Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/04/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03696/2025REG.PROV.COLL.
N. 09454/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9454 del 2024, proposto da TO NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Guerriero e Francesco Guerriero, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12
nei confronti
AN CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Paparella e Paolo Picone, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione prima) n. 21387/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio superiore della Magistratura, e di AN CA;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellante l’avvocato Massimo Ingravalle, in sostituzione degli avvocati Enrica Guerriero e Francesco Guerriero, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione, magistrato ordinario alla VII valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, agisce nel presente giudizio per l’annullamento degli atti della procedura indetta dal Consiglio superiore della Magistratura per il conferimento dell’incarico semidirettivo requirente di primo grado di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. Ne contesta più precisamente l’esito a favore del candidato concorrente parimenti indicato in intestazione come appellato controinteressato, all’epoca sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, deliberato dall’organo di autogoverno in data 8 maggio 2024.
2. A fondamento delle proprie censure deduce che una precedente nomina a favore del medesimo controinteressato è stata annullata da questa sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 5 febbraio 2024, n. 1193, in accoglimento della sua impugnazione, e che nel rideterminarsi nello stesso senso il Consiglio superiore sarebbe incorso nelle medesime illegittimità accertate con efficacia giudicato con la pronuncia ora richiamata, concernenti la valutazione attitudinale specifica per il posto semidirettivo a concorso.
3. In ragione della prospettazione così sintetizzabile adiva questo Consiglio di Stato con ricorso in ottemperanza, sul quale nondimeno questa sezione declinava la propria competenza funzionale a fronte di un’azione che era riqualificata come di annullamento ordinario, ai sensi dell’art. 29 cod. proc. amm. (sentenza del 23 luglio 2024, n. 6623).
4. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, indicato ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. come giudice competente, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il ricorso era respinto.
5. La pronuncia di primo grado giudicava legittima la valutazione comparativa attitudinale dei due candidati, in relazione agli indicatori applicabili per l’incarico semidirettivo requirente di primo grado a concorso, previsti dall’art. 15 del testo unico della dirigenza giudiziaria. Più nello specifico, con riguardo all’indicatore attitudinale di cui alla lettera a) dell’ora richiamato testo unico - « esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro » - la sentenza considerava che la delibera impugnata aveva legittimamente motivato la prevalenza del controinteressato in ragione del « contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminali di tipo camorristico – strutturate per organico e per modalità operative (clan OZ e clan PE) – e dalla conseguente diffusione di c.d. reati spia (estorsioni, usura, spaccio di stupefacenti), la cui gestione richiede il coordinamento sistematico e costante con la competente D.D.A. ». Per quanto concerne l’indicatore sub b) - relativo alle « pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire » e di « collaborazione alla gestione di uffici » - la sentenza riteneva del pari legittima la prevalenza del controinteressato in ragione del suo incarico presso la Procura delle repubblica di Napoli di « magistrato collaboratore del Procuratore aggiunto coordinatore delle attività del Servizio definizione affari semplici (SDAS) », comportante la gestione di una unità organizzativa dell’ufficio con conseguente maturazione di un’esperienza nell’« esame e (nel la risoluzione di problematiche di natura essenzialmente organizzativa, e che risulta, dunque, strettamente connessa alle attribuzioni proprie di un Procuratore aggiunto ».
6. Contro la pronuncia di primo grado l’originario ricorrente ha proposto appello.
7. Resistono il Ministero della giustizia, il Consiglio superiore della Magistratura e il controinteressato.
DIRITTO
1. Con un primo motivo d’appello sono riproposte nei confronti del giudizio di prevalenza espresso a favore del controinteressato le contestazioni riferite al sopra citato indicatore attitudinale concernente le esperienze maturate nel lavoro giudiziario nello specifico settore cui si riferisce l’incarico da conferire. Si assume che la delibera impugnata sarebbe incorsa nel medesimo vizio di legittimità accertato nel precedente giudizio, consistente nell’attribuire alle esperienze di contrasto alla criminalità organizzata una prevalenza rispetto a quelle maturate in altri e variegati settori del lavoro giudiziario in forza di un non consentito automatismo valutativo. L’illegittimità si paleserebbe in ragione del fatto che la presenza del fenomeno mafioso dell’ufficio giudiziario cui si riferisce l’incarico semidirettivo in contestazione non assumerebbe comunque rilievo ai fini delle funzioni inerenti a quest’ultimo, dal momento che la competenza per i relativi reati rimane per legge attratta alla competente direzione distrettuale antimafia. La sentenza avrebbe inoltre errato nel non considerare che nella prospettiva dell’esigenza di contrastare il fenomeno criminale del circondario di Benevento, in cui si è posta la delibera consiliare impugnata, la prevalenza avrebbe comunque dovuto essere riconosciuta al ricorrente, in ragione del suo precedente servizio di circa 8 anni in quell’ufficio di procura (dal 14 dicembre 2005 al 28 agosto 2013).
