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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9382/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dagli avv.ti Putignano Giovanni Parte_1
e CC Ivano
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresento e difeso dall'Avv. Maurizio CP_1
Tafuro come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Indennizzo per malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.08.2023, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva: -di aver lavorato dapprima (dal 1980 al 1993) alle dipendenze della con mansioni di CP_2 escavatorista per la produzione di scavi destinati alla posa di cavi elettrici per conto di Enel, dopo
(da dicembre 1993 al 2018) come dipendente dell' , sia come operaio di Parte_2 lavanderia (dal 1993 al 2003) sia come conduttore di generatori di vapore (dal 2003 al 2018); -che tali attività lavorative lo avevano portato a stare a contatto con rumori molto forti provenienti dall'ambiente di lavoro e dai macchinari utilizzati quotidianamente (utilizzo di martellone per spaccare pietre rocciose, rumore prodotto dalle lavatrici industriali, ecc…) che gli avevano progressivamente procurato una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”; che in data 27.09.2022 aveva presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale ad l e che CP_1
l'Istituto aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale della patologia denunciata.
Ciò premesso chiedeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, per carenza di nesso eziologico tra le patologie lamentate e le lavorazioni svolte.
1 Disposta consulenza tecnica medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D.
Lgs. n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado di invalidità subito dall'odierno ricorrente a seguito del conseguimento della malattia professionale “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” contratta a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa di escavatore, operaio di lavanderia e conduttore di generatori di vapore.
Pacifiche le mansioni svolte, documentate dall'estratto contributivo e confermate dalla anamnesi lavorativa predisposta dall' resistente, è stata espletata consulente tecnico d'ufficio ed il CTU CP_3 dott. ha riscontrato l'esistenza della malattia denunciata “ipoacusia”, evidenziando Persona_1 la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta e quantificando l'inabilità lavorativa permanente nella misura complessiva del 10% a decorrere dalla domanda amministrativa.
2 Dette conclusioni risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve essere accertata la natura professionale della patologia “ipoacusia” denunciata all' ed affermato il diritto del ricorrente a percepire CP_3
l'indennizzo di cui all'art.13 del d.lgs. n.38/2000 commisurato ad una menomazione pari al 10% a decorrere dalla domanda amministrativa del 27.09.2022, con conseguente condanna dell al CP_1 pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell secondo la CP_1 regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto, ritenuta la natura professionale della patologia “ipoacusia” ed accertato altresì che la stessa ha determinato in capo all'istante una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 10% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.09.2012;
- condanna l' resistente alla liquidazione in favore del ricorrente dell'indennizzo, ai sensi CP_3 dell'art.13 d.lgs. n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità come sopra accertato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in CP_1 complessivi € 2.500,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9382/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dagli avv.ti Putignano Giovanni Parte_1
e CC Ivano
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresento e difeso dall'Avv. Maurizio CP_1
Tafuro come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Indennizzo per malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.08.2023, il ricorrente indicato in epigrafe deduceva: -di aver lavorato dapprima (dal 1980 al 1993) alle dipendenze della con mansioni di CP_2 escavatorista per la produzione di scavi destinati alla posa di cavi elettrici per conto di Enel, dopo
(da dicembre 1993 al 2018) come dipendente dell' , sia come operaio di Parte_2 lavanderia (dal 1993 al 2003) sia come conduttore di generatori di vapore (dal 2003 al 2018); -che tali attività lavorative lo avevano portato a stare a contatto con rumori molto forti provenienti dall'ambiente di lavoro e dai macchinari utilizzati quotidianamente (utilizzo di martellone per spaccare pietre rocciose, rumore prodotto dalle lavatrici industriali, ecc…) che gli avevano progressivamente procurato una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”; che in data 27.09.2022 aveva presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale ad l e che CP_1
l'Istituto aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale della patologia denunciata.
Ciò premesso chiedeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, per carenza di nesso eziologico tra le patologie lamentate e le lavorazioni svolte.
1 Disposta consulenza tecnica medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D.
Lgs. n. 38/00, che, all'art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del grado di invalidità subito dall'odierno ricorrente a seguito del conseguimento della malattia professionale “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” contratta a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa di escavatore, operaio di lavanderia e conduttore di generatori di vapore.
Pacifiche le mansioni svolte, documentate dall'estratto contributivo e confermate dalla anamnesi lavorativa predisposta dall' resistente, è stata espletata consulente tecnico d'ufficio ed il CTU CP_3 dott. ha riscontrato l'esistenza della malattia denunciata “ipoacusia”, evidenziando Persona_1 la sussistenza del nesso causale tra la patologia contratta e l'attività lavorativa svolta e quantificando l'inabilità lavorativa permanente nella misura complessiva del 10% a decorrere dalla domanda amministrativa.
2 Dette conclusioni risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono, deve essere accertata la natura professionale della patologia “ipoacusia” denunciata all' ed affermato il diritto del ricorrente a percepire CP_3
l'indennizzo di cui all'art.13 del d.lgs. n.38/2000 commisurato ad una menomazione pari al 10% a decorrere dalla domanda amministrativa del 27.09.2022, con conseguente condanna dell al CP_1 pagamento della prestazione predetta, aumentata degli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell secondo la CP_1 regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto, ritenuta la natura professionale della patologia “ipoacusia” ed accertato altresì che la stessa ha determinato in capo all'istante una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 10% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.09.2012;
- condanna l' resistente alla liquidazione in favore del ricorrente dell'indennizzo, ai sensi CP_3 dell'art.13 d.lgs. n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità come sopra accertato, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in CP_1 complessivi € 2.500,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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