TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 3850/2024 R.G.
Oggi 12.11.2025, il Giudice dott.ssa IA ER, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
31.10.2025 da parte del solo , ricorrente nella causa sopra emarginata dallo stesso promossa Parte_1 contro , pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza che viene allegata a CP_1 verbale.
IA ER G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA ER, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3850 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione nella data del 12.11.2025, avente ad oggetto “azione di restituzione di immobile e indennità di occupazione”
TRA
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Mario Saladino (domicilio digitale: , che lo rappresenta e difende per procura ad litem in Email_1 atti
RICORRENTE -RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
E
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Camporeale (PA), presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Rosalba Lipari (domicilio digitale: , per procura ad litem in atti Email_2
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il 28.3.2024, il sig. , nel convenire Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il sig. , esponeva: CP_1
.- di essere proprietario, per successione mortis causa da , dell'immobile sito in Camporeale con accesso Persona_1 dalla via Tarantola n. 10, piani S1 e T 1, censito in catasto al foglio 11, particella 3193, sub 2 e sub 3;
.- che il predetto immobile nel gennaio 2023 era dato in detenzione, in vista della stipula di un futuro contratto di locazione, che avrebbe dovuto prevedere il pagamento di un canone di locazione mensile di €. 200, al resistente , il CP_1 quale tuttavia, si era rifiutato di formalizzare il predetto contratto di locazione e - dopo avere versare di fatto sino al mese di aprile 2023 il canone di locazione - di restituirlo nonostante le diffide in tal senso inviate.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni, posto che senza esito era rimasto anche il procedimento di mediazione dallo stesso esperito con esito negativo il 22.3.2024 che venisse accertata e dichiarata la detenzione senza titolo dell'immobile da parte del resistente, con condanna di questi alla restituzione dell'immobile in suo favore e al risarcimento danni da occupazione sine titulo nella misura di €. 200 al mese a far data dal maggio 2023, oltre accessori.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di costituzione del 29.3.2024 (e a seguito di ordinanza del
26.4.2024 con comparsa di costituzione integrativa del 5.6.2024) il resistente non contestava la circostanza di essere nella detenzione dell'immobile, né di avere ricevuto l'immobile da , adducendo tuttavia che tra le parti era stato Parte_1 stipulato un contratto di locazione ancorché verbale, il quale prevedeva che a fronte del godimento dell'immobile sarebbe stata prestato in favore del locatore una attività lavorativa (collaboratrice domestica) da parte della sua compagna. Aggiungeva di avere eseguito nell'immobile opere di ristrutturazione
(sistemazione e tinteggiatura) e di avere sostenuto delle spese (trasloco e per acquisto arredi) e spiegava domanda riconvenzionale per il riconoscimento delle relative somme in suo favore.
La causa, disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., veniva istruita con la produzione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e l'espletamento di CTU. Indi, era rinviava per discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza dell'11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e all'esito decisa. 2 2.- Merito della lite.
2.1.- Per una corretta definizione della controversia appare necessario procedere all'esatta qualificazione della domanda, che costituisce un'attività riservata al giudice il quale la svolge anche in difformità rispetto a quanto prospettato dalla parte, seppur avuto riguardo sempre alle vicende da questa allegate e alle richieste da essa formulate.
In particolare, con riguardo all'azione di rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, occorre verificare se la parte abbia inteso avanzare una mera azione di restituzione ovvero se, piuttosto, sulla base delle allegazioni e richieste dalla stessa formulate, abbia voluto proporre un'azione di rivendicazione. Dalla diversità esistente tra le due azioni discendono, invero, rilevanti differenze di disciplina, specie sotto il profilo probatorio, atteso che nell'azione di rivendica l'attore è gravato della c.d. probatio diabolica in ordine al diritto di proprietà del bene oggetto di rivendica (Cass. civ. sez. un. n. 7305/2014), mentre chi agisce con l'azione di restituzione è tenuto solo a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo (ad es. comodato o locazione) invalido o successivamente venuto meno, mentre grava sul convenuto dimostrare di avere un titolo diverso per il suo godimento.
Le azioni di rivendicazione e di restituzione sono, infatti, accomunate notoriamente dallo scopo pratico cui entrambe tendono e cioè ottenere la disponibilità materiale di un bene della quale si è privi, ma si distinguono nettamente per la “natura”, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi, e cioè “la proprietà” per l'azione di rivendica e “un rapporto obbligatorio” per l'azione di restituzione.
Nella fattispecie in esame, alla luce del contenuto dell'atto introduttivo e delle conclusioni adottate, non possono nutrirsi dubbi in ordine alla qualificazione della domanda attore quale azione restitutoria fondata su un titolo di godimento di natura obbligatoria (contratto di comodato precario in attesa della stipula di un contratto di locazione, secondo la prospettazione del ricorrente;
su un contratto di locazione stipulato senza la necessaria forma scritta secondo la versione del resistente) e non sull'accertamento della proprietà del bene: bene (circostanza processualmente pacifica) consegnato dal ricorrente al resistente, il quale nonostante richiesto non ha provveduto a restituirlo.
Ciò premesso, va evidenziato che chiunque abbia la disponibilità di fatto su una cosa, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è conseguentemente legittimato a richiederne la restituzione (cfr. Cass. n. 8840/2007).
Non è necessario che il soggetto che agisce in restituzione dimostri di essere il proprietario del bene. E' sufficiente che ne dimostri la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto allegare e provare di essere in possesso di un titolo diverso per il suo godimento (cfr. Cass. n. 20371/2013).
Costituisce principio generale che una volta provata la disponibilità di un bene e la sua consegna ad altro soggetto, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere un valido titolo da opporre per potere continuare nella detenzione.
Tuttavia, nell'ipotesi in esame, mentre costituiscono circostanze acquisite processualmente (perché non contestate specificatamente) la consegna del bene immobile oggetto di causa dal ricorrente al resistente (i) la richiesta di restituzione (ii) e la mancata riconsegna (iii), tuttavia il resistente non ha fornito la prova, posta a suo carico, di essere in possesso di un valido titolo per potere continuare nella detenzione. Ne consegue, che in difetto agli atti di causa di verbale di consegna, il resistente va condannato a restituire immediatamente al ricorrente l'immobile di cui si discute come descritto nel ricorso sito in Camporeale con accesso dalla via Tarantola n. 10, piani S1 e T
1, censito in catasto al foglio 11, particella 3193, sub 2 e sub 3.
2.2.- Dalla occupazione senza titolo dell'immobile consegue, poi, il diritto del ricorrente al risarcimento danni. Con riguardo a tale domanda giova premettere che “..il risarcimento del danno da illecita occupazione, nella misura in cui lega il diritto di proprietà (inteso come facoltà di godere del proprio bene) non può essere inteso come “danno in re ipsa” ma va inquadrato come “danno normale”, previlegiando dunque la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. E' stato infatti osservato che << quando l'azione lesiva attinge…[…].. il contenuto del diritto di proprietà (“il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico. L'ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso..[..]. La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto
3 di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno…[…]..
L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. [….].. (Così, Tribunale di Palermo n. 521/2023 che richiama Cass. s.u. n. 33645/2022).
Nell'ipotesi in esame, tenuto conto, da una parte, dell'allegazione di fruttuosità del bene operata dal ricorrente, destinata non a caso ad abitazione, e dall'altra dal rifiuto a restituito nonostante l'atto di costituzione in mora del
28.12.2023 ( a decorrere dal 30.1.2024), si ritiene congruo riconoscere un' indennità di occupazione dell'immobile in oggetto, tenuto conto di un canone di locazione allegato dal ricorrente ( che ha avuto sostanzialmente conferma nell'accertamento peritale espletato dalla dott.sa ) in €. 200 al mese a decorrere Per_2 dall'1.2.2024, ossia dal primo mese successivo rispetto a quando è pervenuta al convenuto la prima infruttuosa richiesta di restituzione, sino alla data di effettivo rilascio. Su tali somme vanno computati gli interessi al saggio legale dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al pagamento.
3.- La domanda riconvenzionale spiegata dal resistente va disattesa, non essendo state provate le relative voci di asseriti danni genericamente allegati e che comunque non sarebbe meritevoli di rimborso alla luce di quanto stabilito dall'art. 1592 c.c.
4.- Spese.
Le spese, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del resistente nella misura di cui in dispositivo. Non osta a una tale statuizione la circostanza che quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, posto che una tale ammissione non comporta che siano a carico dell'Erario anche le spese che l'assistita sia condannata a pagare alla parte vittoriosa a titolo di spese processuali (arg. ex Cass. n. 10053/2012).
Pone le spese di CTU carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate da nei confronti di : Parte_1 CP_1
.- condanna il resistente a restituire immediatamente al ricorrente l'immobile sito in CP_1 Parte_1 Camporeale con accesso dalla via Tarantola n. 10, piani S1 e T 1, censito in catasto al foglio 11, particella 3193, sub 2 e sub 3;
.- condanna il resistente a corrispondere al ricorrente per le causali di cui in motivazione la somma di €. 200,00 al mese, a decorrere da febbraio 2024 sino rilascio effettivo dell'immobile, con gli interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al soddisfo;
.- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida complessivamente, in €. 2.800, oltre
€.105 per esborsi e ancora le spese generali, iva e cpa;
.- pone le spese di CTU a carico del resistente.
Palermo, li 12.11.2025.
IA ER – CP_2
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 3850/2024 R.G.