2. Con un secondo motivo d’appello viene ulteriormente censurato l’automatismo valutativo fondato sull’esperienza di servizio del controinteressato presso la direzione distrettuale antimafia. Si oppone al riguardo che egli non ha mai ricevuto deleghe per la criminalità organizzata in Benevento e dunque era privo della conoscenza specifica del fenomeno delinquenziale per il quale gli è stata nondimeno riconosciuta la prevalenza sul piano attitudinale. Al medesimo riguardo viene sottolineato che è per contro il ricorrente ad avere acquisito una conoscenza approfondita del fenomeno specifico della criminalità organizzata nel beneventano in ragione del servizio ivi prestato per circa 8 anni quale sostituto procuratore della Repubblica presso quell’ufficio requirente, nel corso del quale si è occupato di « numerose indagini non solo in tema di anticorruzione ed ambiente ma anche per reati economici e per i reati spia della criminalità organizzata quali usura traffico di stupefacenti estorsioni e rapine, con collegamenti effettuati personalmente con la DDA di Napoli ». La sentenza di primo grado – si aggiunge – avrebbe errato anche nell’elidere il triennio di attività requirente in più svolto dal ricorrente in ragione della sua maggiore anzianità di servizio, oltre che dell’esperienza in indagini anche di rilievo internazionale, esposte nella propria autorelazione.
3. Infine, si sostiene che anche le esperienze organizzative e di coordinamento di quest’ultimo sarebbero prevalenti rispetto a quelle maturate dal controinteressato, così come quelle di carattere direttivo e semidirettivo in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire e di collaborazione nella gestione degli uffici, ai sensi dell’art. 15, lett. b), del testo unico della dirigenza giudiziaria. Tali sarebbero le esperienze di referente per l’informatica presso la Procura della Repubblica di Benevento, oltre che di redazione di progetti organizzativi e protocolli di indagine con la connessa attività di coordinamento presso la Procura della Repubblica di Roma.
4. Le censure sono infondate.
5. Nel rideterminarsi sull’affare dopo il precedente annullamento il Consiglio superiore ha precisato le ragioni a fondamento della prevalenza sul piano attitudinale attribuita al controinteressato per il posto semidirettivo a concorso. In estrema sintesi, sotto un primo profilo ha giudicato che le esigenze funzionali ad esso relative potessero essere meglio soddisfatte da chi vantava un’esperienza maggiore nelle funzioni requirenti nel contrasto alla criminalità organizzata, per la presenza del fenomeno mafioso anche nel circondario di Benevento. Per un distinto aspetto ha considerato che l’esperienza di collaborazione alla gestione del medesimo controinteressato al Servizio definizione affari semplici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli fosse prevalente rispetto all’incarico di magistrato referente per l’informatica (mag.rif.) ricoperto dal ricorrente nel corso del suo servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, per la sua diretta afferenza « alle attribuzioni proprie di un Procuratore aggiunto ». Quindi ha ritenuto che il giudizio attitudinale specifico, riferito cioè al posto semidirettivo da attribuire, non potesse essere sovvertito dall’esame degli indicatori attitudinali generici, per lo speciale rilievo dei primi.
6. Nel descritto percorso motivazionale non sono enucleabili profili di illegittimità apprezzabile nella presente sede giurisdizionale.
7. Sotto il primo profilo la comparazione è stata dichiaratamente svolta nella prospettiva delle esigenze funzionali relative al posto semidirettivo a concorso, al contrario di quanto avvenuto in occasione della prima delibera, annullata all’esito del precedente giudizio tra le parti. La circostanza non è contestata dal ricorrente, come del pari non è contestata l’esistenza del fenomeno camorristico nel circondario del Tribunale di Benevento, e dunque anche del fenomeno dei c.d. reati spia, in cui l’esperienza di contrasto alla criminalità organizzata consente in chiave prospettica un più efficiente esercizio delle funzioni requirenti. Certo è che per corroborare questa valutazione la delibera impugnata indulge in espressioni enfatiche prive di qualsiasi valore: « solida, robusta e pregnante esperienza », riferita al contrasto alla criminalità organizzata; del pari risulta censurabile l’impiego di termini atecnici, come « il coordinamento sistematico e costante con la competente D.D.A. », di cui non è chiaro né l’addentellato negli istituti previsti e disciplinati dal codice di procedura penale, né tanto meno se una simile attività afferisca alle funzioni di un procuratore aggiunto di un ufficio requirente ordinario. Ha poi rilievo l’obiezione di parte ricorrente in ordine al fatto che per i reati strettamente riconducibili alla criminalità organizzata la competenza sin dalla fase delle indagini preliminari è accentrata in sede distrettuale, presso la competente direzione distrettuale antimafia.
