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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/10/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 861/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 861/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SALEMME Parte_1 C.F._1
MICHELE
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN DI
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'adito Tribunale di Sondrio, verificato l'assolvimento da parte dell'opposta delle condizioni di procedibilità del giudizio, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
1) Preliminarmente revocato e/o la modificato il provvedimento del 6.6.2024, con riserva di gravame all'esito della sentenza, dichiari l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio spiegata dall'opponente atteso che:
a) la clausola di deroga alla competenza territoriale ordinaria di cui all'art. 15 del contratto di garanzia non reca alcuna dizione di “esclusività” e presenta addirittura una possibile scelta alternativa tra la sede della Filiale
(Milano) e quella della scelta che peraltro nemmeno risulta effettuata sul documento;
b) nel Controparte_1 contratto di conto corrente, sulla cui base la richiede il pagamento di €. 304,50, non si rinviene alcuna CP_1
pagina 1 di 10 clausola di deroga della ordinaria competenza territoriale;
c) nel contratto di finanziamento, all'art. 12 si rileva una clausola di deroga alla competenza territoriale non esclusiva quanto all'indicazione del Foro di . CP_1
Pertanto il Tribunale di Sondrio risulta incompetente secondo i criteri ordinari per l'individuazione della competenza territoriale sia con riferimento al foro del convenuto (Napoli ove risiede il Sig. Parte_1 CP_ opponente, Maria Capua Vetere ove ricade la sede della indicata dalla Banca in ricorso) sia con CP_2 riferimento al luogo ove sono sorti i rapporti in contestazione (Roma per il contratto di finanziamento, Firenze per il contratto di conto corrente) mentre è palesemente inapplicabile il forum destinatae solutionis a mente della sentenza delle SS.UU. di Cassazione n. 17989 del 13-9-2016.
2) Nel merito, e con salvezza di gravame in caso di rigetto dell'eccezione preliminare, accerti e dichiari la nullità, ancorché parziale, ovvero l'illegittimità delle clausole dei contratti di finanziamento anche in considerazione del collegamento funzionale con i rapporti di conto corrente e dichiari la carenza di prova in relazione al credito azionato dalla Banca;
solo in caso di ritenuto assolvimento dell'onere probatorio, con salvezza di gravame, rimetta la causa in istruttoria per l'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti a mezzo della CTU tecnico-contabile richiesta proprio per il caso in cui il Tribunale ritenga che l'opposta abbia assolto l'onere della prova cedente a suo carico;
3) in ogni caso accerti e dichiari, la nullità, ancorché parziale, della fideiussione azionata in danno del signor per i motivi diffusamente indicati in atti;
Parte_1
4) condanni, in ogni caso, la Banca opposta, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario
Si reiterano anche ai fini dell'eventuale gravame tutte le istanze istruttorie disattese dal Tribunale ivi compresa quella di emissione ex art. 210 c.p.c. di ordine di esibizione di tutti i contratti e di tutti gli estratti conto comprensivi di scalari dall'accensione all'estinzione in relazione al rapporto n. 6961/14 e la richiesta di CTU tecnico-contabile.
Con ogni salvezza.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE, per quanto esposto in narrativa, considerata la sussistenza di gravi motivi e dei presupposti ex art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 207/2023 D.I. del
06.09.2023 - RG n.694/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio contro il sig. , nella Parte_1 sua veste di fideiussore della come e nei limiti indicati in atti, non risultando l'opposizione fondata su Parte_2 prova scritta o di pronta soluzione.
Conseguentemente, assunta ogni decisione in merito, consentire l'espletamento della procedura di mediazione prevista ex lege, con l'adozione di ogni conseguente necessario provvedimento.
pagina 2 di 10 SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, rigettare l'istanza avversaria di incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Napoli e/o alternativamente del Tribunale di
Milano, in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto ed argomentato sullo specifico punto.
IN OGNI CASO E NEL MERITO, per ogni deduzione e considerazione sopra svolta, dichiarare inammissibile e/o comunque respingere in quanto infondata in fatto e diritto l'opposizione e, per l'effetto, rigettare ogni domanda e/o eccezione formulata dal signor , confermando integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n.207/2023 D.I. - n.694/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Sondrio in favore dell' ora convenuto. CP_4
IN OGNI CASO E/O IN VIA SUBORDINATA, condannare comunque il sig. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F.