Oggi 12.11.2025, il Giudice dott.ssa IA ER, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del
31.10.2025 da parte del solo , ricorrente nella causa sopra emarginata dallo stesso promossa Parte_1 contro , pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza che viene allegata a CP_1 verbale.
IA ER G.O.T.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa IA ER, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3850 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione nella data del 12.11.2025, avente ad oggetto “azione di restituzione di immobile e indennità di occupazione”
TRA
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Mario Saladino (domicilio digitale: , che lo rappresenta e difende per procura ad litem in Email_1 atti
RICORRENTE -RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
E
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Camporeale (PA), presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Rosalba Lipari (domicilio digitale: , per procura ad litem in atti Email_2
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il 28.3.2024, il sig. , nel convenire Parte_1 in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il sig. , esponeva: CP_1
.- di essere proprietario, per successione mortis causa da , dell'immobile sito in Camporeale con accesso Persona_1 dalla via Tarantola n. 10, piani S1 e T 1, censito in catasto al foglio 11, particella 3193, sub 2 e sub 3;
.- che il predetto immobile nel gennaio 2023 era dato in detenzione, in vista della stipula di un futuro contratto di locazione, che avrebbe dovuto prevedere il pagamento di un canone di locazione mensile di €. 200, al resistente , il CP_1 quale tuttavia, si era rifiutato di formalizzare il predetto contratto di locazione e - dopo avere versare di fatto sino al mese di aprile 2023 il canone di locazione - di restituirlo nonostante le diffide in tal senso inviate.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni, posto che senza esito era rimasto anche il procedimento di mediazione dallo stesso esperito con esito negativo il 22.3.2024 che venisse accertata e dichiarata la detenzione senza titolo dell'immobile da parte del resistente, con condanna di questi alla restituzione dell'immobile in suo favore e al risarcimento danni da occupazione sine titulo nella misura di €. 200 al mese a far data dal maggio 2023, oltre accessori.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di costituzione del 29.3.2024 (e a seguito di ordinanza del
26.4.2024 con comparsa di costituzione integrativa del 5.6.2024) il resistente non contestava la circostanza di essere nella detenzione dell'immobile, né di avere ricevuto l'immobile da , adducendo tuttavia che tra le parti era stato Parte_1 stipulato un contratto di locazione ancorché verbale, il quale prevedeva che a fronte del godimento dell'immobile sarebbe stata prestato in favore del locatore una attività lavorativa (collaboratrice domestica) da parte della sua compagna. Aggiungeva di avere eseguito nell'immobile opere di ristrutturazione
(sistemazione e tinteggiatura) e di avere sostenuto delle spese (trasloco e per acquisto arredi) e spiegava domanda riconvenzionale per il riconoscimento delle relative somme in suo favore.
La causa, disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., veniva istruita con la produzione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e l'espletamento di CTU. Indi, era rinviava per discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza dell'11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e all'esito decisa. 2 2.- Merito della lite.
2.1.- Per una corretta definizione della controversia appare necessario procedere all'esatta qualificazione della domanda, che costituisce un'attività riservata al giudice il quale la svolge anche in difformità rispetto a quanto prospettato dalla parte, seppur avuto riguardo sempre alle vicende da questa allegate e alle richieste da essa formulate.
In particolare, con riguardo all'azione di rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, occorre verificare se la parte abbia inteso avanzare una mera azione di restituzione ovvero se, piuttosto, sulla base delle allegazioni e richieste dalla stessa formulate, abbia voluto proporre un'azione di rivendicazione. Dalla diversità esistente tra le due azioni discendono, invero, rilevanti differenze di disciplina, specie sotto il profilo probatorio, atteso che nell'azione di rivendica l'attore è gravato della c.d. probatio diabolica in ordine al diritto di proprietà del bene oggetto di rivendica (Cass. civ. sez. un. n. 7305/2014), mentre chi agisce con l'azione di restituzione è tenuto solo a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo (ad es. comodato o locazione) invalido o successivamente venuto meno, mentre grava sul convenuto dimostrare di avere un titolo diverso per il suo godimento.
Le azioni di rivendicazione e di restituzione sono, infatti, accomunate notoriamente dallo scopo pratico cui entrambe tendono e cioè ottenere la disponibilità materiale di un bene della quale si è privi, ma si distinguono nettamente per la “natura”, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi, e cioè “la proprietà” per l'azione di rivendica e “un rapporto obbligatorio” per l'azione di restituzione.
Nella fattispecie in esame, alla luce del contenuto dell'atto introduttivo e delle conclusioni adottate, non possono nutrirsi dubbi in ordine alla qualificazione della domanda attore quale azione restitutoria fondata su un titolo di godimento di natura obbligatoria (contratto di comodato precario in attesa della stipula di un contratto di locazione, secondo la prospettazione del ricorrente;
su un contratto di locazione stipulato senza la necessaria forma scritta secondo la versione del resistente) e non sull'accertamento della proprietà del bene: bene (circostanza processualmente pacifica) consegnato dal ricorrente al resistente, il quale nonostante richiesto non ha provveduto a restituirlo.