8. Ma la pars destruens ricavabile dalle censure dedotte sul punto dal medesimo ricorrente si ferma qui. Oltre a non contestare il fatto che un’esperienza nel settore dell’antimafia ha un rilievo funzionale nel caso di specie, secondo quanto in astratto prefigurato dall’indicatore attitudinale specifico previsto dall’art. 15, lett. a), del testo unico della dirigenza giudiziaria, per sovvertire l’esito del giudizio comparativo il medesimo ricorrente oppone ad esso le proprie esperienze nel medesimo settore e la conoscenza specifica del circondario di Benevento, in ragione della sua precedente esperienza nel medesimo ufficio requirente, in qualità di sostituto procuratore.
9. Le censure così formulate tendono dunque a sollecitare un sindacato che afferisce al merito riservato all’organo di autogoverno della magistratura ordinaria nella selezione dei profili di carriera maggiormente idonei a ricoprire incarichi di direzione di uffici giudiziari, che per Costituzione è ad esso riservato (art. 105 Cost.), e che per giurisprudenza di legittimità non può esorbitare fino a risolversi in una « valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto », quando cioè la decisione finale, « pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell'amministrazione », per cui esso deve rimanere confinato nei limiti di un « sindacato parametrico (e quindi esterno) della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla p.a. », attraverso il riscontro delle tipiche « figure sintomatiche dell’eccesso di potere nella forma della motivazione insufficiente, dell’errore di fatto, dell’ingiustizia grave e manifesta, della contraddittorietà interna ed esterna, della violazione di circolari, di norme interne o della prassi amministrativa, nonchè, più radicalmente, dello sviamento di potere, che ricorre quando la pubblica amministrazione persegue un interesse diverso da quello predefinito dalla legge » (Cass., SS.UU. civili, 5 ottobre 2015, n. 19787, concernente proprio provvedimenti del Consiglio superiore della Magistratura di conferimento di incarichi di direzione di uffici giudiziari).
10. Nella descritta prospettiva tendere a superare i limiti esterni della giurisdizione amministrativa si colloca invece la pretesa del ricorrente di contrapporre le proprie esperienze rispetto a quella del controinteressato, considerata prevalente sul piano attitudinale sotto il profilo delle esperienze maturate nel lavoro giudiziario e riferite al settore in cui si colloca il posto da conferire, ai sensi del più volte richiamato art. 15, lett. a), del testo unico della dirigenza giudiziaria.
11. Per il resto le censure sono infondate, laddove in particolare si assume che l’esperienza del medesimo controinteressato presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli avrebbe ricevuto una sorta di aprioristica preferenza rispetta a quelle variegate vantate dal ricorrente. La pur sintetica motivazione sopra richiamata, con il riferimento alla situazione del circondario di Benevento e alle connesse esigenze funzionali, consente di rintracciare sul punto un minimum di valutazione comparata sufficiente ad escludere in quest’ultima sintomi di eccesso di potere apprezzabili nella presente sede giurisdizionale di legittimità.
12. Le medesime considerazioni si palesano con maggior evidenza con riguardo all’ulteriore indicatore attitudinale previsto dall’art. 15, lett. b), del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, relativo alle « pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire » e di « collaborazione alla gestione di uffici ». Sul punto, non è nello specifico contestato che il suo ruolo di « magistrato collaboratore del Procuratore aggiunto coordinatore delle attività del Servizio definizione affari semplici (SDAS) » presso la Procura di Napoli, si sostanzi in « un’esperienza di collaborazione gestionale (…) di una unità organizzativa » di un ufficio requirente, comportante « l’esame e la risoluzione di problematiche di natura essenzialmente organizzativa », direttamente afferente « alle attribuzioni proprie di un Procuratore aggiunto », come statuito nella delibera consiliare impugnata.
13. Le censure svolte sul punto si indirizzano invece al giudizio di recessività del contrapposto incarico di magistrato referente per l’informatica (mag.rif.) ricoperto dal ricorrente presso la Procura della Repubblica di Benevento, motivato sul suo carattere risalente « (nomina del 2006) » e « settoriale » . Sennonché ad esse è sufficiente opporre, per un verso, che i dati utilizzati nel giudizio comparativo sono obiettivi; e che per altro verso le contestazioni nei confronti della valutazione discrezionale dell’organo di autogoverno si pongono ancora una volta nella non condivisibile prospettiva di non condivisibilità dei relativi esiti, eccedente i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, secondo il sopra richiamato orientamento delle Sezioni unite civili della Cassazione.
14. Infine, le residue censure concernenti la mancata considerazione di esperienze del medesimo ricorrente rilevanti quali indicatori attitudinali generici non valgono evidentemente a sovvertire il giudizio di prevalenza attribuito al controinteressato sul piano attitudinale specifico, sulla base degli indicatori sopra esaminati e che ai sensi dell’art. 26, comma 3, del testo unico sulla dirigenza giudiziaria hanno « speciale rilievo » nel giudizio comparativo tra candidature di magistrati concorrenti.
15. L’appello va quindi respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Le spese di causa possono nondimeno essere compensate per la natura e la complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO