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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1375/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Conselve (Pd), in persona del legale Parte_1
rappresentante difesa dall'avv. Antonio Salerno con Parte_2
studio in Este (PD)
(appellante principale)
nei confronti di
con sede in (c.f. Controparte_1 CP_1
), in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1 Controparte_2
1
(appellata ed appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza decisoria del Tribunale di
Padova del 18 giugno 2023, n.6488/20 r.g., accogliere le seguenti domande:
- in via preliminare, rigettare l'appello incidentale proposto dalla parte appellata in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi che verranno esposti e, per l'effetto, rigettare ogni domanda ed eccezione dalla stessa formulata;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza decisoria emessa dal Tribunale di Padova, Giudice Dott. Stocco, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6488/2020, in data 18 giugno 2023 e comunicata dalla cancelleria il 20 giugno 2023:
a) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.1 atto di
Appello, chiedendo, a fronte dell'indeterminatezza del tasso debitore da un lato, parametro di non chiara interpretazione nelle indicizzazioni
(doc.26, tasso E3C, contratto del 2011) e, dall'altro, dell'assenza del tasso creditore, l'applicazione dei tassi sostitutivi TUB per quanto riguarda il conto chiuso n.25896, così dando ingresso all'invocata
CT”;
2 b) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.2, chiedendo accertarsi, a fronte della mancata consegna di copia dei contratti del 1989 e del 1993 (doc.28-29), l'invalidità del rapporto a norma dell'art.117 TUB, con espunzione dal calcolo del saldo finale di tutti gli importi addebitati a titolo di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, cms e spese (Cass. n.5609 del 7 marzo 2017), così dando ingresso all'invocata CT”; tale motivo di appello viene rinunciato alla luce della giurisprudenza successiva intervenuta in corso di causa
(Cass., Ord. n.18230 del 3 luglio 2024; Cass., Ord. Sez. 1 Num. 15160
Anno 2024 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: TERRUSI
FRANCESCO Data pubblicazione: 30/05/2024);
c) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.3, chiedendo l'espunzione delle commissioni a vario titolo denominate perché inefficaci/invalide e comunque indeterminate come da evidenze degli ee/cc, quanto al rapporto n.25896, così dando ingresso alla CT”;
d) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.4, con pronuncia di nullità del contratto per difetto di forma scritta quanto alle valute e per non elisione delle voci a titolo di spese quanto al conto
n.25896, in quanto non pattuite (causali 28-34-81 e spese istr.ria fido), così dando ingresso alla CT”;
e) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.5, per assoluta indeterminatezza del tasso con applicazione del 117 TUB quanto al conto n.5891, come per il capo a), così dando ingresso alla
CT”;
f) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.6, per nullità della clausola anatocistica ai sensi degli illustrati disposti di legge delibera CICR del '00 quanto al conto n.5891 ovvero indeterminatezza e genericità della clausola dell'art.9 del contratto e per
3 identicità tasso TAN/TAE (doc.30, pg.15), così dando ingresso alla
CT”;
g) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.7, per entrambi i rapporti, recependo le critiche quanto al metodo di rilevamento degli affidamenti e comunque per assenza dei contratti, così dando ingresso a nuova CT contabile, anche alla luce del doc.2
BA”;
h) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.8, per entrambi i rapporti, così dando ingresso a nuova CT contabile che tenga conto del saldo rettificato in luogo del saldo;
CP_1
i) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.9, per entrambi i rapporti, così dando ingresso a nuova CT contabile che tenga conto nell'individuazione delle rimesse solutorie ai fini prescrizionali della sola parte riguardante l'extra-fido;
l) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.10 (sub da 1
a 5), per entrambi i rapporti, così disponendo, ai sensi dell'art. 356 co.
II° c.p.c., nuova CT contabile che recepisca i gravi rilievi critici evidenziati da questa difesa nell'espletando mezzo istruttorio ed alla luce della perizia di parte del presente grado, in punto di errata individuazione delle rimesse solutorie (doc.31)”; omettendo di considerare che, in virtù dell'esistenza di chiare aperture di credito e dell'utilizzo sempre entro i limiti dell'accordato, tali operazioni dovevano ritenersi tutte “ripristinatorie”, con la conseguenza che il
“dies a quo” andava individuato nella data di chiusura del rapporto per il conto n.25896 e non nella data dell'effettuazione di ogni singola operazione, né tantomeno nei dieci anni decorrenti a ritroso dalla lettera di messa in mora;
mentre irrilevante, ai fini prescrizionali, per il rapporto ancora in corso n.5891;
4 m) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.11, quanto al rapporto n.25896, chiedendo l'applicazione dei maggiori interessi ex art.1284-IV co. c.c. dalla data della richiesta ex art.119 TUB e/o introduttiva del giudizio di I grado”;
n) “Riformare parzialmente il capo dell'ordinanza di cui al p.12, disponendo diversamente la liquidazione delle spese di lite, pur se a fronte della odierna decisione le stesse saranno autonomamente rivalutate”;
o) “Condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Il tutto, una volta accertati e dichiarati i suddetti punti meritevoli di riforma, con conseguente condanna della alla ripetizione delle CP_1
somme a titolo di indebito quanto al rapporto chiuso n.25896; mentre, quanto al rapporto aperto n.5891, alla maggior rettifica.
Si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria, previa dichiarazione della nullità e/o inefficacia della CT effettuata nel corso del giudizio di primo grado per tutti i motivi indicati a sostengo dell'appello, mediante disposizione di nuova CT contabile e/o mediante integrazione della
CT già svolta in primo grado, che tenga conto, per la ricostruzione dei rapporti contabili oggetto di causa e la rideterminazione dei saldi, delle contestazioni, osservazioni e principi tutti esposti nell'odierno appello e che sia volta a determinare la effettiva entità delle somme indebitamente percepite dall'Istituto di Credito (non rilevate e non quantificate dal
CT) ed il corretto saldo finale dei rapporti dedotti in causa, così, come, accertato anche nella relazione di parte depositata nel presente grado.
per l'appellata e appellante incidentale:
I. Rigettarsi tutti i motivi di appello principale proposti da Parte_1
5 II. In accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti da
[...]
