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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2045/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Nicola DOTTORE (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
All'udienza del 13 marzo 2025 la ricorrente ha concluso come da relativo verbale.
Per parte resistente:
Il convenuto non si è costituito e, all'udienza del 13 marzo 2025, è stato dichiarato contumace.
1 Per il Pubblico Ministero:
Il P.M. è intervenuto in data 14 marzo 2025 chiedendo “si accolga il ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 27/09/2024 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile con in NE (CN) il 25 agosto CP_1
2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4 Parte I dell'anno 2012;
- che dal matrimonio è nata la figlia , a Cuneo (CN) il 20 novembre 2009; Persona_1
- che i coniugi si sono separati consensualmente e sono stati autorizzati a vivere separatamente all'esito della udienza presidenziale figurata del 4 giugno 2020 e la separazione è stata successivamente omologata con decreto pubblicato il 23 luglio 2020;
- che dalla data della separazione non è stata ripresa la convivenza.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, parte convenuta – pure a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di prima udienza – non si è costituita e, pertanto, all'udienza del 13 marzo 2025 ne è stata dichiarato la contumacia.
Parte ricorrente ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito integralmente riportate:
“1) la figlia viene affidata a entrambi i genitori nelle forme dell'affido condiviso, con dimora abituale presso la residenza della madre in Via Castelletto Stura n. 21 a Cuneo (CN);
2) il padre avrà la facoltà di tenere la figlia minore con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le esigenze scolastiche della minore, previo avviso e accordo con la madre;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia
, quali quelle concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, Per_1 delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4) le vacanze e le festività saranno così organizzate: la figlia trascorrerà le festività di Natale con un genitore e quelle di Capodanno con l'altro ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni;
il padre potrà tenere con sé la figlia nel periodo estivo anche 15 giorni consecutivi. Le settimane dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno;
5) il sig. provvederà al mantenimento della figlia nel periodo in cui l'avrà con sè; CP_1
2 6) stante la precaria situazione economica del sig. , la madre si impegna a contribuire in via CP_1 esclusiva alle spese straordinarie mediche (comprese le visite specialistiche) non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale e dalle spese straordinarie (nonché quelle scolastiche e relative alla mensa, sportive e ricreative, di trasporto debitamente documentate);
7) gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti unicamente dalla madre;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa di natura economico - alimentare;
9) i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio, sia per sé che per la figlia minore”.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, previa comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale è intervenuto in data 14 marzo
2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
È risultata, infatti, provata la sussistenza dello stato di separazione, evincibile altresì dal provvedimento di omologa della separazione consensuale tra i coniugi odierne parti del giudizio.
La presente domanda è stata proposta allorquando lo stato di separazione – dichiarato a seguito dell'udienza presidenziale figurata del 04/06/2020 nella procedura di separazione personale – si era ininterrottamente protratto per tutto il corso dei termini di legge;
deve conseguentemente presumersi la continuità di tale stato di separazione, anche tenuto conto della circostanza che la contumacia del coniuge convenuto, pur non potendo rappresentare una fictio confessio, ha precluso una diversa rappresentazione dei fatti dedotti dalla ricorrente.
Il Tribunale, pertanto, valutata la rispondenza delle condizioni depositate dalla ricorrente all'interesse della prole e ravvisato che quelle relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli Per_1 interessi della stessa – dovendosi ritenere condivisibili le condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, della quale, Per_1 conseguentemente, si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo
– stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle domande proposte da parte attrice, anche tenuto conto che le conclusioni dalla stessa formulate sono risultate analoghe a quelle già
3 oggetto di provvedimento di omologa della separazione consensuale del 23 luglio 2020 e che non è emersa in questa sede la sopravvenienza nelle more di alcun elemento di novità.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, le domande di parte ricorrente sono apparse, dunque, fondate e meritano di trovare integrale accoglimento.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, la circostanza che la presente pronuncia si è resa necessaria nell'interesse delle parti e l'assenza di opposizione di parte resistente, si ritiene integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 – ai fini dell'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra , nata a [...] Parte_1
l'08/11/1988 e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in CP_1
NE (CN) il 25/08/2012 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4,
Parte I dell'anno 2012;
2) Accoglie le domande proposte da parte ricorrente.
3) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2045/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Nicola DOTTORE (c.f. ), che la C.F._2 rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
All'udienza del 13 marzo 2025 la ricorrente ha concluso come da relativo verbale.
Per parte resistente:
Il convenuto non si è costituito e, all'udienza del 13 marzo 2025, è stato dichiarato contumace.
1 Per il Pubblico Ministero:
Il P.M. è intervenuto in data 14 marzo 2025 chiedendo “si accolga il ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 27/09/2024 ha esposto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile con in NE (CN) il 25 agosto CP_1
2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4 Parte I dell'anno 2012;
- che dal matrimonio è nata la figlia , a Cuneo (CN) il 20 novembre 2009; Persona_1
- che i coniugi si sono separati consensualmente e sono stati autorizzati a vivere separatamente all'esito della udienza presidenziale figurata del 4 giugno 2020 e la separazione è stata successivamente omologata con decreto pubblicato il 23 luglio 2020;
- che dalla data della separazione non è stata ripresa la convivenza.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, parte convenuta – pure a fronte di rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di prima udienza – non si è costituita e, pertanto, all'udienza del 13 marzo 2025 ne è stata dichiarato la contumacia.
Parte ricorrente ha, pertanto, insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito integralmente riportate:
“1) la figlia viene affidata a entrambi i genitori nelle forme dell'affido condiviso, con dimora abituale presso la residenza della madre in Via Castelletto Stura n. 21 a Cuneo (CN);
2) il padre avrà la facoltà di tenere la figlia minore con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con le esigenze scolastiche della minore, previo avviso e accordo con la madre;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia
, quali quelle concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, Per_1 delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4) le vacanze e le festività saranno così organizzate: la figlia trascorrerà le festività di Natale con un genitore e quelle di Capodanno con l'altro ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro ad anni alterni;
il padre potrà tenere con sé la figlia nel periodo estivo anche 15 giorni consecutivi. Le settimane dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno;
5) il sig. provvederà al mantenimento della figlia nel periodo in cui l'avrà con sè; CP_1
2 6) stante la precaria situazione economica del sig. , la madre si impegna a contribuire in via CP_1 esclusiva alle spese straordinarie mediche (comprese le visite specialistiche) non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale e dalle spese straordinarie (nonché quelle scolastiche e relative alla mensa, sportive e ricreative, di trasporto debitamente documentate);
7) gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti unicamente dalla madre;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa di natura economico - alimentare;
9) i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio, sia per sé che per la figlia minore”.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, previa comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale è intervenuto in data 14 marzo
2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
È risultata, infatti, provata la sussistenza dello stato di separazione, evincibile altresì dal provvedimento di omologa della separazione consensuale tra i coniugi odierne parti del giudizio.
La presente domanda è stata proposta allorquando lo stato di separazione – dichiarato a seguito dell'udienza presidenziale figurata del 04/06/2020 nella procedura di separazione personale – si era ininterrottamente protratto per tutto il corso dei termini di legge;
deve conseguentemente presumersi la continuità di tale stato di separazione, anche tenuto conto della circostanza che la contumacia del coniuge convenuto, pur non potendo rappresentare una fictio confessio, ha precluso una diversa rappresentazione dei fatti dedotti dalla ricorrente.
Il Tribunale, pertanto, valutata la rispondenza delle condizioni depositate dalla ricorrente all'interesse della prole e ravvisato che quelle relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli Per_1 interessi della stessa – dovendosi ritenere condivisibili le condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio, della quale, Per_1 conseguentemente, si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo
– stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle domande proposte da parte attrice, anche tenuto conto che le conclusioni dalla stessa formulate sono risultate analoghe a quelle già
3 oggetto di provvedimento di omologa della separazione consensuale del 23 luglio 2020 e che non è emersa in questa sede la sopravvenienza nelle more di alcun elemento di novità.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, le domande di parte ricorrente sono apparse, dunque, fondate e meritano di trovare integrale accoglimento.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, la circostanza che la presente pronuncia si è resa necessaria nell'interesse delle parti e l'assenza di opposizione di parte resistente, si ritiene integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018 – ai fini dell'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra , nata a [...] Parte_1
l'08/11/1988 e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in CP_1
NE (CN) il 25/08/2012 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4,
Parte I dell'anno 2012;
2) Accoglie le domande proposte da parte ricorrente.
3) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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