[...]
, nella sua veste di fideiussore della medesima sino alla concorrenza C.F._1 Parte_3 dell'importo di €160.000,00 per effetto della fideiussione specifica relativamente al finanziamento, al pagamento immediato in favore della della somma di €154.119,62, per saldo debitore alla Controparte_5 Part data del 01.08.2023, oltre interessi dal 19.04.2023 (TDO 5,421%) quale residuo di mutuo chirografario n.1358394/20 con garanzia MCC, ora posizione a “sofferenze” n.109508/2, il tutto in relazione a rapporti intrattenuti con l' di Milano, come da contratto e documentazione in atti, ovvero quella/e diversa/e Parte_5 somma/e che dovesse/essero risultare in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA, si rinnovano le opposizioni formulate in atti e si insiste, per mero scrupolo difensivo, nelle istanze istruttorie tutte svolte nell'interesse della Banca in particolare nella memoria in data 18.04.2024.
Con vittoria di competenze e spese di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2023, a mezzo del quale il Tribunale di Sondrio, su istanza di aveva ingiunto al medesimo, nei limiti della garanzia prestata, in Controparte_5 solido con il pagamento della somma di € 154.423,92, oltre interessi e spese della Parte_3 procedura monitoria.
In particolare, parte opponente esponeva che:
- essendo qualificabile come consumatore, il Tribunale di Sondrio era incompetente per territorio, essendo invece competente quello di Napoli;
- l'incompetenza del Tribunale di Sondrio risultava anche in relazione ai criteri ordinari di radicamento delle controversie secondo il disposto del codice di rito, in quanto nel contratto di fideiussione, all'art.15, era prevista una clausola di deroga alla competenza territoriale che non aveva alcun carattere di esclusività e peraltro indicava quale foro competente quello ove si era pagina 3 di 10 svolto il rapporto e pertanto quello di Milano, mentre nel contratto di finanziamento era presente all'art. 12 una clausola di deroga alla competenza territoriale inopponibile al fideiussore che non aveva sottoscritto tale contratto e non esclusiva quanto all'indicazione del foro di;
CP_1
- la banca non aveva fornito la prova dell'erogazione del finanziamento alla società;
- il contratto di mutuo e il contratto di finanziamento recavano un chiaro collegamento negoziale e il contratto di mutuo era nullo, in quanto i debiti preesistenti erano illeciti perché non effettivamente esistenti e riconducibili a somme non dovute;
- la banca aveva omesso di fornire prove a sostegno della propria domanda, mancando la prova dell'erogazione del finanziamento e non avendo depositato tutti gli estratti dei conti correnti oggetto della domanda di pagamento;
- il contratto di finanziamento recava palesi criticità, in quanto non indicava l'importo della singola rata, non recava tassi corrispettivi e di mora connotati da potenziale indeterminatezza con riferimento ai parametri Euribor e recava costi, anche assicurativi, illegittimamente non ricompresi nel TAEG;
- la fideiussione era nulla, in quanto rilasciata a garanzia di un contratto mai formalizzato e comunque essendo rilasciata a garanzia di un contratto di finanziamento nullo;
- la garanzia doveva ritenersi nulla anche perché rilasciata in presenza di un credito garantito dal
Fondo di Garanzia;
- la qualifica di consumatore del fideiussore determinava la violazione della Direttiva 13/93/CEE
e del Codice del Consumo, risultando presenti nel contratto clausole che stabilivano limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni o inversioni all'onere probatorio;
- infine, la fideiussione era nulla per violazione della normativa antitrust.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in Controparte_5 quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta opposta esponeva che:
- l'attore opponente non rivestiva la qualifica di consumatore, in quanto era stato membro del
Consiglio di amministrazione di dall'anno 2020, risultando altresì Presidente del Parte_3
Consiglio di amministrazione e avendo percepito utili dalla società;
- il domicilio della banca coincideva con la sede legale (cioè ), con la conseguenza di CP_1 fissare appunto in il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c.; CP_1
pagina 4 di 10 - nell'articolo 12 del contratto di finanziamento vi era un'espressa deroga della competenza, così come nell'articolo 15 della fideiussione;
- il mutuo chirografario concesso ad rientrava tra le operazioni di finanziamento Parte_3 disposte dal Governo durante il periodo Covid ed oggetto del c.d. Decreto Liquidità e della successiva Legge di Bilancio 2021;
- la società medesima, come si evince dalla domanda presentata, aveva espressamente richiesto l'erogazione del finanziamento di €160.000,00 con le finalità (barrate) di ottenere liquidità, consolidare le passività a breve termine e rinegoziare i debiti a medio/lungo termine;
- non vi era nessuna nullità del finanziamento;
- la fideiussione specifica rilasciata non era nulla per violazione dell'art.