, riformarsi l'ordinanza ex art. 702-ter del Controparte_1
Tribunale di Padova 1 del 18.06.2023 (cassa RG n. 6488/2020), nella parte in cui ha
a) dichiarato la nullità della pattuizione del tasso debitore contenuta nel contratto di c/c n. 25896 del 12.01.1993;
b) ha ritenuto insussistente una pattuizione relativa al tasso da applicare sullo “scoperto autorizzato” del c/c n. 5891 dal 29.08.2008 all'8.09.2011.
III. Provvedersi alle conseguenti statuizioni restitutorie, condannando la in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Parte_1
legale distrattario, Avv. Antonio Salerno, alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata rispettivamente,
l'importo di € 9.556,96, oltre interessi dal 25.07.2023, e di € 5.341,21, oltre interessi dal 10.07.2023 fino al saldo.
IV. Competenze e spese (incluse le spese di CT) di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva al Tribunale Parte_1
di Padova che fosse condannata Controparte_1
alla restituzione di indebiti relativi al rapporto di conto corrente n. 25896, con essa intrattenuto dal 1989 al 2017, nonché alla rettifica del saldo del conto corrente n. 5891.25, acceso nel 2008 e ancora in essere.
La ricorrente sosteneva che la banca aveva compiuto addebiti illegittimi per interessi, spese e commissioni.
6 Si costituiva in giudizio negando Controparte_1
di avere compiuto addebiti illegittimi ed eccependo la prescrizione del diritto restitutorio.
La resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 22 marzo 2021, il giudice disponeva consulenza tecnica sul rapporto di conto corrente.
Il c.t.u., dott. , prestava giuramento all'udienza del 20 Persona_1
maggio 2021 e depositava una prima relazione peritale il 7 febbraio 2022.
Richiesto dal giudice, il c.t.u. depositava un'integrazione il 16 maggio
2022. Una seconda integrazione era depositata il 5 aprile 2023 e note scritte, in replica alle osservazioni del difensore della ricorrente, erano depositate il 18 maggio 2023 (all'udienza tenutasi il 18 maggio 2023 erano inoltre resi dal c.t.u., su richiesta del difensore della ricorrente, ulteriori chiarimenti).
Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 18 giugno 2023, accoglieva parzialmente il ricorso.
Il giudice accertava l'illegittima applicazione, sui conti correnti n. 25896
e n. 5891.25, di interessi e commissioni non pattuite per iscritto. Quindi, rettificava il saldo del conto corrente n. 25896, alla data di chiusura del
27 dicembre 2017, in Euro 9.206,87 a credito della correntista, condannando la banca alla restituzione di detto importo maggiorato degli interessi al tasso legale dal 24 luglio 2020 al saldo. Il saldo del conto corrente n. 5891.25, considerata la prescrizione, era rideterminato, alla data del 31 dicembre 2020, in Euro 67.260,28 a debito della correntista
(anziché in Euro 94.709,40, sempre a debito secondo il saldo apparente).
Ogni ulteriore pretesa della ricorrente era respinta.
7 era condannata a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite, distratte a favore dell'avv. Antonio Salerno. Parte_1
Anche le spese di c.t.u. erano poste a carico della banca.
Il Tribunale, individuati i contratti validamente stipulati, accertava l'illegittimità degli interessi composti, sia quelli addebitati fino all'entrata in vigore della delibera Cicr 9 febbraio 2000, sia quelli addebitati successivamente;
accertava altresì l'illegittimità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto (mentre erano giudicate validamente pattuite le commissioni che, dal 2009, avevano sostituito le c.m.s.); accoglieva l'eccezione di prescrizione, rideterminando i saldi dei due conti correnti sulla base delle risultanze della consulenza tecnica contabile.
Con atto di citazione notificato il 19 luglio 2023, si Parte_1
doleva della decisione, formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) diversamente da quanto affermato dal Tribunale, il contratto di apertura di credito dell'8 settembre 2011, che accedeva al conto corrente n. 25896, prevedeva un tasso d'interesse indeterminato, e così anche il contratto di apertura di credito del 22 novembre 2013, che ometteva d'indicare il tasso creditorio;
2) il contratto del 1989 di apertura del conto corrente n. 25896 ed anche il contratto del 12 gennaio 1993 erano nulli perché ne era stata omessa la consegna alla correntista;
3) le commissioni di istruttoria e le commissioni di istruttoria veloce avrebbero richiesto, per essere valide, una specifica approvazione per iscritto e l'indicazione dell'ammontare dell'affidamento; 4) il contratto di apertura del conto corrente n. 25896 era nullo per difetto di forma scritta “quanto alle valute e per non elisione delle voci a titolo di spese, mai pattuite”; 5) il tasso d'interesse passivo, pattuito con il contratto dell'8 settembre 2011, era nullo per indeterminatezza della pattuizione;
6) la clausola anatocistica, contenuta
8 nel contratto del 29 agosto 2008, era nulla in quanto era indicato un t.a.n. eguale al t.a.e.; 7) tutte le rimesse erano state ripristinatorie della provvista, avendo la banca “confessato” l'esistenza di affidamenti non concordati per iscritto;
8) il c.t.u., nella verifica della natura delle rimesse, avrebbe dovuto prima rettificare il saldo del conto, espungendo gli addebiti illegittimi;
9) il giudice avrebbe dovuto dare ingresso a nuova consulenza per la determinazione dei “solutori solo sul saldo extra-fido”;
10) il c.t.u. non aveva considerato tutti gli affidamenti e commesso errori che avevano influito sulle risultanze finali;
11) il tribunale avrebbe dovuto riconoscere gli interessi, di cui all'art. 1284, 4° co., c.c., sull'importo di Euro 9.206,87, che la banca era stata condannata a restituire alla correntista;
12) la liquidazione delle spese di lite “non corrispondeva ai valori determinati dal Tribunale pari ad euro 4.227 per compensi”.