Ciò premesso, va evidenziato che chiunque abbia la disponibilità di fatto su una cosa, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è conseguentemente legittimato a richiederne la restituzione (cfr. Cass. n. 8840/2007).
Non è necessario che il soggetto che agisce in restituzione dimostri di essere il proprietario del bene. E' sufficiente che ne dimostri la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto allegare e provare di essere in possesso di un titolo diverso per il suo godimento (cfr. Cass. n. 20371/2013).
Costituisce principio generale che una volta provata la disponibilità di un bene e la sua consegna ad altro soggetto, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere un valido titolo da opporre per potere continuare nella detenzione.
Tuttavia, nell'ipotesi in esame, mentre costituiscono circostanze acquisite processualmente (perché non contestate specificatamente) la consegna del bene immobile oggetto di causa dal ricorrente al resistente (i) la richiesta di restituzione (ii) e la mancata riconsegna (iii), tuttavia il resistente non ha fornito la prova, posta a suo carico, di essere in possesso di un valido titolo per potere continuare nella detenzione. Ne consegue, che in difetto agli atti di causa di verbale di consegna, il resistente va condannato a restituire immediatamente al ricorrente l'immobile di cui si discute come descritto nel ricorso sito in Camporeale con accesso dalla via Tarantola n. 10, piani S1 e T
1, censito in catasto al foglio 11, particella 3193, sub 2 e sub 3.
2.2.- Dalla occupazione senza titolo dell'immobile consegue, poi, il diritto del ricorrente al risarcimento danni. Con riguardo a tale domanda giova premettere che “..il risarcimento del danno da illecita occupazione, nella misura in cui lega il diritto di proprietà (inteso come facoltà di godere del proprio bene) non può essere inteso come “danno in re ipsa” ma va inquadrato come “danno normale”, previlegiando dunque la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. E' stato infatti osservato che << quando l'azione lesiva attinge…[…].. il contenuto del diritto di proprietà (“il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico. L'ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso..[..]. La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto
3 di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno…[…]..
L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. [….].. (Così, Tribunale di Palermo n. 521/2023 che richiama Cass. s.u. n. 33645/2022).
Nell'ipotesi in esame, tenuto conto, da una parte, dell'allegazione di fruttuosità del bene operata dal ricorrente, destinata non a caso ad abitazione, e dall'altra dal rifiuto a restituito nonostante l'atto di costituzione in mora del
28.12.2023 ( a decorrere dal 30.1.2024), si ritiene congruo riconoscere un' indennità di occupazione dell'immobile in oggetto, tenuto conto di un canone di locazione allegato dal ricorrente ( che ha avuto sostanzialmente conferma nell'accertamento peritale espletato dalla dott.sa ) in €. 200 al mese a decorrere Per_2 dall'1.2.2024, ossia dal primo mese successivo rispetto a quando è pervenuta al convenuto la prima infruttuosa richiesta di restituzione, sino alla data di effettivo rilascio. Su tali somme vanno computati gli interessi al saggio legale dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al pagamento.
3.- La domanda riconvenzionale spiegata dal resistente va disattesa, non essendo state provate le relative voci di asseriti danni genericamente allegati e che comunque non sarebbe meritevoli di rimborso alla luce di quanto stabilito dall'art. 1592 c.c.
4.- Spese.
Le spese, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del resistente nella misura di cui in dispositivo. Non osta a una tale statuizione la circostanza che quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, posto che una tale ammissione non comporta che siano a carico dell'Erario anche le spese che l'assistita sia condannata a pagare alla parte vittoriosa a titolo di spese processuali (arg. ex Cass. n. 10053/2012).
Pone le spese di CTU carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione delle domande avanzate da nei confronti di : Parte_1 CP_1
.- condanna il resistente a restituire immediatamente al ricorrente l'immobile sito in CP_1 Parte_1 Camporeale con accesso dalla via Tarantola n. 10, piani S1 e T 1, censito in catasto al foglio 11, particella 3193, sub 2 e sub 3;
.- condanna il resistente a corrispondere al ricorrente per le causali di cui in motivazione la somma di €. 200,00 al mese, a decorrere da febbraio 2024 sino rilascio effettivo dell'immobile, con gli interessi al saggio legale a decorrere dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino al soddisfo;
.- condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida complessivamente, in €. 2.800, oltre
€.105 per esborsi e ancora le spese generali, iva e cpa;
.- pone le spese di CTU a carico del resistente.
Palermo, li 12.11.2025.
IA ER – CP_2
4