4.4 della legge n.266/97, in quanto le fideiussioni concesse da persone fisiche erano ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia;
- la fideiussione non era nulla per violazione della normativa antitrust, trattandosi di fideiussione specifica.
Con ordinanza del 06.06.2024 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava a parte convenuta opposta termine di giorni quindici per introdurre il procedimento di mediazione.
Stante l'esito negativo della mediazione, con ordinanza del 28.11.2024 veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
Infine, con ordinanza del 06.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
In via pregiudiziale l'attore opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale di Tribunale di Sondrio, in favore di quello di Napoli, luogo di residenza del medesimo, avendo sottoscritto la fideiussione in qualità di consumatore.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, in quanto l'attore opponente, nel garantire con fideiussione le obbligazioni della debitrice principale, agiva quale amministratore della società (cfr. visura camera fascicolo monitorio) e non di semplice consumatore estraneo alle vicende sociali.
A questo proposito, si condivide quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Sezione VI - 3 Civile
Ordinanza 23 gennaio - 8 maggio 2020, n. 8662) secondo cui l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa il 19 novembre 2015 nella causa C-74/15 Tarcau
contro
Banca Comercialà
pagina 5 di 10 e altri, (cui ha fatto seguito l'ordinanza sez. X, 14/09/2016, n. 534) Controparte_6
“forniscono l'interpretazione - come è ben noto, vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13, secondo la quale " tale direttiva può essere applicata
a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (così nella motivazione della ordinanza del 2015, p. 30). E già in precedenza, nei p.p. 26- 29 della medesima ordinanza del 2015 si era precisato che: "quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un "consumatore" ai sensi dell'art. 2, lettera b), della direttiva 93/13 occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea,3 settembre 2015, C-110/14, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, 3 settembre 2015, C-110/14, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata".
pagina 6 di 10 La Corte di giustizia demanda quindi al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale.
Nel caso di specie, preme ribadire che l'attore opponente abbia prestato fideiussione non in quanto consumatore, bensì agendo sulla base di un collegamento funzionale con la società, stante la sua carica di socio e di Presidente del Consiglio di amministrazione e percependo utili dalla società medesima
(cfr. pag. 9 visura camerale, paragrafo “patti parasociali”).
Alla luce di tali considerazioni, esclusa la qualità di consumatore dell'attore, il Tribunale di Sondrio risulta territorialmente competente.
Tale conclusione non risulta smentita neppure dagli ulteriori rilevi sulla competenza del Tribunale di
Sondrio sollevati dall'attore opponente, in quanto il foro facoltativo ex articolo 20 c.p.c. coincide con
, ove la convenuta opposta ha la propria sede legale. CP_1
Inoltre, l'articolo 12 del contratto di finanziamento prevede una clausola derogatoria della competenza in favore “del foro della giurisdizione di ”, così come l'articolo 15 della fideiussione (“per CP_1 qualunque controversia è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la
Filiale/Sede Centrale dell'Azienda che ha effettuato l'operazione garantita”), ove risultano indicati due fori alternativi. A questo proposito, si condivide la giurisprudenza di legittimità secondo cui “le parti possono convenire, non ostandovi l'articolo 29 c.p.c., la deroga alla competenza territoriale a favore di due fori esclusivi in alternativa” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/06/1992, n. 8010).