L'appellante chiedeva che, previo espletamento di nuova consulenza tecnica contabile, l'impugnata sentenza fosse riformata in conformità ai motivi d'impugnazione.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
Con un primo motivo di impugnazione incidentale,
[...]
affermava che il giudice avesse errato nel dichiarare Controparte_1
la nullità della clausola sugli interessi contenuta nel contratto del 12 gennaio 1993, la quale era sufficientemente determinata. Con un secondo motivo di impugnazione incidentale, Controparte_1
affermava che il contratto sottoscritto il 29 agosto 2008 conteneva
[...]
una clausola sul tasso a debito “per sconfinamento e/o scoperti se autorizzati”, applicabile al fido di fatto non contrattualizzato.
9 chiedeva che la Corte di Appello, Controparte_1
in accoglimento dei motivi di appello incidentale, riformasse l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Padova nella parte in cui aveva: a) dichiarato la nullità della pattuizione del tasso debitore contenuta nel contratto di c/c n. 25896 del 12 gennaio 1993; b) dichiarato l'insussistenza di una pattuizione relativa al tasso da applicare sullo
“scoperto autorizzato” del c/c n. 5891 dal 29 agosto 2008 all'8 settembre
2011; chiedeva, quindi, che e l'avv. Antonio Salerno Parte_1
fossero condannati alla restituzione degli importi di denaro corrisposti dalla banca in esecuzione della sentenza impugnata.
Con ordinanza 23-24 novembre 2023 erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 4 aprile 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, sostiene, con Parte_1
riferimento al conto n. 25896, che l'apertura di credito dell'8 settembre
2011 prevedeva un tasso di interesse “del tutto incomprensibile”, “in quanto non viene specificata la modalità di rilevazione dell'indice stesso e nemmeno la base, ovvero 360 o 365”, mentre l'apertura di credito del
22 novembre 2013 non prevedeva l'indicazione del tasso creditorio
“sicché anche per tale motivo ricorre l'ipotesi di applicazione del tasso
Tub”.
Il motivo non è fondato.
Con il contratto dell'8 settembre 2011, i contraenti fecero riferimento all'Euribor a tre mesi. L'abbreviazione “E3C”, che sta per “Euribor 3 mesi corrente”, era comprensibile, se non altro perché le parti avevano utilizzato l'Euribor, come tasso di riferimento, anche precedentemente.
10 Del resto, la ricorrente non ha dedotto di non avere compreso, al momento della sottoscrizione del contratto, cosa s'intendesse per un tasso d'interesse ancorato a “E3C”. Si aggiunga che neppure in corso di esecuzione del rapporto, Stop Wear s.p.a. espresse mai alla banca alcun dubbio circa il significato dell'abbreviazione, da ciò dovendosi presumere che fosse consapevole del significato della suddetta sigla.
La base di calcolo era rappresentata dall'anno civile, che è costituito di
365 (con eccezione degli anni bisestili), come si desume dal rinvio dell'art. 1 delle condizioni generali di contratto di apertura di credito alle condizioni contrattuali del c/c. Pertanto, la clausola non era indeterminata: la base del divisore 365 era desumibile dal contenuto del complessivo regolamento contrattuale.
Gli affidamenti, in quanto operazioni di credito, non possono produrre interessi attivi, sicché non vi era onere, per la banca, d'indicare nei relativi contratti il tasso creditorio. In ogni caso, l'appellante principale non spiega per quale ragione supponga che la mancanza d'indicazione di un tasso creditorio determini la nullità delle clausole con cui le parti hanno pattuito i tassi debitori.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo d'impugnazione principale, con cui l'appellante afferma che il contratto del 1989 di apertura del conto corrente n. 25896 ed anche il contratto del 12 gennaio
1993 fossero nulli perché ne era stata omessa la consegna alla correntista.
Premesso che l'omessa consegna di copia del contratto alla correntista rimane una mera allegazione della ricorrente, che atteso il tempo trascorso dal momento della conclusione del negozio rimane indimostrabile, si ricorda che tale omissione, quand'anche fosse sussistente, non comporterebbe nullità dei contratti. Si tratterebbe, infatti, di un inadempimento successivo al loro perfezionamento (cfr., tra le ultime,
11 l'ord. 3 luglio 2024, n. 18230, con cui la Corte di Cassazione ha ribadito il principio in virtù del quale la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità).
E' appena il caso di aggiungere che entrambi i contratti suddetti sono anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che ha previsto tale obbligo.
3. Il terzo motivo d'impugnazione principale è infondato.
L'appellante afferma che le commissioni, che dal 2009 avevano sostituito quella di massimo scoperto, non erano state specificatamente approvate per iscritto. Inoltre, per essere valide, esse avrebbero richiesto l'indicazione dell'ammontare dell'affidamento.
E' necessario osservare che le clausole che contemplano dette commissioni non hanno natura vessatoria, poiché attengono esclusivamente alla determinazione del costo del credito che la banca concede al correntista, sicché, in mancanza di contraria previsione del legislatore, non richiedono una specifica approvazione per iscritto.
Nella specie, le commissioni erano state pattuite con i contratti scritti, firmati dal legale rappresentante della società, e tanto basta per escludere la nullità delle relative clausole.
Inoltre, diversamente da quanto sostiene l'appellante, nei contratti di apertura di credito dell'8 settembre 2011 e del 22 novembre 2013
l'ammontare dell'affidamento è indicato (sia nel contratto del 2011, sia in quello del 2013, il fido era di Euro 50.000 per il primo conto e di Euro
400.000 per il secondo).
4. Con il quarto motivo d'impugnazione, l'appellante principale afferma che, relativamente al conto corrente n. 25896, il contratto del 1993 non regolava i giorni di valuta.
Il motivo, per come formulato, non può trovare accoglimento.
12 Nel primo grado di giudizio, il ricorrente dedusse solamente che le valute non fossero state pattuite, senza null'altro aggiungere (v. pag. 4 del ricorso depositato il 3 novembre 2020).
