrà essere valutata in punto di quantificazione del compenso ma mai di esclusione dello stesso.
L'art. 12 comma 3 lett. c del citato D.M. n. 55/2014 definisce la fase istruttoria/dibattimentale richiamando “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Si tratta di attività eventuali che nel caso in esame sono state pacificamente espletate e come tali anche riconosciute in sede di liquidazione.
L'art. 12 comma 3 lettera b del citato D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Si tratta all'evidenza di attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale. Fasi il cui concreto espletamento determina il diritto del difensore al compenso.
La Suprema Corte – richiamata anche dall'opponente nel ricorso introduttivo – ha al riguardo ha chiarito che l'attività defensoriale nell'ambito della fase introduttiva non
4 presuppone una particolare modalità di formalizzazione e può estrinsecarsi in atti compiuti in forma orale (Cass. n. 8414 del 23/03/2023: “Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n.
55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze”). Ciò che è rilevante segnalare è che la giurisprudenza di legittimità nell'ampliare l'interpretazione sul concetto di “atti introduttivi” anche a quelli non scritti (principio condiviso dallo scrivente) non si discosta dal requisito della necessità che un'attività di “richiesta, istanza, osservazione” debba essere rinvenibile in concreto, cioè che nello sviluppo processuale debba esserci stato un passaggio in cui il difensore ha avuto necessità di interloquire per far valere un diritto, una posizione processuale del proprio assistito.
Ciò posto, nel caso in esame dalla documentazione descrittiva delle attività poste in essere dall'avv. Brunetti non ne emerge alcuna che possa essere sussunta nell'alveo degli atti introduttivi di cui all'art. 12 comma 3 lett. b.
In particolare non può essere qualificata “atto introduttivo” – come invocato dal difensore nell'opposizione – la memoria difensiva depositata in data 5/12/2024 la quale è stata redatta in prossimità ed in funzione dell'udienza di discussione del 13/12/2024; ed infatti nel verbale di udienza del 13/12/2024 l'avv. Brunetti ha concluso e discusso chiedendo
“l'assoluzione come da memoria difensiva alla quale si riporta …”.
In questo contesto, oggettivo ed univoco, è evidente che la memoria de qua ha costituito non un “atto introduttivo” ai sensi dell'art. 12 comma 3 lett. b D.M. n. 55/2014 bensì una difesa scritta conclusionale ai sensi dell'art. 12 comma 3 lettera d D.M. n. 55/2014 (“d) per fase decisionale: le difese orali o scritte …”) come tale già retribuita nell'ambito della relativa fase decisoria.
A diversa conclusione non può pervenirsi in relazione alla circostanza indicata dal difensore solo nel verbale di udienza odierno (“in particolare, ad integrazione di quanto argomentato nel ricorso introduttivo segnala che all'udienza del 13/09/2024 è stata formulata istanza in udienza di voler considerare avvenuta l'accettazione tacita della querela”).
Al riguardo è assorbente il rilievo che si tratta di una circostanza tardivamente dedotta poiché non compresa nel ricorso in opposizione nel quale, invece, vi è l'espresso richiamo soltanto alla memoria difensiva depositata in data 5/12/2024 ed all'attività di cui all'udienza del 13/12/2024 (pag. 2 e pag. 4 dell'opposizione).
Solo per completezza di argomentazione va, comunque, segnalato che anche a voler considerare ammissibile la “nuova circostanza” l'attività espletata all'udienza del
5 13/09/2024 sarebbe giuridicamente sussumibile nell'ambito delle “istanze” nel corso del dibattimento di cui all'art. 12 comma 3 lett. c del citato D.M. n. 55/2014.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite poiché il non Controparte_1 si è costituito.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, rigetta l'opposizione.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione.
Il Giudice
dott. Piero Viola
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