Nel merito, parte attrice ha in primo luogo lamentato il difetto di prova del credito.
La difesa è però infondata, atteso che l'opponente non ha contestato l'erogazione del finanziamento e il passaggio a sofferenza dopo che la società mutuataria aveva interrotto il pagamento delle rate, di modo che era suo onere allegare e dimostrare che alla data del 01.08.2023 erano intervenuti rimborsi maggiori di quelli attestati dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB.
Ad ogni buon contro, si ritiene che la pretesa creditoria della banca risulti compiutamente documentata, mediante la produzione dell'estratto conto da cui si evince la concreta erogazione del finanziamento in favore di in data 14.12.2020, con accredito sul conto del relativo importo (cfr. doc. 4 Parte_3 fascicolo convenuta), nonché degli estratti conto integrali.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene meramente esplorativa la richiesta di CTU contabile e pertanto non accoglibile, in quanto “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio” (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631).
pagina 7 di 10 Parte attrice opponente ha poi eccepito la nullità del finanziamento e, conseguentemente, della fideiussione specifica prestata, sostenendo l'illiceità della causa del contratto, atteso che il prestito avrebbe avuto la funzione di consolidare debiti preesistenti.
Ebbene, in tema di mutuo solutorio preme evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. Ben si comprende allora come il sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. (…) La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico
e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto
1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765)” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 18/02/2025)
05/03/2025, n. 5841).
Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, aveva richiesto l'erogazione del Parte_3 finanziamento di € 160.000,00 con le finalità di ottenere liquidità, consolidare le passività a breve termine e rinegoziare i debiti a medio/lungo termine (cfr. doc. 6 fascicolo convenuta), di talché
l'eccezione di nullità/inesistenza dei contratti di finanziamento si appalesa infondata, in quanto il ripianamento delle passività costituisce semplicemente una modalità di impiego delle somme mutuate, che sono state effettivamente erogate dalla banca.
Il sig. ha inoltre eccepito la nullità, totale o parziale, della fideiussione personale specifica Parte_1 prestata dal medesimo in riferimento al finanziamento per cui è causa, stante il divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005, in quanto l'intera somma finanziata era già garantita dal ai sensi della Legge n. 662/1996. Controparte_7
pagina 8 di 10 Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento;
infatti, nel caso di specie, la fideiussione è volontaria, rilasciata a titolo personale, in quanto un soggetto “privato” si è impegnato a garantire con il proprio patrimonio l'adempimento delle obbligazioni di un terzo. La natura della garanzia personale, pertanto, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005 (cfr. Trib. Monza, Sez. I, 17 aprile 2025 n. 806).
Da ultimo, l'attore ha rilevato la nullità della fideiussione specifica rilasciata per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto conforme allo schema contrattuale ABI che la Banca di Italia ha ritenuto contrastante con l'art. 2, comma 2, legge n. 287/1990, come da provvedimento del 2/5/2005.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, in quanto la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha chiarito che il Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 ha avuto ad oggetto solamente fideiussioni che si possano qualificare come omnibus, restando invece esclusa qualsiasi altra fattispecie, tra le quali la fideiussione specifica, di talché “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus” (Cassazione civile, Sez. I,
15 luglio 2024, n. 19401).
Ad abundantiam si rileva che, in ogni caso, l'attore opponente non ha prodotto il provvedimento della
Banca di Italia n.55/2005, non assolvendo l'onere probatorio sullo stesso gravante, posto che al citato provvedimento non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo invece il medesimo in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio e non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia (cfr. Cassazione Civile n.33472 del
19.12.2024).
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 207/2023, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere Parte_1 condannato a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm Controparte_5
55/2014 (valore della causa € 154.423,92) in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 9 di 10 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 207/2023 del Tribunale di
Sondrio, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna a rifondere delle Parte_1 Controparte_5 spese di lite, liquidate in motivazione in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 13 ottobre 2025.
