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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione a pronunciato la seguente decreto
SENTENZA ingiuntivo
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4214/25 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 Registro Generale ter cpc nel termine del giorno 09.12.2025, avente ad oggetto: N. 4214/25
“Opposizione a decreto ingiuntivo”;
e vertente CRONOLOGICO tra Parte_1
[..
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa
[...] REPERTORIO dall'avv. R. Bello del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al N. _______________ ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in n. 171/2025 R.B. Lav.
AG (Sa), Via Domodossola, n. 69/f;
Discusso nel termine
Opponente del 09.12.2025
e con scambio di note scritte x art. 127 ter cpc Controparte_1
[...]
[...]
dall'avv. R.M. Capasso del Foro di Salerno in virtù di mandato Deposito minuta allegato al ricorso monitorio, elettivamente domiciliata presso lo _________________
studio del difensore in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 127;
Opposto
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4214/25 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 09.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 30.05.2025, n. 464/25 D.I., notificato in data 03.06.2025, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva alla società di pagare in favore della Parte_1 CP_1
la somma di euro 14.404,04, oltre accessori, con la condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 14.07.2025, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 464/25; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la Cassa opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 09.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 464/25 D.I., emesso in data
30.05.2025, proposta dalla società è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si
Giudizio n. 4214/25 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_1 instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, le doglianze della società opponente sono destituite di fondamento. Invero, in primo luogo, l'attestazione del credito allegato al ricorso monitorio costituisce titolo più che sufficiente per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635 cpc: “La
prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti CP_1
delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza [...]
Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ.” (fra le altre, Cass. Civ., n.
23616/2020).
In secondo luogo, quanto alla prova del credito azionato dall'opposta nel presente giudizio risultano allegati, oltre i documenti del CP_1
Giudizio n. 4214/25 R.G. Edil GV srls c/o pag. 3 CP_1 fascicolo del monitorio, la domanda di iscrizione della società opponente alla e, in particolare, le denunce nominative dei lavoratori CP_1
occupati trasmesse alla dalla stessa società opponente, CP_1
relativamente al periodo oggetto di causa, cioè febbraio 2024 e marzo
2025 (cfr. all. nn. 5 e 6 del fascicolo telematico della parte opposta): tali denunce nominative costituiscono un vero e proprio riconoscimento del debito, dimostrando inequivocabilmente l'intenzione della società opponente di aderire alla disciplina collettiva di settore e di accettare gli obblighi contributivi nei confronti della . CP_1
Infine, quanto alle contestazioni mosse dalla società opponente circa la genericità del credito azionato dalla e l'omessa indicazione dei CP_1
criteri di calcolo degli interessi, le stesse appaiono inammissibili, in quanto del tutto generiche, senza alcuna critica specifica e circostanziata e senza l'allegazione di conteggi alternativi: peraltro, dall'estratto conto allegato si evincono chiaramente i dati necessari, cioè il periodo di riferimento, le aliquote applicate, la composizione del credito e gli interessi applicati e i criteri di computo degli stessi (conformi alle disposizioni del CCNL di settore e ai regolamenti della . CP_1
In ultimo, quanto all'istanza formulata dalla società opponente di concessione di termine per note difensive, ai sensi dell'art. 429, comma
II, cpc (cfr. le note scritte), la stessa, ad avviso del Tribunale, non è meritevole di accoglimento, in quanto non è necessario concedere tale termine, essendo chiare le risultanze istruttorie e di semplice soluzione le questioni poste dalle parti, già oggetto, peraltro, di trattazione e decisione in analoghi giudizi instaurati dinanzi al Tribunale adito;
e quanto alle istanze istruttorie formulate dalla opposta, le stesse CP_1
vanno disattese, in quanto del tutto irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, alla luce della documentazione allegata.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta infondata e, quindi, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Giudizio n. 4214/25 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_1 III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società opponente al rimborso delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposta le quali vengono liquidate in dispositivo, in CP_1
applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/201, con riduzione ex art. 4, comma I, T.P.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
464/25 D.I., emesso in data 30.05.2025 e notificato in data 03.06.2025, proposta dalla società nei confronti della , con Parte_1 CP_1
ricorso depositato in data 14.07.2025 e ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 464/25 D.I., che dichiara esecutivo;
2) Condanna la società opponente al pagamento in favore della Cassa opposta delle spese del presente giudizio di opposizione, che vengono liquidate in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 09.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4214/25 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 CP_1