Il giudice ha affermato che “Quanto alle spese e al c.d. gioco delle valute va osservato che le deduzioni della ricorrente si presentano del tutto generiche, non avendo la stessa indicato, nemmeno in via esemplificativa, quali spese MPS avrebbe applicato in mancanza di apposita pattuizione scritta (le spese per operazioni e assegni risultano peraltro pattuite nel contratto del 12 gennaio 1993) e non avendo dedotto nulla di specifico in merito alla antergazione o postergazione delle valute” (pag. 12 della motivazione).
E' opportuno aggiungere che l'omessa allegazione di addebiti o accrediti non corrispondenti alle date delle operazioni non è stata colmata neppure nel corso delle operazioni peritali.
L'appellante non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, sostenendo che il ricorso indicava quali fossero “le spese non pattuite” e che “il contratto del 1993 non esplica che le operazioni attive e passive sul conto dovessero avere valuta differita rispetto alla data di effettuazione. Ne consegue la nullità per difetto di forma scritta, obbligatoria ad substantiam ex art. 117 TUB, dell'applicazione di valute anticipate per le operazioni passive e posticipate per quelle attive, cosi come da seguente estratto conto di aprile del 1993” (pag. 13 dell'atto di citazione in appello).
Si evidenzia che “le spese non pattuite” è questione diversa (e comunque affrontata e risolta dal giudice, il quale ha individuato le pattuizioni contrattuali che giustificavano gli addebiti) rispetto all'omessa pattuizione di giorni di valuta delle operazioni attive e passive. Inoltre, in assenza dell'allegazione di una pattuizione orale sulle valute, non è
13 configurabile una nullità contrattuale, ma eventualmente un indebito conseguente all'antergazione o postergazione. Da qui l'onere di allegazione, non assolto dalla ricorrente.
Il generico riferimento, compiuto in atto di citazione di appello, a un estratto conto del 1993 (periodo peraltro coperto da prescrizione del diritto di ripetizione dei pagamenti degli eventuali addebiti illegittimi), non vale a superare l'indeterminatezza del ricorso, che ha impedito ogni approfondimento istruttorio.
5. Il quinto motivo di appello è meramente ripetitivo del primo.
L'appellante insiste sul fatto che la sigla E3C, indicata nel documento contrattuale, non si accompagni all'indicazione per esteso “Euribor 3 mesi corrente”. Si richiama, pertanto, quanto già detto al punto 1 della motivazione.
6. Con il sesto motivo d'impugnazione, l'appellante principale sostiene che la misura oltremodo esigua del tasso d'interesse creditorio non generava alcun effetto anatocistico, il che spiegava la coincidenza tra e ed escludeva la medesima periodicità di capitalizzazione Pt_3 CP_3
degli interessi attivi e di quelli passivi.
Si ritiene che la pattuizione della misura degli interessi attivi rientri nell'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti, che rimane insindacabile dal giudice. I contraenti sono pertanto liberi di concordare un interesse attivo molto basso o anche nullo.
Nel caso di specie, il tasso d'interesse era prossimo allo zero. Tuttavia, la clausola sulla capitalizzazione degli interessi passivi era conforme alle prescrizioni della delibera Cicr del 9 febbraio 2000. Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi passivi non era illegittima. Infatti, né tale delibera né alcuna disposizione normativa impone alle parti la pattuizione di un tasso d'interesse attivo significativo, tale da comportare che il t.a.n.
14 e il t.a.e., relativi a tale tasso, non siano corrispondenti. La diversa soluzione si pone in evidente contrasto con la libertà d'iniziativa economica, costituzionalmente protetta, cui è riconducibile l'esercizio dell'autonomia contrattuale in punto di determinazione delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente.
7. Con il settimo motivo d'impugnazione, sostiene che Parte_1
tutte le rimesse dovevano considerarsi ripristinatorie, poiché la banca aveva confessato che i rapporti erano affidati.
Il motivo non può essere accolto.
Dal fatto che i rapporti fossero affidati non discende che tutte le rimesse fossero ripristinatorie, come parrebbe sostenere l'appellante.
Il Tribunale ha, invero, riconosciuto l'esistenza di affidamenti non pattuiti per iscritto. Si legge, infatti, alle pagg. 18-21 dell'ordinanza:
“In ordine alla prima questione, va osservato che il Tribunale adito, pur conscio del contrario orientamento della Corte d'Appello di NE (espresso, fra l'altro, nella sentenza n. 2108/2022 prodotta dalla stessa ricorrente) e di una parte della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n. 188/2022) ritiene possibile tenere conto, ai fini della verifica in ordine alla prescrizione, di uno stabile affidamento di fatto, ovvero non contrattualizzato, tra banca e cliente, purché emerga
da elementi gravi precisi e concordanti. In particolare, non è preclusa al cliente la prova che, pur in mancanza di una espressa pattuizione scritta, sussisteva tra le parti un contratto di apertura di credito stipulato per facta concludentia. A tale considerazione non osta la circostanza che per la valida pattuizione di un contratto di
apertura di credito sia richiesta la forma scritta ad substantiam (pur con l'eccezione di cui alla delibera CICR 4 marzo 2003), atteso che tale nullità - come in generale le nullità previste dal T.U.B. (art. 127, comma 2, T.U.B.) - è una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente (o dal giudice, se vantaggiosa per il
cliente); ragion per cui è in facoltà del cliente rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta. Se così
è, se cioè al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam, conseguentemente non può essergli preclusa
15 ex art. 2725 c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto;
prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento, quali ad esempio: l'applicazione, evincibile dall'esame degli estratti conto, di tassi differenziati (entro ed extra fido), di spese di istruttoria fido o di apertura di credito, di una commissione di massimo scoperto;
le risultanze della Centrale Rischi che individuino in modo specifico l'importo dell'affidamento accordato al correntista;
la non contestazione specifica, da parte della banca, dell'esistenza dell'affidamento o
l'espressa dichiarazione in ordine alla esistenza dell'affidamento, ad esempio in una missiva di revoca del fido (cfr., sull'ammissibilità del fido di fatto e sulla prova dello stesso, Trib. Torino 2 luglio 2015; Trib. Torino 11 marzo 2015; Trib. Padova 9
novembre 2018; Trib. Cremona 22 ottobre 2018; Trib. Milano 11 gennaio 2017 e 15 febbraio 2017; Corte Appello Milano 4 luglio 2018; Trib. Bergamo 3 agosto 2016).