Il Giudice
AN CA
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 861/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SALEMME Parte_1 C.F._1
MICHELE
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN DI
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
Voglia l'adito Tribunale di Sondrio, verificato l'assolvimento da parte dell'opposta delle condizioni di procedibilità del giudizio, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
1) Preliminarmente revocato e/o la modificato il provvedimento del 6.6.2024, con riserva di gravame all'esito della sentenza, dichiari l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio spiegata dall'opponente atteso che:
a) la clausola di deroga alla competenza territoriale ordinaria di cui all'art. 15 del contratto di garanzia non reca alcuna dizione di “esclusività” e presenta addirittura una possibile scelta alternativa tra la sede della Filiale
(Milano) e quella della scelta che peraltro nemmeno risulta effettuata sul documento;
b) nel Controparte_1 contratto di conto corrente, sulla cui base la richiede il pagamento di €. 304,50, non si rinviene alcuna CP_1
pagina 1 di 10 clausola di deroga della ordinaria competenza territoriale;
c) nel contratto di finanziamento, all'art. 12 si rileva una clausola di deroga alla competenza territoriale non esclusiva quanto all'indicazione del Foro di . CP_1
Pertanto il Tribunale di Sondrio risulta incompetente secondo i criteri ordinari per l'individuazione della competenza territoriale sia con riferimento al foro del convenuto (Napoli ove risiede il Sig. Parte_1 CP_ opponente, Maria Capua Vetere ove ricade la sede della indicata dalla Banca in ricorso) sia con CP_2 riferimento al luogo ove sono sorti i rapporti in contestazione (Roma per il contratto di finanziamento, Firenze per il contratto di conto corrente) mentre è palesemente inapplicabile il forum destinatae solutionis a mente della sentenza delle SS.UU. di Cassazione n. 17989 del 13-9-2016.
2) Nel merito, e con salvezza di gravame in caso di rigetto dell'eccezione preliminare, accerti e dichiari la nullità, ancorché parziale, ovvero l'illegittimità delle clausole dei contratti di finanziamento anche in considerazione del collegamento funzionale con i rapporti di conto corrente e dichiari la carenza di prova in relazione al credito azionato dalla Banca;
solo in caso di ritenuto assolvimento dell'onere probatorio, con salvezza di gravame, rimetta la causa in istruttoria per l'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti a mezzo della CTU tecnico-contabile richiesta proprio per il caso in cui il Tribunale ritenga che l'opposta abbia assolto l'onere della prova cedente a suo carico;
3) in ogni caso accerti e dichiari, la nullità, ancorché parziale, della fideiussione azionata in danno del signor per i motivi diffusamente indicati in atti;
Parte_1
4) condanni, in ogni caso, la Banca opposta, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario
Si reiterano anche ai fini dell'eventuale gravame tutte le istanze istruttorie disattese dal Tribunale ivi compresa quella di emissione ex art. 210 c.p.c. di ordine di esibizione di tutti i contratti e di tutti gli estratti conto comprensivi di scalari dall'accensione all'estinzione in relazione al rapporto n. 6961/14 e la richiesta di CTU tecnico-contabile.
Con ogni salvezza.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE, per quanto esposto in narrativa, considerata la sussistenza di gravi motivi e dei presupposti ex art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 207/2023 D.I. del
06.09.2023 - RG n.694/2023 emesso dal Tribunale di Sondrio contro il sig. , nella Parte_1 sua veste di fideiussore della come e nei limiti indicati in atti, non risultando l'opposizione fondata su Parte_2 prova scritta o di pronta soluzione.
Conseguentemente, assunta ogni decisione in merito, consentire l'espletamento della procedura di mediazione prevista ex lege, con l'adozione di ogni conseguente necessario provvedimento.
pagina 2 di 10 SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE, rigettare l'istanza avversaria di incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Napoli e/o alternativamente del Tribunale di
Milano, in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto ed argomentato sullo specifico punto.
IN OGNI CASO E NEL MERITO, per ogni deduzione e considerazione sopra svolta, dichiarare inammissibile e/o comunque respingere in quanto infondata in fatto e diritto l'opposizione e, per l'effetto, rigettare ogni domanda e/o eccezione formulata dal signor , confermando integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n.207/2023 D.I. - n.694/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Sondrio in favore dell' ora convenuto. CP_4
IN OGNI CASO E/O IN VIA SUBORDINATA, condannare comunque il sig. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F.
[...]
, nella sua veste di fideiussore della medesima sino alla concorrenza C.F._1 Parte_3 dell'importo di €160.000,00 per effetto della fideiussione specifica relativamente al finanziamento, al pagamento immediato in favore della della somma di €154.119,62, per saldo debitore alla Controparte_5 Part data del 01.08.2023, oltre interessi dal 19.04.2023 (TDO 5,421%) quale residuo di mutuo chirografario n.1358394/20 con garanzia MCC, ora posizione a “sofferenze” n.109508/2, il tutto in relazione a rapporti intrattenuti con l' di Milano, come da contratto e documentazione in atti, ovvero quella/e diversa/e Parte_5 somma/e che dovesse/essero risultare in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA, si rinnovano le opposizioni formulate in atti e si insiste, per mero scrupolo difensivo, nelle istanze istruttorie tutte svolte nell'interesse della Banca in particolare nella memoria in data 18.04.2024.
Con vittoria di competenze e spese di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2023, a mezzo del quale il Tribunale di Sondrio, su istanza di aveva ingiunto al medesimo, nei limiti della garanzia prestata, in Controparte_5 solido con il pagamento della somma di € 154.423,92, oltre interessi e spese della Parte_3 procedura monitoria.
In particolare, parte opponente esponeva che:
- essendo qualificabile come consumatore, il Tribunale di Sondrio era incompetente per territorio, essendo invece competente quello di Napoli;
- l'incompetenza del Tribunale di Sondrio risultava anche in relazione ai criteri ordinari di radicamento delle controversie secondo il disposto del codice di rito, in quanto nel contratto di fideiussione, all'art.15, era prevista una clausola di deroga alla competenza territoriale che non aveva alcun carattere di esclusività e peraltro indicava quale foro competente quello ove si era pagina 3 di 10 svolto il rapporto e pertanto quello di Milano, mentre nel contratto di finanziamento era presente all'art. 12 una clausola di deroga alla competenza territoriale inopponibile al fideiussore che non aveva sottoscritto tale contratto e non esclusiva quanto all'indicazione del foro di;
CP_1
- la banca non aveva fornito la prova dell'erogazione del finanziamento alla società;
- il contratto di mutuo e il contratto di finanziamento recavano un chiaro collegamento negoziale e il contratto di mutuo era nullo, in quanto i debiti preesistenti erano illeciti perché non effettivamente esistenti e riconducibili a somme non dovute;
- la banca aveva omesso di fornire prove a sostegno della propria domanda, mancando la prova dell'erogazione del finanziamento e non avendo depositato tutti gli estratti dei conti correnti oggetto della domanda di pagamento;
- il contratto di finanziamento recava palesi criticità, in quanto non indicava l'importo della singola rata, non recava tassi corrispettivi e di mora connotati da potenziale indeterminatezza con riferimento ai parametri Euribor e recava costi, anche assicurativi, illegittimamente non ricompresi nel TAEG;
- la fideiussione era nulla, in quanto rilasciata a garanzia di un contratto mai formalizzato e comunque essendo rilasciata a garanzia di un contratto di finanziamento nullo;
- la garanzia doveva ritenersi nulla anche perché rilasciata in presenza di un credito garantito dal
Fondo di Garanzia;
- la qualifica di consumatore del fideiussore determinava la violazione della Direttiva 13/93/CEE
e del Codice del Consumo, risultando presenti nel contratto clausole che stabilivano limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni o inversioni all'onere probatorio;
- infine, la fideiussione era nulla per violazione della normativa antitrust.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in Controparte_5 quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta opposta esponeva che:
- l'attore opponente non rivestiva la qualifica di consumatore, in quanto era stato membro del
Consiglio di amministrazione di dall'anno 2020, risultando altresì Presidente del Parte_3
Consiglio di amministrazione e avendo percepito utili dalla società;
- il domicilio della banca coincideva con la sede legale (cioè ), con la conseguenza di CP_1 fissare appunto in il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c.; CP_1
pagina 4 di 10 - nell'articolo 12 del contratto di finanziamento vi era un'espressa deroga della competenza, così come nell'articolo 15 della fideiussione;
- il mutuo chirografario concesso ad rientrava tra le operazioni di finanziamento Parte_3 disposte dal Governo durante il periodo Covid ed oggetto del c.d. Decreto Liquidità e della successiva Legge di Bilancio 2021;
- la società medesima, come si evince dalla domanda presentata, aveva espressamente richiesto l'erogazione del finanziamento di €160.000,00 con le finalità (barrate) di ottenere liquidità, consolidare le passività a breve termine e rinegoziare i debiti a medio/lungo termine;
- non vi era nessuna nullità del finanziamento;
- la fideiussione specifica rilasciata non era nulla per violazione dell'art.