L'esistenza di un affidamento di fatto e l'importo dello stesso, tuttavia, devono essere allegati e provati dal cliente secondo le normali regole che governano il processo civile (art. 2697 c.c.), atteso che l'affidamento si risolve in un fatto impeditivo dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, che il correntista fa valere per neutralizzarne in tutto o in parte gli effetti, come più volte affermato da questo
Tribunale (da ultimo con sentenza del 26 Ottobre 2022). Del resto la stessa Corte di
Cassazione ha in più occasioni affermato che «in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento» (cfr. Cass.
188/2022; 27704/2018; n.2660/2019; 31927/2019). Tanto chiarito, va osservato che nel caso di specie può ritenersi provata l'esistenza di affidamenti di fatto lungo il corso di entrambi i rapporti di conto corrente, in quanto confessata dalla stessa banca mediante la produzione di una perizia di parte che, nell'individuare le rimesse di natura solutoria, indica l'ammontare degli affidamenti tempo per tempo concessi dall'istituto di credito alla correntista anche in mancanza di un contratto scritto (doc.
4 della convenuta). Ferma restando la valenza confessoria di tale documento, in quanto proveniente dalla stessa convenuta, va altresì osservato che nel caso di specie
possono essere valorizzati anche eventuali ulteriori affidamenti non contrattualizzati
16 (non risultanti dal doc. della banca) che emergano, sia nell'an che nel quantum, da elementi presuntivi precisi e concordanti, quali i dati risultati della Centrale Rischi,
l'applicazione di tassi di interesse differenziati 'entro-fuori fido', l'applicazione della
c.m.s. A tale conclusione si perviene non tanto derogando al principio, sopra richiamato, di specifica allegazione e prova dell'affidamento di fatto – che, anzi, questo Tribunale intende ribadire, in quanto maggiormente rispettoso delle ordinarie regole in punto di onere della prova, rispetto all'orientamento pur autorevolmente
espresso da Cass. n. 2297/2021 – quanto piuttosto valorizzando la specificità del caso concreto, che vede, come osservato, l'espresso riconoscimento da parte della banca della esistenza di affidamenti non contrattualizzati, sicché il richiamato onere di allegazione che grava sul correntista deve ritenersi attenuato e finanche superfluo.
Sulla scorta di tali considerazioni è stata demandata al CT la verifica in ordine alle rimesse solutorie intervenute nei due conti correnti in data antecedente il 24 luglio
2010, individuando «l'affidamento concesso tenendo conto non solo di eventuali contratti e del doc. 4 depositato dalla banca, ma anche di elementi presuntivi precisi,
purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali i dati risultati della Centrale Rischi, l'applicazione di tassi di interesse differenziati 'entro-fuori fido', l'applicazione della c.m.s.)» (quesito integrativo assegnato con ordinanza del 13 dicembre 2022)”.
Respinta l'ipotesi irrealistica che la banca si fosse impegnata a concedere alla correntista si rileva che l'appellante non offre Parte_4
elementi specifici che mettano in dubbio i limiti di fido, come individuati dal c.t.u.
8. Con l'ottavo motivo d'impugnazione afferma che la Parte_1
verifica circa la natura delle rimesse dovesse compiersi utilizzando il criterio c.d. del “saldo rettificato”, anziché quello c.d. del “saldo banca”.
L'appellante si dilunga nell'illustrare le ragione della propria affermazione e la giurisprudenza che la conferma, concludendo che la
Corte deve tenere conto “di tali rilievi critici” e “introdurre nuova CT”.
La tesi dell'appellante può essere in astratto condivisa.
17 La giurisprudenza della Suprema Corte ha aderito all'orientamento secondo cui l'individuazione dei versamenti di natura solutoria debba essere preceduta dalla cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito
(cfr., ad esempio, Cass. civ., ord., 16 marzo 2023, n. 7721).
La Corte di Appello non intende discostarsi da tale regola e ritiene che, fintanto che il conto è aperto, il dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione inizi a decorrere soltanto per quelle rimesse in conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento: eccedenza da determinarsi dopo avere rettificato il saldo.
Sennonché omette di esporre le concrete conseguenze Parte_1
che deriverebbero, nella ricostruzione dei conti oggetto di controversia, dall'utilizzo del criterio invocato, ossia non indica quale sarebbe il risultato diverso e ad essa più favorevole.
Tale specificazione era tanto più doverosa, se si considera che, come si evince dall'analisi del c.t.u., anteriormente al 2010 i rapporti di conto corrente presentavano costantemente un saldo notevolmente negativo, che tale rimaneva anche se rettificato dagli addebiti illegittimi per interessi e commissioni.
Era quindi onere dell'appellante indicare quali rimesse, tra quelle che il perito ha individuato come solutorie, sarebbero divenute ripristinatorie a fronte di un saldo rettificato.
Il motivo d'impugnazione è pertanto inammissibile perché difetta della specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c.
9. Il nono motivo d'impugnazione, con cui l'appellante insite per l'espletamento di nuova consulenza tecnica che determini i “solutori solo sul saldo extra-fido”, è ripetitivo di quello precedente, poiché si basa sul medesimo assunto.
18 Una nuova consulenza tecnica troverebbe giustificazione solo a fronte di un motivo d'impugnazione ammissibile, il che presupponeva che l'appellante deducesse, con un minimo di specificità, quali rimesse, giudicate solutorie dal c.t.u., sarebbero divenute ripristinatorie utilizzando un diverso criterio d'indagine, in modo da determinare l'oggetto dell'accertamento suppletivo.
10. Con il decimo motivo d'impugnazione, sostiene che Parte_1
il c.t.u. non ha considerato tutti gli affidamenti e ha commesso errori.
Il motivo d'impugnazione è inammissibile in quanto generico.