4.4 della legge n.266/97, in quanto le fideiussioni concesse da persone fisiche erano ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia;
- la fideiussione non era nulla per violazione della normativa antitrust, trattandosi di fideiussione specifica.
Con ordinanza del 06.06.2024 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava a parte convenuta opposta termine di giorni quindici per introdurre il procedimento di mediazione.
Stante l'esito negativo della mediazione, con ordinanza del 28.11.2024 veniva fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c.
Infine, con ordinanza del 06.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è infondata e pertanto non merita accoglimento.
In via pregiudiziale l'attore opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale di Tribunale di Sondrio, in favore di quello di Napoli, luogo di residenza del medesimo, avendo sottoscritto la fideiussione in qualità di consumatore.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, in quanto l'attore opponente, nel garantire con fideiussione le obbligazioni della debitrice principale, agiva quale amministratore della società (cfr. visura camera fascicolo monitorio) e non di semplice consumatore estraneo alle vicende sociali.
A questo proposito, si condivide quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Sezione VI - 3 Civile
Ordinanza 23 gennaio - 8 maggio 2020, n. 8662) secondo cui l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea emessa il 19 novembre 2015 nella causa C-74/15 Tarcau
contro
Banca Comercialà
pagina 5 di 10 e altri, (cui ha fatto seguito l'ordinanza sez. X, 14/09/2016, n. 534) Controparte_6
“forniscono l'interpretazione - come è ben noto, vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13, secondo la quale " tale direttiva può essere applicata
a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (così nella motivazione della ordinanza del 2015, p. 30). E già in precedenza, nei p.p. 26- 29 della medesima ordinanza del 2015 si era precisato che: "quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un "consumatore" ai sensi dell'art. 2, lettera b), della direttiva 93/13 occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea,3 settembre 2015, C-110/14, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, 3 settembre 2015, C-110/14, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata".
pagina 6 di 10 La Corte di giustizia demanda quindi al giudice di merito di accertare se, nel caso concreto, il garante abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale.
Nel caso di specie, preme ribadire che l'attore opponente abbia prestato fideiussione non in quanto consumatore, bensì agendo sulla base di un collegamento funzionale con la società, stante la sua carica di socio e di Presidente del Consiglio di amministrazione e percependo utili dalla società medesima
(cfr. pag. 9 visura camerale, paragrafo “patti parasociali”).
Alla luce di tali considerazioni, esclusa la qualità di consumatore dell'attore, il Tribunale di Sondrio risulta territorialmente competente.
Tale conclusione non risulta smentita neppure dagli ulteriori rilevi sulla competenza del Tribunale di
Sondrio sollevati dall'attore opponente, in quanto il foro facoltativo ex articolo 20 c.p.c. coincide con
, ove la convenuta opposta ha la propria sede legale. CP_1
Inoltre, l'articolo 12 del contratto di finanziamento prevede una clausola derogatoria della competenza in favore “del foro della giurisdizione di ”, così come l'articolo 15 della fideiussione (“per CP_1 qualunque controversia è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la
Filiale/Sede Centrale dell'Azienda che ha effettuato l'operazione garantita”), ove risultano indicati due fori alternativi. A questo proposito, si condivide la giurisprudenza di legittimità secondo cui “le parti possono convenire, non ostandovi l'articolo 29 c.p.c., la deroga alla competenza territoriale a favore di due fori esclusivi in alternativa” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/06/1992, n. 8010).