Non si ricava dalla lettura dell'atto di citazione in appello quali sarebbero gli affidamenti concessi dalla banca trascurati dal perito, e tantomeno si offre prova dei medesimi (generico è il riferimento ai “fidi confessati dalla banca” e alla “chiara ed evidente documentazione contabile”).
Neppure è comprensibile quali siano gli errori commessi dal c.t.u.
E' corretto che il perito abbia considerato la data in cui le rimesse sono giunte sul conto, mentre la tesi per cui esse andrebbero anticipate “per
l'ovvia considerazione per cui prima il correntista acquisisce la disponibilità delle somme e solo poi può disporne per realizzare delle uscite dal conto” (così a pag. 46 atto di citazione in appello) è perlomeno contraddittoria, perché negando la possibilità di operare a conto scoperto si nega l'esistenza dell'affidamento.
Il Tribunale di Padova ha poi motivato le ragioni per cui non riteneva necessaria un'ulteriore integrazione peritale: “La consulenza integrativa depositata in data 5 aprile 2023 risulta, infatti, motivata in modo logico, coerente ed approfondito, anche con riguardo alle risposte fornite dal CT alle osservazioni del consulente tecnico della convenuta, ragion per cui non si ravvisano motivi per
discostarsi dagli esiti ivi espressi. Quanto alle osservazioni di parte ricorrente – relative alla erronea imputazione contabile dei movimenti di c/c ai fini della verifica
19 delle rimesse solutorie - va osservato che le stesse sono state presentate soltanto con nota scritta del 10 aprile 2023, una volta depositata la consulenza integrativa.
Tali osservazioni, seppure ammissibili, non conducono a discostarsi dagli esiti già
riportati, avendo il CT puntualmente replicato alle stesse in sede di udienza del 18 maggio 2023 (al cui verbale si rimanda per tutto quanto non riportato nella presente sentenza) e nelle note scritte di chiarimenti depositate in pari data.
Sebbene non risulti necessario soffermarsi sulle osservazioni in parola – considerato
che «per quanto concerne la c.t.u., rappresenta ormai un principio consolidato (Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo
della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. n. 5229/2011; conf. Cass. 19475/2005)» (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 21504/2018) – per completezza espositiva, ed in ragione dei pesanti
addebiti mossi dal procuratore della ricorrente nei confronti del CT (che si collocano ai limiti dei doveri prescritti dagli artt. 88 e 89 c.p.c.), va evidenziato che le repliche del CT risultano puntualmente motivate e convincenti.
In particolare, a fronte delle osservazioni del legale della ricorrente, il consulente ha
rettificato un errore materiale commesso nella imputazione dei movimenti contabili, precisando che tale errore «non ha influito sulle risultanze finali», e ha chiarito:
- di aver «caricato i movimenti contabili nell'ordine rilevabile negli estratti conto bancari applicando il criterio della data contabile, attenendosi pedissequamente al quesito che disponeva di effettuare la verifica della presenza di pagamenti solutori
“sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca”»;
- che «l'entità degli affidamenti individuati dal CT è quasi totalmente coincidente con quella rilevata da parte attrice nelle osservazioni inviate in data 14 maggio 2022
a seguito della prima integrazione del quesito richiesta al CT (con la quale parte attrice richiedeva l'applicazione del fido di fatto in luogo – come richiedeva invece il quesito dell'epoca – del fido individuato da parte convenuta nel suo doc. 4). L'unico importo dell'affidato diversamente rilevato da parte attrice rispetto a quello del CT
è quello relativo al IV trimestre 1996 (euro 209.119,60 anziché 77.468,53), meglio dettagliato al paragrafo riferito alla 5° operazione»”.
20 La motivazione così prosegue:
“In merito a tale operazione - relativa al IV trimestre 1996 – il CT ha puntualmente osservato che «Il rilievo riguarda l'entità dell'affidamento. Il legale ritiene che il CT abbia erroneamente applicato l'affidamento di euro 77.468,53 nel mese di dicembre
1996 in luogo di euro 200.000,00: anche in questo caso il rilievo è ovviamente errato,
considerato che nel 1996 non vi era ancora l'euro! L'affidamento (linea di credito per elasticità di cassa) nel dicembre 1996 era pari a lire 150.000.000 (quindi ad euro
77.468,53) rilevabile chiaramente quale differenza tra gli scaglioni riportati nella sezione “variazioni di tasso” dell'estratto conto» (cfr. note di chiarimenti del 18 maggio 2023).
Parimenti, il CT ha puntualmente replicato alle ulteriori osservazioni del legale della ricorrente in ordine alla erronea imputazione dei movimenti contabili, con motivazioni non dissimili da quella poc'anzi riportata (cfr. note di chiarimenti del 18
maggio 2023).
Risulta inoltre condivisibile l'esclusione, nella verifica dell'affidamento c.d. di fatto, del fido connesso alle anticipazioni sbf. Infatti, l'affidamento rilevante ai fini della qualificazione dei versamenti ripristinatori ricorre solo in presenza di un'apertura di credito: solo in tal caso la facilitazione è idonea a mettere a disposizione del correntista una somma di denaro da utilizzare, con successiva facoltà di versare e riutilizzare l'importo nel tempo nei limiti della soglia concordata. Al contrario,
l'affidamento su fatture anticipate o altra simile facilitazione rappresenta – appunto – solo l'anticipazione da parte della banca di somme che la società avrebbe incamerato in sede di incasso dei propri crediti: quindi le vengono anticipati soldi suoi e non le vengono invece “prestati” soldi della banca. Solo nell'apertura di credito quindi il versamento può assumere natura ripristinatoria, andando a costituire una provvista da cui la società può attingere nel tempo, impedendo così l'operare della prescrizione
(cfr., fra le molte, Trib. Padova 26 ottobre 2022).
A fronte delle puntuali e convincenti repliche fornite dal CT non possono dunque ritenersi giustificate le richieste di sostituzione del consulente e di rinnovazione della
c.t.u. provenienti dal legale della ricorrente, tenuto conto – peraltro – che sia nelle osservazioni del 10 aprile 2023 sia nel corso dell'udienza del 18 maggio 2023 non è stato specificato in che termini gli asseriti errori del CT abbiano influito sul risultato finale della consulenza. Il legale della ricorrente ha infatti affermato che gli
21 errori commessi dal CT avrebbero «influenzato la verifica sulle rimesse solutorie e così il risultato della c.t.u.», senza tuttavia fornire indicazioni concrete (es. diversi conteggi) in ordine al risultato più vantaggioso per la correntista ottenibile dall'accoglimento delle osservazioni.
Né può giustificarsi quanto affermato dal legale della ricorrente in ordine alla volontarietà dell'errore di imputazione commesso dal CT (rettificato in sede di chiarimenti senza alcuna concreta incidenza sul risultato finale della consulenza),
trattandosi di mera supposizione del tutto sfornita di elementi a sostegno.
Infine, con riguardo all'omesso esame delle note scritte del 12 marzo 2021 da parte del CT – più volte lamentato dalla ricorrente – va osservato che il contenuto di tali note, di carattere prettamente giuridico, è stato oggetto di vaglio giudiziale dapprima
in sede di ordinanza del 4 marzo 2022 (e ancor prima in sede di ordinanza del 22 marzo 2021) e, successivamente, nei paragrafi della presente sentenza che precedono.
Il CT, pertanto, si è correttamente astenuto dal prendere posizioni sui rilievi della ricorrente contenuti in tali note, trattandosi di questioni giuridiche, come tali rimesse al giudicante”.
A fronte di tale motivazione, che riprende le puntualizzazioni del c.t.u. circa le osservazioni dell'avv. Salerno, la difesa dell'appellante segue un autonomo percorso: ripropone le osservazioni, ignorando le risposte del perito e invocando asserite “confessioni” della banca circa l'esistenza di affidamenti o di maggiori affidamenti di quelli considerati dal consulente.
Deve perciò concludersi per l'inammissibilità del motivo d'impugnazione.
11. Con l'undicesimo motivo d'impugnazione, si duole Parte_1
che il Tribunale non le abbia riconosciuto, sul credito accertato, il diritto agli interessi di cui all'art. 1284, 4° co., c.c., da essa richiesti fin dall'atto introduttivo.
Il motivo è fondato.
Relativamente all'accertato credito restitutorio di il Parte_1
Tribunale di Padova ha condannato la banca alla corresponsione degli interessi “al tasso legale”, senza null'altro precisare (“CONDANNA la
22 convenuta al pagamento in favore della ricorrente di euro 9.206,87, oltre agli interessi al tasso legale dal 24 luglio 2020 al saldo”).
La ricorrente aveva richiesto il “maggior danno di cui all'art.1224-co.2,
c.c. e gli interessi ex art.1284-co.4, c.c. dalla data di messa in mora (24 luglio 2020, doc.2) al saldo”.
Ora, a parte il rilievo che gli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. sono dovuti dalla domanda giudiziale e non dalla messa in mora e che non vi è dimostrazione (ma ancora prima una minima allegazione del maggior danno di cui al 2° co. dell'art. 1224 c.c.), il Tribunale, conformemente alla domanda, avrebbe dovuto accordare gli interessi ex art. 1284, 4° co.,
c.c. Non può dirsi che ciò abbia fatto con la menzione degli “interessi al tasso legale”. Infatti, come precisato dalle Sezioni Unite, “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, 1° co., c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449).
Sul credito restitutorio, conseguente a nullità contrattuali, sono dovuti gli interessi indicati dall'art. 1284, 4° co., c.c.: disposizione che si applicata a tutte le obbligazioni scaturenti da rapporti contrattuali, anche se di natura restitutoria (cfr. Cass. civ., ord., 3 gennaio 2023, n. 61).
23 Pertanto, sul credito di Euro 9.206,87, ha diritto agli Parte_1
interessi nella misura suddetta dal 24 luglio 2020 alla data di effettivo pagamento del debito capitale.
12. L'ultimo motivo d'impugnazione principale concerne la liquidazione delle spese processuali, che “non corrisponde ai valori determinati dal
Tribunale pari ad euro 4.227,00 per compensi”, perché applicando i parametri medi il compenso da liquidare sarebbe stato di Euro 6.164,00.
Anche quest'ultimo motivo d'impugnazione non può trovare condivisione, avendo il giudice correttamente applicato, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 55/2014, i parametri relativi allo scaglione riferibile al valore per cui la domanda veniva accolta.
Il giudice ha motivato la ragione per cui il compenso per la fase decisionale è stato ridotto al minimo (il processo è stato definito con ordinanza, non preceduta dalla scambio di conclusionali o comunque di memorie finali). Dopodiché, atteso che l'appellante non deduce che il giudice sia incorso in un errore materiale (in tal caso il motivo d'impugnazione sarebbe inammissibile, dovendo Parte_1
piuttosto chiedere la correzione dell'errore), si rileva che il compenso complessivamente liquidato (Euro 4.227,00) è comunque superiore al minimo (che sarebbe stato di Euro 3.809,00).
In definitiva, l'appellante avrebbe dovuto spiegare per quale motivo il compenso liquidato e distratto a favore del difensore della società sarebbe stato inadeguato in relazione alla causa decisa dal Tribunale di Padova.
12. L'appello incidentale proposto dalla banca dev'essere respinto.
12.1. Con un primo motivo l'appellante incidentale,
[...]
afferma che il contratto del 12 gennaio 1993, Controparte_1
relativo al c/c n. 25896, conteneva l'indicazione del tasso debitorio.
Il Tribunale di Padova ha così motivato:
24 “In ordine al tasso debitore – oggetto della seguente previsione: 'Nel caso in cui, in mancanza di affidamento o comunque in mancanza di convenzione scritta, si determinano saldi debitori liquidi, verrà applicato un tasso debitore pari al tasso ufficiale di sconto + 10 punti' - vanno invece condivise le contestazioni della
ricorrente.