Nel merito, parte attrice ha in primo luogo lamentato il difetto di prova del credito.
La difesa è però infondata, atteso che l'opponente non ha contestato l'erogazione del finanziamento e il passaggio a sofferenza dopo che la società mutuataria aveva interrotto il pagamento delle rate, di modo che era suo onere allegare e dimostrare che alla data del 01.08.2023 erano intervenuti rimborsi maggiori di quelli attestati dall'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB.
Ad ogni buon contro, si ritiene che la pretesa creditoria della banca risulti compiutamente documentata, mediante la produzione dell'estratto conto da cui si evince la concreta erogazione del finanziamento in favore di in data 14.12.2020, con accredito sul conto del relativo importo (cfr. doc. 4 Parte_3 fascicolo convenuta), nonché degli estratti conto integrali.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene meramente esplorativa la richiesta di CTU contabile e pertanto non accoglibile, in quanto “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio” (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631).
pagina 7 di 10 Parte attrice opponente ha poi eccepito la nullità del finanziamento e, conseguentemente, della fideiussione specifica prestata, sostenendo l'illiceità della causa del contratto, atteso che il prestito avrebbe avuto la funzione di consolidare debiti preesistenti.
Ebbene, in tema di mutuo solutorio preme evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. Ben si comprende allora come il sintagma "mutuo solutorio" non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. (…) La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità - salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) - essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico
e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (art. 2 L. 8 agosto
1977 n. 546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765)” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 18/02/2025)
05/03/2025, n. 5841).
Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, aveva richiesto l'erogazione del Parte_3 finanziamento di € 160.000,00 con le finalità di ottenere liquidità, consolidare le passività a breve termine e rinegoziare i debiti a medio/lungo termine (cfr. doc. 6 fascicolo convenuta), di talché
l'eccezione di nullità/inesistenza dei contratti di finanziamento si appalesa infondata, in quanto il ripianamento delle passività costituisce semplicemente una modalità di impiego delle somme mutuate, che sono state effettivamente erogate dalla banca.
Il sig. ha inoltre eccepito la nullità, totale o parziale, della fideiussione personale specifica Parte_1 prestata dal medesimo in riferimento al finanziamento per cui è causa, stante il divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005, in quanto l'intera somma finanziata era già garantita dal ai sensi della Legge n. 662/1996. Controparte_7
pagina 8 di 10 Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento;
infatti, nel caso di specie, la fideiussione è volontaria, rilasciata a titolo personale, in quanto un soggetto “privato” si è impegnato a garantire con il proprio patrimonio l'adempimento delle obbligazioni di un terzo. La natura della garanzia personale, pertanto, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005 (cfr. Trib. Monza, Sez. I, 17 aprile 2025 n. 806).
Da ultimo, l'attore ha rilevato la nullità della fideiussione specifica rilasciata per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto conforme allo schema contrattuale ABI che la Banca di Italia ha ritenuto contrastante con l'art. 2, comma 2, legge n. 287/1990, come da provvedimento del 2/5/2005.
Tale eccezione è infondata e non merita accoglimento, in quanto la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha chiarito che il Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 ha avuto ad oggetto solamente fideiussioni che si possano qualificare come omnibus, restando invece esclusa qualsiasi altra fattispecie, tra le quali la fideiussione specifica, di talché “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus” (Cassazione civile, Sez. I,
15 luglio 2024, n. 19401).
Ad abundantiam si rileva che, in ogni caso, l'attore opponente non ha prodotto il provvedimento della
Banca di Italia n.55/2005, non assolvendo l'onere probatorio sullo stesso gravante, posto che al citato provvedimento non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo invece il medesimo in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio e non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia (cfr. Cassazione Civile n.33472 del
19.12.2024).
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 207/2023, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere Parte_1 condannato a rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm Controparte_5
55/2014 (valore della causa € 154.423,92) in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 9 di 10 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 207/2023 del Tribunale di
Sondrio, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna a rifondere delle Parte_1 Controparte_5 spese di lite, liquidate in motivazione in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 13 ottobre 2025.
Il Giudice
AN CA
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