Come rilevato dalla Corte di Appello di NE (sent. n. 510/2022) in un caso analogo, «si tratta di una clausola di così oscura applicazione da rendere evidente la illegittimità della stessa. E, ciò, non tanto per il riferimento al parametro finanziario
costituito dal tasso ufficiale di sconto, il cui andamento può anche essere storicamente ricostruito, ma soprattutto per la equivocità del contenuto della clausola in ordine alle condizioni di applicazione, subordinata alla mancanza di affidamento o alla mancanza di convenzione scritta e in ipotesi di saldi debitori liquidi: si tratta di una
formulazione ambigua che non consente al correntista una interpretazione immediata ed univoca delle condizioni e della metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, con conseguente illegittimità della clausola».
Trattasi di nullità, che può dunque essere fatta valere dal cliente anche una volta
maturate le preclusioni assertive, purché emerga dagli atti di causa. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la nullità in parola soltanto nelle note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 17 novembre 2022, chiedendo una integrazione peritale.
Tenuto conto della ammissibilità del rilievo, nonché della fondatezza dello stesso per quanto già osservato, è stata dunque disposta una integrazione peritale volta ad applicare nel ricalcolo del saldo di c/c il tasso di interesse passivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB anche successivamente al 12 gennaio 1993 e sino all'8 settembre 2011
(data a partire dalla quale il tasso di interesse passivo risulta validamente pattuito per iscritto).
I successivi contratti depositati dalla banca (dettagliatamente indicati a p. 8 e ss. della
c.t.u. depositata in data 7 febbraio 2022), che rappresentano ri-contrattualizzazioni
delle condizioni economiche e aperture di credito in c/c, non presentano invece invalidità relative ai tassi di interesse attivi e passivi”.
La banca si limita a osservare che, per quanto “la formulazione sia contorta, non presenta alcun profilo di ambiguità: il correntista sa che sui saldi debitori del conto dovrà corrispondere l'interesse pattuito, ove
25 non sia sottoscritto un contratto di affidamento che preveda
l'applicazione di un tasso diverso” (pag. 16 della comparsa di costituzione).
Se anche si volesse ipotizzare che la clausola contrattuale suddetta, che rimanda genericamente a “un tasso ufficiale di sconto” senza null'altro precisare, fosse sufficientemente determinata, rimane il fatto che gli effetti dell'impiego del tasso debitorio sostitutivo (art. 117 t.u.b.) sono stati neutralizzati dalla prescrizione, sicché il motivo d'impugnazione non
è suscettibile di portare a una diversa rettifica del saldo finale del conto.
In ogni caso, dal primo gennaio 2004 il tasso ufficiale di sconto determinato dalla BA d'LI (ammesso che fosse quello il tasso cui le parti intesero fare riferimento nel 1993) è cessato di esistere, venendo con ciò meno l'operatività della clausola negoziale. La banca avrebbe dovuto pattuire un nuovo tasso debitorio già al momento dell'introduzione dell'euro, mentre ha atteso fino al 2011, applicando fino a quell'anno interessi passivi in misura arbitraria.
12.2. Con il secondo motivo d'impugnazione incidentale,
[...]
afferma che il contratto del 29 agosto 2008, con Controparte_1
cui è stato aperto il conto n. 5891, prevedeva un tasso d'interesse per “lo scoperto autorizzato”, che altro non sarebbe che il fido di fatto individuato dal c.t.u. Pertanto, il perito, nella ricostruzione del rapporto, avrebbe dovuto applicare il tasso contrattuale, anziché quello sostitutivo.
Anche questo motivo d'impugnazione incidentale non può essere accolto.
Il tasso debitorio, cui fa riferimento la banca, era previsto “per sconfinamento e/o scoperti se autorizzati”. In cosa potesse consistere l'autorizzazione non era precisato.
L'espressione suddetta non è riferibile al contratto di apertura di credito, in presenza del quale non può parlarsi né di “sconfinamento” né di
26 “scoperto”, poiché il correntista utilizza il denaro messogli a disposizione della banca.
Il c.d. “fido di fatto” non costituisce un terzo genere di negozio che si pone tra il contratto non affidato e il contratto affidato (è peraltro inverosimile che, nel 1993, la banca volesse disciplinare il tasso del c.d.
“fido di fatto”).
L'espressione “fido di fatto” indica esclusivamente un contratto di apertura di credito concluso oralmente o per fatti concludenti, relativamente e parzialmente nullo quanto alle condizioni economiche non pattuite per iscritto.
Pertanto, la generica e ambigua espressione del contratto di conto corrente del 2008 non è interpretabile come l'espressione della volontà dei contraenti di disciplinare le condizioni economiche di un rapporto di apertura di credito.
13. In conclusione, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di
Padova 18 giugno 2023, è Controparte_1
condannata a corrispondere a sul debito restitutorio di Parte_1
Euro 9.206,87 già accertato dal Tribunale, gli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, 4° co., c.c. dal 24 luglio 2020 alla data di effettivo pagamento del debito capitale.
Nel resto l'appello principale è respinto, così com'è respinto l'appello incidentale.
La regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio rimane immutata, poiché il riconoscimento degli interessi nella misura maggiorata non colloca la pretese restitutoria, nella misura complessivamente accolta (art. 5 del d.m. n. 55/2014), nello scaglione di valore superiore rispetto a quello considerato dal Tribunale.
27 Le spese processuali del presente grado trovano integrale compensazione, considerato l'esito complessivo della controversia e il limitatissimo accoglimento dell'appello principale (rimane immutato il debito di Euro
67.260,28 di nei confronti della banca, accertato dal Parte_1
Tribunale: saldo negativo, alla data del 31 dicembre 2020, del conto corrente n. 5891.25).
14. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NE, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 1375/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante principale) nei confronti di Parte_1
(appellata e appellante Controparte_1
incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'ordinanza 18 giugno 2023 pronunciata dal Tribunale di
Padova, condanna a Controparte_1
corrispondere a sul debito restitutorio di Euro Parte_1
9.206,87 già accertato dal Tribunale, gli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, 4° co., c.c. con decorrenza dal 24 luglio 2020 e fino alla data di effettivo pagamento del capitale;
2) rigetta nel resto l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
3) ferma la regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio compiuta dal Tribunale, compensa le spese processuali del giudizio di appello;
28 4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
NE, 4 aprile 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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